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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 108/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 802/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Comune di Cerano - Piazza Crespi N. 11 28065 Cerano NO
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl Resistente_2 Di Resistente_3 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NOVARA sez. 1 e pubblicata il 22/02/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 10282-2021 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 840/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti:
Conclusioni parte appellante in riforma della sentenza appellata, reietta ogni contraria istanza e deduzione, - nel merito, accertare e dichiarare la legittimità del provvedimento di diniego adottato dal Comune di Cerano in relazione all'istanza di rimborso avente ad oggetto il saldo IMU 2016, proposta da Resistente_3 S.r.l. in data 20 settembre 2021, e, per l'effetto, dichiarare che nessuna somma dovrà essere rimborsata a favore di Resistente_1 S.r.l., in qualità di incorporante della medesima società, in relazione a tale periodo d'imposta. Con vittoria di spese.
Conclusioni parte appellata
- rigettare, per illegittimità e infondatezza, l'appello del Comune di Cerano;
- confermare la sentenza di primo grado;
- dichiarare il diniego di rimborso impugnato illegittimo, infondato e pertanto annullarlo;
- dichiarare dovuto il rimborso dell'imposta pagata pari ad euro 850,00 oltre gli interessi come per legge dalla data del versamento maturati al 30.06.2024 per euro 74,50 e maturandi;
- condannare il Comune di Cerano al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, determinate secondo i parametri recati dal decreto ministeriale n. 55 del 10 marzo 2014, ed alla restituzione del contributo unificato versato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_3 S.r.l., con sede in Palermo, , risultava proprietaria, nell'anno d'imposta 2016, di un immobile sito in Cerano, Indirizzo_1, catastalmente identificato al Foglio n.., Num. ..., Cat. D/1, Rendita € 2.370,20, adibito a centrale telefonica e concesso in locazione a Società_2 S.p.A.;
sulla base di tale rendita, in data 16 dicembre 2016 Resistente_3 S.r.l. aveva provveduto a versare al Comune di Cerano l'importo di € 850,00, a titolo di saldo IMU dovuta per l'anno 2016;
a seguito di tale versamento – in ragione delle modifiche normative introdotte all'art. 86, comma 3 D.Lgs.
1° agosto 2003 n. 259 (c.d. Codice delle Comunicazioni Elettroniche) dall'art. 12, comma 2 D.Lgs. 15 febbraio
2016 n. 33 – con docfa del 4 luglio 2020, Resistente_3 S.r.l. provvedeva a variare la categoria catastale dell'immobile posseduto, che veniva pertanto iscritto in categoria F/7 (Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione), senza attribuzione di rendita;
a fronte di tale variazione di classamento, in data 20 settembre 2021 Resistente_3 S.r.l. presentava al Comune di Cerano istanza di rimborso delle somme versate a titolo di saldo IMU per l'anno 2016;
con provvedimento di diniego in data 27 settembre 2021, Prot. 10282 il Comune rigettava la richiesta di rimborso presentata da Resistente_3 S.r.l., a fronte dell'impossibilità di attribuire efficacia retroattiva alla variazione catastale presentata a mezzo doc.fa in data 4 luglio 2020;
con ulteriore comunicazione inviata al Comune di Cerano in data 8 novembre 2021, Prot. 11903, Resistente_3 S. r.l. sosteneva nuovamente che la variazione catastale era conseguita alle modifiche normative sopra richiamate e avrebbe dovuto, di conseguenza, essere considerata retroattiva sin dalla data di ultimazione dei lavori (1° luglio 2016), come indicato nello stesso doc.fa;
alla luce di tale ulteriore riscontro, con nota in data 9 novembre 2021, Prot. 11985 , il Comune di Cerano richiedeva all'Agenzia delle Entrate-Ufficio del Territorio di Novara conferma circa l'efficacia retroattiva o meno di tale variazione catastale;
con comunicazione in data 17 novembre 2021, Prot. 12301, l'Agenzia delle Entrate-Ufficio del Territorio di Novara specificava che «il classamento attribuito a seguito di presentazione di una denuncia di variazione CF ha decorrenza dal giorno di registrazione in banca dati del documento. Nello specifico, la decorrenza del classamento relativo alla variazione prot. n. NO0022182 del 4/07/2020 è il 6/07/2020»; a fronte di tale nota, con ulteriore provvedimento in data 13 dicembre 2021,
Prot. 13216 il Comune di Cerano ribadiva il proprio diniego di rimborso dell'IMU versata da Resistente_3 S.r.l. per l'anno 2016, richiamando anche la consolidata giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia.
