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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 323/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
ZO ALDO, Presidente
ES NI, OR
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3919/2025 depositato il 13/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Campania E Calabria-Um-Sede Di Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M07PR00031052025 PREU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 29.3.22 personale dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, Ufficio dei Monopoli per la
Campania, Sede di Salerno, unitamente a militari della Guardia di Finanza di Agropoli, nel dare esecuzione ad un decreto di perquisizione locale e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, hanno fatto accesso presso l'esercizio commerciale denominato nominativo_3, sito in Agropoli e il cui titolare è risultato essere Ricorrente_1.
Nell'occasione sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro, per la parte che in questa sede interessa, 4 apparecchi per l'esercizio del gioco di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) Tulps. Tali apparecchi risultavano di proprietà della Nominativo_2 Srl di Castrovillari e presentavano manomissioni consistenti nella creazione di doppi fondi in cui erano occultate schede cloni delle schede principali collegate alla rete telematica statale, nonché un dispositivo elettronico che disabilitava le schede principali, abilitando le schede cloni non collegate alla rete telematica statale.
In ragione di ciò, l'Agenzia delle Dogane e Monopoli, Ufficio dei Monopoli per la Calabria, Sede di Cosenza, ha notificato ad Ricorrente_1, titolare dell'omonima ditta individuale, gerente l'esercizio commerciale nominativo_3, al cui interno erano stati rinvenuti gli apparecchi manomessi, l'avviso di accertamento indicato in epigrafe con cui, previa contestazione della violazione dell'art. 1, comma 646, lettera A), Legge 190/14, ha determinato il Preu dovuto per l'intero anno solare 2022 nella misura di euro 1.051.200,00, e relative sanzioni determinate ai sensi dell'art. 39 quinquies DL 369/03, non del comma 648 dell'art. 1 Legge 190/14.
Avverso tale avviso di accertamento Ricorrente_1 ha proposto ricorso denunciando:
1) Illegittimità dell'atto impugnato perché adottato da un ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente incompetente ai sensi dell'art. 24, comma 14, DL 98/2011;
2) errata determinazione della base imponibile sia perché effettuata con il metodo induttivo, inapplicabile nel caso di specie in cui era possibile la lettura delle somme giocate, sia perché estesa all'intero anno solare
2022, mentre essa doveva limitarsi al periodo temporale a ritroso rispetto al 29.3.22, con la conseguenza che l'imposta dovuta doveva essere calcolata per soli 87 giorni;
3) difetto di legittimazione passiva di imposta in capo al ricorrente poiché della violazione riscontrata doveva rispondere solo Nominativo_2 Srl, quale proprietario e gestore dei 4 apparecchi risultati manomessi ed unico soggetto giuridico che poteva prelevare le somme oggetto di giocate;
4) erronea determinazione delle sanzioni che superavano addirittura l'imposta dovuta.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio per la Calabria, Sede di Cosenza si è costituita concludendo per il rigetto del ricorso e all'udienza del 13.1.26, udite le parti che si sono riportate alle rispettive conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato perché, con assorbimento del secondo, terzo e quarto motivo, deve essere accolto il primo motivo di ricorso con cui si denuncia illegittimità dell'atto impugnato perché emesso da ufficio finanziario territorialmente incompetente.
Dal combinato disposto dei commi 13 e 14 dell'art. 24 DL 98/2011 emerge chiaramente che l'avviso di accertamento doveva essere emesso dall'ufficio finanziario “nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto alla data in cui è stata commessa la violazione o è stato compiuto l'atto illegittimo”.
Nel caso di specie è pacifico, nonché documentale, che il domicilio fiscale di Ricorrente_1, nei cui confronti è stato emesso l'avviso di accertamento oggetto della presente controversia, è in Indirizzo_1
(così nello stesso avviso di accertamento). Del resto, anche l'attività commerciale risulta avere sede in Indirizzo_2.
Ne consegue che l'ufficio finanziario territorialmente competente all'adozione dell'avviso di accertamento non era la Direzione Territoriale Calabria, Ufficio dei Monopoli per la Calabria, Sede di Cosenza, così come avvenuto, bensì l'omologo ufficio finanziario per la Campania.
A tal riguardo l'amministrazione ha sostenuto l'infondatezza del primo motivo di ricorso, richiamando la violazione dell'art. 39 quater, comma 2, DL 269/03 e sostenendo che nel caso di specie il soggetto passivo principale del Preu evaso era la società Nominativo_2 Srl, quale proprietaria ed autrice della manomissione dei 4 apparecchi, con la conseguenza che l'odierno ricorrente è responsabile in solido delle violazioni commesse da Nominativo_2, “ai sensi dell'art. 1, comma 646, lettera A) Legge 190/14”. Ha aggiunto l'amministrazione che la competenza era dell'ufficio finanziario per la Calabria perché il trasgressore principale Nominativo_2 Srl ha domicilio fiscale in Castrovillari, per cui la competenza territoriale riferita a Nominativo_2 Srl attrarrebbe quella relativa ad Ricorrente_1.
