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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 03/02/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
625/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente Relatore dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 625/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SIGNETTI ROBERTO, elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA BRAYDA 14 10090 VILLARBASSE presso il difensore avv. SIGNETTI
ROBERTO appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLOMBO MARCO BASSANO e CP_1 P.IVA_2 dell'avv. LAZZATI SIMONA ( ) VIA FONTANA, 16 20122 MILANO, C.F._1
elettivamente domiciliato in CORSO PORTA VITTORIA, 50 20122 MILANO presso il difensore avv.
COLOMBO MARCO BASSANO appellata
Udienza cartolare di precisazione delle conclusioni in data 15.01.2025
OGGETTO: locazione
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“DICHIARA che le parti hanno raggiunto un accordo con cui hanno definito tutte le cause radicate avanti il Tribunale e la Corte d'Appello di Torino e, pertanto,
DICHIARA di rinunciare agli atti del presente giudizio e pagina 1 di 3 CHIEDE che l'On.le Collegio Voglia dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione del presente giudizio”.
Per l'appellata:
“DICHIARA che le parti hanno raggiunto un accordo con cui hanno definito tutte le cause radicate avanti il Tribunale e la Corte d'Appello di Torino e, pertanto,
DICHIARA di rinunciare agli atti del presente giudizio e contestualmente accetta l'avversaria rinuncia
CHIEDE che l'On.le Collegio Voglia dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione del presente giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 7857/2022 (R.G. 19718/2022), non provvisoriamente esecutivo, del
28/10/2022 il Tribunale di Torino ingiungeva alla il pagamento in favore della CP_1 Pt_1 della complessiva somma di € 15.246,09 oltre agli interessi ed alle spese della procedura a titolo di canoni di locazioni relativi ai mesi di Agosto, Settembre ed Ottobre 2022 per immobile ad uso industriale, sito in Bruino, V.le Marconi 104.
Proponeva opposizione la chiedendo la revoca del decreto in quanto illegittimo ed CP_1 infondato e, in via riconvenzionale, previo accertamento dell'inadempimento della locatrice e dell'inidoneità dell'immobile all'uso convenuto, la condanna della conventa alla restituzione dei canoni percepiti dall'inizio della locazione, oltre al risarcimento dei danni.
Presentava inoltre un'istanza di accertamento tecnico preventivo durante la causa, per verificare le cause delle infiltrazioni e l'effettiva agibilità dei locali sia formalmente che sostanzialmente.
Si costituiva in giudizio la contestando le argomentazioni della parte avversaria e Pt_1
richiedendo, in via preliminare, l'emissione di un'ordinanza di ingiunzione ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. per il mancato pagamento dei canoni di locazione da novembre 2022 a marzo 2023. Nel merito contestava radicalmente l'avversa opposizione, chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 1537/2024, pubblicata il 25/03/2024, il Tribunale di Torino accoglieva l'opposizione e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo opposto, dichiarava la risoluzione del contratto di locazione tra le parti, rigettava le restanti domande e compensava le spese di lite fra le parti.
Avverso la predetta sentenza ha promosso appello la , chiedendo confermarsi il decreto Pt_2
ingiuntivo n.7857/2022 del Tribunale di Torino e respingersi l'avversa richiesta di risoluzione del contratto di locazione;
in via riconvenzionale chiedeva darsi atto dell'efficacia e della validità del contratto di locazione 1/9/2020 tra le parti, e, dato atto del rilascio dei locali avvenuto il 10/5/2024 , dichiararsi tenuta e condannarsi la al pagamento della somma di €.113.221,71=, CP_1
pagina 2 di 3 corrispondenti ai canoni di locazione maturati da agosto 2022 fino al mese di aprile 2024 (€.5.390,51 x
21 mesi) ed in ogni caso fino all'effettivo rilascio, avvenuto in data 10/5/2024, con interessi di mora maturandi a scalare dal mese di agosto 2022 sino al soddisfo;
oltre a tutte le successive occorrende.
Si è costituita nel gravame contestando le avverse doglianze, chiedendo quindi CP_1 rigettarsi l'appello e, in via incidentale, riformarsi la sentenza impugnata, ponendosi a carico dell'appellante le spese dei due gradi del giudizio.
La Corte esperiva ampi tentativi di conciliazione fra le parti, che, in esito all'udienza cartolare del 15.01.2025, davano atto infine di aver raggiunto un accordo e di rinunciare agli atti del giudizio, accettando correlativamente le rispettive rinunce, chiedendo congiuntamente dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Ritiene la Corte che la rinuncia agli atti del giudizio formulata da entrambe le parti e reciprocamente accettata debba ritenersi in specie pienamente efficace;
nulla chiedendo peraltro in ordine alle spese deve ritenersi che, nell'ambito dell'accordo maturato, sia prevista integrale compensazione degli oneri del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara estinto il presente giudizio con integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 16/01/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Bonfilio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente Relatore dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 625/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SIGNETTI ROBERTO, elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA BRAYDA 14 10090 VILLARBASSE presso il difensore avv. SIGNETTI
ROBERTO appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLOMBO MARCO BASSANO e CP_1 P.IVA_2 dell'avv. LAZZATI SIMONA ( ) VIA FONTANA, 16 20122 MILANO, C.F._1
elettivamente domiciliato in CORSO PORTA VITTORIA, 50 20122 MILANO presso il difensore avv.
