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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 28/08/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2069/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2069/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MP FE e dell'avv. MANZI LAVINIA ( C.F._2
VIA PACINOTTI, 1 57016 ROSIGNANO MARITTIMO FRAZ. SOLVAY;
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._3 dell'avv. NAPOLEONI VALENTINA e dell'avv.
RESISTENTE
con l'intervento dell'Ufficio del P.M.- Sede
con OGGETTO: Separazione giudiziale
All'udienza cartolare del 26.6.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note depositate ex art. 473 bis 28 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo di aver contratto matrimonio concordatario il 13.09.2020 a
Castagneto Carducci (LI) con il sig. rilevando la nascita del Controparte_1 figlio (in data 13.07.2018) e le problematiche di salute del medesimo, Per_1 riscontrando infine l'intollerabilità della convivenza familiare a causa delle condotte intimidatorie, aggressive e prevaricatrici poste in essere dal resistente nei riguardi della moglie, nutrendo tra l'altro egli infondati sospetti di
1 infedeltà e risultando centrato sul solo aspetto economico della gestione familiare, rilevando di essersi sentita costretta a lasciare la casa coniugale per trasferirsi presso l'abitazione della propria madre al fine di ritrovare un ambiente sereno per il figlio, allegando la sottoscrizione di ricorso congiunto per la separazione personale (rg. 143/23 udienza 08.02.2023), con successiva revoca del proprio consenso “in ragione delle modalità di collocamento del figlio, sia della quantificazione dell'assegno di mantenimento, ritenuto non adeguato rispetto anche al fatto che la casa coniugale è stata posta in vendita […]” e riscontrando le condizioni reddituali espresse dai coniugi, con ricorso depositato in data
18.07.2023, poi ritualmente notificato, la signora evocava in causa Parte_1 il signor La ricorrente concludeva nei termini che seguono: Controparte_1
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 prevedendo che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) disporre l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocamento prevalente con la madre, con la quale vivrà insieme nella casa coniugale, da assegnare alla stessa, sita Donoratico, Via Aurelia n. 3/A; 3) stabilire che il padre potrà vedere il figlio, compatibilmente con i turni di lavoro e in modo flessibile anche sulla base dell'impegno lavorativo della il giovedì dalle ore 19 sino alle ore 12 Pt_1 della domenica, con impossibilità di lasciare da solo con la nonna paterna Per_1 siccome inidonea all'accudimento del bambino;
prevedere che, qualora il padre si trasferisse a Piombino, il diritto di visita andrà concordato tra le parti per il tempo in cui il sig. sarà libero dal lavoro, stante l'impossibilità di lasciare il figlio alla CP_1 nonna paterna, per le ragioni anzidette;
4) stabilire a carico del sig. Controparte_1 quale contributo al mantenimento dei del figlio un assegno mensile di euro Per_1
400,00=, rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla moglie entro il 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, oltre al 50 % delle spese straordinarie in favore del figlio, dichiarando che l'assegno unico sarà percepito, in via esclusiva, dalla sig.ra Con vittoria di spese, competenze, onorari.”. Pt_1
Si costituiva il signor contestando quanto allegato dalla Controparte_1 ricorrente in merito alle ragioni della crisi familiare e i comportamenti a lui addebitati, riscontrando che la ricorrente ad ottobre 2022 comunicava di voler porre fine al matrimonio anche confessando la frequentazione con un altro uomo a partire dal 15 ottobre 2022. Il signor peraltro rilevava che le CP_1 condizioni concordate in sede di ricorso congiunto venivano già da tempo rispettate dai genitori e sottolineava la propria condizione economico reddituale e la necessità della vendita della casa coniugale in considerazione dei rilevanti costi di gestione, non ulteriormente sostenibili. Rilevando la
(diversa rispetto a quanto rappresentato) situazione economica della ricorrente, il signor concludeva dunque nei termini che si riportano: CP_1
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2 2) disporre l'affidamento condiviso del figlio con collocamento paritario dello Per_1 stesso presso ciascun genitore e residenza formale presso la madre in Donoratico, anche per poter mantenere il pediatra di fiducia;
3) in particolare, il minore starà, la prima settimana, con il padre dal giovedì all'uscita della scuola materna fino al lunedì mattina quando il padre lo riaccompagnerà a scuola, e con la madre dal lunedì all'uscita della scuola fino al giovedì mattina quando lo riaccompagnerà presso l'Istituto scolastico;
la settimana successiva, il minore starà con il padre dal giovedì all'uscita della scuola materna fino alla domenica alle ore 15:00 quando lo riaccompagnerà dalla madre, e con quest'ultima dalla domenica alle ore
15:00 fino al giovedì mattina quando lo riaccompagnerà presso l'Istituto scolastico;
4) Durante le vacanze natalizie, seguendo il principio dell'alternanza di anno in anno, il bambino trascorrerà, con un genitore, dalla chiusura della scuola fino al giorno di
Natale compreso e dal primo gennaio orario di cena sino a Befana compresa, con l'altro genitore, dal giorno di Santo AN compreso (da prima di pranzo) fino al 31 dicembre compreso. Per le festività Pasquali, seguendo il principio dell'alternanza, il minore resterà con un genitore dalla chiusura delle scuole fino a Pasqua compresa e con l'altro genitore dal giorno di Pasquetta sino al giorno di riapertura degli istituti scolastici. Ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio anche una settimana nel periodo invernale e due settimane anche non consecutive nel periodo estivo. Per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
5) disporre il mantenimento diretto del minore, stante il collocamento paritario dello stesso presso ciascun genitore e le equivalenti condizioni economiche degli stessi;
in subordine, nella denegata ipotesi in cui il Giudice non ritenesse opportuno adottare il mantenimento diretto, porre a carico del sig. un assegno mensile non CP_1 superiore ad € 100,00 a titolo di concorso al mantenimento del figlio, da corrispondere entro il giorno 05 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato dalla sig.ra la somma sarà rivalutata annualmente in base agli indici Pt_1
Istat, senza alcuna necessità di formale richiesta scritta;
6) le spese straordinarie, così come indicate nel Protocollo in uso presso l'intestato
Tribunale, saranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno;
7) l'assegno unico, così come sta accadendo, sarà solo formalmente percepito in via esclusiva dal sig. e sarà dallo stesso destinato al pagamento della retta CP_1 dell'asilo del figlio o, comunque, alle esigenze scolastiche o ludiche dello stesso;
la somma verrà infatti accreditata su una carta prepagata, di cui entrambi i genitori hanno già le credenziali e potranno effettuare i relativi pagamenti nell'interesse del figlio.
8) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”.
Resi provvedimenti provvisori ex art. 473 bis 22 c.p.c., rigettata la prova costituenda articolata dalle parti e richieste informazioni presso IN in merito alle posizioni lavorative sussistenti a nome della signora la causa Parte_1
3 veniva rinviata per la rimessione in decisione ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis 28 c.p.c., previo deposito degli scritti difensivi conclusionali, all'udienza cartolare del 6.3.2025; in ragione di istanza di modifica delle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente tenuto conto di accadimenti medio tempore occorsi, articolato il contraddittorio alla suddetta udienza, la causa veniva quindi rimessa in decisione alla successiva udienza del 26.6.2025.
