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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/07/2025, n. 4660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4660 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliere dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 2565/19 e vertente
TRA
Parte_1 Controparte_1
(Avv. Luciana Sabbatucci)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_2
(Avv. Matteo Briasco)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 20950/18 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 20950/18, in accoglimento della domanda proposta dal fallimento no 239/2014 , ha condannato Controparte_2 Controparte_2 la al pagamento della somma di € 125.952,59 oltre IVA e CP, nonché Controparte_1 interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo e con spese di lite.
ha proposto appello chiedendo (cfr. anche Parte_2 memoria di replica del 13.2.25), in riforma della sentenza impugnata, rigettare tutte le domande formulate dal;
in via Controparte_2 subordinata, nell'ipotesi in cui dovesse essere riconosciuto che l'appellato aveva diritto ad un ulteriore compenso rispetto a quanto già corrisposto e provato, che fosse fissato in misura congrua rispetto all'attività effettivamente svolta e provata in funzione del reale valore delle opere realizzate. In via istruttoria ha chiesto – ove ritenuto necessario – di disporre una consulenza tecnica al fine di accertare quale sia stata l'attività svolta dalla Architeknos e, conseguentemente, il diritto ad un ulteriore compenso oltre a quello già corrisposto. Il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituito il che ha chiesto (cfr. Controparte_2 comparsa conclusionale) in via pregiudiziale dichiarare inammissibile l'appello, nel merito rigettare l'impugnazione, con conferma della sentenza e con vittoria di spese ed onorari del grado di giudizio.
La causa è stata riservata in decisione all'udienza del 12.6.2025 senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., che erano già stati assegnati essendo stata la causa già trattenuta in decisione e poi rimessa sul ruolo.
Così come si narra negli atti (cfr. sentenza) – alla cui integrale lettura si rimanda -, il 239/2014 , dopo avere CP_3 Controparte_2 premesso di aver svolto - tramite l'Arch. socia al 50% - attività di Testimone_1 progettazione e di direzione dei lavori nel settore della ingegneria, dell'architettura e della urbanistica, ha precisato che in diversi casi i soggetti e/o le società committenti con i quali aveva intrattenuto rapporti non avevano provveduto al pagamento dei compensi dovuti. Tali inadempimenti avevano determinato una situazione di grave difficoltà economica tanto che la non era riuscita a fare fronte ai debiti. Controparte_2
Conseguentemente, era stata dapprima posta in liquidazione giudiziale e, successivamente, in data 31/03/2014, dichiarata fallita dal Tribunale Ordinario di Roma con sentenza n. 254/2014.
Tra i committenti che non avevano corrisposto le somme dovute vi era la
[...]
a favore della quale (la aveva eseguito: 1) la Controparte_1 CP_2 progettazione e la direzione lavori per la costruzione di un edificio residenziale a Vetralla (VT) Via della Stazione. Per tali prestazioni l'ing. incaricato Controparte_4 dal liquidatore giudiziale (Dott. , aveva determinato il Parte_3 compenso spettante in misura pari ad € 101.611,46 oltre I.V.A. e C.P.; 2) progettazione e direzione dei lavori per la costruzione di due villini trifamiliari ed una quadrifamiliare in Vetralla (VT); attività per le quali lo stesso Ing. aveva determinato il CP_4 compenso nella somma pari ad €. 65.192,81 oltre I.V.A. e C.P. come per legge.
Costituitasi in giudizio, la Parte_4
- ha evidenziato che, a seguito del versamento della
[...] complessiva somma pari ad € 50.000,00 (di cui € 28.596,78 oltre I.V.A. e C.P. per pagamento delle prestazioni di cui al precedente punto 1) ed € 12.254,90 oltre I.V.A. e C.P. per il pagamento di quelle di cui al precedente punto 2)) null'altro era dovuto. Infatti, ha sostenuto che, nel momento in cui aveva revocato l'incarico alla Architeknos, la direzione dei lavori relativi alla prima opera sarebbe stata solo in fase iniziale, mentre quella relativa al secondo incarico non sarebbe stata nemmeno iniziata. Trattenuta in decisione, la causa è stata definita con la sentenza impugnata.
Il Primo Giudice ha accolto la domanda del Controparte_2
così motivando: “(…) Non potendo le parcelle di pagamento (in
[...] quanto contestate) costituire la prova dei fatti costitutivi della domanda ex art. 2697
c.c. appare utile fruire dell'opinamento dell'esperto tecnico (lng. Controparte_4 nominato nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale al fine di verificare
l'ammontare dei crediti rivendicati dalla Ha poi proseguito Controparte_2 precisando (cfr. punto “C” della motivazione) che: “il calcolo dettagliato dei compensi professionali è stato effettuato in base al "Testo Unico della Tariffa per le Prestazioni
Professionali dell'Ingegnere e dell'Architetto”, Legge 2 marzo 1949 no 143 e successive modificazioni ed integrazioni, unitamente a quanto specificato dalla delibera protocollo n o 6427 del 27/09/2004 della Commissione Specifiche dell'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Roma” e che (cfr. punto “G” della motivazione): “in adesione ai predetti parametri il predetto esperto ha considerato che il compenso professionale per la progettazione e la direzione dei lavori per la costruzione di un edificio residenziale in Vetralla (Vt), Via della Stazione, ammonta ad € 101.611,46 oltre
I.V.A. e Cassa di Previdenza;
l'importo dei lavori, indicato nel' progetto di parcella professionale redatta dall'Architeknos è stato giudicato congruo essendo stato Pt_1 ricavato in maniera indiretta dal prodotto della cubatura realizzata per il costo di costruzione di nuovi edifici vigente al momento dell'appalto. Analogamente il nominato ausiliario di giustizia ha considerato che il compenso per la progettazione e la direzione dei lavori per la costruzione due villini trifamiliari e di un villino quadrifamiliare ammonta ad € 65.192,81 oltre I.V.A. e Cassa di Previdenza;
anche in questo caso l'importo dei lavori, indicato del dettaglio della parcella professionale redatta dalla è stato giudicato congruo essendo stato ricavato in Controparte_2 maniera indiretta dal prodotto della cubatura realizzata per il costo di costruzione di nuovi edifici vigente al momento dell'appalto”. Ha, così, concluso: “Orbene, avendo dichiarato la società convenuta di aver versato l'importo complessivo lordo pari ad €
cui € 28.596,78 oltre I.V.A. e C.P. in una prima tranche ed € 12.254,90 oltre
I.V.A. e C.P. in una seconda ,ne consegue che l'importo complessivo spettante a saldo della remunerazione della opera professionale svolta ammonta ad € 125.952,59 (€
101.611,46+ € 65.192,81= € 166.804,27 - € 40.851,68 = € 125.952,59) oltre I.V.A. e
C.P. come per legge;
il tutto oltre interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione della presente pronuncia(atteso che con la predetta decorrenza il credito è da ritenersi certo, liquido ed esigibile sino a quella di effettivo soddisfo”. L'appellante ha criticato la sentenza esplicitandone le ragioni nei seguenti motivi.