L'assunto dell'amministrazione finanziaria non può essere condiviso per due ragioni.
Dalla lettura dell'avviso di accertamento emerge evidente che all'Ricorrente_1 è stata contestata la sola violazione dell'art. 1, comma 646, lettera A) Legge 190/14 (cfr. avviso di accertamento, pagg. 16 e 19 dell'atto impugnato in cui, nello spazio dedicato alla “violazione accertata” viene indicato il solo art. 1, comma 646, lettera A)
Legge 190/14, non anche l'art. 39 quater DL 269/03, richiamato solo in punto di sanzioni.
La norma del 2014 non contiene solo i criteri per la determinazione induttiva dell'imposta evasa, ma anche,
e ancor prima, un autonomo titolo di illecito tributario per il soggetto, come l'odierno ricorrente, titolare di qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvengono apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
E del resto, la stessa amministrazione finanziaria ammette che la disposizione del 2014 di cui si discute è
“intervenuta al fine di rafforzare il contrasto al gioco irregolare prevedendo una precisa e diretta responsabilità
a carico del titolare dell'esercizio in cui risultano essere installati gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS” (così a pag. 5 dell'avviso di accertamento e a pag 13 della memoria di costituzione in giudizio).
Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, con l'avviso di accertamento impugnato non è stata contestata all'Ricorrente_1 una responsabilità solidale per la violazione dell'art. 39 quater, comma 2, DL 269/03, il cui trasgressore principale sarebbe Nominativo_2 Srl, ma una responsabilità in proprio e diretta per un'autonoma e distinta violazione, che è appunto quella dell'art. 1, comma 646, lettera A) Legge
190/14.
A ciò si aggiunga che la resistente non chiarisce per quale ragione, anche ad ammettere che all'Ricorrente_1 sia stata contestata una responsabilità solidale, tale circostanza sarebbe idonea a derogare alla competenza territoriale dell'amministrazione finanziaria chiaramente dettata dall'art. 24, comma 14, DL 98/11.
La fondatezza del primo motivo di ricorso risulta di per sé assorbente e impone l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, 3^ Sezione, in composizione collegiale:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento impugnato;
2) condanna l'amministrazione finanziaria resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 13.1.26
Il Presidente
Dr. Aldo Rizzo
Il Giudice
Dr. Antonio Cestone
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
ZO ALDO, Presidente
ES NI, OR
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3919/2025 depositato il 13/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Campania E Calabria-Um-Sede Di Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. M07PR00031052025 PREU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 29.3.22 personale dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, Ufficio dei Monopoli per la
Campania, Sede di Salerno, unitamente a militari della Guardia di Finanza di Agropoli, nel dare esecuzione ad un decreto di perquisizione locale e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, hanno fatto accesso presso l'esercizio commerciale denominato nominativo_3, sito in Agropoli e il cui titolare è risultato essere Ricorrente_1.
Nell'occasione sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro, per la parte che in questa sede interessa, 4 apparecchi per l'esercizio del gioco di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) Tulps. Tali apparecchi risultavano di proprietà della Nominativo_2 Srl di Castrovillari e presentavano manomissioni consistenti nella creazione di doppi fondi in cui erano occultate schede cloni delle schede principali collegate alla rete telematica statale, nonché un dispositivo elettronico che disabilitava le schede principali, abilitando le schede cloni non collegate alla rete telematica statale.
In ragione di ciò, l'Agenzia delle Dogane e Monopoli, Ufficio dei Monopoli per la Calabria, Sede di Cosenza, ha notificato ad Ricorrente_1, titolare dell'omonima ditta individuale, gerente l'esercizio commerciale nominativo_3, al cui interno erano stati rinvenuti gli apparecchi manomessi, l'avviso di accertamento indicato in epigrafe con cui, previa contestazione della violazione dell'art. 1, comma 646, lettera A), Legge 190/14, ha determinato il Preu dovuto per l'intero anno solare 2022 nella misura di euro 1.051.200,00, e relative sanzioni determinate ai sensi dell'art. 39 quinquies DL 369/03, non del comma 648 dell'art. 1 Legge 190/14.