Con ricorso-reclamo notificato al Comune di Cerano in data 25 novembre 2021, Resistente_3 S.r.l. impugnava il provvedimento di diniego di rimborso relativo al saldo IMU per l'anno 2016, a fronte dell'asserita efficacia retroattiva della variazione catastale presentata a mezzo doc.fa in data 4 luglio 2020; il Comune di Cerano riteneva di non costituirsi in giudizio.
Nelle more della discussione di tale ricorso, a seguito di atto di fusione per incorporazione in data 9 novembre 2021, Resistente_1 S.r.l., con sede in Palermo, acquistava da Resistente_3 S.r.l. la proprietà dell'immobile, subentrando in tutte le ragioni, diritti, obblighi e impegni di qualsiasi natura, ai sensi dell'art. 2504bis cod. civ..
La C.G.T. di Primo Grado di Novara, con sentenza n. 15/01/2024 , depositata in data 22 febbraio 2024, accoglieva il ricorso proposto da Resistente_3 S.r.l., compensando le spese di lite e motivando la propria decisione nel modo seguente:
«Quanto prospettato dalla ricorrente merita accoglimento.
Non vi è dubbio che l'immobile di cui trattiamo, adibito a centrale telefonica e concesso in locazione a Società_2
S.p.A., abbia tutti i requisiti per rientrare tra le unità immobiliari non più rilevanti a fini di rendita catastale, in base a precisa disposizione normativa, l'articolo 12, comma 2, del d.lgs. 15 febbraio 2016 n. 33 (che ha modificato l'art. 86, comma 3 del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, c.d. Codice delle comunicazioni elettroniche), la quale, in attuazione della Direttiva 2014/61/UE del Parlamento e del Consiglio europeo del 15 maggio
2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, all'art. 15, co 1, ha regolamentato l'entrata in vigore delle nuove norme “a decorrere dal 1° luglio
2016”, ad eccezione di altre che sono a decorrenza immediata.
La circolare n. 18/E dell'8 giugno 2017, della Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, ha previsto che “gli intestatari catastali possono presentare dichiarazioni … tramite la cd. procedura CF, finalizzate alla variazione delle scritture catastali, con attribuzione della categoria
F/7” “Tenuto conto - si dice testualmente - che l'istituto catastale assolve a funzioni, oltre che di natura fiscale, anche di natura civilistica (identificazione dei beni immobili per il trasferimento o la costituzione di diritti reali) ed inventariale a supporto della gestione del territorio, (per cui) la nuova previsione normativa … di esclusione delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione dal novero delle “unità immobiliari” e dal computo della rendita catastale, non esclude … che tali beni possano comunque formare oggetto di iscrizione in catasto, ancorché senza attribuzione di rendita catastale”, espressioni dalle quali si desume che l'iscrizione in catasto con la nuova categoria F/7, descrittiva di beni che in base alle nuove norme non avranno rendita catastale,
è stata prevista essenzialmente per “funzioni di natura civilistica” (trasferimento o costituzione di diritti reali)
e “inventariale a supporto della gestione del territorio”, non certo per far dipendere dalla sua adozione l'esenzione dagli effetti fiscali indicati dalla legge, posto che quest'ultima è assolutamente chiara al riguardo e una circolare non potrebbe certo essere in contrasto con una fonte normativa di livello superiore. Si aggiunga che appare congruente e condivisibile il richiamo, da parte della Società, della giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui la regola generale dell'efficacia del classamento a partire dall'anno di imposta successivo a quello nel corso del quale vi è stata la c.d. 'messa in atti' catastale trova eccezione nell'ipotesi in cui la variazione derivi dalla rilevazione di errori di fatto, compiuti dall'ufficio, nell'accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell'immobile esistenti al momento dell'attribuzione della rendita.