Con il primo motivo, “Insufficiente. contraddittoria ed illogica motivazione sui punti decisivi della controversia”, la ha censurato la sentenza Controparte_1 impugnata per non avere il Tribunale tenuto nella giusta considerazione le contestazioni avanzate contro le pretese di controparte. In particolare, ha sostenuto di aver corrisposto quanto ritenuto congruo (€. 50.000,00) rispetto alle prestazioni effettuate, in suo favore, dal fallimento Architeknos, mentre quest'ultimo non aveva fornito la prova dell'attività asseritamente svolta (se avesse effettuato la progettazione di massima o quella esecutiva, questa non eseguita essendo stato dalla committente revocato l'incarico prima ancora che fosse completata la struttura in cemento armato) e dei criteri con i quali erano state emesse le contestate parcelle, che non solo non avevano alcun valore probatorio, ma non erano state altresì corredate dal parere dell'ordine professionale. Ha puntualizzato, infine, che "L'analisi delle posizioni creditorie da prestazioni professionali dell'Architeknos" oggetto della perizia effettuata, su incarico del liquidatore giudiziale nominato dal Tribunale, dall'ing. non forniva alcun CP_4 elemento di prova di quanto preteso dalla controparte, perché del tutto generica e priva di qualsiasi contenuto probatorio e sostanziale” e peraltro tale relazione - dovendo essere considerata alla stregua di una perizia di parte - non sarebbe dovuta essere posta a fondamento della decisione del Giudice di primo grado.
Inoltre, era un atto privo di qualsiasi contenuto tecnico e sostanziale e quindi non poteva essere utilizzato perché non forniva alcun elemento di giudizio (cfr. pagg. 15 e 16 appello).
Con il secondo motivo, “Errata valutazione delle risultanze istruttorie” la
[...] ha contestato la sentenza per aver il Tribunale, sostanzialmente, Controparte_1 riconosciuto valore probatorio alla relazione redatta dall'Ing. senza CP_4 considerare le modalità anomale con cui erano state formate le parcelle e la totale carenza di supporto probatorio delle pretese. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'impugnazione sollevata dalla parte appellata, in quanto l'atto introduttivo del presente giudizio contiene gli elementi prescritti dall'art. 342 c.p.c. (Cass.27199/2017).
E' parimenti preliminare, attese le doglianze svolte, accertare quale sia la qualifica da attribuire al liquidatore al quale, a differenza che per il commissario giudiziale (art. 165), per il curatore (art.30) o per il commissario liquidatore (art. 199), la legge fallimentare non attribuisce espressamente la qualifica di pubblico ufficiale.
La figura del liquidatore si rinviene sia nel concordato preventivo, che nel fallimento in liquidazione. E tali procedure, che riguardano società in difficolta finanziaria, si distinguono per la loro finalità: il concordato preventivo è una procedura che tende ad evitare il fallimento, mentre il concordato fallimentare (o meglio il fallimento in liquidazione così come indicato nella denominazione della società appellata) è una fase successiva alla dichiarazione di fallimento che permette di chiudere la procedura attraverso un accordo con i creditori.
In sintesi, nel concordato preventivo si cerca di evitare il fallimento attraverso un accordo con i creditori mentre nel fallimento in liquidazione (o concordato fallimentare) tale accordo serve, in definitiva, per concludere la procedura.
La natura pubblicistica del liquidatore concordatario è stata recentemente, ribadita dalla Corte di Cassazione Penale con la sentenza n. 22004/23. La sentenza richiama la più remota decisione (Cass. 4761/94) con la quale si è affermato che “il liquidatore della "cessio bonorum" del concordato preventivo è pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 cod. pen. Egli svolge, infatti, un "munus publicum" inserito in un procedimento giudiziario che trae origine da una sentenza di omologazione e che si svolge sulla base di modalità precisate da quest'ultima, sotto il controllo di organi giudiziari e per finalità di interesse generale.».
In particolare, la Corte, confrontandosi con la tesi che considera il liquidatore come un mandatario alla gestione e liquidazione dei beni, ha evidenziato la presenza di elementi di natura pubblicistica anche nella fase esecutiva del concordato avuto riguardo: 1) alla nomina del liquidatore (o dei liquidatori) con il decreto di omologazione;
2) alla disciplina con detto decreto delle modalità della liquidazione, delimitandosi in tal modo i poteri del liquidatore, che non può considerarsi come mandatario dei creditori;
3) alla sottoposizione al controllo del commissario giudiziale;
4) all'obbligo di rendiconto;
5) al potere di revoca dell'incarico da parte del tribunale;
ciò sulla base della giurisprudenza di legittimità e di merito che, all'epoca dei fatti, aveva esteso al liquidatore la disciplina dettata dalla legge fallimentare per il curatore”.
