Articolo 10 della Legge 1 dicembre 1948, n. 1438
Articolo 9Articolo 11
Versione
7 gennaio 1949
Art. 10.
Alle spese necessarie per la sistemazione della linea e per l'impianto ed il funzionamento degli uffici doganali e della vigilanza sara' provveduto con appositi stanziamenti, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle finanze.
Le opere a tal fine occorrenti sono dichiarate di pubblica utilita' a tutti gli effetti di legge.
Le occupazioni ed espropriazioni che all'uopo si renderanno indispensabili si effettueranno a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359 , e successive modificazioni ed aggiunte.
Entrata in vigore il 7 gennaio 1949