TRIB
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 14/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1306/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II grado n° 1306/2024 R.G. promossa da:
, residente in [...] Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Lioia e dall'avv. Manlio Arnone
PARTE APPELLANTE
C O N T R O
, con sede in Milano, Piazza Olivetti n. 1, in persona dell'avv. CP_1
Simona Serchi, in virtù dei poteri conferiti con procura per atti del notaio Persona_1
(rep. n. 40214 -registrata in Milano il 4.7.2022) rappresentata e difesa dall'avv. Margherita Grassi Catapano del foro di Milano
PARTE APPELLATA
OGGETTO:
appello avverso la sentenza n° 34/2024 del giudice di pace di Borgo Valsugana, pubblicata in data il 14.5.2024
CONCLUSIONI:
Parte appellante così conclude:
“In via definitiva e gradata: in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma dell'impugnata statuizione di primo grado limitatamente al capo relativo alle spese:
condannare la parte appellata alla refusione del residuo compenso per la CP_2 fase istruttoria e di trattazione del precedente grado di giudizio, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
pagina 1 di 5 Il tutto con vittoria e refusione delle spese, diritti ed onorari e distrazione in favore dei procuratori antistatari”
Parte appellata così conclude:
“Voglia l'On.le Tribunale di Trento, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
Nel merito:
- rigettare l'appello proposto dalla sig.ra , in quanto infondato in Parte_1 fatto e in diritto, per tutti i motivi in atti;
In via istruttoria:
- ordinarsi al Cancellerie l'acquisizione del fascicolo del primo grado;
In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio, oltre accessori come per legge”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.7.2023 conveniva in giudizio Parte_1 innanzi al giudice di pace di Borgo Valsugana la società con sede in CP_1
Milano, Piazza Adriano Olivetti n° 1, per chiedere di accertarne l'inadempimento o l'inesatto adempimento contrattuale e, per l'effetto, di condannarla “alla corresponsione delle penali contrattuali pro die, ovvero degli indennizzi indicati nella propria Carte dei
Servizi o nel sito web ufficiali anche quali promesse unilaterali e/o promesse di pagamento, da quantificarsi in corso di causa…e comunque da contenersi…entro i limiti della competenza del giudice di pace”.
Costituitasi in giudizio, la oltre a eccepire l'improcedibilità del CP_1 giudizio per omesso espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi a organismo autorizzato e competente, contestava la fondatezza delle domande di controparte e ne chiedeva l'integrale rigetto.
Con la sentenza n° 34/2024, pubblicata il 14.5.2024, l'adito giudice di pace condannava la società a pagare alla ricorrente la somma di € 1.117,50, “a CP_1 titolo di indennizzi previsti nella Carta Servizi della convenuta” (con interessi legali dalla domanda al saldo effettivo), nonché a rifonderle le spese di lite, liquidate nella “somma complessiva di € 456,50 per compenso, oltre ad € 125,00 per spese esenti, oltre a spese forfettarie, IVA e CPA come per legge”, quantificando in motivazione i compensi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, rispettivamente, in € 118,00, € 126,00 e € 212,50.
Avverso tale sentenza ha proposto appello limitatamente Parte_1 alla regolamentazione delle spese di lite, lamentando che il primo giudice ha immotivatamente escluso il compenso relativo alla fase istruttoria e/o di trattazione, con ciò violando gli artt. 91, 92 co. 2, 132 n. 4, c.p.c. e 4 co. 5, lett. c), D.M. 55/2014.
pagina 2 di 5 Si è costituita la per chiedere il rigetto dell'appello, in ragione CP_1 dell'omesso espletamento della detta fase processuale.
L'appello appare fondato e, pertanto, va accolto per quanto di ragione nei termini di seguito precisati.
Stando a quanto stabilito nell'art. 4, 5° co., lett. c), D.M. n° 55/2014, “si intende esemplificativamente…c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative
o di precisazione o integrazione delle domande e dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti…l'esame delle deduzioni…delle altre parti…le istanze al giudice in qualsiasi forma…le deduzioni a verbale…”.
Al riguardo nella prassi giurisprudenziale di legittimità si è avuto modo di precisare che “ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. c), del DM n. 55 del 2014, rileva anche
l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, compresi quelli da cui può desumersi la non necessità di procedere all'istruzione stessa
(Cass. n. 20993 del 02/10/2020), essendosi anche reputata sufficiente a tal fine (Cass. n.