In quest'ultimo caso, infatti, la diversa rendita viene attribuita a decorrere dal momento dell'originario classamento.
L'esenzione IMU, con riferimento all'immobile sopra identificato, deve pertanto essere riconosciuta dal momento dell'entrata in vigore della normativa, ossia dal 1° luglio 2016 e non dalla data di presentazione della variazione a mezzo CF, 4 luglio 2020.
La ricorrente ha pertanto diritto al rimborso di quanto indebitamente versato con i relativi interessi».
Il Comune di Cerano propone appello per i seguenti motivi:
1. Sulla legittimazione all'appello da parte del Comune di Cerano, contumace in primo grado, ai sensi del D.Lgs. 546/1992.
in via preliminare evidenzia la propria facoltà di proporre motivi di gravame avanti alla Corte di Giustizia
Tributaria di Secondo Grado, anche mediante la produzione di documenti essenziali ai fini della decisione, senza che in merito debba essere fornita la prova dell'impossibilità di depositarli in primo grado e non impedisce che l'Ente impositore possa presentare in sede di appello domande o eccezioni nuove, ove rilevabili d'ufficio.
2. Sulla legittimità del provvedimento di diniego di rimborso adottato dal Comune di Cerano.
In merito si evidenzia che l'art. 12, comma 2 D.Lgs. 15 febbraio 2016 n. 33 ha aggiunto all'art. 86, comma
3 D.Lgs. 1° agosto 2003 n. 259 (c.d. Codice delle Comunicazioni Elettroniche) il seguente periodo:
«Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale».
A fronte di tale previsione, gli edifici sui quali sono installate tali infrastrutture possono essere esclusi dall'imposizione tributaria, qualora vi sia un accatastamento nella nuova categoria F/7, priva di rendita, introdotta a seguito della sopracitata modifica. Tuttavia, a differenza di quanto evidenziato da controparte, con princìpi erroneamente accolti dalla C.G.T. di Primo Grado di Novara, la sopra citata variazione della categoria catastale non avviene in modo automatico, ma a seguito di procedura a mezzo doc.fa attivata ai sensi del D.M. 19 aprile 1994 n. 701, come peraltro chiarito nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate dell'8 giugno 2017 n. 18/E, la quale ha espressamente evidenziato che:
« per gli immobili che costituiscono infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione già censiti al Catasto
Edilizio Urbano, gli intestatari catastali possono presentare dichiarazioni ai sensi dell'art. 1 del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701 (cd. procedura CF), finalizzate alla variazione delle scritture catastali, – Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione. A questo proposito, si deve sottolineare che la presentazione di detta dichiarazione è nel precipuo interesse dell'intestatario del bene, dal momento che l'attribuzione della categoria F/7 rappresenta anche un elemento di chiarezza ai fini degli adempimenti tributari…».
Passando ad analizzare ancora più specificatamente la situazione catastale e tributaria dell'immobile oggetto di causa, si evidenzia che la società dante causa dell'attuale ricorrente, pur a fronte dell'obbligo di presentare la dichiarazione IMU, a seguito di variazioni catastali rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, non aveva presentato al Comune di Cerano alcuna dichiarazione IMU, al fine di rendere edotto l'Ente impositore in merito alla circostanza che il fabbricato censito in Cat. D/1 fosse costituito da un impianto di telecomunicazione elettronica esente dall'imposta, ai sensi dell'art. 86, comma 3 D.Lgs. 1° agosto 2003 n.
259, come modificato dall'art. 12, comma 2 D.Lgs. 15 febbraio 2016 n. 33, impedendo quindi allo stesso
Comune di accedere al relativo trasferimento compensativo da parte dello Stato. In conclusione, quindi, alla luce della norma citata l'esclusione dal presupposto impositivo IMU può decorrere solo qualora il proprietario dell'immobile abbia provveduto a richiedere il diverso accatastamento e comunque con decorrenza dalla data di presentazione del DocFa.
Si è pronunciata anche la Corte di Cassazione con la recente ordinanza del 23 maggio 2024 n. 14518 (doc.
