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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 01/07/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 61/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente dott.ssa Alessandra De Marco Giudice dott.ssa Irene Giamminonni Giudice ist. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 61 del Ruolo Generale dell'anno 2025 avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili, promossa da:
, (C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
08 gennaio 1976, rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Nannarone, in forza di procura allegata al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Sulmona, Corso Ovidio n.176 (PEC: ; Email_1
Ricorrente contro
, ( ), nato a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2 il 3 giugno 1972, elettivamente domiciliato in Sulmona, in viale Giovanni XXIII,
64/D,, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Mastrogiovanni, che lo rappresenta e difende come da procura depositata in atti;
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Sulmona
Conclusioni congiunte delle parti: le parti, in data 11.6.2025, hanno chiesto al
Collegio di provvedere in conformità alle conclusioni congiunte precisate in udienza.
Il Pubblico Ministero non ha fatto pervenire le sue conclusioni. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 12.2.2025 ha convenuto in giudizio Parte_1 il coniuge , esponendo di aver contratto con lui matrimonio Controparte_1 concordatario il 3.7.2004 e che dall'unione sono nati i figli (11.2.2006) Per_1
e (4.1.2010); che, con decreto del 10.2.2011, l'intestato Tribunale ha Per_2 omologato la separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso.
Ha concluso, dunque, chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con i provvedimenti conseguenti accessori meglio specificati nel ricorso introduttivo.
2. Si è costituito in giudizio che non si è opposto alla Controparte_1 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma ha chiesto che si provvedesse sulle condizioni accessorie nel modo meglio indicato nella propria memoria difensiva di costituzione.
3. All'udienza del 14.5.2025 sono comparsi i procuratori delle parti che hanno chiesto un breve rinvio del processo pendendo trattative tra le parti.
Il processo è stato dunque rinviato alla successiva udienza del 11.6.2025. A tale udienza sono comparse le parti personalmente e hanno dato atto di aver raggiunto un accordo. Conseguentemente sono stato pronunciati i provvedimenti provvisori ed urgenti ed essendo la causa matura per la decisione, il giudice istruttore ha invitato i procuratori a precisare le conclusioni e alla discussione orale.
Le parti hanno concluso chiedendo al Tribunale di provvedere in conformità alle condizioni concordate tra le parti. La decisione è stata quindi rimessa al
Collegio.
***
Ritiene il Collegio che sia da accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendo nella specie tutte le condizioni richieste dalla legge.
Dalle comuni allegazioni si evince, invero, che la convivenza coniugale è cessata sin dalla separazione e che lo stato di separazione si è poi protratto senza interruzioni. In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi pag. 2/4 negativamente dal momento che la durata della separazione e l'accordo raggiunto dai coniugi in ordine a tutte le condizioni rendono palese che è venuta meno in via definitiva ogni affectio coniugalis.
Vanno altresì accolte dal Collegio, in ordine alle statuizioni accessorie, le comuni conclusioni delle parti, non apparendo in contrasto con la legge né a principi di ordine pubblico vigenti in materia dei rapporti familiari e palesandosi conformi, in punto di mantenimento, all'interesse dei figli.
Le spese di lite, tenuto conto dell'esito del giudizio, devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, provvede in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e per l'effetto:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Scanno (AQ) il 3.7.2004, tra , nata a [...] Parte_1 il 08 gennaio 1976 e , nata a [...] l'[...], ed Controparte_1 ordina al competente Ufficio dello Stato civile la prescritta annotazione della sentenza;
2) conferma l'assegnazione della casa coniugale alla IG.ra ; Parte_1
3) dispone in favore della IG.ra un assegno di mantenimento Parte_1 per il figlio minore dell'importo di € 300,00 mensili rivalutabili Persona_3 annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza giugno 2025;
4) dispone in favore della figlia , maggiorenne e non Persona_4 autosufficiente, un assegno di mantenimento dell'importo di € 300,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza giugno 2025;
5) dispone in favore della IG.ra l'Assegno Unico per i figli nella Parte_1 misura del cento %;
6) pone a carico del IG. e della IG.ra il Controparte_1 Parte_1 pagamento del cinquanta % delle spese straordinarie da sostenersi per i figli stabilendo il principio del preventivo reciproco consenso tra i genitori prima di sostenere eventuali spese straordinarie di natura voluttuaria, attenendosi in ogni caso al protocollo per la regolamentazione delle spese straordinarie occorrenti per i figli, adottato dal Tribunale di Sulmona.
pag. 3/4 Spese del giudizio compensate tra le parti.
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 26 giugno 2025.