34575/2021) la trattazione del processo, anche in assenza di istruzione probatoria, e ciò in quanto (Cass. n. 4698/2019) rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del DM n. 55 del
2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte” (così, in motivazione, Cass., n°
4837/2024).
Il compenso previsto dalla detta disposizione normativa spetta, dunque, al procuratore della parte vittoriosa a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente, oltre che la formulazione di istanze di ammissione di prove, anche la sola trattazione della causa (in tal senso v., fra le altre, Cass., n° 30219/2023, ove sul punto si richiama Cass., n° 8561/2023).
In adesione a tale impostazione interpretativa, qui condivisa, non ravvisandosi alcun valido motivo per discostarsene, vi è ragione di ritenere che, pur non essendosi provveduto in primo grado all'assunzione di prove orali, né all'espletamento di ctu, alla parte appellante sia ugualmente dovuto il compenso per la fase istruttoria/trattazione, non solo in considerazione della formulazione (in ricorso) di specifiche istanze istruttorie
(aventi a oggetto interrogatorio formale, prova testimoniale e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.), poi rinunciate, ma anche e soprattutto perché, stando a quanto si desume dal relativo verbale, nel corso della prima udienza celebrata innanzi al giudice di pace il
20.12.2023 l'odierna appellante ebbe a riportarsi “alle note a verbale già depositate dal dominus, da considerarsi parte integrante del verbale di udienza, nonché alla documentazione a quello allegata da ritenersi strettamente correlata alle eccezioni formulate da parte resistente”, per poi “contestare le avverse difese”, in quanto “del tutto
pagina 3 di 5 pretestuose”, e il “presunto riscontro al reclamo a mezzo mail 23.11.2022 non depositata né ricevuta da parte ricorrente”.
Nelle dette note difensive, poi ritenute ammissibili in sentenza dal primo giudice,
l'odierna parte appellante ebbe a confutare l'eccezione pregiudiziale di improcedibilità sollevata ex adverso, producendo documentazione a sostegno di tale confutazione (il che integra l'espletamento di un incombente istruttorio), nonché a formulare argomentate contestazioni della comparsa di costituzione di controparte (a dimostrazione del pregresso studio di tale scritto difensivo), per poi rinunciare alle precedenti istanze istruttorie e chiedere “rinvio per la discussione con deposito di note in trattazione scritta”, con ciò svolgendo attività tutte riconducibili alla fase istruttoria e di trattazione descritta nell'art. 4, 5° co., lett c), D.M. n° 55/2014.
Tali attività, complessivamente valutate, inducono, quindi, a ritenere dovuto il compenso richiesto per la detta fase processuale non considerata nella parte dell'impugnata sentenza che reca la liquidazione delle spese di lite.
In definitiva, il giudice di primo grado avrebbe dovuto riconoscere all'odierna appellante il relativo compenso professionale, che appare congruo stimare nella somma di
€ 176,00 (previa riduzione della metà del valore medio di € 352,00 previsto nel secondo scaglione stante l'ammontare dell'importo oggetto della declaratoria di condanna) in ragione dell'evidente limitata consistenza dell'attività processuale in questione.
Pertanto, parte appellata deve essere condannata a pagare all'appellante a titolo di spese di lite l'ulteriore somma di € 176,00.
