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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/11/2025, n. 2430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2430 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. IN CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa AN CARBONARA -Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 2219/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto, aventi ad oggetto: separazione giudiziale,
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Parte 1
VIVENZIO IOLANDA, come da mandato in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso da Avv. DE MICHELE Controparte 1
CO come da mandato in calce alla comparsa di costituzione,
RESISTENTE
NONCHE'
II PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 23/09/2025 le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa in merito allo status;
il Pubblico Ministero concludeva con note del 26/09/2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato 16/05/2024, Parte 1 premesso di aver contratto in data 13/09/2001 matrimonio concordatario in che dalla loro unione erano natiNO (TA) con Controparte 1
i figli CH e Persona 1 entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, chiedeva pronunziarsi la separazione personale dal marito,
esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile a causa delle inadempienze del coniuge agli obblighi nascenti dal matrimonio;
in particolare, la ricorrente lamentava l'incapacità del marito di adempiere ai doveri coniugali di assistenza e collaborazione, registrando un carattere irascibile, abusando di sostanze alcoliche e accendendo prestiti e finanziamenti personali sempre garantiti dalla ricorrente;
lamentava altresì l'assenza del marito dalla vita dei figli;
riferiva,
inoltre, che a seguito della separazione di fatto, lo stesso aveva smesso di contribuire in maniera stabile al mantenimento dei figli.
Il resistente Controparte_1 non intendeva costituirsi nei termini assegnati.
All'udienza del 09/10/2024 il Giudice Delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza e ritenuta, allo stato, ingiustificata la mancata comparizione di Controparte_1
prendeva atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione e adottava i provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c.
Con comparsa di costituzione depositata in data 08/03/2025 si costituiva in giudizio il resistente, il quale non si opponeva alla domanda di separazione,
facendo tuttavia presente di essere in uno stato di assoluto bisogno in quanto, non avendo alcuna occupazione lavorativa, aveva subito un deterioramento della propria situazione economica, tanto da essere costretto a vivere in auto o presso i propri familiari o amici;
ciononostante, contestava di non aver provveduto al sostentamento dei figli, facendo presente, tra l'altro, di essersi accollato il pagamento dell'importo pari ad €13.500,00 per l'acquisto di un'autovettura intestata al figlio;
evidenziava che i finanziamenti ed i prestiti cui aveva fatto riferimento parte ricorrente, erano personali e volti a soddisfare spese voluttuarie.
All'udienza del 23/09/2025 le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa in merito allo status.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
La norma di cui all'art. 151 c.c., ove statuisce che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole", ammette che il Giudice pronunzi la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiari a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Come è emerso dalle deduzioni difensive delle parti, il rapporto coniugale non appare più connotato dalla comunione materiale e spirituale, che caratterizza invece l'unità tra i coniugi nel rapporto coniugale, il quale, pertanto, risulta gravemente compromesso da una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco spirituale tra i coniugi si presenta grave e insuperabile, pertanto la prosecuzione della convivenza, oltre che inidonea ad attenuare la condizione di disaccordo fatta registrare dai coniugi, risulterebbe intollerabile, pertanto,
finirebbe per compromettere ulteriormente la relazione tra gli stessi, con grave pregiudizio al percorso di crescita e allo sviluppo emotivo della prole.
Pertanto, deve essere pronunciata la separazione personale tra i coniugi, salva l'attività istruttoria da svolgersi per gli altri profili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, non definitivamente pronunciando nella causa n. 2219/2024 R.G., tra [...]
Controparte 1 così provvede: Parte 1 e dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte 1 1)
nata a [...] il [...], e CP 1
[...]
[...] nato a [...] il [...], uniti in matrimonio in
NO (TA) in data 13/09/2001 (trascritto con atto n. 36, p. 2, s. A, dell'anno
2001);
2) dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO (TA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
3)
spese al definitivo. 4)
Così deciso nella Camera di Consiglio del 24 ottobre 2025.
Il Presidente
IN AS
Il Giudice est.