Per il Giudice di legittimità, a dovere essere valorizzato è l'inquadramento dell'attività svolta nella pubblica funzione (sia essa legislativa, amministrativa o giudiziaria). E allora, come sottolineato nel 2008 dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 19506, la fase esecutiva del concordato per cessione dei beni, soprattutto se affidata al liquidatore scelto dal tribunale, ha carattere giurisdizionale e può essere ricondotta alla più ampia categoria dei procedimenti di esecuzione forzata (in senso lato) al pari della procedura fallimentare (cfr. parte motiva sentenza “Se ne deve allora dedurre che (in generale, ma tanto più quando si sia proceduto alla nomina di un commissario liquidatore, con compiti per molti aspetti non dissimili da quelli di un curatore fallimentare) anche la fase esecutiva del concordato per cessione dei beni è riconducibile ad una più vasta categoria di procedimenti di esecuzione forzata (in senso lato) al pari della procedura fallimentare.”). Di conseguenza è stato ritenuto (cfr. sempre Cass. sopra cit. n. 22004/2023 “che il liquidatore concordatario rappresenta, al pari del commissario giudiziale, un organo della procedura, investito di una funzione giudiziaria, quale ausiliario designato dal tribunale con il decreto di omologazione. Il liquidatore, infatti, sovrintende alla fase esecutiva del concordato nell'ambito della quale provvede alle attività di gestione dei beni funzionali alla liquidazione (Cass. civ., Sez. 1, n. 5663 del 26/02/2019, Rv.
652820), secondo le modalità dettate con il decreto di omologazione e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, ed è investito della legittimazione processuale nelle controversie liquidatorie e distributive (Cass. civ., Sez. 2, n. 26982 del
14/09/2022, Rv. 665946), assicurando che detta fase si svolga in modo legittimo, a tutela degli interessi di tutti i creditori interessati dalla procedura, compresi quelli dissenzienti”.
La Corte ha, altresì, precisato che: “ le conclusioni circa la qualifica pubblicistica del liquidatore concordatario non sono in contrasto con la previsione normativa che impone la previa autorizzazione del comitato dei creditori per gli atti liquidatori di particolare rilevanza indicati dall'art. 182, comma 4, trattandosi di una disposizione strettamente correlata alla innegabile componente negoziale che connota la procedura concordataria nella quale (…) coesistono interessi dì diversa natura, non escluso quello pubblicistico correlato al superamento della crisi economica dell'impresa interessata ed alla prevenzione di tutte le ulteriori ripercussioni a questa correlate in caso di fallimento dell'imprenditore”.
Ed ha concluso che il silenzio normativo sulla qualifica pubblicistica del liquidatore concordatario non può condurre a negarne la qualifica di pubblico ufficiale osservando che quando il legislatore ha voluto procedere a un'esclusione, lo ha fatto espressamente, come nel caso dell'arbitro.
Orbene, se deve ritenersi che a dover essere valorizzata è l'attività svolta (dal liquidatore) nella pubblica funzione (in sostanza il suo fine è quello di trovare un accordo con i creditori che possa, in un caso, prevenire la dichiarazione di fallimento e – nell'altro caso- chiudere la procedura stessa attraverso la liquidazione del patrimonio), ben può la figura del liquidatore giudiziale nel fallimento in liquidazione essere ricondotta, per analogia, a quella del liquidatore del concordato preventivo con tutte le conseguenze e qualificazioni giuridiche che ne conseguono.
Ciò detto, i principi giurisprudenziali richiamati possono ritenersi applicabili anche con riguardo al nominato dal Tribunale di Roma, liquidatore della Parte_3 CP_2
[...]
Invero, il Tribunale di Roma ha nominato il liquidatore per superare la stasi decisionale che si era venuta a creare (per l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea) all'interno della società appellata e con il solo fine di procedere alla liquidazione del patrimonio sociale (cfr. provvedimento di nomina RG. Vol. 6143/09 – Trib. Roma).
Tutto ciò (nomina giudiziale e scopo della nomina) induce a ritenere che il Parte_3 abbia assunto una posizione di terzietà ed equidistanza rispetto agli interessi personali e patrimoniali della società fallita.
Al contempo, la stessa posizione di terzietà deve essere riconosciuta in capo all'esperto (Ing. incaricato dal liquidatore di accertare l'ammontare dei CP_4 crediti reclamati e/o reclamabili dall'appellato verso i propri debitori.
L'argomentazione di parte appellante, che la relazione redatta dal è da CP_4 considerarsi alla stregua di un atto di parte tanto da non poter avere alcun valore probatorio, va, dunque, disattesa.