Alla suddetta udienza, nell'interesse della parte ricorrente, il procuratore precisava le conclusioni che si riportano: “[…]
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e prevedendo che i coniugi Parte_1 Controparte_1 vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. disporre l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, Persona_2 con collocamento prevalente e residenza del minore presso la madre in Castagneto
Carducci, Fraz. Donoratico, Via Ugo Foscolo n. 6 e, al perfezionarsi dell'acquisto della nuova abitazione da parte della sig.ra in Donoratico, Via F.lli Cervi n. 2/B; Pt_1
3. stabilire che il padre potrà vedere il figlio, compatibilmente con i turni di lavoro di entrambi i genitori, dal venerdì dopo pranzo alla domenica sera, al fine di consentire al bambino di essere più vicino alla scuola elementare dallo stesso frequentata in
Donoratico, prescrivendo al di non lasciare il figlio da solo con la nonna CP_1 paterna, molto anziana ed inidonea all'accudimento del bambino e con l'obbligo di comunicare alla madre i nominativi di baby sitter o altre persone coinvolte nella cura di Per_1
4. stabilire a carico del sig. quale contributo al mantenimento dei del Controparte_1 figlio tenuto conto della disparità reddituale esistente tra i coniugi legata alla Per_1 decisione unilateralmente assunta dal di vendere la casa coniugale a terzi ed CP_1 il venir meno, a suo carico, delle spese della locazione (stante la comproprietà della casa posta in Piombino Via C. Forlanini n. 3/b e l'avvenuta acquisizione, per donazione, di quota del diritto di abitazione sulla stessa_cfr. doc.16 allegato memoria Pt_1
30.04.2024), visti anche i tempi di permanenza del bambino con entrambi i genitori non paritetici, un assegno mensile di euro 600,00=, rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla entro il giorno 5 di ogni mese, tramite Pt_1 bonifico bancario, oltre al 50 % delle spese straordinarie in favore del figlio secondo il
Protocollo CNF, dichiarando che l'assegno unico sarà percepito, in via esclusiva, dalla sig.ra Pt_1
5. tener conto dell'avvenuta alienazione della casa coniugale da parte del CP_1 senza il consenso del coniuge ed in danno dei diritti del figlio, stante l'intento elusivo del convenuto riconducibile ad ipotesi di abuso del diritto, e determinare conseguentemente le spese e compensi di lite in favore della ricorrente parte vittoriosa nei termini massimi previsti dal DM 55/14 (con espressa riserva di proposizione di autonoma azione risarcitoria).”;
4 nell'interesse della parte resistente l'avvocato ha concluso come di seguito, per sentir “1A) in rito, in via prudenziale, per l'ammissione delle prove orali richieste con la comparsa di costituzione e risposta e non ammesse, nonché per l'ammissione di indagini di polizia tributaria tese ad accertare tutte le disponibilità patrimoniali e reddituali della ricorrente ed i lavori svolti anche “al nero” negli ultimi due anni, come personal trainer, come cameriera presso il locale BuscaVida sito in Cecina e come cameriera presso il ristorante EM (azienda Biribò snc);
B) nel merito, affinché il Tribunale adito, Voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) disporre l'affidamento condiviso del figlio con collocamento paritario dello Per_1 stesso presso ciascun genitore e residenza formale presso la madre in Donoratico;
3) in particolare:
durante il periodo scolastico, il minore starà con il padre ogni settimana dal venerdì all'uscita della scuola fino al lunedì mattina quando il padre lo riaccompagnerà a scuola, e con la madre dal lunedì all'uscita della scuola fino al venerdì mattina quando lo riaccompagnerà presso l'Istituto scolastico;
nel periodo estivo o comunque di sospensione dell'attività scolastica, il minore starà con il padre ogni settimana dal giovedì alle 15 fino al lunedì mattina quando il padre lo riaccompagnerà dalla madre, e con la madre dal lunedì mattina fino al giovedì alle 15 quando il minore si recherà dal padre;
4) Durante le vacanze natalizie, seguendo il principio dell'alternanza di anno in anno, il bambino trascorrerà, con un genitore, dalla chiusura della scuola fino al giorno di
Natale compreso e dal primo gennaio orario di cena sino a Befana compresa, con l'altro genitore, dal giorno di Santo AN compreso (da prima di pranzo) fino al 31 dicembre compreso. Per le festività Pasquali, seguendo il principio dell'alternanza, il minore resterà con un genitore dalla chiusura delle scuole fino a Pasqua compresa e con l'altro genitore dal giorno di Pasquetta sino al giorno di riapertura degli istituti scolastici. Ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio anche una settimana nel periodo invernale e due settimane anche non consecutive nel periodo estivo. Per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
5) disporre il mantenimento diretto del minore, stante il collocamento paritario dello stesso presso ciascun genitore e le attuali condizioni economiche e reddituali del sig.
e della sig.ra 6) le spese straordinarie, così come indicate nel CP_1 Pt_1
Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, saranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno;
7) l'assegno unico sarà suddiviso tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
8) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, tenuto conto del precedente giudizio di separazione consensuale introdotto dai coniugi e rinunciato dalla sig.ra
e delle infondate istanze presentate dalla resistente nel presente giudizio.” Pt_1
5 La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va pronunciata la separazione tra i coniugi, essendo emerso dalle allegazioni delle parti che la crisi familiare è del tutto irreversibile e non vi è alcuna possibilità di ripresa della comunione di affetti e di progetti tra le parti;
tanto legittima, secondo il Collegio, la pronuncia richiesta, nel ricorso dei presupposti fondanti la separazione ai sensi art. 151 primo comma cod. civ.
2. Occorre preliminarmente osservare che all'udienza del 6.3.2025 la parte ricorrente rilevava la necessità di “chiedere la modifica delle conclusioni già rassegnate” in particolare intendendo “concludere diversamente in ordine ai tempi di permanenza del minore con il padre, ovvero a chiedere week end alternati del minore con i genitori, fermo restando la richiesta di mantenimento già avanzata in favore del minore e quantificata in euro 600,00 mensili”. Diversamente da quanto verbalizzato, invece, le conclusioni di cui alla nota del 23.4.2025 (come sopra riportate) appaiono in linea con quanto già articolato in ricorso.
Successivamente, queste conclusioni sono state modificate con la comparsa conclusionale, tardivamente rispetto ai termini perentori di cui all'art. 473 bis
28 c.p.c. e senza che siano peraltro stati allegati fatti nuovi e successivi al suddetto primo termine tali da consentire, nell'interesse del minore, oltre che nel rispetto del contraddittorio, la modifica delle conclusioni.
3. La parte resistente ha concluso anche in via istruttoria, per l'ammissione delle prove costituende e per lo svolgimento delle indagini di polizia tributaria tese ad accertare tutte le disponibilità patrimoniali e reddituali della ricorrente ed i lavori svolti anche “al nero” negli ultimi due anni.
Ritiene il Collegio che la causa risulti matura per la decisione allo stato degli atti e che non appaia rilevante al fine del decidere l'ulteriore attività istruttoria.
3.1. Quanto alle prove testimoniali va richiamato quanto argomentato dal
Giudice relatore con l'ordinanza del 22.12.2023.
3.2. Con riferimento alle ulteriori istanze di verificazione per le quali ha insistito la parte ricorrente va osservato che ogni altra indagine, anche reddituale, risulta non rilevante al fine del decidere avuto riguardo alla documentazione già presente agli atti.
4. Venendo dunque all'esame delle questioni accessorie alla pronuncia di stato, va in primo luogo disposto quanto segue in ordine all'affidamento del figlio minore della coppia, Per_1
6 4.1. In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema
Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Corte di
Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019).
Le parti hanno negli scritti concordato in merito all'affidamento condiviso del bambino;
in tal senso sono stati pronunciati i provvedimenti ex art. 473 bis 22
c.p.c. e alcuna contestazione vi è stata nel corso del giudizio in merito alla capacità genitoriale condivisa dell'uno e dell'altro genitore ovvero all'inidoneità dell'assetto già disposto in sede di udienza di comparizione innanzi al Giudice Relatore.