13), nella quale è stato ribadito che:
«4. Deve darsi continuità all'indirizzo espresso da questa Corte (ex plurimis: Cass., ord. 08/04/2024 n. 9364;
Cass., ord., 12/04/2019 n. 10283) in base al quale, in tema di esenzione IMU, il riconoscimento del beneficio fiscale previsto esige la corrispondente oggettiva classificazione catastale, per cui, se il contribuente non provvede a tale adempimento (cioè, nel caso di specie, la richiesta di modifica catastale con attribuzione della categoria F/7), non può godere del beneficio. L'obbligo dichiarativo è infatti una condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale, e dunque l'omessa presentazione della dichiarazione comporta la non spettanza del beneficio».
A fronte di tali pronunce, risulta, al contrario, del tutto inconferente con la fattispecie in esame il richiamo operato dal Giudice di primo grado all'ordinanza della Corte di Cassazione dell'11 giugno 2021 n. 16679, citata da controparte nel proprio ricorso, nella quale è stato affermato che «detta regola generale (che vede la necessaria coincidenza del valore dell'immobile con quello derivante dalla rendita catastale in atti al 1° gennaio di ciascuna annualità n.d.r.) non si applica, però, al caso in cui la modificazione della rendita catastale derivi dalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall'ufficio nell'accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell'immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita la rendita, in quanto il riesame di dette caratteristiche da parte del medesimo ufficio comporta, previa correzione degli errori materiali, l'attribuzione di una diversa rendita a decorrere dal momento dell'originario classamento, rivelatosi erroneo o illegittimo
[…]».
A differenza di quanto erroneamente ritenuto dalla C.G.T. di Primo Grado di Novara, sulla base di una lettura peraltro assolutamente parziale di tale pronuncia, l'unico strumento per fare valere l'esistenza di eventuali errori negli accatastamenti proposti da parte dello stesso contribuente a mezzo doc.fa è infatti costituito dall'istituto dell'autotutela, sempre che il contribuente – a differenza di quanto avvenuto nel caso di specie – dimostri l'esistenza dei relativi presupposti in fatto e in diritto.
Ciò premesso, non essendo stata adottata tale procedura nella fattispecie in esame, la rendita e il classamento proposti dalla società ricorrente a mezzo doc.fa in data 4 luglio 2020 sono destinati a rimanere applicabili sino alla data della successiva variazione catastale.
Con atto di costituzione in giudizio parte appellata Resistente_1 s.r.l.
1. Con il primo motivo del suo atto di appello il Comune di Cerano, nel timore di eventuali contestazioni da parte di questa difesa, rivendica “la propria facoltà di proporre motivi di gravame avanti alla Corte di Giustizia
Tributaria di Secondo Grado, anche mediante la produzione di documenti essenziali ai fini della decisione, senza che in merito debba essere fornita la prova dell'impossibilità di depositarli in primo grado”, diffondendosi in argomentazioni e citazioni giurisprudenziali a supporto.
La questione proposta nasconde in realtà due distinti profili, che controparte sovrappone pur nella consapevolezza della profonda diversità tra essi.
Il primo profilo riguarda l'ammissibilità di un appello proposto dalla parte resistente rimasta contumace nel giudizio di primo grado. Orbene sul punto questa difesa, dimostrando l'infondatezza dei timori di controparte, non ha alcun motivo di formulare eccezioni. Del tutto diverso è il tema, che la difesa del Comune vorrebbe conseguenziale (“… anche mediante la produzione di documenti essenziali …”), della produzione in appello di documenti nuovi.
Dal 4 gennaio 2024 - in forza delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lett. bb), del D.Lgs. 30 dicembre
2023, n. 220 - lo stesso art. 58 citato non riporta più il richiamato secondo comma ed al primo comma statuisce: “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.”.
Si noti come il divieto introdotto riguardi entrambe le parti del giudizio ed a prescindere dalla loro costituzione nel giudizio di primo grado nonché ammetta soltanto due deroghe costituite dalla valutazione di indispensabilità rimessa al Giudice e dalla impossibilità della produzione in primo grado per causa non imputabile alla parte.