Ed a tanto basterebbe anche richiamare il principio (Cass. Ordinanza 25593/23) secondo il quale: “Il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione, attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudice”. Quanto al contenuto della relazione, dalla semplice lettura dell'elaborato emerge che: 1) il calcolo dei compensi professionali spettanti al fallimento appellato è stato effettuato – così come condiviso dalla stessa (cfr. pag. 7 appello) - in Controparte_1 base al "Testo Unico della Tariffa per le Prestazioni Professionali dell'Ingegnere e dell'Architetto”, Legge 2 marzo 1949 no 143 e successive modificazioni ed integrazioni, unitamente a quanto specificato dalla delibera protocollo n o 6427 del 27/09/2004 della Commissione Specifiche dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, richiamando espressamente gli artt. 18, 10, 13 e 19; 2) sono state accertate le effettive prestazioni eseguite dal (cfr. punti 2 e 4 relazione Controparte_2 CP_4 sia con riguardo alla progettazione e direzione dei lavori per la costruzione dell'edificio residenziale in Vetralla, via della Stazione, sia con riguardo alla progettazione e direzione dei lavori per la costruzione di due trifamiliari e una quadrifamiliare in Vetralla ed è stato precisato che “L'importo dei lavori, indicato nel dettaglio della parcella professionale redatta dall'Architeknos, è stato giudicato congruo avendolo ricavato in maniera indiretta dal prodotto della cubatura realizzata per il costo di costruzione (…)”; 3) il compenso professionale per la progettazione e la direzione dei lavori relativi alle costruzioni realizzate per conto dell'appellante è stato calcolato – e ritenuto congruo rispetto alle parcelle emesse dalla – moltiplicando la CP_2
“cubatura realizzata per il costo di costruzione di nuovi edifici vigente al momento dell'appalto”. E' stato altresì indicato il compenso spettante per l'edificio residenziale in Vetralla pari a euro 101.611,46, mentre il compenso spettante per le due trifamiliari e la quadrifamiliare in euro 65.192,81, il tutto oltre IVA e Cassa di Previdenza. Tali conclusioni (ovvero la determinazione dei compensi) a cui è giunto l'Ing. CP_4 nella sua relazione, così come premesso (cfr. relazione) sono state rese dopo aver analizzato “la documentazione fornitami delle posizioni creditorie da prestazioni professionali dell'Architeknos registrate in contabilità” ed altresì, per come specificato, dopo aver integrato la documentazione “In molti casi la documentazione è stata integrata con nuovi atti da me recepiti nel corso dello svolgimento dell'incarico. Per tutte le posizioni creditorie è stato rielaborato il calcolo della parcella professionale. Sono stati considerati validi gli importi contrattuali e l'ammontare, riconosciuto dalla Architeknos, della quota parte dei lavori diretti, nel caso di sospensione dell'incarico”. L'attività dell'Ing. , dunque, il risultato di un lavoro esaustivo e completo CP_4 tanto da poter essere – come condivisibilmente fatto dal Tribunale di primo grado – posto a fondamento della decisione. Alla stregua di ciò, tenuto conto altresì che la odierna appellante Controparte_1 non aveva negato di avere conferito i due incarichi professionali alla Architeknos in bonis, sia pure eccependo che erano stati svolti parzialmente e che da tempo erano stati pagati, la decisione gravata con riguardo a tale aspetto può essere condivisa. Ciò posto, va diversamente indicato l'ammontare dovuto. Il primo Giudice ha dichiarato, dunque, che la società convenuta, ora appellante
[...]
aveva versato l'importo complessivo lordo pari a euro 50.000,00, ovvero CP_1 euro 28.596,78 oltre IVA e CP in una prima tranche ed euro 12.254,90 oltre IVA e CP in una seconda, cosicché ha detratto detto importo (pari al netto, senza IVA e CP, ad euro 40.851,68) da quello richiesto di euro 166.804,27 e ha condannato al pagamento del residuo pari a € 125.952,46, oltre IVA e CP. Invero, la parte attrice ha richiesto (cfr. atto citazione primo grado) in pagamento la somma complessiva di €. 151,804,27 oltre IVA e CP, benchè specificando alla diversa somma ritenuta di giustizia, ed ha però precisato (cfr. pag. 8 atto di citazione) che il liquidatore aveva provveduto (relativamente ai due trifamiliari e della quadrifamiliare) a domandare in pagamento la somma di € 50.192,81, al netto dell'acconto di € 15.000,00 corrisposto. Dacché, avendo la parte attrice accettato la richiesta della somma CP_2 specificatamente indicata di euro 50.192,81, e non anche di € 65.192,81 come liquidato in sentenza con riferimento alle due trifamiliari ed alla quadrifamiliare oltre
IVA e CP, l'importo dovuto deve essere quantificato diversamente, appunto nell'ammontare specificato e richiesto di € 151,804,27. Da detto importo deve essere detratto l'acconto di € 50.000,00 comprensivo di IVA e CP, corrisposto dall'Appellante, così come ritenuto e non contestato, nonché provato (cfr. doc. 2 fascicolo primo grado e pertanto la somma residua Controparte_1 spettante alla parte appellata è pari ad €. 101.804,27. In conclusione, la sentenza sia pure per questo ultimo aspetto, accogliendo così la domanda subordinata di parte appellante di fissare in misura congrua comunque l'importo ulteriore se dovuto rispetto all'attività svolta e provata, va in parte riformata e la parte appellante va condannata al pagamento di detto importo, con gli interessi così come determinati (cfr. sentenza “il tutto oltre interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione della presente pronuncia (atteso che con la predetta decorrenza il credito è da ritenersi certo, liquido ed esigibile) sino a quella di effettivo soddisfo”), in assenza sul punto di alcuna specifica censura. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo (nella misura tra la minima e la media), in ragione del complessivo esito della lite e della natura e valore della controversia, tolta la fase di trattazione/istruttoria non svolta per il presente grado, possono essere compensate per entrambi i gradi di giudizio nella misura di 1/3 e poste a carico dell'appellante nella restante misura. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, in parziale modifica della sentenza 20950/18 emessa dal Tribunale di Roma, così provvede: condanna la parte appellante al pagamento – a favore del Controparte_1 fallimento n o 239/2014 – della somma pari ad €. Controparte_2
101.804,27 oltre I.V.A. e C.P. come per legge, con interessi legali come indicati nella sentenza gravata;
liquida le spese di lite del primo grado di giudizio in € 11.500,00 e del presente grado in € 7.000,00 e compensandole nella misura di 1/3, condanna al Controparte_1 pagamento – a favore del fallimento n o 239/2014 Architeknos -, Controparte_2 della restante misura, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Marianna D'Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliere dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 2565/19 e vertente
TRA
Parte_1 Controparte_1
(Avv. Luciana Sabbatucci)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_2
(Avv. Matteo Briasco)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 20950/18 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 20950/18, in accoglimento della domanda proposta dal fallimento no 239/2014 , ha condannato Controparte_2 Controparte_2 la al pagamento della somma di € 125.952,59 oltre IVA e CP, nonché Controparte_1 interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo e con spese di lite.
