Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/06/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 29.5.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1260/2022
tra
cod. fisc. , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti CATALDO CANALICCHIO e FLAVIO AGOSTINI, giusta procura in atti
- Ricorrente -
Contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, (c.f. e numero d'iscrizione del Registro P.IVA_1
delle Imprese di Siracusa), rappresentata e difesa dall'Avv. CARLO CARPINTERI,
giusta procura in atti
- Resistente–
I
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 24.5.2022, esponeva di essere stato Parte_1
assunto alle dipendenze della società con contratto di lavoro a tempo CP_2
determinato, dal 16.9.2013 sino all'8.10.2016, nell'ambito del contratto di appalto inerente al servizio di igiene urbana e servizi complementari del Comune di Augusta
ed inquadrato al livello 1 CCNL per i dipendenti da Imprese e Società Esercenti
Servizi Ambientali, per svolgere le mansioni di “Addetto alternativamente, anche
con l'eventuale ausilio di veicoli, alle attività di spazzamento e/o raccolta manuale
e/o meccanizzata al servizio di autocompattatori o alla pulizia e diserbo delle aree
verdi e/o cimiteriali”; che, in seguito al cambio appalto, veniva assunto, a far data dal 2.1.2017 dalla nuova società aggiudicataria del servizio, Parte_2
con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno e inquadrato al
[...]
livello J, di cui al medesimo CCNL “Imprese e Società esercenti servizi ambientali”
( , con la qualifica di “Operaio generico”, nell'area spazzamento, Controparte_3
raccolta, tutela e decoro del territorio. Evidenziava che, a differenza dei lavoratori assunti a tempo indeterminato dalla non gli veniva riconosciuto il Controparte_2
medesimo livello di inquadramento contrattuale maturato sino alla data dell'8.10.2016 (livello 1 CCNL Fise Asso-ambiente), ma l'inferiore livello J,
sebbene sin dall'assunzione avesse sempre svolto le mansioni di cui al livello professionale B2, CCNL Fise-Assoambiente, i cui profili esemplificativi ricomprendevano “Addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'ausilio di
veicoli, addetto alle attività di risanamento ambientale, con movimentazione rifiuti
speciali, addetto alla manutenzione e potatura giardini e aree verdi e/o cimiteriali
II …”. Aggiungeva che, solo in data 29 novembre 2019, ossia dopo 34 mesi dall'assunzione ed in ritardo rispetto alle disposizioni di cui all'art. 15 del CCNL di categoria, gli veniva riconosciuto l'inquadramento al livello 1B e, in data 22.9.2020
il livello 2B. Deduceva di aver subito un trattamento discriminatorio rispetto ai colleghi transitati dalla società alla assunti Controparte_2 Parte_3
con contratto a tempo indeterminato, che avevano mantenuto l'anzianità di servizio ed il livello di inquadramento assegnato dalla società uscente nel servizio di appalto,
diversamente dal ricorrente che aveva dovuto ricominciare a maturare la propria anzianità di servizio, vedendosi attribuito il livello professionale J, sebbene dal 2013,
veniva assunto di anno in anno con contratto di lavoro a termine, maturando presso la l'anzianità di sevizio ed il diritto al superiore inquadramento al livello Controparte_2
B2. Deduceva di avere diritto al riconoscimento dell'inquadramento superiore sin dalla data dell'assunzione, con consequenziale adeguamento dell'anzianità maturata
medio tempore sino alla proposizione del ricorso e scatti retributivi e, in ordine al mancato riconoscimento del corretto inquadramento contrattuale e relativa posizione parametrale contributiva, rilevava di aver acquisito ex lege, il diritto al riconoscimento delle differenze retributive nel frattempo maturate tra la qualifica di cui al livello 1B e quella inferiore riconosciuta dal datore di lavoro convenuto (livello
J), da quantificarsi, sino alla data di presentazione del ricorso, nella complessiva somma pari ad euro 20.112,76, al lordo delle ritenute di legge ivi incluse le differenze sul T.F.R., come da conteggi allegati, calcolati dall' , cui CP_4
era iscritto, aggiornati alla data della domanda giudiziale.
Tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, la al fine di accertare il Controparte_5
III proprio diritto, ad essere retribuito nel periodo compreso tra il 2.1.2017 e la data di presentazione del ricorso, secondo i parametri tabellari previsti per l'addetto all'Area
Spazzamento, Raccolta e Attività Ambientali Complementari, livello 2B, di cui al
CCNL Fise-Assoambiente e, conseguentemente, sentire condannare la a corrispondere al ricorrente la complessiva somma di € Parte_3
20.112,76 a titolo di differenze retributive, oltre spese, competenze ed onorari del giudizio.