I genitori assumeranno dunque di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per relative all'istruzione, all'educazione e alla Per_1 salute;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno dei genitori eserciterà separatamente la responsabilità sul figlio, nei periodi di rispettiva permanenza dei minori con il singolo genitore.
5. Con riguardo al calendario di frequentazione del minore con i genitori, ritiene il Collegio che le domande delle parti possono essere accolte nei limiti di quanto segue.
Entrambe le parti hanno articolato un calendario di frequentazione padre/figlio ampio, comprensivo di tutti i fine settimana tenuto conto dei diversi turni lavorativi delle parti.
7 A modifica di quanto già disposto in via provvisoria, ritiene il Collegio che debba prevedersi che resti con la madre dal lunedì all'uscita della Per_1 scuola fino al venerdì mattina quando ella lo accompagnerà presso l'Istituto scolastico e col padre dal venerdì all'uscita della scuola fino al lunedì mattina quando il signor riaccompagnerà il bambino a scuola (ovvero a casa CP_1 della madre entro le ore 10:00 nei periodi di vacanza scolastica). Tale ripartizione oraria, conforme alle istanze del resistente e diversa rispetto alle conclusioni della signora solo per la regolamentazione del pernotto Pt_1 della domenica, appare maggiormente conforme alle abitudini del bambino, che da lungo tempo ha trascorso con ciascun genitore tempi sostanzialmente paritari. Né la distanza tra il luogo di residenza del padre e il Comune di residenza della signora può apparire ostativa all'accompagnamento a Pt_1 scuola del bimbo da parte del signor il lunedì mattina, anche avuto CP_1 riguardo all'età del minore e valutato che tale previsione consentirà al padre di condividere con il bambino un significativo momento della quotidianità scolastica con la possibilità anche di mantenere un contatto con la comunità educativa frequentata dal figlio. manterrà la residenza presso l'abitazione materna in Castagneto Per_1
Carducci, Fraz. Donoratico, Via Ugo Foscolo n. 6 e, al perfezionarsi dell'acquisto della nuova abitazione da parte della sig.ra in Pt_1
Donoratico, Via F.lli Cervi n. 2/B.
Durante le vacanze natalizie, seguendo il principio dell'alternanza di anno in anno, il bambino trascorrerà, con ciascun genitore un periodo, anche non consecutivo, di 7 giorni, alternando di anno in anno il giorno della Vigilia e del
Natale, il 31 dicembre e il 1° gennaio e, infine, il giorno della Befana. Per le festività Pasquali, seguendo il principio dell'alternanza, il minore resterà con un genitore dalla chiusura delle scuole fino a Pasqua compresa e con l'altro genitore dal giorno di Pasquetta sino al giorno di riapertura degli istituti scolastici. Le principali festività religiose e civili (8/12, 25/4, 1/5, 2/6, 15/8) saranno trascorse dal minore secondo il criterio dell'alternanza annuale e analogamente quanto al giorno del compleanno del figlio.
Infine, durante il periodo di vacanza scolastica estiva trascorrerà con Per_1 ciascun genitore un periodo di 14 giorni, anche non consecutivi, periodo da concordare tra i signori e entro il mese di maggio di ogni CP_1 Pt_1 anno.
Il tutto, salvi migliori accordi tra le parti e nel rispetto dell'interesse del bambino.
6. La signora ha chiesto disporsi a carico del resistente un contributo Pt_1 al mantenimento del figlio Per_1
8 6.1. E' noto che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio
2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (sent. Cass. n. 17089 del 2013).
6.2. Ciò premesso, osserva il Tribunale che la parte resistente ha rappresentato il proprio reddito da lavoro dipendente e depositato le dichiarazioni dei redditi percepiti per gli anni 2020-2023 attestanti un guadagno annuale lordo di circa 30.000,00.
6.3. Quanto alla signora la medesima ha sottoscritto una Pt_1 dichiarazione (peraltro priva di data e senza alcun richiamo all'anno di riferimento dei fatti dichiarati) di mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi non avendo percepito “nessun tipo di reddito” (doc. n. 13 allegato al ricorso) e depositato due buste paga di dicembre 2022 e gennaio 2023 che riportano un importo netto a pagare per il lavoro di cameriera inferiore ad euro 200,0 mensili. Solo successivamente all'udienza di comparizione, dietro ordine del Tribunale, sono stati parzialmente depositati gli estratti conto relativi alla carta prepagata per il periodo dal 19/5/2023 al 10/4/2024 e al conto corrente acceso presso Banca di credito cooperativo di Castagneto Carducci per il periodo dal 2/1/2019 al 15/4/2022.
Le informazioni richieste all'IN hanno rappresentato che la ricorrente ”[…]
è stata assunta in data 04/05/2024 e fino al 30/06/2024 dall'azienda Biribò SNC di fagiolini e C matr , con contratto intermittente e con mansione di aiuto P.IVA_1 cameriera” La signora ha dichiarato in sede di udienza di comparizione Pt_1 di “ADR: Lavor[are] a chiamata, tendenzialmente solo il fine settimana e qualche volta la domenica, secondo le esigenze del mio datore di lavoro;
[e di aver] iniziato a lavorare da quando sono dovuta andare via da casa;
mio figlio deve essere assistito h24 per problemi di salute;
sto da mia mamma e avendo sempre il bimbo malato a casa lavoro solo quando il bimbo è con il padre, il venerdì e il sabato e qualche volta la domenica;
lavoro la notte perché mia mamma lavora di giorno;
9 guadagno circa 8 euro all'ora; il lavoro mi serve per dare da mangiare ad nei Per_1 mesi di giugno, luglio e agosto ho lavorato solo un giorno a settimana, quando c'è un po' più prenotati”; inoltre, la signora ha precisato che “ADR: quando Pt_1 guadagno di più, ovvero d'inverno, riesco a prendere 500/550 euro al mese;
d'estate lavoro di meno e a volte guadagno circa 240,00 euro al mese” e che “in precedenza, lavoravo d'inverno come personal trainer e d'estate ho sempre fatto la stagione;
ho smesso di lavorare da quando è nato il bimbo in ragione delle sue problematiche di salute”.
6.3.1. Quanto dichiarato non trova invero rispondenza nella documentazione allegata dal resistente, con particolare riguardo alle conversazioni whatsapp intercorse tra i coniugi sia durante il matrimonio che nella fase in cui le parti hanno coltivato il ricorso congiunto per la separazione.
Dalle suddette conversazioni risulta invero un orario di lavoro presso il locale spesso protratto fino a tardissima notte, e un (dichiarato) ruolo di responsabilità nella gestione della sala che non appare compatibile con quanto emergente dalle informazioni assunte da IN (pur relative ad un periodo successivo, ma tenendo conto che trattasi di lavoro svolto precariamente ma in sostanziale continuità).
Sul piano indiziario, del resto, gli accordi di gestione del bambino raggiunti dalle parti e le stesse conclusioni oggi rassegnate appaiono idonei a supportare il significativo impegno della signora nel corso di tutti i fine settimana, Pt_1 non avendo nel processo la madre chiesto di poter trascorrere con Per_1 neanche un fine settimana.
Per altro verso, la signora ha depositato uno scambio di messaggi con il Pt_1 proprio datore di lavoro che evidenzia un numero ridotto di ore mensili in alcuni mesi del 2023 (vedi doc. allegato alla memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c.).
L'audio depositato dal ricorrente sub doc. n. 24 conferma ulteriormente quanto allegato dal signor circa la continuità del lavoro della signora CP_1 Pt_1
e il suo guadagno pari a 9 euro all'ora per un significativo numero di ore lavorate ogni fine settimana.