ha proposto appello chiedendo (cfr. anche Parte_2 memoria di replica del 13.2.25), in riforma della sentenza impugnata, rigettare tutte le domande formulate dal;
in via Controparte_2 subordinata, nell'ipotesi in cui dovesse essere riconosciuto che l'appellato aveva diritto ad un ulteriore compenso rispetto a quanto già corrisposto e provato, che fosse fissato in misura congrua rispetto all'attività effettivamente svolta e provata in funzione del reale valore delle opere realizzate. In via istruttoria ha chiesto – ove ritenuto necessario – di disporre una consulenza tecnica al fine di accertare quale sia stata l'attività svolta dalla Architeknos e, conseguentemente, il diritto ad un ulteriore compenso oltre a quello già corrisposto. Il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituito il che ha chiesto (cfr. Controparte_2 comparsa conclusionale) in via pregiudiziale dichiarare inammissibile l'appello, nel merito rigettare l'impugnazione, con conferma della sentenza e con vittoria di spese ed onorari del grado di giudizio.
La causa è stata riservata in decisione all'udienza del 12.6.2025 senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., che erano già stati assegnati essendo stata la causa già trattenuta in decisione e poi rimessa sul ruolo.
Così come si narra negli atti (cfr. sentenza) – alla cui integrale lettura si rimanda -, il 239/2014 , dopo avere CP_3 Controparte_2 premesso di aver svolto - tramite l'Arch. socia al 50% - attività di Testimone_1 progettazione e di direzione dei lavori nel settore della ingegneria, dell'architettura e della urbanistica, ha precisato che in diversi casi i soggetti e/o le società committenti con i quali aveva intrattenuto rapporti non avevano provveduto al pagamento dei compensi dovuti. Tali inadempimenti avevano determinato una situazione di grave difficoltà economica tanto che la non era riuscita a fare fronte ai debiti. Controparte_2
Conseguentemente, era stata dapprima posta in liquidazione giudiziale e, successivamente, in data 31/03/2014, dichiarata fallita dal Tribunale Ordinario di Roma con sentenza n. 254/2014.
Tra i committenti che non avevano corrisposto le somme dovute vi era la
[...]
a favore della quale (la aveva eseguito: 1) la Controparte_1 CP_2 progettazione e la direzione lavori per la costruzione di un edificio residenziale a Vetralla (VT) Via della Stazione. Per tali prestazioni l'ing. incaricato Controparte_4 dal liquidatore giudiziale (Dott. , aveva determinato il Parte_3 compenso spettante in misura pari ad € 101.611,46 oltre I.V.A. e C.P.; 2) progettazione e direzione dei lavori per la costruzione di due villini trifamiliari ed una quadrifamiliare in Vetralla (VT); attività per le quali lo stesso Ing. aveva determinato il CP_4 compenso nella somma pari ad €. 65.192,81 oltre I.V.A. e C.P. come per legge.
Costituitasi in giudizio, la Parte_4
- ha evidenziato che, a seguito del versamento della
[...] complessiva somma pari ad € 50.000,00 (di cui € 28.596,78 oltre I.V.A. e C.P. per pagamento delle prestazioni di cui al precedente punto 1) ed € 12.254,90 oltre I.V.A. e C.P. per il pagamento di quelle di cui al precedente punto 2)) null'altro era dovuto. Infatti, ha sostenuto che, nel momento in cui aveva revocato l'incarico alla Architeknos, la direzione dei lavori relativi alla prima opera sarebbe stata solo in fase iniziale, mentre quella relativa al secondo incarico non sarebbe stata nemmeno iniziata. Trattenuta in decisione, la causa è stata definita con la sentenza impugnata.
Il Primo Giudice ha accolto la domanda del Controparte_2
così motivando: “(…) Non potendo le parcelle di pagamento (in
[...] quanto contestate) costituire la prova dei fatti costitutivi della domanda ex art. 2697
c.c. appare utile fruire dell'opinamento dell'esperto tecnico (lng. Controparte_4 nominato nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale al fine di verificare
l'ammontare dei crediti rivendicati dalla Ha poi proseguito Controparte_2 precisando (cfr. punto “C” della motivazione) che: “il calcolo dettagliato dei compensi professionali è stato effettuato in base al "Testo Unico della Tariffa per le Prestazioni
Professionali dell'Ingegnere e dell'Architetto”, Legge 2 marzo 1949 no 143 e successive modificazioni ed integrazioni, unitamente a quanto specificato dalla delibera protocollo n o 6427 del 27/09/2004 della Commissione Specifiche dell'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Roma” e che (cfr. punto “G” della motivazione): “in adesione ai predetti parametri il predetto esperto ha considerato che il compenso professionale per la progettazione e la direzione dei lavori per la costruzione di un edificio residenziale in Vetralla (Vt), Via della Stazione, ammonta ad € 101.611,46 oltre
I.V.A. e Cassa di Previdenza;
l'importo dei lavori, indicato nel' progetto di parcella professionale redatta dall'Architeknos è stato giudicato congruo essendo stato Pt_1 ricavato in maniera indiretta dal prodotto della cubatura realizzata per il costo di costruzione di nuovi edifici vigente al momento dell'appalto. Analogamente il nominato ausiliario di giustizia ha considerato che il compenso per la progettazione e la direzione dei lavori per la costruzione due villini trifamiliari e di un villino quadrifamiliare ammonta ad € 65.192,81 oltre I.V.A. e Cassa di Previdenza;
anche in questo caso l'importo dei lavori, indicato del dettaglio della parcella professionale redatta dalla è stato giudicato congruo essendo stato ricavato in Controparte_2 maniera indiretta dal prodotto della cubatura realizzata per il costo di costruzione di nuovi edifici vigente al momento dell'appalto”. Ha, così, concluso: “Orbene, avendo dichiarato la società convenuta di aver versato l'importo complessivo lordo pari ad €
cui € 28.596,78 oltre I.V.A. e C.P. in una prima tranche ed € 12.254,90 oltre
I.V.A. e C.P. in una seconda ,ne consegue che l'importo complessivo spettante a saldo della remunerazione della opera professionale svolta ammonta ad € 125.952,59 (€
101.611,46+ € 65.192,81= € 166.804,27 - € 40.851,68 = € 125.952,59) oltre I.V.A. e
C.P. come per legge;
il tutto oltre interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione della presente pronuncia(atteso che con la predetta decorrenza il credito è da ritenersi certo, liquido ed esigibile sino a quella di effettivo soddisfo”. L'appellante ha criticato la sentenza esplicitandone le ragioni nei seguenti motivi.
