Sentenza 20 settembre 2002
Massime • 1
La pronuncia con la quale il tribunale provvede sul reclamo avverso il provvedimento emesso dal pretore che, a conclusione della fase interdittale del processo possessorio, (avendo, nella specie, dichiarato la propria incompetenza) regoli le spese senza disporre per il prosieguo nel merito (provvedimento avente, a prescindere dalla qualificazione datagli dal giudice, natura di sentenza), ha anch'essa natura di sentenza, qualora provveda definitivamente sulla causa possessoria (nella specie, avendo "rigettato nel merito" il ricorso). In tali casi, la decisione è nulla quando non sia sottoscritta anche dal giudice relatore, bensì dal solo presidente che non cumuli in sè anche l'altra qualità(in forza di tale principio, la S.C. ha dichiarato la nullità del provvedimento impugnato, cassando con rinvio ad altro giudice equiordinato).
Commentario • 1
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Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 13754 del 20 settembre 2002 «La pronuncia con la quale il tribunale provvede sul reclamo avverso il provvedimento emesso dal pretore che, a conclusione della fase interdittale del processo possessorio, (avendo, nella specie, dichiarato la propria incompetenza) regoli le spese...» Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3338 del 7 marzo 2002 «...sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., con il quale sia stata revocata l'ordinanza di reintegra nel possesso pronunciata dal pretore adito con procedimento possessorio, per non essere detto provvedimento caratterizzato da definitività e decisività.» Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8766 del 30 maggio …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/09/2002, n. 13754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13754 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO NICASTRO - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - rel. Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AU NN IE IN PROPRIO E NQ LEGALE RAPPRESENTANTE DEL MOVIMENTO PER LA GIUSTIZIA ROBIN HOOD, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato FANTINI UMBERTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TELECOM ITALIA SPA, con sede in Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LARGO DEL TEATRO VALLE 6, presso lo studio dell'avvocato D'ERCOLE STEFANO E MICHELE, che la difendono, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
P.M. PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO;
- intimato -
avverso l'ordinanza del Tribunale di MILANO, emessa il 29/11/97 e depositata l'01/12/97 (R.G. 44/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/02 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per la nullità del procedimento. Svolgimento del processo
Con ricorso ex artt. 700 e 703 c.p.c. in data 1.7.1997 LA AN TR, in proprio e quale legale rappresentante del Movimento per la giustizia Robin Hood, chiedeva al Pretore di Milano di ordinare alla Telecom IT spa la cessazione di ogni turbativa in atto nel godimento del servizio telefonico e l'immediato ripristino della propria utenza n. 02/809099.
La richiesta cautelare di immediato ripristino della linea telefonica veniva fondata sul presupposto che la sospensione del servizio era stata ripetutamente disposta dalla detta società, in palese violazione dell'art. 13 del regolamento di servizio e dell'art. 14 del regolamento di conciliazione, ovvero in pendenza delle procedure di contestazione delle bollette telefoniche previste a tutela dei consumatori.
In via incidentale il ricorrente impugnava, altresì, di falsità ideologica la decisione arbitrale 15.1.1997 e chiedeva accertarsi le somme effettivamente dovute per i periodi in contestazione, nonché il risarcimento dei danni subiti e la pubblicazione su giornali della emananda decisione. All'udienza di trattazione si costituiva il P.M. presso la locale Pretura, senza, però, svolgere attività.
Con provvedimento in data 11.7.1997 l'adito Pretore dichiarava la propria incompetenza per valore in relazione alle domande che il ricorrente intendeva promuovere in sede di merito e condannava il ricorrente alle spese.
Proposto dal soccombente reclamo avverso tale provvedimento, nonché impugnato lo stesso di falso, il Tribunale di Milano con ordinanza 29.11-1.12.1997 rigettava nel merito il ricorso proposto dal LA AN nei confronti di Telecom IT. Sul rilievo che il ricorso era chiaramente volto ad ottenere una tutela di tipo possessorio ed anche il reclamo censurava la decisione del Pretore per non aver ritenuto sussistente il presupposto di tale tutela, che avrebbe comunque configurato la competenza per materia del Pretore della esperenda causa di merito, osservava che la posizione giuridica in relazione alla quale il LA AN aveva invocato la tutela possessoria ex art. 703 e comunque una tutela in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c. non era riconducibile al possesso, ossia ad un potere di fatto sulla cosa corrispondente ad un diritto reale, bensì doveva qualificarsi come rapporto obbligatorio.