Si costituiva la società che contestava Parte_2
quanto dedotto dal ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso, deducendo che
[...]
era stato assunto ex novo dalla subentrante in data 2.1.17 senza alcun Pt_1
passaggio diretto con la precedente datrice di lavoro, in quanto lo stesso, con la precedente gestione, era stato assunto a termine, per far fronte ad esigenze stagionali con conseguente insussistenza del diritto al passaggio diretto ed al riconoscimento del medesimo livello ed anzianità di servizio prestato alle dipendenze della società
Aggiungeva che, in data 1.11.19, in esecuzione di quanto previsto CP_2
all'art. 15 del CCNL, il ricorrente veniva inquadrato al livello 1B e, nel novembre
2021, nel livello 2B.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa,
previo deposito di note autorizzate, viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
Preliminarmente, va osservato che, l'art. 25 del Dlgs 2015 n. 81 sancisce il principio di non discriminazione tra i lavoratori assunti con diverse tipologie contrattuali.
Nello specifico, la citata disposizione al comma 1 prevede che: “Al lavoratore a
tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa
IV per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per
tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti
dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato,
sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo
determinato”. Dando applicazione alla citata disposizione, la Corte di Cassazione,
con sentenza del 19 novembre 2024 n. 29787, ha affermato che: “in base al principio
di non discriminazione, la giurisprudenza comunitaria e la corte di legittimità (Corte
di Giustizia 15 aprile 2008, causa C-268/06, I.; 13 settembre 2007, causa C-307/05,
D.C.A.; 8 settembre 2011, causa C-177/10, R.S. citata da ultimo da Cass. Sez. L -,
Ordinanza n. 14959 del 11/05/2022), consentono al lavoratore a termine di
richiedere le medesime condizioni di lavoro previste per i lavoratori a tempo
indeterminato”. La sentenza richiama la clausola 4, punto 1 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuativo della Direttiva 1999/70/CE del
28.6.1999, che afferma: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori
a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei
lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto
o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni
oggettive”; in particolare al punto 4 della clausola si dispone che: “I criteri del
periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno
essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo
indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano
giustificati da motivazioni oggettive”.
La norma sancisce il “principio di non discriminazione” ovvero il divieto di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto
V che essi lavorano a tempo determinato. Ne consegue che si impone al datore di lavoro di riconoscere al lavoratore, l'anzianità di servizio maturata in forza di contratti a termine allo stesso modo di come avviene per i lavoratori assunti a tempo indeterminato. Principio questo derogabile solo nel caso in cui sussistono motivi oggettivi che ne giustificano una differenza di trattamento.
Con la proposizione del ricorso, dipendente con contratto a termine Parte_1
presso la società ed, in seguito al cambio appalto, assunto dalla Controparte_2
società ha chiesto il diritto a conservare l'anzianità di servizio Controparte_1
maturata precedentemente alle dipendenze dell'impresa cessante e il diritto al riconoscimento del superiore inquadramento al livello B2 nonché il pagamento differenze retributive maturate tra la qualifica di cui al livello 1 e quella inferiore riconosciuta dal datore di lavoro convenuto (livello J) quantificate nella complessiva somma di euro 20.112,76, in ragione del principio di parità di trattamento tra lavoratori assunti con contratto a termine e lavoratori assunti a tempo indeterminato.
In base alle disposizioni contenute nell'art. 29, comma 3 del D.Lgs. n. 276/2003, la successione di un'impresa ad un'altra nella gestione di un appalto di servizi si distingue dal trasferimento d'azienda o del ramo d'azienda, giacché non si verifica un passaggio diretto ed automatico di un complesso dei beni aziendali organizzati e dei dipendenti in forza dall'appaltatore uscente all'appaltatore subentrante, ma una nuova assunzione del dipendente sulla base di un nuovo contratto, che deve tenere conto delle condizioni contrattuali alle quali è stata affidata la nuova commessa alla società subentrante. Su questa linea si è consolidata anche la Suprema Corte di legittimità, che ha espressamente affermato che la Direttiva del Consiglio
77/187/CEE, pur ampliando la nozione di trasferimento d'azienda, non risulta,
tuttavia, idonea a comprendervi anche le vicende concernenti la successione Per nell'appalto tra imprese di servizi (Cfr. Cass. Sez. Lav. 2/2006). Ne consegue che la materia della successione negli appalti tra imprese non rientra nel perimetro di applicazione dell'art. 2112 c.c. e trova, esclusivamente, la propria regolamentazione nell'ambito della contrattazione collettiva (Cfr. Cass. Sez. L, 18 marzo 1996, n.