COLOMBO MARCO BASSANO appellata
Udienza cartolare di precisazione delle conclusioni in data 15.01.2025
OGGETTO: locazione
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“DICHIARA che le parti hanno raggiunto un accordo con cui hanno definito tutte le cause radicate avanti il Tribunale e la Corte d'Appello di Torino e, pertanto,
DICHIARA di rinunciare agli atti del presente giudizio e pagina 1 di 3 CHIEDE che l'On.le Collegio Voglia dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione del presente giudizio”.
Per l'appellata:
“DICHIARA che le parti hanno raggiunto un accordo con cui hanno definito tutte le cause radicate avanti il Tribunale e la Corte d'Appello di Torino e, pertanto,
DICHIARA di rinunciare agli atti del presente giudizio e contestualmente accetta l'avversaria rinuncia
CHIEDE che l'On.le Collegio Voglia dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione del presente giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 7857/2022 (R.G. 19718/2022), non provvisoriamente esecutivo, del
28/10/2022 il Tribunale di Torino ingiungeva alla il pagamento in favore della CP_1 Pt_1 della complessiva somma di € 15.246,09 oltre agli interessi ed alle spese della procedura a titolo di canoni di locazioni relativi ai mesi di Agosto, Settembre ed Ottobre 2022 per immobile ad uso industriale, sito in Bruino, V.le Marconi 104.
Proponeva opposizione la chiedendo la revoca del decreto in quanto illegittimo ed CP_1 infondato e, in via riconvenzionale, previo accertamento dell'inadempimento della locatrice e dell'inidoneità dell'immobile all'uso convenuto, la condanna della conventa alla restituzione dei canoni percepiti dall'inizio della locazione, oltre al risarcimento dei danni.
Presentava inoltre un'istanza di accertamento tecnico preventivo durante la causa, per verificare le cause delle infiltrazioni e l'effettiva agibilità dei locali sia formalmente che sostanzialmente.
Si costituiva in giudizio la contestando le argomentazioni della parte avversaria e Pt_1
richiedendo, in via preliminare, l'emissione di un'ordinanza di ingiunzione ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. per il mancato pagamento dei canoni di locazione da novembre 2022 a marzo 2023. Nel merito contestava radicalmente l'avversa opposizione, chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 1537/2024, pubblicata il 25/03/2024, il Tribunale di Torino accoglieva l'opposizione e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo opposto, dichiarava la risoluzione del contratto di locazione tra le parti, rigettava le restanti domande e compensava le spese di lite fra le parti.
Avverso la predetta sentenza ha promosso appello la , chiedendo confermarsi il decreto Pt_2
ingiuntivo n.7857/2022 del Tribunale di Torino e respingersi l'avversa richiesta di risoluzione del contratto di locazione;
in via riconvenzionale chiedeva darsi atto dell'efficacia e della validità del contratto di locazione 1/9/2020 tra le parti, e, dato atto del rilascio dei locali avvenuto il 10/5/2024 , dichiararsi tenuta e condannarsi la al pagamento della somma di €.113.221,71=, CP_1
pagina 2 di 3 corrispondenti ai canoni di locazione maturati da agosto 2022 fino al mese di aprile 2024 (€.5.390,51 x
21 mesi) ed in ogni caso fino all'effettivo rilascio, avvenuto in data 10/5/2024, con interessi di mora maturandi a scalare dal mese di agosto 2022 sino al soddisfo;
oltre a tutte le successive occorrende.
Si è costituita nel gravame contestando le avverse doglianze, chiedendo quindi CP_1 rigettarsi l'appello e, in via incidentale, riformarsi la sentenza impugnata, ponendosi a carico dell'appellante le spese dei due gradi del giudizio.
La Corte esperiva ampi tentativi di conciliazione fra le parti, che, in esito all'udienza cartolare del 15.01.2025, davano atto infine di aver raggiunto un accordo e di rinunciare agli atti del giudizio, accettando correlativamente le rispettive rinunce, chiedendo congiuntamente dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Ritiene la Corte che la rinuncia agli atti del giudizio formulata da entrambe le parti e reciprocamente accettata debba ritenersi in specie pienamente efficace;
nulla chiedendo peraltro in ordine alle spese deve ritenersi che, nell'ambito dell'accordo maturato, sia prevista integrale compensazione degli oneri del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara estinto il presente giudizio con integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 16/01/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Bonfilio
pagina 3 di 3