In concreto nel presente giudizio i “nuovi documenti” prodotti con l'atto di appello si ritiene non possano essere ritenuti “indispensabili” e non sono stati prodotti in primo grado unicamente perché “a fronte del ridotto valore della controversia, il Comune di Cerano riteneva di non costituirsi in giudizio, in considerazione della palese strumentalità dell'avverso ricorso, alla luce delle ragioni già esposte in sede amministrativa” (cfr. pag. 3 dell'atto di appello). Per le suesposte ragioni, si chiede a codesto On.le Collegio di dichiarare inammissibile la produzione dei nuovi documenti contrassegnati nell'atto di appello con i numeri da 7 a 10.
2. Nel secondo motivo il Comune di Cerano entra nel merito della controversia, ribadendo sostanzialmente il principio espresso nel provvedimento di diniego di rimborso, ovvero che l'esenzione ai fini I.M.U. dell'immobile di proprietà di Resistente_1 s.r.l. vale solo a partire dal 4 luglio 2020, data in cui la società proprietaria ha variato la categoria catastale da D/1 a F/7 (c.d. 'Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione').
Il legislatore ha stabilito che a decorrere dal 1° luglio 2016 le c.d. “Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione” non costituiscono unità immobiliari e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale, trasformando in modo radicale lo stesso status giuridico del bene;
nulla ha detto invece circa l'iscrizione in catasto e la presunta sua valenza ai fini della decorrenza.
Difatti il primo comma dell'art. 15 D.Lgs. n. 33/2016 stabilisce: “Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° luglio 2016, salvo quelle contenute nell'articolo 4, comma 1, unitamente alle relative previsioni sanzionatorie di cui all'art. 10, comma 3, nonché quelle contenute nell'articolo 14, comma 2, che trovano immediata applicazione.”.
È la Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate che con la circolare n. 18/E dell'8 giugno 2017 ha introdotto la nuova categoria catastale F/7 (Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione) ma, come ben sottolineato dai Giudici di prime cure, “[…] l'iscrizione in catasto con la nuova categoria F/7, descrittiva di beni che in base alle nuove norme non avranno rendita catastale, è stata prevista essenzialmente per “funzioni di natura civilistica” (trasferimento o costituzione di diritti reali) e “inventariale a supporto della gestione del territorio”, non certo per far dipendere dalla sua adozione l'esenzione dagli effetti fiscali indicati dalla legge, posto che quest'ultima è assolutamente chiara al riguardo e una circolare non potrebbe certo essere in contrasto con una fonte normativa di livello superiore.”.
E tale principio è stato recentissimamente ribadito dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Novara nelle sentenze nn. 58 e 60 del 21 giugno 2024 [All. 1] con le quali, in identiche fattispecie, ha accolto i ricorsi proposti dalla scrivente avverso il diniego di rimborso emesso rispettivamente dal Comune di Oleggio relativamente all'I.M.U. versata per l'anno 2018 e dallo stesso Comune di Cerano per quella versata per gli anni 2018 e 2019 per l'immobile oggetto della presente controversia.
Come chiarito dai Giudici Tributari citati, dunque, né la legge ha previsto un obbligo dichiarativo né, in ogni caso, dall'iscrizione in catasto con la nuova categoria F/7 indicata dall'amministrazione finanziaria si può far dipendere l'esenzione stabilita dalla legge,
risultando conseguentemente del tutto inconducente in un'ipotesi come quella di specie il riferimento al concetto di irretroattività della variazione DOCFA.
Diversamente opinando si attribuirebbe alla circolare dell'Agenzia non il carattere interpretativo (peraltro mai vincolante, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione), che oggi è stato formalmente sottolineato con gli artt. 10-sexies e 10-septies inseriti nella legge 27.7.2000 n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), ma un inammissibile potere integrativo della disposizione di legge in conflitto aperto con la riserva stabilita dall'art. 23 della Costituzione.
Né è dovuta, come sembra ritenere controparte, la presentazione di una nuova dichiarazione I.M.U. dal momento che le caratteristiche e la destinazione dell'immobile sono ben note al Comune (che infatti non le contesta), essendo rimaste immutate dal 1970.