Il Giudice ist. rel. Il Presidente
Dott.ssa Irene Giamminonni Dott. Pierfilippo Mazzagreco
pag. 4/4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente dott.ssa Alessandra De Marco Giudice dott.ssa Irene Giamminonni Giudice ist. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 61 del Ruolo Generale dell'anno 2025 avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili, promossa da:
, (C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
08 gennaio 1976, rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Nannarone, in forza di procura allegata al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Sulmona, Corso Ovidio n.176 (PEC: ; Email_1
Ricorrente contro
, ( ), nato a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2 il 3 giugno 1972, elettivamente domiciliato in Sulmona, in viale Giovanni XXIII,
64/D,, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Mastrogiovanni, che lo rappresenta e difende come da procura depositata in atti;
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Sulmona
Conclusioni congiunte delle parti: le parti, in data 11.6.2025, hanno chiesto al
Collegio di provvedere in conformità alle conclusioni congiunte precisate in udienza.
Il Pubblico Ministero non ha fatto pervenire le sue conclusioni. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 12.2.2025 ha convenuto in giudizio Parte_1 il coniuge , esponendo di aver contratto con lui matrimonio Controparte_1 concordatario il 3.7.2004 e che dall'unione sono nati i figli (11.2.2006) Per_1
e (4.1.2010); che, con decreto del 10.2.2011, l'intestato Tribunale ha Per_2 omologato la separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso.
Ha concluso, dunque, chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con i provvedimenti conseguenti accessori meglio specificati nel ricorso introduttivo.
2. Si è costituito in giudizio che non si è opposto alla Controparte_1 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma ha chiesto che si provvedesse sulle condizioni accessorie nel modo meglio indicato nella propria memoria difensiva di costituzione.
3. All'udienza del 14.5.2025 sono comparsi i procuratori delle parti che hanno chiesto un breve rinvio del processo pendendo trattative tra le parti.
Il processo è stato dunque rinviato alla successiva udienza del 11.6.2025. A tale udienza sono comparse le parti personalmente e hanno dato atto di aver raggiunto un accordo. Conseguentemente sono stato pronunciati i provvedimenti provvisori ed urgenti ed essendo la causa matura per la decisione, il giudice istruttore ha invitato i procuratori a precisare le conclusioni e alla discussione orale.
Le parti hanno concluso chiedendo al Tribunale di provvedere in conformità alle condizioni concordate tra le parti. La decisione è stata quindi rimessa al
Collegio.
***
Ritiene il Collegio che sia da accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendo nella specie tutte le condizioni richieste dalla legge.
Dalle comuni allegazioni si evince, invero, che la convivenza coniugale è cessata sin dalla separazione e che lo stato di separazione si è poi protratto senza interruzioni. In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi pag. 2/4 negativamente dal momento che la durata della separazione e l'accordo raggiunto dai coniugi in ordine a tutte le condizioni rendono palese che è venuta meno in via definitiva ogni affectio coniugalis.
Vanno altresì accolte dal Collegio, in ordine alle statuizioni accessorie, le comuni conclusioni delle parti, non apparendo in contrasto con la legge né a principi di ordine pubblico vigenti in materia dei rapporti familiari e palesandosi conformi, in punto di mantenimento, all'interesse dei figli.
Le spese di lite, tenuto conto dell'esito del giudizio, devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, provvede in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e per l'effetto:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Scanno (AQ) il 3.7.2004, tra , nata a [...] Parte_1 il 08 gennaio 1976 e , nata a [...] l'[...], ed Controparte_1 ordina al competente Ufficio dello Stato civile la prescritta annotazione della sentenza;
2) conferma l'assegnazione della casa coniugale alla IG.ra ; Parte_1
3) dispone in favore della IG.ra un assegno di mantenimento Parte_1 per il figlio minore dell'importo di € 300,00 mensili rivalutabili Persona_3 annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza giugno 2025;
4) dispone in favore della figlia , maggiorenne e non Persona_4 autosufficiente, un assegno di mantenimento dell'importo di € 300,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza giugno 2025;
5) dispone in favore della IG.ra l'Assegno Unico per i figli nella Parte_1 misura del cento %;
6) pone a carico del IG. e della IG.ra il Controparte_1 Parte_1 pagamento del cinquanta % delle spese straordinarie da sostenersi per i figli stabilendo il principio del preventivo reciproco consenso tra i genitori prima di sostenere eventuali spese straordinarie di natura voluttuaria, attenendosi in ogni caso al protocollo per la regolamentazione delle spese straordinarie occorrenti per i figli, adottato dal Tribunale di Sulmona.
pag. 3/4 Spese del giudizio compensate tra le parti.
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 26 giugno 2025.
Il Giudice ist. rel. Il Presidente
Dott.ssa Irene Giamminonni Dott. Pierfilippo Mazzagreco
pag. 4/4