AN RA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. IN CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa AN CARBONARA -Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 2219/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto, aventi ad oggetto: separazione giudiziale,
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Parte 1
VIVENZIO IOLANDA, come da mandato in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso da Avv. DE MICHELE Controparte 1
CO come da mandato in calce alla comparsa di costituzione,
RESISTENTE
NONCHE'
II PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 23/09/2025 le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa in merito allo status;
il Pubblico Ministero concludeva con note del 26/09/2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato 16/05/2024, Parte 1 premesso di aver contratto in data 13/09/2001 matrimonio concordatario in che dalla loro unione erano natiNO (TA) con Controparte 1
i figli CH e Persona 1 entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, chiedeva pronunziarsi la separazione personale dal marito,
esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile a causa delle inadempienze del coniuge agli obblighi nascenti dal matrimonio;
in particolare, la ricorrente lamentava l'incapacità del marito di adempiere ai doveri coniugali di assistenza e collaborazione, registrando un carattere irascibile, abusando di sostanze alcoliche e accendendo prestiti e finanziamenti personali sempre garantiti dalla ricorrente;
lamentava altresì l'assenza del marito dalla vita dei figli;
riferiva,
inoltre, che a seguito della separazione di fatto, lo stesso aveva smesso di contribuire in maniera stabile al mantenimento dei figli.
Il resistente Controparte_1 non intendeva costituirsi nei termini assegnati.
All'udienza del 09/10/2024 il Giudice Delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza e ritenuta, allo stato, ingiustificata la mancata comparizione di Controparte_1
prendeva atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione e adottava i provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c.
Con comparsa di costituzione depositata in data 08/03/2025 si costituiva in giudizio il resistente, il quale non si opponeva alla domanda di separazione,
facendo tuttavia presente di essere in uno stato di assoluto bisogno in quanto, non avendo alcuna occupazione lavorativa, aveva subito un deterioramento della propria situazione economica, tanto da essere costretto a vivere in auto o presso i propri familiari o amici;
ciononostante, contestava di non aver provveduto al sostentamento dei figli, facendo presente, tra l'altro, di essersi accollato il pagamento dell'importo pari ad €13.500,00 per l'acquisto di un'autovettura intestata al figlio;
evidenziava che i finanziamenti ed i prestiti cui aveva fatto riferimento parte ricorrente, erano personali e volti a soddisfare spese voluttuarie.
All'udienza del 23/09/2025 le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa in merito allo status.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
La norma di cui all'art. 151 c.c., ove statuisce che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole", ammette che il Giudice pronunzi la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiari a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Come è emerso dalle deduzioni difensive delle parti, il rapporto coniugale non appare più connotato dalla comunione materiale e spirituale, che caratterizza invece l'unità tra i coniugi nel rapporto coniugale, il quale, pertanto, risulta gravemente compromesso da una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco spirituale tra i coniugi si presenta grave e insuperabile, pertanto la prosecuzione della convivenza, oltre che inidonea ad attenuare la condizione di disaccordo fatta registrare dai coniugi, risulterebbe intollerabile, pertanto,
finirebbe per compromettere ulteriormente la relazione tra gli stessi, con grave pregiudizio al percorso di crescita e allo sviluppo emotivo della prole.
Pertanto, deve essere pronunciata la separazione personale tra i coniugi, salva l'attività istruttoria da svolgersi per gli altri profili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, non definitivamente pronunciando nella causa n. 2219/2024 R.G., tra [...]
Controparte 1 così provvede: Parte 1 e dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte 1 1)
nata a [...] il [...], e CP 1
[...]
[...] nato a [...] il [...], uniti in matrimonio in
NO (TA) in data 13/09/2001 (trascritto con atto n. 36, p. 2, s. A, dell'anno
2001);
2) dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO (TA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
3)
spese al definitivo. 4)
Così deciso nella Camera di Consiglio del 24 ottobre 2025.
Il Presidente
IN AS
Il Giudice est.
AN RA