Avverso tale avviso di accertamento Ricorrente_1 ha proposto ricorso denunciando:
1) Illegittimità dell'atto impugnato perché adottato da un ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente incompetente ai sensi dell'art. 24, comma 14, DL 98/2011;
2) errata determinazione della base imponibile sia perché effettuata con il metodo induttivo, inapplicabile nel caso di specie in cui era possibile la lettura delle somme giocate, sia perché estesa all'intero anno solare
2022, mentre essa doveva limitarsi al periodo temporale a ritroso rispetto al 29.3.22, con la conseguenza che l'imposta dovuta doveva essere calcolata per soli 87 giorni;
3) difetto di legittimazione passiva di imposta in capo al ricorrente poiché della violazione riscontrata doveva rispondere solo Nominativo_2 Srl, quale proprietario e gestore dei 4 apparecchi risultati manomessi ed unico soggetto giuridico che poteva prelevare le somme oggetto di giocate;
4) erronea determinazione delle sanzioni che superavano addirittura l'imposta dovuta.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio per la Calabria, Sede di Cosenza si è costituita concludendo per il rigetto del ricorso e all'udienza del 13.1.26, udite le parti che si sono riportate alle rispettive conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato perché, con assorbimento del secondo, terzo e quarto motivo, deve essere accolto il primo motivo di ricorso con cui si denuncia illegittimità dell'atto impugnato perché emesso da ufficio finanziario territorialmente incompetente.
Dal combinato disposto dei commi 13 e 14 dell'art. 24 DL 98/2011 emerge chiaramente che l'avviso di accertamento doveva essere emesso dall'ufficio finanziario “nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto alla data in cui è stata commessa la violazione o è stato compiuto l'atto illegittimo”.
Nel caso di specie è pacifico, nonché documentale, che il domicilio fiscale di Ricorrente_1, nei cui confronti è stato emesso l'avviso di accertamento oggetto della presente controversia, è in Indirizzo_1
(così nello stesso avviso di accertamento). Del resto, anche l'attività commerciale risulta avere sede in Indirizzo_2.
Ne consegue che l'ufficio finanziario territorialmente competente all'adozione dell'avviso di accertamento non era la Direzione Territoriale Calabria, Ufficio dei Monopoli per la Calabria, Sede di Cosenza, così come avvenuto, bensì l'omologo ufficio finanziario per la Campania.
A tal riguardo l'amministrazione ha sostenuto l'infondatezza del primo motivo di ricorso, richiamando la violazione dell'art. 39 quater, comma 2, DL 269/03 e sostenendo che nel caso di specie il soggetto passivo principale del Preu evaso era la società Nominativo_2 Srl, quale proprietaria ed autrice della manomissione dei 4 apparecchi, con la conseguenza che l'odierno ricorrente è responsabile in solido delle violazioni commesse da Nominativo_2, “ai sensi dell'art. 1, comma 646, lettera A) Legge 190/14”. Ha aggiunto l'amministrazione che la competenza era dell'ufficio finanziario per la Calabria perché il trasgressore principale Nominativo_2 Srl ha domicilio fiscale in Castrovillari, per cui la competenza territoriale riferita a Nominativo_2 Srl attrarrebbe quella relativa ad Ricorrente_1.
L'assunto dell'amministrazione finanziaria non può essere condiviso per due ragioni.
Dalla lettura dell'avviso di accertamento emerge evidente che all'Ricorrente_1 è stata contestata la sola violazione dell'art. 1, comma 646, lettera A) Legge 190/14 (cfr. avviso di accertamento, pagg. 16 e 19 dell'atto impugnato in cui, nello spazio dedicato alla “violazione accertata” viene indicato il solo art. 1, comma 646, lettera A)
Legge 190/14, non anche l'art. 39 quater DL 269/03, richiamato solo in punto di sanzioni.
La norma del 2014 non contiene solo i criteri per la determinazione induttiva dell'imposta evasa, ma anche,
e ancor prima, un autonomo titolo di illecito tributario per il soggetto, come l'odierno ricorrente, titolare di qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvengono apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
E del resto, la stessa amministrazione finanziaria ammette che la disposizione del 2014 di cui si discute è
“intervenuta al fine di rafforzare il contrasto al gioco irregolare prevedendo una precisa e diretta responsabilità
a carico del titolare dell'esercizio in cui risultano essere installati gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS” (così a pag. 5 dell'avviso di accertamento e a pag 13 della memoria di costituzione in giudizio).
Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, con l'avviso di accertamento impugnato non è stata contestata all'Ricorrente_1 una responsabilità solidale per la violazione dell'art. 39 quater, comma 2, DL 269/03, il cui trasgressore principale sarebbe Nominativo_2 Srl, ma una responsabilità in proprio e diretta per un'autonoma e distinta violazione, che è appunto quella dell'art. 1, comma 646, lettera A) Legge
190/14.
A ciò si aggiunga che la resistente non chiarisce per quale ragione, anche ad ammettere che all'Ricorrente_1 sia stata contestata una responsabilità solidale, tale circostanza sarebbe idonea a derogare alla competenza territoriale dell'amministrazione finanziaria chiaramente dettata dall'art. 24, comma 14, DL 98/11.
La fondatezza del primo motivo di ricorso risulta di per sé assorbente e impone l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, 3^ Sezione, in composizione collegiale:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento impugnato;
2) condanna l'amministrazione finanziaria resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 13.1.26
Il Presidente
Dr. Aldo Rizzo
Il Giudice
Dr. Antonio Cestone