6.3.2. Valutando comparativamente tutti gli elementi fattuali ricavabili dai documenti allegati in causa dalle parti ritiene il Tribunale che tali documenti smentiscano quanto dichiarato dalla ricorrente nel corso dell'udienza di comparizione e così come quanto emerge dalla documentazione reddituale presentata dalla stessa;
letti gli elementi fattuali singolarmente e nella loro interrelazione, gli stessi risultano sul piano del ragionamento indiziario univocamente idonei a rappresentare una situazione lavorativa della signora diversa da quella allegata con un guadagno che, anche se non costante Pt_1 mese per mese, non appare di mera sussistenza (come difensivamente affermato).
10 Inoltre, risulta dal doc. n. 17 allegato alla comparsa di costituzione e risposta che la signora ha ripreso a lavorare come personal trainer e nutrizionista Pt_1 dal mese di agosto del 2022 (dopo tre anni di stop, come da ella stessa scritto) pubblicizzando sui social la propria attività professionale. Né è di per sé credibile che l'attività di “[…] supporto alimentare/psicologico […]” proposte possano essere intese come “[…] prive di scopo di lucro ma aventi solo fine sociale
[…]” (così nella comparsa conclusionale di replica) sia alla luce delle (pur non meglio dettagliate) ricevute depositate dal resistente sub doc. n. 18 (rimaste del resto non contestate nello scritto difensivo depositato nell'interesse della signora ai sensi dell'art. 473 bis 17 c.p.c.) sia in considerazione della Pt_1 pubblicizzazione sui profili social della signora della sua “professione” Pt_1
e dell' “apertura dello studio”.
Tale attività risulta dunque ulteriormente in grado di integrare il reddito della ricorrente. Tale reddito non appare precisamente delineabile anche in considerazione della scarsa trasparenza processuale della ricorrente: tuttavia, per quanto debba ritenersi caratterizzato da precarietà il suddetto reddito può essere considerato complessivamente inferiore a quello del resistente, ma non nella misura indicata negli scritti difensivi depositati nell'interesse della
Pt_1
Risulta poi che la signora abbia recentemente potuto acquistare un Pt_1 immobile ove la stessa vivrà col figlio minore, non avendo allegato la ricorrente l'accensione di mutuo e dunque senza i relativi oneri mensili.
Quanto al signor sul punto, nemmeno il resistente sopporta allo stato CP_1 oneri mensili per l'abitazione, vivendo al momento, dopo la vendita della casa familiare, presso la madre in Piombino.
6.3.3. Alla luce di quanto sin qui riscontrato, attestata una diversità reddituale delle parti nei termini espressi, e tenuto conto di una (seppur) minima prevalenza della gestione del bambino da parte della madre (con la quale pernotta nei 4 giorni infrasettimanali i quali comportano notoriamente Per_1 maggiori spese di gestione quotidiana), ritiene il Tribunale che debba essere riconosciuto un contributo al mantenimento a carico del padre, che va tuttavia diminuito (rispetto alla pronuncia dei provvedimenti provvisori e a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza) ad euro 200,00 mensili, ciò tenuto anche conto dell'età del bambino e delle relative connesse esigenze educative e ricreative;
la somma sarà corrisposta dal signor alla signora CP_1 Pt_1 entro il giorno 5 di ogni mese, somma annualmente rivalutabile secondo
ISTAT.
Le spese straordinarie da sostenersi in favore del figlio vanno poste a carico di entrambi i genitori, rispettivamente, nella misura del 60% quanto al signor e del 40% quanto alla signora le stesse dovranno essere CP_1 Pt_1 previamente concordate e successivamente documentate al fine del rimborso
11 della quota e dovranno essere individuate dalle parti secondo le linee guida del protocollo CNF in vigore.
Infine, in ragione dei tempi di rispettiva permanenza del bambino presso i due genitori, l'assegno unico per il figlio dovrà essere diviso nella misura rispettiva del 60% in favore della ricorrente e del 40% in favore del resistente.
6.4. Per quanto occorrer possa in questa sede, osserva ulteriormente il Collegio che la signora aveva già in sede di accordi per la separazione Pt_1 consensuale rinunciato a chiedere l'assegnazione della casa familiare, di proprietà del signor ciò attestando che la prospettiva della ricorrente CP_1
– proprio nell'interesse del figlio al fine di garantire la stabilità abitativa di oltre che di appianare il conflitto familiare generatosi – appare dagli Per_1 atti quella di rinvenire altra soluzione abitativa per sé e il bambino, diversa da quella della casa ove le parti hanno convissuto e dove era rimasto a vivere il signor La successiva alienazione dell'abitazione da parte del CP_1 resistente non appare dunque rappresentare una condotta di abuso del diritto in danno del figlio e non appare dunque rilevante al fine di determinare la condanna del medesimo anche solo alle spese di lite del presente giudizio
7. Ogni ulteriore questione discussa in causa dalle parti deve ritenersi assorbita nelle statuizioni sin qui rese.
8. Valutato l'ambito del contenzioso e l'esito del giudizio le spese di causa possono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente statuendo,
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in Castagneto Carducci (LI) il giorno
13.09.2020, atto trascritto nei registri di matrimonio del Comune di Castagneto
Carducci, anno 2020 al n. 14 P2 Serie A Anno 2020 Uff.1 e dispone che la sentenza di separazione sia comunicata all'Ufficiale di Stato Civile di
Castagneto Carducci per la annotazione sull'atto del matrimonio;
2) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) dispone l'affido congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori;
il Per_1 figlio sarà collocato presso la residenza materna;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno dei genitori eserciterà separatamente la
12 responsabilità sui figli, nei periodi di rispettiva permanenza dei minori con il singolo genitore;
4) starà con la madre dal lunedì all'uscita della scuola fino al venerdì Per_1 mattina quando ella lo accompagnerà presso l'Istituto scolastico e col padre dal venerdì all'uscita della scuola fino al lunedì mattina quando il signor CP_1 lo riaccompagnerà a scuola (ovvero a casa della madre entro le ore 10:00 nei periodi di vacanza scolastica);
Durante le vacanze natalizie, seguendo il principio dell'alternanza di anno in anno, il bambino trascorrerà, con ciascun genitore un periodo, anche non consecutivo, di 7 giorni, alternando di anno in anno il giorno della Vigilia e del
Natale, il 31 dicembre e il 1° gennaio e, infine, il giorno della Befana. Per le festività Pasquali, seguendo il principio dell'alternanza, il minore resterà con un genitore dalla chiusura delle scuole fino a Pasqua compresa e con l'altro genitore dal giorno di Pasquetta sino al giorno di riapertura degli istituti scolastici. Le principali festività religiose e civili (8/12, 25/4, 1/5, 2/6, 15/8) saranno trascorse dal minore secondo il criterio dell'alternanza annuale e analogamente quanto al giorno del compleanno del figlio.
Infine, durante il periodo di vacanza scolastica estiva trascorrerà con Per_1 ciascun genitore un periodo di 14 giorni, anche non consecutivi, periodo da concordare tra i signori e entro il mese di maggio di ogni CP_1 Pt_1 anno.
Il tutto, salvi migliori accordi tra le parti e nel rispetto dell'interesse del bambino.
5) il signor corrisponderà mensilmente alla signora Controparte_1 [...]
a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio euro 200,00 Pt_1 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, somma annualmente rivalutabile secondo ISTAT, il tutto a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza;
I genitori contribuiranno inoltre nella misura, rispettivamente, del
60% il signor e del 40% la signora al pagamento delle spese CP_1 Pt_1 straordinarie per il figlio, da previamente concordarsi e successivamente documentarsi secondo protocollo CNF in vigore. L'assegno unico andrà diviso tra i due genitori nella misura del 60%in favore della signora e del 40% Pt_1 del signor CP_1
6) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Livorno, li 13.8.2025
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2069/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MP FE e dell'avv. MANZI LAVINIA ( C.F._2
VIA PACINOTTI, 1 57016 ROSIGNANO MARITTIMO FRAZ. SOLVAY;
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._3 dell'avv. NAPOLEONI VALENTINA e dell'avv.