Le spese di lite del presente giudizio, liquidate (in base al primo scaglione avuto riguardo all'entità dell'importo dovuto quale ulteriore onere di procedura relativo al primo grado) come da dispositivo (previa riduzione dei valori medi avuto riguardo alla non particolare complessità della causa, alla mancata assunzione di prove, alla limitata consistenza della fase di trattazione e al fatto che nella fase decisionale non vi è stata necessità di esaminare questioni significativamente diverse da quelle trattate nei precedenti scritti difensivi), seguono la soccombenza e, pertanto, devono gravare su parte appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello proposto da nei confronti della società Parte_2 CP_1
con sede in Milano, Piazza Adriano Olivetti n° 1, avverso la sentenza n° 34/2024
[...] del giudice di pace di Borgo Valsugana, pubblicata in data il 14.5.2024, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna a versare CP_1 alla parte appellante il compenso per “la fase istruttoria e/o trattazione” relativa al giudizio di primo grado, che liquida in € 176,00, da distrarsi in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari;
pagina 4 di 5 - condanna a rifondere alla parte appellante le spese di lite del CP_1 presente grado di giudizio, che liquida (di ufficio in difetto di nota) in € 331,00 per compenso, € 64,50 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Trento in data 14.1.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II grado n° 1306/2024 R.G. promossa da:
, residente in [...] Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Lioia e dall'avv. Manlio Arnone
PARTE APPELLANTE
C O N T R O
, con sede in Milano, Piazza Olivetti n. 1, in persona dell'avv. CP_1
Simona Serchi, in virtù dei poteri conferiti con procura per atti del notaio Persona_1
(rep. n. 40214 -registrata in Milano il 4.7.2022) rappresentata e difesa dall'avv. Margherita Grassi Catapano del foro di Milano
PARTE APPELLATA
OGGETTO:
appello avverso la sentenza n° 34/2024 del giudice di pace di Borgo Valsugana, pubblicata in data il 14.5.2024
CONCLUSIONI:
Parte appellante così conclude:
“In via definitiva e gradata: in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma dell'impugnata statuizione di primo grado limitatamente al capo relativo alle spese:
condannare la parte appellata alla refusione del residuo compenso per la CP_2 fase istruttoria e di trattazione del precedente grado di giudizio, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
pagina 1 di 5 Il tutto con vittoria e refusione delle spese, diritti ed onorari e distrazione in favore dei procuratori antistatari”
Parte appellata così conclude:
“Voglia l'On.le Tribunale di Trento, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
Nel merito:
- rigettare l'appello proposto dalla sig.ra , in quanto infondato in Parte_1 fatto e in diritto, per tutti i motivi in atti;
In via istruttoria:
- ordinarsi al Cancellerie l'acquisizione del fascicolo del primo grado;
In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio, oltre accessori come per legge”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.7.2023 conveniva in giudizio Parte_1 innanzi al giudice di pace di Borgo Valsugana la società con sede in CP_1
Milano, Piazza Adriano Olivetti n° 1, per chiedere di accertarne l'inadempimento o l'inesatto adempimento contrattuale e, per l'effetto, di condannarla “alla corresponsione delle penali contrattuali pro die, ovvero degli indennizzi indicati nella propria Carte dei
Servizi o nel sito web ufficiali anche quali promesse unilaterali e/o promesse di pagamento, da quantificarsi in corso di causa…e comunque da contenersi…entro i limiti della competenza del giudice di pace”.
Costituitasi in giudizio, la oltre a eccepire l'improcedibilità del CP_1 giudizio per omesso espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi a organismo autorizzato e competente, contestava la fondatezza delle domande di controparte e ne chiedeva l'integrale rigetto.
Con la sentenza n° 34/2024, pubblicata il 14.5.2024, l'adito giudice di pace condannava la società a pagare alla ricorrente la somma di € 1.117,50, “a CP_1 titolo di indennizzi previsti nella Carta Servizi della convenuta” (con interessi legali dalla domanda al saldo effettivo), nonché a rifonderle le spese di lite, liquidate nella “somma complessiva di € 456,50 per compenso, oltre ad € 125,00 per spese esenti, oltre a spese forfettarie, IVA e CPA come per legge”, quantificando in motivazione i compensi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, rispettivamente, in € 118,00, € 126,00 e € 212,50.
Avverso tale sentenza ha proposto appello limitatamente Parte_1 alla regolamentazione delle spese di lite, lamentando che il primo giudice ha immotivatamente escluso il compenso relativo alla fase istruttoria e/o di trattazione, con ciò violando gli artt. 91, 92 co. 2, 132 n. 4, c.p.c. e 4 co. 5, lett. c), D.M. 55/2014.
pagina 2 di 5 Si è costituita la per chiedere il rigetto dell'appello, in ragione CP_1 dell'omesso espletamento della detta fase processuale.
L'appello appare fondato e, pertanto, va accolto per quanto di ragione nei termini di seguito precisati.
Stando a quanto stabilito nell'art. 4, 5° co., lett. c), D.M. n° 55/2014, “si intende esemplificativamente…c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative
o di precisazione o integrazione delle domande e dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti…l'esame delle deduzioni…delle altre parti…le istanze al giudice in qualsiasi forma…le deduzioni a verbale…”.
Al riguardo nella prassi giurisprudenziale di legittimità si è avuto modo di precisare che “ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. c), del DM n. 55 del 2014, rileva anche
l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, compresi quelli da cui può desumersi la non necessità di procedere all'istruzione stessa
(Cass. n. 20993 del 02/10/2020), essendosi anche reputata sufficiente a tal fine (Cass. n.