Con il primo motivo, “Insufficiente. contraddittoria ed illogica motivazione sui punti decisivi della controversia”, la ha censurato la sentenza Controparte_1 impugnata per non avere il Tribunale tenuto nella giusta considerazione le contestazioni avanzate contro le pretese di controparte. In particolare, ha sostenuto di aver corrisposto quanto ritenuto congruo (€. 50.000,00) rispetto alle prestazioni effettuate, in suo favore, dal fallimento Architeknos, mentre quest'ultimo non aveva fornito la prova dell'attività asseritamente svolta (se avesse effettuato la progettazione di massima o quella esecutiva, questa non eseguita essendo stato dalla committente revocato l'incarico prima ancora che fosse completata la struttura in cemento armato) e dei criteri con i quali erano state emesse le contestate parcelle, che non solo non avevano alcun valore probatorio, ma non erano state altresì corredate dal parere dell'ordine professionale. Ha puntualizzato, infine, che "L'analisi delle posizioni creditorie da prestazioni professionali dell'Architeknos" oggetto della perizia effettuata, su incarico del liquidatore giudiziale nominato dal Tribunale, dall'ing. non forniva alcun CP_4 elemento di prova di quanto preteso dalla controparte, perché del tutto generica e priva di qualsiasi contenuto probatorio e sostanziale” e peraltro tale relazione - dovendo essere considerata alla stregua di una perizia di parte - non sarebbe dovuta essere posta a fondamento della decisione del Giudice di primo grado.
Inoltre, era un atto privo di qualsiasi contenuto tecnico e sostanziale e quindi non poteva essere utilizzato perché non forniva alcun elemento di giudizio (cfr. pagg. 15 e 16 appello).
Con il secondo motivo, “Errata valutazione delle risultanze istruttorie” la
[...] ha contestato la sentenza per aver il Tribunale, sostanzialmente, Controparte_1 riconosciuto valore probatorio alla relazione redatta dall'Ing. senza CP_4 considerare le modalità anomale con cui erano state formate le parcelle e la totale carenza di supporto probatorio delle pretese. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'impugnazione sollevata dalla parte appellata, in quanto l'atto introduttivo del presente giudizio contiene gli elementi prescritti dall'art. 342 c.p.c. (Cass.27199/2017).
E' parimenti preliminare, attese le doglianze svolte, accertare quale sia la qualifica da attribuire al liquidatore al quale, a differenza che per il commissario giudiziale (art. 165), per il curatore (art.30) o per il commissario liquidatore (art. 199), la legge fallimentare non attribuisce espressamente la qualifica di pubblico ufficiale.
La figura del liquidatore si rinviene sia nel concordato preventivo, che nel fallimento in liquidazione. E tali procedure, che riguardano società in difficolta finanziaria, si distinguono per la loro finalità: il concordato preventivo è una procedura che tende ad evitare il fallimento, mentre il concordato fallimentare (o meglio il fallimento in liquidazione così come indicato nella denominazione della società appellata) è una fase successiva alla dichiarazione di fallimento che permette di chiudere la procedura attraverso un accordo con i creditori.
In sintesi, nel concordato preventivo si cerca di evitare il fallimento attraverso un accordo con i creditori mentre nel fallimento in liquidazione (o concordato fallimentare) tale accordo serve, in definitiva, per concludere la procedura.
La natura pubblicistica del liquidatore concordatario è stata recentemente, ribadita dalla Corte di Cassazione Penale con la sentenza n. 22004/23. La sentenza richiama la più remota decisione (Cass. 4761/94) con la quale si è affermato che “il liquidatore della "cessio bonorum" del concordato preventivo è pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 cod. pen. Egli svolge, infatti, un "munus publicum" inserito in un procedimento giudiziario che trae origine da una sentenza di omologazione e che si svolge sulla base di modalità precisate da quest'ultima, sotto il controllo di organi giudiziari e per finalità di interesse generale.».
In particolare, la Corte, confrontandosi con la tesi che considera il liquidatore come un mandatario alla gestione e liquidazione dei beni, ha evidenziato la presenza di elementi di natura pubblicistica anche nella fase esecutiva del concordato avuto riguardo: 1) alla nomina del liquidatore (o dei liquidatori) con il decreto di omologazione;
2) alla disciplina con detto decreto delle modalità della liquidazione, delimitandosi in tal modo i poteri del liquidatore, che non può considerarsi come mandatario dei creditori;
3) alla sottoposizione al controllo del commissario giudiziale;
4) all'obbligo di rendiconto;
5) al potere di revoca dell'incarico da parte del tribunale;
ciò sulla base della giurisprudenza di legittimità e di merito che, all'epoca dei fatti, aveva esteso al liquidatore la disciplina dettata dalla legge fallimentare per il curatore”.
