Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IX, sentenza 27/01/2026, n. 135
CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Qualificazione del credito come non spettante e non inesistente

    La Corte ritiene che la contestazione dell'Ufficio si basi su un'interpretazione restrittiva della normativa di riferimento e che la società non abbia utilizzato documentazione falsa o operazioni simulate, escludendo la qualificazione di credito inesistente. Inoltre, la normativa vigente all'epoca dei fatti non prevedeva il riferimento ai criteri del Manuale di Frascati.

  • Accolto
    Annullabilità dell'atto per difetto di contraddittorio

    La Corte rileva che l'Ufficio ha omesso l'attivazione di un contraddittorio preventivo, violando il principio di ragionevolezza.

  • Accolto
    Violazione dei termini di decadenza

    La Corte ritiene che l'atto fosse da considerare tardivo, anche considerando la possibile sospensione dei termini per il Covid-19.

  • Accolto
    Difetto di motivazione e omesso assolvimento dell'onere della prova

    La Corte ritiene che l'Agenzia delle Entrate non abbia superato l'onere della prova, basandosi su valutazioni contenutistiche fondate su parametri non contemplati dalla normativa vigente all'epoca dei fatti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IX, sentenza 27/01/2026, n. 135
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari
    Numero : 135
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

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