RESISTENTE
con l'intervento dell'Ufficio del P.M.- Sede
con OGGETTO: Separazione giudiziale
All'udienza cartolare del 26.6.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note depositate ex art. 473 bis 28 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo di aver contratto matrimonio concordatario il 13.09.2020 a
Castagneto Carducci (LI) con il sig. rilevando la nascita del Controparte_1 figlio (in data 13.07.2018) e le problematiche di salute del medesimo, Per_1 riscontrando infine l'intollerabilità della convivenza familiare a causa delle condotte intimidatorie, aggressive e prevaricatrici poste in essere dal resistente nei riguardi della moglie, nutrendo tra l'altro egli infondati sospetti di
1 infedeltà e risultando centrato sul solo aspetto economico della gestione familiare, rilevando di essersi sentita costretta a lasciare la casa coniugale per trasferirsi presso l'abitazione della propria madre al fine di ritrovare un ambiente sereno per il figlio, allegando la sottoscrizione di ricorso congiunto per la separazione personale (rg. 143/23 udienza 08.02.2023), con successiva revoca del proprio consenso “in ragione delle modalità di collocamento del figlio, sia della quantificazione dell'assegno di mantenimento, ritenuto non adeguato rispetto anche al fatto che la casa coniugale è stata posta in vendita […]” e riscontrando le condizioni reddituali espresse dai coniugi, con ricorso depositato in data
18.07.2023, poi ritualmente notificato, la signora evocava in causa Parte_1 il signor La ricorrente concludeva nei termini che seguono: Controparte_1
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 prevedendo che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) disporre l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocamento prevalente con la madre, con la quale vivrà insieme nella casa coniugale, da assegnare alla stessa, sita Donoratico, Via Aurelia n. 3/A; 3) stabilire che il padre potrà vedere il figlio, compatibilmente con i turni di lavoro e in modo flessibile anche sulla base dell'impegno lavorativo della il giovedì dalle ore 19 sino alle ore 12 Pt_1 della domenica, con impossibilità di lasciare da solo con la nonna paterna Per_1 siccome inidonea all'accudimento del bambino;
prevedere che, qualora il padre si trasferisse a Piombino, il diritto di visita andrà concordato tra le parti per il tempo in cui il sig. sarà libero dal lavoro, stante l'impossibilità di lasciare il figlio alla CP_1 nonna paterna, per le ragioni anzidette;
4) stabilire a carico del sig. Controparte_1 quale contributo al mantenimento dei del figlio un assegno mensile di euro Per_1
400,00=, rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla moglie entro il 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, oltre al 50 % delle spese straordinarie in favore del figlio, dichiarando che l'assegno unico sarà percepito, in via esclusiva, dalla sig.ra Con vittoria di spese, competenze, onorari.”. Pt_1
Si costituiva il signor contestando quanto allegato dalla Controparte_1 ricorrente in merito alle ragioni della crisi familiare e i comportamenti a lui addebitati, riscontrando che la ricorrente ad ottobre 2022 comunicava di voler porre fine al matrimonio anche confessando la frequentazione con un altro uomo a partire dal 15 ottobre 2022. Il signor peraltro rilevava che le CP_1 condizioni concordate in sede di ricorso congiunto venivano già da tempo rispettate dai genitori e sottolineava la propria condizione economico reddituale e la necessità della vendita della casa coniugale in considerazione dei rilevanti costi di gestione, non ulteriormente sostenibili. Rilevando la
(diversa rispetto a quanto rappresentato) situazione economica della ricorrente, il signor concludeva dunque nei termini che si riportano: CP_1
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2 2) disporre l'affidamento condiviso del figlio con collocamento paritario dello Per_1 stesso presso ciascun genitore e residenza formale presso la madre in Donoratico, anche per poter mantenere il pediatra di fiducia;
3) in particolare, il minore starà, la prima settimana, con il padre dal giovedì all'uscita della scuola materna fino al lunedì mattina quando il padre lo riaccompagnerà a scuola, e con la madre dal lunedì all'uscita della scuola fino al giovedì mattina quando lo riaccompagnerà presso l'Istituto scolastico;
la settimana successiva, il minore starà con il padre dal giovedì all'uscita della scuola materna fino alla domenica alle ore 15:00 quando lo riaccompagnerà dalla madre, e con quest'ultima dalla domenica alle ore
15:00 fino al giovedì mattina quando lo riaccompagnerà presso l'Istituto scolastico;
4) Durante le vacanze natalizie, seguendo il principio dell'alternanza di anno in anno, il bambino trascorrerà, con un genitore, dalla chiusura della scuola fino al giorno di
Natale compreso e dal primo gennaio orario di cena sino a Befana compresa, con l'altro genitore, dal giorno di Santo AN compreso (da prima di pranzo) fino al 31 dicembre compreso. Per le festività Pasquali, seguendo il principio dell'alternanza, il minore resterà con un genitore dalla chiusura delle scuole fino a Pasqua compresa e con l'altro genitore dal giorno di Pasquetta sino al giorno di riapertura degli istituti scolastici. Ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio anche una settimana nel periodo invernale e due settimane anche non consecutive nel periodo estivo. Per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
5) disporre il mantenimento diretto del minore, stante il collocamento paritario dello stesso presso ciascun genitore e le equivalenti condizioni economiche degli stessi;
in subordine, nella denegata ipotesi in cui il Giudice non ritenesse opportuno adottare il mantenimento diretto, porre a carico del sig. un assegno mensile non CP_1 superiore ad € 100,00 a titolo di concorso al mantenimento del figlio, da corrispondere entro il giorno 05 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato dalla sig.ra la somma sarà rivalutata annualmente in base agli indici Pt_1
Istat, senza alcuna necessità di formale richiesta scritta;
6) le spese straordinarie, così come indicate nel Protocollo in uso presso l'intestato
Tribunale, saranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno;
7) l'assegno unico, così come sta accadendo, sarà solo formalmente percepito in via esclusiva dal sig. e sarà dallo stesso destinato al pagamento della retta CP_1 dell'asilo del figlio o, comunque, alle esigenze scolastiche o ludiche dello stesso;
la somma verrà infatti accreditata su una carta prepagata, di cui entrambi i genitori hanno già le credenziali e potranno effettuare i relativi pagamenti nell'interesse del figlio.
8) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”.
Resi provvedimenti provvisori ex art. 473 bis 22 c.p.c., rigettata la prova costituenda articolata dalle parti e richieste informazioni presso IN in merito alle posizioni lavorative sussistenti a nome della signora la causa Parte_1
3 veniva rinviata per la rimessione in decisione ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis 28 c.p.c., previo deposito degli scritti difensivi conclusionali, all'udienza cartolare del 6.3.2025; in ragione di istanza di modifica delle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente tenuto conto di accadimenti medio tempore occorsi, articolato il contraddittorio alla suddetta udienza, la causa veniva quindi rimessa in decisione alla successiva udienza del 26.6.2025.