Per il Giudice di legittimità, a dovere essere valorizzato è l'inquadramento dell'attività svolta nella pubblica funzione (sia essa legislativa, amministrativa o giudiziaria). E allora, come sottolineato nel 2008 dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 19506, la fase esecutiva del concordato per cessione dei beni, soprattutto se affidata al liquidatore scelto dal tribunale, ha carattere giurisdizionale e può essere ricondotta alla più ampia categoria dei procedimenti di esecuzione forzata (in senso lato) al pari della procedura fallimentare (cfr. parte motiva sentenza “Se ne deve allora dedurre che (in generale, ma tanto più quando si sia proceduto alla nomina di un commissario liquidatore, con compiti per molti aspetti non dissimili da quelli di un curatore fallimentare) anche la fase esecutiva del concordato per cessione dei beni è riconducibile ad una più vasta categoria di procedimenti di esecuzione forzata (in senso lato) al pari della procedura fallimentare.”). Di conseguenza è stato ritenuto (cfr. sempre Cass. sopra cit. n. 22004/2023 “che il liquidatore concordatario rappresenta, al pari del commissario giudiziale, un organo della procedura, investito di una funzione giudiziaria, quale ausiliario designato dal tribunale con il decreto di omologazione. Il liquidatore, infatti, sovrintende alla fase esecutiva del concordato nell'ambito della quale provvede alle attività di gestione dei beni funzionali alla liquidazione (Cass. civ., Sez. 1, n. 5663 del 26/02/2019, Rv.
652820), secondo le modalità dettate con il decreto di omologazione e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, ed è investito della legittimazione processuale nelle controversie liquidatorie e distributive (Cass. civ., Sez. 2, n. 26982 del
14/09/2022, Rv. 665946), assicurando che detta fase si svolga in modo legittimo, a tutela degli interessi di tutti i creditori interessati dalla procedura, compresi quelli dissenzienti”.
La Corte ha, altresì, precisato che: “ le conclusioni circa la qualifica pubblicistica del liquidatore concordatario non sono in contrasto con la previsione normativa che impone la previa autorizzazione del comitato dei creditori per gli atti liquidatori di particolare rilevanza indicati dall'art. 182, comma 4, trattandosi di una disposizione strettamente correlata alla innegabile componente negoziale che connota la procedura concordataria nella quale (…) coesistono interessi dì diversa natura, non escluso quello pubblicistico correlato al superamento della crisi economica dell'impresa interessata ed alla prevenzione di tutte le ulteriori ripercussioni a questa correlate in caso di fallimento dell'imprenditore”.
Ed ha concluso che il silenzio normativo sulla qualifica pubblicistica del liquidatore concordatario non può condurre a negarne la qualifica di pubblico ufficiale osservando che quando il legislatore ha voluto procedere a un'esclusione, lo ha fatto espressamente, come nel caso dell'arbitro.
Orbene, se deve ritenersi che a dover essere valorizzata è l'attività svolta (dal liquidatore) nella pubblica funzione (in sostanza il suo fine è quello di trovare un accordo con i creditori che possa, in un caso, prevenire la dichiarazione di fallimento e – nell'altro caso- chiudere la procedura stessa attraverso la liquidazione del patrimonio), ben può la figura del liquidatore giudiziale nel fallimento in liquidazione essere ricondotta, per analogia, a quella del liquidatore del concordato preventivo con tutte le conseguenze e qualificazioni giuridiche che ne conseguono.
Ciò detto, i principi giurisprudenziali richiamati possono ritenersi applicabili anche con riguardo al nominato dal Tribunale di Roma, liquidatore della Parte_3 CP_2
[...]
Invero, il Tribunale di Roma ha nominato il liquidatore per superare la stasi decisionale che si era venuta a creare (per l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea) all'interno della società appellata e con il solo fine di procedere alla liquidazione del patrimonio sociale (cfr. provvedimento di nomina RG. Vol. 6143/09 – Trib. Roma).
Tutto ciò (nomina giudiziale e scopo della nomina) induce a ritenere che il Parte_3 abbia assunto una posizione di terzietà ed equidistanza rispetto agli interessi personali e patrimoniali della società fallita.
Al contempo, la stessa posizione di terzietà deve essere riconosciuta in capo all'esperto (Ing. incaricato dal liquidatore di accertare l'ammontare dei CP_4 crediti reclamati e/o reclamabili dall'appellato verso i propri debitori.
L'argomentazione di parte appellante, che la relazione redatta dal è da CP_4 considerarsi alla stregua di un atto di parte tanto da non poter avere alcun valore probatorio, va, dunque, disattesa.