34575/2021) la trattazione del processo, anche in assenza di istruzione probatoria, e ciò in quanto (Cass. n. 4698/2019) rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del DM n. 55 del
2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte” (così, in motivazione, Cass., n°
4837/2024).
Il compenso previsto dalla detta disposizione normativa spetta, dunque, al procuratore della parte vittoriosa a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente, oltre che la formulazione di istanze di ammissione di prove, anche la sola trattazione della causa (in tal senso v., fra le altre, Cass., n° 30219/2023, ove sul punto si richiama Cass., n° 8561/2023).
In adesione a tale impostazione interpretativa, qui condivisa, non ravvisandosi alcun valido motivo per discostarsene, vi è ragione di ritenere che, pur non essendosi provveduto in primo grado all'assunzione di prove orali, né all'espletamento di ctu, alla parte appellante sia ugualmente dovuto il compenso per la fase istruttoria/trattazione, non solo in considerazione della formulazione (in ricorso) di specifiche istanze istruttorie
(aventi a oggetto interrogatorio formale, prova testimoniale e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.), poi rinunciate, ma anche e soprattutto perché, stando a quanto si desume dal relativo verbale, nel corso della prima udienza celebrata innanzi al giudice di pace il
20.12.2023 l'odierna appellante ebbe a riportarsi “alle note a verbale già depositate dal dominus, da considerarsi parte integrante del verbale di udienza, nonché alla documentazione a quello allegata da ritenersi strettamente correlata alle eccezioni formulate da parte resistente”, per poi “contestare le avverse difese”, in quanto “del tutto
pagina 3 di 5 pretestuose”, e il “presunto riscontro al reclamo a mezzo mail 23.11.2022 non depositata né ricevuta da parte ricorrente”.
Nelle dette note difensive, poi ritenute ammissibili in sentenza dal primo giudice,
l'odierna parte appellante ebbe a confutare l'eccezione pregiudiziale di improcedibilità sollevata ex adverso, producendo documentazione a sostegno di tale confutazione (il che integra l'espletamento di un incombente istruttorio), nonché a formulare argomentate contestazioni della comparsa di costituzione di controparte (a dimostrazione del pregresso studio di tale scritto difensivo), per poi rinunciare alle precedenti istanze istruttorie e chiedere “rinvio per la discussione con deposito di note in trattazione scritta”, con ciò svolgendo attività tutte riconducibili alla fase istruttoria e di trattazione descritta nell'art. 4, 5° co., lett c), D.M. n° 55/2014.
Tali attività, complessivamente valutate, inducono, quindi, a ritenere dovuto il compenso richiesto per la detta fase processuale non considerata nella parte dell'impugnata sentenza che reca la liquidazione delle spese di lite.
In definitiva, il giudice di primo grado avrebbe dovuto riconoscere all'odierna appellante il relativo compenso professionale, che appare congruo stimare nella somma di
€ 176,00 (previa riduzione della metà del valore medio di € 352,00 previsto nel secondo scaglione stante l'ammontare dell'importo oggetto della declaratoria di condanna) in ragione dell'evidente limitata consistenza dell'attività processuale in questione.
Pertanto, parte appellata deve essere condannata a pagare all'appellante a titolo di spese di lite l'ulteriore somma di € 176,00.
Le spese di lite del presente giudizio, liquidate (in base al primo scaglione avuto riguardo all'entità dell'importo dovuto quale ulteriore onere di procedura relativo al primo grado) come da dispositivo (previa riduzione dei valori medi avuto riguardo alla non particolare complessità della causa, alla mancata assunzione di prove, alla limitata consistenza della fase di trattazione e al fatto che nella fase decisionale non vi è stata necessità di esaminare questioni significativamente diverse da quelle trattate nei precedenti scritti difensivi), seguono la soccombenza e, pertanto, devono gravare su parte appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello proposto da nei confronti della società Parte_2 CP_1
con sede in Milano, Piazza Adriano Olivetti n° 1, avverso la sentenza n° 34/2024
[...] del giudice di pace di Borgo Valsugana, pubblicata in data il 14.5.2024, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna a versare CP_1 alla parte appellante il compenso per “la fase istruttoria e/o trattazione” relativa al giudizio di primo grado, che liquida in € 176,00, da distrarsi in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari;
pagina 4 di 5 - condanna a rifondere alla parte appellante le spese di lite del CP_1 presente grado di giudizio, che liquida (di ufficio in difetto di nota) in € 331,00 per compenso, € 64,50 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Trento in data 14.1.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
pagina 5 di 5