Alla suddetta udienza, nell'interesse della parte ricorrente, il procuratore precisava le conclusioni che si riportano: “[…]
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e prevedendo che i coniugi Parte_1 Controparte_1 vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. disporre l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, Persona_2 con collocamento prevalente e residenza del minore presso la madre in Castagneto
Carducci, Fraz. Donoratico, Via Ugo Foscolo n. 6 e, al perfezionarsi dell'acquisto della nuova abitazione da parte della sig.ra in Donoratico, Via F.lli Cervi n. 2/B; Pt_1
3. stabilire che il padre potrà vedere il figlio, compatibilmente con i turni di lavoro di entrambi i genitori, dal venerdì dopo pranzo alla domenica sera, al fine di consentire al bambino di essere più vicino alla scuola elementare dallo stesso frequentata in
Donoratico, prescrivendo al di non lasciare il figlio da solo con la nonna CP_1 paterna, molto anziana ed inidonea all'accudimento del bambino e con l'obbligo di comunicare alla madre i nominativi di baby sitter o altre persone coinvolte nella cura di Per_1
4. stabilire a carico del sig. quale contributo al mantenimento dei del Controparte_1 figlio tenuto conto della disparità reddituale esistente tra i coniugi legata alla Per_1 decisione unilateralmente assunta dal di vendere la casa coniugale a terzi ed CP_1 il venir meno, a suo carico, delle spese della locazione (stante la comproprietà della casa posta in Piombino Via C. Forlanini n. 3/b e l'avvenuta acquisizione, per donazione, di quota del diritto di abitazione sulla stessa_cfr. doc.16 allegato memoria Pt_1
30.04.2024), visti anche i tempi di permanenza del bambino con entrambi i genitori non paritetici, un assegno mensile di euro 600,00=, rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere alla entro il giorno 5 di ogni mese, tramite Pt_1 bonifico bancario, oltre al 50 % delle spese straordinarie in favore del figlio secondo il
Protocollo CNF, dichiarando che l'assegno unico sarà percepito, in via esclusiva, dalla sig.ra Pt_1
5. tener conto dell'avvenuta alienazione della casa coniugale da parte del CP_1 senza il consenso del coniuge ed in danno dei diritti del figlio, stante l'intento elusivo del convenuto riconducibile ad ipotesi di abuso del diritto, e determinare conseguentemente le spese e compensi di lite in favore della ricorrente parte vittoriosa nei termini massimi previsti dal DM 55/14 (con espressa riserva di proposizione di autonoma azione risarcitoria).”;
4 nell'interesse della parte resistente l'avvocato ha concluso come di seguito, per sentir “1A) in rito, in via prudenziale, per l'ammissione delle prove orali richieste con la comparsa di costituzione e risposta e non ammesse, nonché per l'ammissione di indagini di polizia tributaria tese ad accertare tutte le disponibilità patrimoniali e reddituali della ricorrente ed i lavori svolti anche “al nero” negli ultimi due anni, come personal trainer, come cameriera presso il locale BuscaVida sito in Cecina e come cameriera presso il ristorante EM (azienda Biribò snc);
B) nel merito, affinché il Tribunale adito, Voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) disporre l'affidamento condiviso del figlio con collocamento paritario dello Per_1 stesso presso ciascun genitore e residenza formale presso la madre in Donoratico;
3) in particolare:
durante il periodo scolastico, il minore starà con il padre ogni settimana dal venerdì all'uscita della scuola fino al lunedì mattina quando il padre lo riaccompagnerà a scuola, e con la madre dal lunedì all'uscita della scuola fino al venerdì mattina quando lo riaccompagnerà presso l'Istituto scolastico;
nel periodo estivo o comunque di sospensione dell'attività scolastica, il minore starà con il padre ogni settimana dal giovedì alle 15 fino al lunedì mattina quando il padre lo riaccompagnerà dalla madre, e con la madre dal lunedì mattina fino al giovedì alle 15 quando il minore si recherà dal padre;
4) Durante le vacanze natalizie, seguendo il principio dell'alternanza di anno in anno, il bambino trascorrerà, con un genitore, dalla chiusura della scuola fino al giorno di
Natale compreso e dal primo gennaio orario di cena sino a Befana compresa, con l'altro genitore, dal giorno di Santo AN compreso (da prima di pranzo) fino al 31 dicembre compreso. Per le festività Pasquali, seguendo il principio dell'alternanza, il minore resterà con un genitore dalla chiusura delle scuole fino a Pasqua compresa e con l'altro genitore dal giorno di Pasquetta sino al giorno di riapertura degli istituti scolastici. Ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio anche una settimana nel periodo invernale e due settimane anche non consecutive nel periodo estivo. Per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
5) disporre il mantenimento diretto del minore, stante il collocamento paritario dello stesso presso ciascun genitore e le attuali condizioni economiche e reddituali del sig.
e della sig.ra 6) le spese straordinarie, così come indicate nel CP_1 Pt_1
Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, saranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno;
7) l'assegno unico sarà suddiviso tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
8) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, tenuto conto del precedente giudizio di separazione consensuale introdotto dai coniugi e rinunciato dalla sig.ra
e delle infondate istanze presentate dalla resistente nel presente giudizio.” Pt_1
5 La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va pronunciata la separazione tra i coniugi, essendo emerso dalle allegazioni delle parti che la crisi familiare è del tutto irreversibile e non vi è alcuna possibilità di ripresa della comunione di affetti e di progetti tra le parti;
tanto legittima, secondo il Collegio, la pronuncia richiesta, nel ricorso dei presupposti fondanti la separazione ai sensi art. 151 primo comma cod. civ.
2. Occorre preliminarmente osservare che all'udienza del 6.3.2025 la parte ricorrente rilevava la necessità di “chiedere la modifica delle conclusioni già rassegnate” in particolare intendendo “concludere diversamente in ordine ai tempi di permanenza del minore con il padre, ovvero a chiedere week end alternati del minore con i genitori, fermo restando la richiesta di mantenimento già avanzata in favore del minore e quantificata in euro 600,00 mensili”. Diversamente da quanto verbalizzato, invece, le conclusioni di cui alla nota del 23.4.2025 (come sopra riportate) appaiono in linea con quanto già articolato in ricorso.
Successivamente, queste conclusioni sono state modificate con la comparsa conclusionale, tardivamente rispetto ai termini perentori di cui all'art. 473 bis
28 c.p.c. e senza che siano peraltro stati allegati fatti nuovi e successivi al suddetto primo termine tali da consentire, nell'interesse del minore, oltre che nel rispetto del contraddittorio, la modifica delle conclusioni.
3. La parte resistente ha concluso anche in via istruttoria, per l'ammissione delle prove costituende e per lo svolgimento delle indagini di polizia tributaria tese ad accertare tutte le disponibilità patrimoniali e reddituali della ricorrente ed i lavori svolti anche “al nero” negli ultimi due anni.
Ritiene il Collegio che la causa risulti matura per la decisione allo stato degli atti e che non appaia rilevante al fine del decidere l'ulteriore attività istruttoria.
3.1. Quanto alle prove testimoniali va richiamato quanto argomentato dal
Giudice relatore con l'ordinanza del 22.12.2023.
3.2. Con riferimento alle ulteriori istanze di verificazione per le quali ha insistito la parte ricorrente va osservato che ogni altra indagine, anche reddituale, risulta non rilevante al fine del decidere avuto riguardo alla documentazione già presente agli atti.
4. Venendo dunque all'esame delle questioni accessorie alla pronuncia di stato, va in primo luogo disposto quanto segue in ordine all'affidamento del figlio minore della coppia, Per_1
6 4.1. In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema
Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Corte di
Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019).
Le parti hanno negli scritti concordato in merito all'affidamento condiviso del bambino;
in tal senso sono stati pronunciati i provvedimenti ex art. 473 bis 22
c.p.c. e alcuna contestazione vi è stata nel corso del giudizio in merito alla capacità genitoriale condivisa dell'uno e dell'altro genitore ovvero all'inidoneità dell'assetto già disposto in sede di udienza di comparizione innanzi al Giudice Relatore.
