Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 323
CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Illegittimità dell'atto impugnato per incompetenza territoriale dell'ufficio

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, accertando che l'avviso di accertamento doveva essere emesso dall'ufficio finanziario nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto alla data della violazione. Nel caso di specie, il domicilio fiscale del ricorrente era in Campania, mentre l'avviso è stato emesso dall'ufficio di Cosenza (Calabria). L'amministrazione ha sostenuto che la competenza fosse della Calabria in quanto il proprietario degli apparecchi manomessi (Nominativo_2 Srl) aveva domicilio fiscale in Calabria, ma la Corte ha rigettato tale tesi poiché l'avviso contestava al ricorrente una responsabilità diretta per violazione dell'art. 1, comma 646, lettera A) Legge 190/14, e non una responsabilità solidale per la violazione dell'art. 39 quater DL 269/03.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 323
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 323
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

    Testo completo