2254, secondo cui “Nell'ipotesi in cui un'impresa, una volta esauritosi il rapporto
fra appaltante ed impresa appaltatrice precedente, succeda a quest'ultima
nell'espletamento del medesimo servizio in virtù di un nuovo contratto di appalto
(fattispecie non assimilabile a quella del trasferimento di azienda, ed alla quale non
è applicabile, pertanto, la direttiva C.E.E. 14 febbraio 1977 n. 187/77, alla quale è
stata data attuazione in Italia con la legge 29 dicembre 1991 n. 428), non sussiste
alcun diritto per i lavoratori dell'impresa cessata di mantenere il posto di lavoro
presso quella subentrante nell'appalto, salvo che ciò non sia specificamente previsto
da apposita normativa collettiva (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata
dalla S.C., aveva escluso la sussistenza di tale previsione nell'art. 4 del C.C.N.L. dei
dipendenti di imprese di pulizia stipulato nel 1989)”.
Alla luce di ciò, gli unici meccanismi di garanzia della continuità occupazionale –
incentrati sull'obbligo di assunzione da parte dell'impresa subentrante dei lavoratori già addetti all'appalto cessato – sono rappresentati dalle c.d. “clausole sociali”
(aventi funzione di protezione, ossia di assorbimento e, pertanto, di salvaguardia sociale), contenute in disposizioni collettive. In particolare, ai sensi dell'art. 6,
comma 2, del CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali
“Alla scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della
gestione del servizio, il rapporto di lavoro tra impresa cessante e il personale a
tempo indeterminato addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico
appalto/affidamento è risolto, salvo diverso accordo tra le parti, a termini dell'art. 3
VII della legge 15 luglio 1966, n. 604, con la corresponsione di quanto dovuto al
personale stesso per effetto di tale risoluzione […]. L'impresa subentrante assume ex
novo, con passaggio diretto dal giorno iniziale della nuova gestione in
appalto/affidamento previsto dal bando di gara, senza effettuazione del periodo di
prova, tutto il personale addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico
appalto/affidamento, il quale alla scadenza effettiva del contratto di appalto, risulti
in forza presso l'azienda cessante per l'intero periodo di 240 giorni precedenti
l'inizio della nuova gestione”.
La disciplina del CCNL è dettata dalla finalità di mantenere i livelli di occupazione e di evitare la conseguente dispersione delle professionalità acquisite nei servizi oggetto di cambio appalto, trovando applicazione ai dipendenti specificamente applicati nel servizio dall'impresa cessante, tenuto conto delle previsioni contenute nel bando di gara e protrattesi, anche con eventuali varianti, sino alla scadenza effettiva del contratto. Il presupposto di applicazione della citata disposizione,
tuttavia, è costituito dall'identità delle condizioni contrattuali alle quali avviene il nuovo affidamento poiché, il mutamento delle predette condizioni determina il venir meno dell'obbligo, da parte dell'impresa subentrante, di rispettare i precedenti livelli occupazionali (Cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 8531 del 12/04/2006, dalla quale si evince che: “Qualora la contrattazione collettiva preveda la garanzia del
mantenimento del posto di lavoro e del relativo orario in favore dei dipendenti di
un'impresa alla cessazione di un appalto solo in caso di subentro di altra società
nell'appalto a parità di condizioni (come, nella specie, la contrattazione in materia
di imprese di pulizie), se il nuovo appalto prevede una riduzione dei servizi, la
garanzia della riassunzione presso l'impresa subentrante diviene elastica, essendo
condizionata alla possibilità di utilizzare diversamente il personale ovvero
VIII all'adozione del part-time ed il lavoratore licenziato non è titolare di un diritto
soggettivo perfetto all'assunzione a tempo pieno nei confronti della subentrante”).
Orbene, l'art. 6 del CCNL cit., in caso di avvicendamento nella gestione dell'appalto o affidamento di servizi tra imprese che applicano il medesimo contratto, prevede alla scadenza dell'appalto o affidamento o in caso di revoca della gestione del servizio, salvo diverso accordo tra le parti, la risoluzione del rapporto di lavoro tra l'impresa cessante ed il personale a tempo indeterminato addetto in via ordinaria al medesimo servizio, con obbligo di pagamento di quanto dovuto in forza della risoluzione del rapporto di lavoro.