I genitori assumeranno dunque di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per relative all'istruzione, all'educazione e alla Per_1 salute;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno dei genitori eserciterà separatamente la responsabilità sul figlio, nei periodi di rispettiva permanenza dei minori con il singolo genitore.
5. Con riguardo al calendario di frequentazione del minore con i genitori, ritiene il Collegio che le domande delle parti possono essere accolte nei limiti di quanto segue.
Entrambe le parti hanno articolato un calendario di frequentazione padre/figlio ampio, comprensivo di tutti i fine settimana tenuto conto dei diversi turni lavorativi delle parti.
7 A modifica di quanto già disposto in via provvisoria, ritiene il Collegio che debba prevedersi che resti con la madre dal lunedì all'uscita della Per_1 scuola fino al venerdì mattina quando ella lo accompagnerà presso l'Istituto scolastico e col padre dal venerdì all'uscita della scuola fino al lunedì mattina quando il signor riaccompagnerà il bambino a scuola (ovvero a casa CP_1 della madre entro le ore 10:00 nei periodi di vacanza scolastica). Tale ripartizione oraria, conforme alle istanze del resistente e diversa rispetto alle conclusioni della signora solo per la regolamentazione del pernotto Pt_1 della domenica, appare maggiormente conforme alle abitudini del bambino, che da lungo tempo ha trascorso con ciascun genitore tempi sostanzialmente paritari. Né la distanza tra il luogo di residenza del padre e il Comune di residenza della signora può apparire ostativa all'accompagnamento a Pt_1 scuola del bimbo da parte del signor il lunedì mattina, anche avuto CP_1 riguardo all'età del minore e valutato che tale previsione consentirà al padre di condividere con il bambino un significativo momento della quotidianità scolastica con la possibilità anche di mantenere un contatto con la comunità educativa frequentata dal figlio. manterrà la residenza presso l'abitazione materna in Castagneto Per_1
Carducci, Fraz. Donoratico, Via Ugo Foscolo n. 6 e, al perfezionarsi dell'acquisto della nuova abitazione da parte della sig.ra in Pt_1
Donoratico, Via F.lli Cervi n. 2/B.
Durante le vacanze natalizie, seguendo il principio dell'alternanza di anno in anno, il bambino trascorrerà, con ciascun genitore un periodo, anche non consecutivo, di 7 giorni, alternando di anno in anno il giorno della Vigilia e del
Natale, il 31 dicembre e il 1° gennaio e, infine, il giorno della Befana. Per le festività Pasquali, seguendo il principio dell'alternanza, il minore resterà con un genitore dalla chiusura delle scuole fino a Pasqua compresa e con l'altro genitore dal giorno di Pasquetta sino al giorno di riapertura degli istituti scolastici. Le principali festività religiose e civili (8/12, 25/4, 1/5, 2/6, 15/8) saranno trascorse dal minore secondo il criterio dell'alternanza annuale e analogamente quanto al giorno del compleanno del figlio.
Infine, durante il periodo di vacanza scolastica estiva trascorrerà con Per_1 ciascun genitore un periodo di 14 giorni, anche non consecutivi, periodo da concordare tra i signori e entro il mese di maggio di ogni CP_1 Pt_1 anno.
Il tutto, salvi migliori accordi tra le parti e nel rispetto dell'interesse del bambino.
6. La signora ha chiesto disporsi a carico del resistente un contributo Pt_1 al mantenimento del figlio Per_1
8 6.1. E' noto che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio
2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (sent. Cass. n. 17089 del 2013).
6.2. Ciò premesso, osserva il Tribunale che la parte resistente ha rappresentato il proprio reddito da lavoro dipendente e depositato le dichiarazioni dei redditi percepiti per gli anni 2020-2023 attestanti un guadagno annuale lordo di circa 30.000,00.
6.3. Quanto alla signora la medesima ha sottoscritto una Pt_1 dichiarazione (peraltro priva di data e senza alcun richiamo all'anno di riferimento dei fatti dichiarati) di mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi non avendo percepito “nessun tipo di reddito” (doc. n. 13 allegato al ricorso) e depositato due buste paga di dicembre 2022 e gennaio 2023 che riportano un importo netto a pagare per il lavoro di cameriera inferiore ad euro 200,0 mensili. Solo successivamente all'udienza di comparizione, dietro ordine del Tribunale, sono stati parzialmente depositati gli estratti conto relativi alla carta prepagata per il periodo dal 19/5/2023 al 10/4/2024 e al conto corrente acceso presso Banca di credito cooperativo di Castagneto Carducci per il periodo dal 2/1/2019 al 15/4/2022.
Le informazioni richieste all'IN hanno rappresentato che la ricorrente ”[…]
è stata assunta in data 04/05/2024 e fino al 30/06/2024 dall'azienda Biribò SNC di fagiolini e C matr , con contratto intermittente e con mansione di aiuto P.IVA_1 cameriera” La signora ha dichiarato in sede di udienza di comparizione Pt_1 di “ADR: Lavor[are] a chiamata, tendenzialmente solo il fine settimana e qualche volta la domenica, secondo le esigenze del mio datore di lavoro;
[e di aver] iniziato a lavorare da quando sono dovuta andare via da casa;
mio figlio deve essere assistito h24 per problemi di salute;
sto da mia mamma e avendo sempre il bimbo malato a casa lavoro solo quando il bimbo è con il padre, il venerdì e il sabato e qualche volta la domenica;
lavoro la notte perché mia mamma lavora di giorno;
9 guadagno circa 8 euro all'ora; il lavoro mi serve per dare da mangiare ad nei Per_1 mesi di giugno, luglio e agosto ho lavorato solo un giorno a settimana, quando c'è un po' più prenotati”; inoltre, la signora ha precisato che “ADR: quando Pt_1 guadagno di più, ovvero d'inverno, riesco a prendere 500/550 euro al mese;
d'estate lavoro di meno e a volte guadagno circa 240,00 euro al mese” e che “in precedenza, lavoravo d'inverno come personal trainer e d'estate ho sempre fatto la stagione;
ho smesso di lavorare da quando è nato il bimbo in ragione delle sue problematiche di salute”.
6.3.1. Quanto dichiarato non trova invero rispondenza nella documentazione allegata dal resistente, con particolare riguardo alle conversazioni whatsapp intercorse tra i coniugi sia durante il matrimonio che nella fase in cui le parti hanno coltivato il ricorso congiunto per la separazione.
Dalle suddette conversazioni risulta invero un orario di lavoro presso il locale spesso protratto fino a tardissima notte, e un (dichiarato) ruolo di responsabilità nella gestione della sala che non appare compatibile con quanto emergente dalle informazioni assunte da IN (pur relative ad un periodo successivo, ma tenendo conto che trattasi di lavoro svolto precariamente ma in sostanziale continuità).
Sul piano indiziario, del resto, gli accordi di gestione del bambino raggiunti dalle parti e le stesse conclusioni oggi rassegnate appaiono idonei a supportare il significativo impegno della signora nel corso di tutti i fine settimana, Pt_1 non avendo nel processo la madre chiesto di poter trascorrere con Per_1 neanche un fine settimana.
Per altro verso, la signora ha depositato uno scambio di messaggi con il Pt_1 proprio datore di lavoro che evidenzia un numero ridotto di ore mensili in alcuni mesi del 2023 (vedi doc. allegato alla memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c.).
L'audio depositato dal ricorrente sub doc. n. 24 conferma ulteriormente quanto allegato dal signor circa la continuità del lavoro della signora CP_1 Pt_1
e il suo guadagno pari a 9 euro all'ora per un significativo numero di ore lavorate ogni fine settimana.