Ed a tanto basterebbe anche richiamare il principio (Cass. Ordinanza 25593/23) secondo il quale: “Il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione, attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudice”. Quanto al contenuto della relazione, dalla semplice lettura dell'elaborato emerge che: 1) il calcolo dei compensi professionali spettanti al fallimento appellato è stato effettuato – così come condiviso dalla stessa (cfr. pag. 7 appello) - in Controparte_1 base al "Testo Unico della Tariffa per le Prestazioni Professionali dell'Ingegnere e dell'Architetto”, Legge 2 marzo 1949 no 143 e successive modificazioni ed integrazioni, unitamente a quanto specificato dalla delibera protocollo n o 6427 del 27/09/2004 della Commissione Specifiche dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, richiamando espressamente gli artt. 18, 10, 13 e 19; 2) sono state accertate le effettive prestazioni eseguite dal (cfr. punti 2 e 4 relazione Controparte_2 CP_4 sia con riguardo alla progettazione e direzione dei lavori per la costruzione dell'edificio residenziale in Vetralla, via della Stazione, sia con riguardo alla progettazione e direzione dei lavori per la costruzione di due trifamiliari e una quadrifamiliare in Vetralla ed è stato precisato che “L'importo dei lavori, indicato nel dettaglio della parcella professionale redatta dall'Architeknos, è stato giudicato congruo avendolo ricavato in maniera indiretta dal prodotto della cubatura realizzata per il costo di costruzione (…)”; 3) il compenso professionale per la progettazione e la direzione dei lavori relativi alle costruzioni realizzate per conto dell'appellante è stato calcolato – e ritenuto congruo rispetto alle parcelle emesse dalla – moltiplicando la CP_2
“cubatura realizzata per il costo di costruzione di nuovi edifici vigente al momento dell'appalto”. E' stato altresì indicato il compenso spettante per l'edificio residenziale in Vetralla pari a euro 101.611,46, mentre il compenso spettante per le due trifamiliari e la quadrifamiliare in euro 65.192,81, il tutto oltre IVA e Cassa di Previdenza. Tali conclusioni (ovvero la determinazione dei compensi) a cui è giunto l'Ing. CP_4 nella sua relazione, così come premesso (cfr. relazione) sono state rese dopo aver analizzato “la documentazione fornitami delle posizioni creditorie da prestazioni professionali dell'Architeknos registrate in contabilità” ed altresì, per come specificato, dopo aver integrato la documentazione “In molti casi la documentazione è stata integrata con nuovi atti da me recepiti nel corso dello svolgimento dell'incarico. Per tutte le posizioni creditorie è stato rielaborato il calcolo della parcella professionale. Sono stati considerati validi gli importi contrattuali e l'ammontare, riconosciuto dalla Architeknos, della quota parte dei lavori diretti, nel caso di sospensione dell'incarico”. L'attività dell'Ing. , dunque, il risultato di un lavoro esaustivo e completo CP_4 tanto da poter essere – come condivisibilmente fatto dal Tribunale di primo grado – posto a fondamento della decisione. Alla stregua di ciò, tenuto conto altresì che la odierna appellante Controparte_1 non aveva negato di avere conferito i due incarichi professionali alla Architeknos in bonis, sia pure eccependo che erano stati svolti parzialmente e che da tempo erano stati pagati, la decisione gravata con riguardo a tale aspetto può essere condivisa. Ciò posto, va diversamente indicato l'ammontare dovuto. Il primo Giudice ha dichiarato, dunque, che la società convenuta, ora appellante
[...]
aveva versato l'importo complessivo lordo pari a euro 50.000,00, ovvero CP_1 euro 28.596,78 oltre IVA e CP in una prima tranche ed euro 12.254,90 oltre IVA e CP in una seconda, cosicché ha detratto detto importo (pari al netto, senza IVA e CP, ad euro 40.851,68) da quello richiesto di euro 166.804,27 e ha condannato al pagamento del residuo pari a € 125.952,46, oltre IVA e CP. Invero, la parte attrice ha richiesto (cfr. atto citazione primo grado) in pagamento la somma complessiva di €. 151,804,27 oltre IVA e CP, benchè specificando alla diversa somma ritenuta di giustizia, ed ha però precisato (cfr. pag. 8 atto di citazione) che il liquidatore aveva provveduto (relativamente ai due trifamiliari e della quadrifamiliare) a domandare in pagamento la somma di € 50.192,81, al netto dell'acconto di € 15.000,00 corrisposto. Dacché, avendo la parte attrice accettato la richiesta della somma CP_2 specificatamente indicata di euro 50.192,81, e non anche di € 65.192,81 come liquidato in sentenza con riferimento alle due trifamiliari ed alla quadrifamiliare oltre
IVA e CP, l'importo dovuto deve essere quantificato diversamente, appunto nell'ammontare specificato e richiesto di € 151,804,27. Da detto importo deve essere detratto l'acconto di € 50.000,00 comprensivo di IVA e CP, corrisposto dall'Appellante, così come ritenuto e non contestato, nonché provato (cfr. doc. 2 fascicolo primo grado e pertanto la somma residua Controparte_1 spettante alla parte appellata è pari ad €. 101.804,27. In conclusione, la sentenza sia pure per questo ultimo aspetto, accogliendo così la domanda subordinata di parte appellante di fissare in misura congrua comunque l'importo ulteriore se dovuto rispetto all'attività svolta e provata, va in parte riformata e la parte appellante va condannata al pagamento di detto importo, con gli interessi così come determinati (cfr. sentenza “il tutto oltre interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione della presente pronuncia (atteso che con la predetta decorrenza il credito è da ritenersi certo, liquido ed esigibile) sino a quella di effettivo soddisfo”), in assenza sul punto di alcuna specifica censura. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo (nella misura tra la minima e la media), in ragione del complessivo esito della lite e della natura e valore della controversia, tolta la fase di trattazione/istruttoria non svolta per il presente grado, possono essere compensate per entrambi i gradi di giudizio nella misura di 1/3 e poste a carico dell'appellante nella restante misura. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, in parziale modifica della sentenza 20950/18 emessa dal Tribunale di Roma, così provvede: condanna la parte appellante al pagamento – a favore del Controparte_1 fallimento n o 239/2014 – della somma pari ad €. Controparte_2
101.804,27 oltre I.V.A. e C.P. come per legge, con interessi legali come indicati nella sentenza gravata;
liquida le spese di lite del primo grado di giudizio in € 11.500,00 e del presente grado in € 7.000,00 e compensandole nella misura di 1/3, condanna al Controparte_1 pagamento – a favore del fallimento n o 239/2014 Architeknos -, Controparte_2 della restante misura, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Marianna D'Avino