Avvero detta ordinanza LA AN TR, in proprio e nella qualità, ha proposto ricorso ex art. 111 Costituzione e contestuale querela incidentale di falso, svolgendo due motivi. Resiste la Telecom IT SPA con controricorso, illustrato da memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si denuncia, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 2 e 21 Cost. e delle Direttive comunitarie e interne, per essersi la Telecom IT resa responsabile della violazione dei diritti della persona e della libertà di comunicazione e di manifestazione del pensiero.
Con il secondo motivo, denunciando, ex art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c., falsa e/o omessa applicazione di norme di legge (artt. 52,
38, 700, 703, 221, 89, 96 c.p.c.) e carenza e contraddittorietà della motivazione, nonché mancata condanna alle spese, il ricorrente deduce - tra l'altro - che il Tribunale, pur rilevando l'omessa pronuncia nel merito da parte del Pretore, è giunto a conclusioni erronee circa la competenza del Pretore stesso sia per valore che ai sensi degli artt. 700 e 703 c.p.c., e che perfettamente tutelabile ex artt. 703 c.p.c. e 1170 c.c. è l'arbitraria interruzione del godimento del servizio telefonico pubblico.
Ciò posto, osserva il Collegio che, come ricordato in parte narrativa, il Tribunale, investito dal reclamo del LA AN, ha "rigettato nel merito" il ricorso dallo stesso proposto. Sul rilievo - infatti - che il ricorso era chiaramente volto ad ottenere una tutela di tipo possessorio ed anche il reclamo censurava la decisione del Pretore per non aver ritenuto sussistente il presupposto di tale tutela, che avrebbe comunque configurato la competenza per materia del Pretore della esperenda causa, il Tribunale ha osservato che la posizione giuridica in relazione alla quale il LA AN aveva invocato la tutela possessoria ex art. 703 e comunque una tutela in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c. non era riconducibile al possesso, ossia ad un potere di fatto sulla cosa corrispondente ad un diritto reale, bensì doveva qualificarsi come rapporto obbligatorio.
Orbene, alla stregua della giurisprudenza recente di questa Corte va osservato, da un lato, che il provvedimento con cui il Tribunale provvede sul reclamo proposto contro il provvedimento emesso dal Pretore a conclusione della fase interdittale del processo possessorio, avente come tale natura di sentenza (indipendentemente dalla diversa natura datagli dal giudice), ha anch'esso natura di sentenza, qualora provveda definitivamente sulla causa possessoria;
e, dall'altro, va osservato che in questo caso la decisione deve essere firmata anche dal giudice relatore e non dal solo Presidente che non sia anche relatore, così da far presumere il cumulo, in capo a lui, anche della qualità di estensore, ai sensi dell'art. 276 ult. comma c.p.c. (cfr per riferimenti Cass. S.U. n. 480/1999; Cass. S.U. n. 1254/2000). Nel caso che occupa, atteso che il Tribunale ha "rigettato nel merito" il ricorso, provvedendo così definitivamente sulla causa possessoria, rilevasi, dunque, che il provvedimento impugnato con il ricorso è stato sottoscritto dal solo Presidente e non pure dal giudice relatore, sicché ne consegue la nullità del provvedimento medesimo.
Va, pertanto, dichiarata la nullità di tale provvedimento e, previa cassazione, va rimessa la causa, anche in ordine alle spese di questa fase di legittimità, ad altra Sezione dello stesso Tribunale di Milano, restando assorbite le altre deduzioni del ricorrente, anche nella qualità, e impregiudicato ogni altro accertamento demandato al giudice del rinvio.
P.Q.M.
la Corte giudicando sul ricorso, dichiara la nullità del provvedimento impugnato, cassa e rimette la causa ad altra Sezione dello stesso tribunale, anche per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2002