6.3.2. Valutando comparativamente tutti gli elementi fattuali ricavabili dai documenti allegati in causa dalle parti ritiene il Tribunale che tali documenti smentiscano quanto dichiarato dalla ricorrente nel corso dell'udienza di comparizione e così come quanto emerge dalla documentazione reddituale presentata dalla stessa;
letti gli elementi fattuali singolarmente e nella loro interrelazione, gli stessi risultano sul piano del ragionamento indiziario univocamente idonei a rappresentare una situazione lavorativa della signora diversa da quella allegata con un guadagno che, anche se non costante Pt_1 mese per mese, non appare di mera sussistenza (come difensivamente affermato).
10 Inoltre, risulta dal doc. n. 17 allegato alla comparsa di costituzione e risposta che la signora ha ripreso a lavorare come personal trainer e nutrizionista Pt_1 dal mese di agosto del 2022 (dopo tre anni di stop, come da ella stessa scritto) pubblicizzando sui social la propria attività professionale. Né è di per sé credibile che l'attività di “[…] supporto alimentare/psicologico […]” proposte possano essere intese come “[…] prive di scopo di lucro ma aventi solo fine sociale
[…]” (così nella comparsa conclusionale di replica) sia alla luce delle (pur non meglio dettagliate) ricevute depositate dal resistente sub doc. n. 18 (rimaste del resto non contestate nello scritto difensivo depositato nell'interesse della signora ai sensi dell'art. 473 bis 17 c.p.c.) sia in considerazione della Pt_1 pubblicizzazione sui profili social della signora della sua “professione” Pt_1
e dell' “apertura dello studio”.
Tale attività risulta dunque ulteriormente in grado di integrare il reddito della ricorrente. Tale reddito non appare precisamente delineabile anche in considerazione della scarsa trasparenza processuale della ricorrente: tuttavia, per quanto debba ritenersi caratterizzato da precarietà il suddetto reddito può essere considerato complessivamente inferiore a quello del resistente, ma non nella misura indicata negli scritti difensivi depositati nell'interesse della
Pt_1
Risulta poi che la signora abbia recentemente potuto acquistare un Pt_1 immobile ove la stessa vivrà col figlio minore, non avendo allegato la ricorrente l'accensione di mutuo e dunque senza i relativi oneri mensili.
Quanto al signor sul punto, nemmeno il resistente sopporta allo stato CP_1 oneri mensili per l'abitazione, vivendo al momento, dopo la vendita della casa familiare, presso la madre in Piombino.
6.3.3. Alla luce di quanto sin qui riscontrato, attestata una diversità reddituale delle parti nei termini espressi, e tenuto conto di una (seppur) minima prevalenza della gestione del bambino da parte della madre (con la quale pernotta nei 4 giorni infrasettimanali i quali comportano notoriamente Per_1 maggiori spese di gestione quotidiana), ritiene il Tribunale che debba essere riconosciuto un contributo al mantenimento a carico del padre, che va tuttavia diminuito (rispetto alla pronuncia dei provvedimenti provvisori e a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza) ad euro 200,00 mensili, ciò tenuto anche conto dell'età del bambino e delle relative connesse esigenze educative e ricreative;
la somma sarà corrisposta dal signor alla signora CP_1 Pt_1 entro il giorno 5 di ogni mese, somma annualmente rivalutabile secondo
ISTAT.
Le spese straordinarie da sostenersi in favore del figlio vanno poste a carico di entrambi i genitori, rispettivamente, nella misura del 60% quanto al signor e del 40% quanto alla signora le stesse dovranno essere CP_1 Pt_1 previamente concordate e successivamente documentate al fine del rimborso
11 della quota e dovranno essere individuate dalle parti secondo le linee guida del protocollo CNF in vigore.
Infine, in ragione dei tempi di rispettiva permanenza del bambino presso i due genitori, l'assegno unico per il figlio dovrà essere diviso nella misura rispettiva del 60% in favore della ricorrente e del 40% in favore del resistente.
6.4. Per quanto occorrer possa in questa sede, osserva ulteriormente il Collegio che la signora aveva già in sede di accordi per la separazione Pt_1 consensuale rinunciato a chiedere l'assegnazione della casa familiare, di proprietà del signor ciò attestando che la prospettiva della ricorrente CP_1
– proprio nell'interesse del figlio al fine di garantire la stabilità abitativa di oltre che di appianare il conflitto familiare generatosi – appare dagli Per_1 atti quella di rinvenire altra soluzione abitativa per sé e il bambino, diversa da quella della casa ove le parti hanno convissuto e dove era rimasto a vivere il signor La successiva alienazione dell'abitazione da parte del CP_1 resistente non appare dunque rappresentare una condotta di abuso del diritto in danno del figlio e non appare dunque rilevante al fine di determinare la condanna del medesimo anche solo alle spese di lite del presente giudizio
7. Ogni ulteriore questione discussa in causa dalle parti deve ritenersi assorbita nelle statuizioni sin qui rese.
8. Valutato l'ambito del contenzioso e l'esito del giudizio le spese di causa possono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente statuendo,
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in Castagneto Carducci (LI) il giorno
13.09.2020, atto trascritto nei registri di matrimonio del Comune di Castagneto
Carducci, anno 2020 al n. 14 P2 Serie A Anno 2020 Uff.1 e dispone che la sentenza di separazione sia comunicata all'Ufficiale di Stato Civile di
Castagneto Carducci per la annotazione sull'atto del matrimonio;
2) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) dispone l'affido congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori;
il Per_1 figlio sarà collocato presso la residenza materna;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno dei genitori eserciterà separatamente la
12 responsabilità sui figli, nei periodi di rispettiva permanenza dei minori con il singolo genitore;
4) starà con la madre dal lunedì all'uscita della scuola fino al venerdì Per_1 mattina quando ella lo accompagnerà presso l'Istituto scolastico e col padre dal venerdì all'uscita della scuola fino al lunedì mattina quando il signor CP_1 lo riaccompagnerà a scuola (ovvero a casa della madre entro le ore 10:00 nei periodi di vacanza scolastica);
Durante le vacanze natalizie, seguendo il principio dell'alternanza di anno in anno, il bambino trascorrerà, con ciascun genitore un periodo, anche non consecutivo, di 7 giorni, alternando di anno in anno il giorno della Vigilia e del
Natale, il 31 dicembre e il 1° gennaio e, infine, il giorno della Befana. Per le festività Pasquali, seguendo il principio dell'alternanza, il minore resterà con un genitore dalla chiusura delle scuole fino a Pasqua compresa e con l'altro genitore dal giorno di Pasquetta sino al giorno di riapertura degli istituti scolastici. Le principali festività religiose e civili (8/12, 25/4, 1/5, 2/6, 15/8) saranno trascorse dal minore secondo il criterio dell'alternanza annuale e analogamente quanto al giorno del compleanno del figlio.
Infine, durante il periodo di vacanza scolastica estiva trascorrerà con Per_1 ciascun genitore un periodo di 14 giorni, anche non consecutivi, periodo da concordare tra i signori e entro il mese di maggio di ogni CP_1 Pt_1 anno.
Il tutto, salvi migliori accordi tra le parti e nel rispetto dell'interesse del bambino.
5) il signor corrisponderà mensilmente alla signora Controparte_1 [...]
a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio euro 200,00 Pt_1 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, somma annualmente rivalutabile secondo ISTAT, il tutto a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza;
I genitori contribuiranno inoltre nella misura, rispettivamente, del
60% il signor e del 40% la signora al pagamento delle spese CP_1 Pt_1 straordinarie per il figlio, da previamente concordarsi e successivamente documentarsi secondo protocollo CNF in vigore. L'assegno unico andrà diviso tra i due genitori nella misura del 60%in favore della signora e del 40% Pt_1 del signor CP_1
6) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Livorno, li 13.8.2025
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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