A ciò va aggiunto che il verbale di incontro sindacale tra i rappresentanti delle
OO.SS maggiormente rappresentative e le società coinvolte nella cessione di appalto per l'espletamento degli adempimenti sindacali previsti dal CCNL di settore relativamente al passaggio del personale dalla ditta alla società consortile CP_2
ha previsto che “L' ha comunicato alle parti sindacali che CP_1 Pt_4
dal 1.4.2017 29 (ventinove) dipendenti della passeranno in forza alla CP_2
mantenendo i livelli di inquadramento, gli elementi retributivi, CP_6
l'anzianità di servizio e il TFR sino ad oggi maturato con la precedente ditta”.
Tuttavia, il ricorrente non rientra tra i dipendenti che hanno diritto al passaggio diretto alle dipendenze della subentrante, poiché non ha lavorato nell'appalto durante i 240 giorni precedenti la cessazione del servizio (ed anzi al momento dell'inizio del nuovo appalto non lavorava, poiché il termine finale di durata del rapporto di lavoro era già spirato) come previsto all'art. 6, comma 2 del CCNL di categoria, avendo lavorato alle dipendenze dell'impresa cessante, con contratto a termine dal 6 giugno
2016 fino all' 8 ottobre 2016, mentre il nuovo contratto di appalto è iniziato il
2.1.2017 configurandosi, pertanto, quale assunzione ex novo rimessa alla libera scelta
IX imprenditoriale della società subentrante. In base alle previsioni contenute nell'art. 5
del CCNL di categoria, che disciplina la salvaguardia dei livelli occupazionali nelle operazioni di cambio appalto tra imprese di servizi, non rientra nella Parte_1
platea dei lavoratori aventi diritto alla assunzione, con il mantenimento del pregresso livello retributivo e dell'anzianità lavorativa maturata. Sussistono, infatti, nel caso di specie ragioni oggettive che giustificano la differenza di trattamento tra il ricorrente ed i lavoratori assunti a tempo indeterminato in quanto il rapporto di lavoro di
[...]
era definitivamente cessato per scadenza del termine al momento della Pt_1
cessazione dell'appalto, venendo meno la continuità lavorativa cui avrebbe avuto diritto qualora – oltre ad avere il requisito dei 240 giorni di lavoro continuativo precedentemente svolto presso l'appalto cessato – fosse stato ancora alle dipendenze della al momento del passaggio diretto dei dipendenti alle dipendenze CP_2
della società subentrante. Il principio di non discriminazione, infatti, non può tradursi in un'estensione della durata del contratto a termine in precedenza stabilita,
garantendo la parità di condizioni esclusivamente durante lo svolgersi del rapporto lavorativo, ma non oltre l'efficacia del contratto a tempo determinato, il cui termine di durata del rapporto è spirato. Di contro, nella vicenda in esame, il ricorrente ha invocato una tutela volta ad estendere i diritti spettanti al lavoratore a termine oltre il termine di durata del rapporto di lavoro, essendo, al momento dell'inizio dell'appalto di servizi acquisito dalla già cessato il suo rapporto di lavoro con la CP_1
precedente società di conseguenza, nessun diritto all'assunzione, con CP_2
mantenimento del precedente livello di inquadramento e dell'anzianità di servizio pregressa, può invocare il ricorrente nei confronti della subentrante CP_1
trattandosi di un nuovo rapporto di lavoro alle dipendenze di altra società, privo di continuità con la precedente attività lavorativa svolta alle dipendenze della società
[...]
[...] e pertanto senza il riconoscimento dell'anzianità pregressa e del livello CP_7
contrattuale precedente assegnato al dipendente, potendo la nuova società datoriale decidere di assumerlo o meno così come di mutarne le mansioni, senza incorrere nella violazione dell'art. 4 dell'Accordo Quadro della Direttiva 1999/70/CE.
In ultima analisi, anche la richiesta di superiore inquadramento nel livello 2B per avere svolto mansioni superiori, rispetto a quelle nelle quali è stato Parte_1
inquadrato all'inizio del rapporto di lavoro alle dipendenze della società
è rimasta priva di riscontro probatorio, non avendo, sul punto, CP_1
articolato istanze istruttorie volte a dimostrare lo svolgimento delle superiori mansioni ai fini dell'inquadramento nel livello rivendicato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso risulta infondato.
Tenuto conto della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate si ritengono sussistenti giustificate ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n.
1260/2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa
Rigetta il ricorso
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Clemente Pittera
XI