Infine, sembra opportuno soffermarsi sul richiamo che controparte fa all'ordinanza n. 14518 del 23 maggio
2024 con cui la Corte di Cassazione, in un'analoga fattispecie, dichiarando di voler dare continuità all'indirizzo espresso con precedenti pronunce n. 9364 dell'8.4.2024 e n. 10283 del 12.4.2019, ha statuito:
“[…] in tema di esenzione IMU, il riconoscimento del beneficio fiscale previsto esige la corrispondente oggettiva classificazione catastale, per cui, se il contribuente non provvede a tale adempimento (cioè, nel caso di specie, la richiesta di modifica catastale con attribuzione della categoria F/7), non può godere del beneficio.
L'obbligo dichiarativo è infatti una condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale, e dunque l'omessa presentazione della dichiarazione comporta la non spettanza del beneficio.”.
Si deve rispettosamente dissentire da quanto argomentato e deciso dalla Suprema Corte nell'ordinanza n.
14518 del 23 maggio 2024. I due precedenti, cui ritiene di dover dare continuità l'ordinanza n. 14518/2024, riguardano in realtà fattispecie del tutto diverse da quella oggetto della presente controversia.
L'ordinanza n. 9364 dell'8.4.2024 ha ad oggetto l'omesso versamento dell'I.M.U. per un immobile accatastato in A/10 (uffici e studi privati) ma adibito ad abitazione principale mentre la n. 10283 del 12.4.2019 l'omesso versamento dell'I.C.I. per un fabbricato utilizzato di fatto nell'esercizio dell'attività agricola.
Come sottolineato dalla stessa Suprema Corte nell'ordinanza n. 9364/2024, riguardo all'agevolazione prevista per l'abitazione principale il legislatore ha espressamente operato un distinguo basato sulla categoria catastale dell'immobile, stabilendo che essa non si applica per le abitazioni e le pertinenze classificate in
A/1, A/8 e A/9 e prevedendo per quelle classificate in A/10 un diverso calcolo dell'imponibile.
Lo stesso dicasi per quella – non più esistente – prevista in caso di destinazione rurale dell'immobile e oggetto d'analisi da parte della Suprema Corte nella citata ordinanza n. 10283/2019. Anche in questo caso il legislatore aveva dato rilevanza dirimente alla classificazione catastale dell'immobile, stabilendo l'applicabilità dell'agevolazione soltanto per quelli accatastati nella categoria A/6 (in caso di unità abitativa)
o in quella D/10 (in caso di immobile strumentale).
È naturale allora che in ordine a tali altre due agevolazioni rilevi “l'oggettiva classificazione catastale dell'immobile” poiché è ad essa che si fa riferimento nelle norme coinvolte.
Non si può dire altrettanto per la fattispecie costituita dagli edifici che, come quello di specie,contengono centrali telefoniche.
In questo caso eccezionalmente il legislatore ha trasformato in modo radicale lo stesso status giuridico del bene, ha stabilito espressamente la data in cui tale status trova applicazione, ovvero il 1° luglio 2016, e, come sopra già sottolineato, nulla ha invece detto circa l'iscrizione in catasto o tanto meno ha immaginato una sua valenza ai fini della decorrenza, come ben focalizzato dalla giurisprudenza di merito sopra citata.
Alla luce di tutto quanto sopra, correttamente i Giudici di prime cure, alla luce della ratio e della natura dell'intervento normativo cui è stato sottoposto il terzo comma dell'art. 86 del D.Lgs. 1°agosto 2003, n. 259, hanno considerato illegittimo ed infondato il diniego di rimborso emesso dal Comune di Cerano in relazione ad un edificio per il quale è incontestato che sia stato costruito come centrale telefonica e non abbia mai avuto né possa materialmente avere altri utilizzi, rientrando certamente tra gli “elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione” insuscettibili di essere considerati presupposto dell'imposta municipale unica.
MEMORIA ILLUSTRATIVA PER IL COMUNE DI CERANO
1. Sull'ammissibilità della documentazione prodotta dal Comune di Cerano in sede di appello, ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. 546/1992, sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale, con sentenza del 27 marzo 2025 n. 36, che ha dichiarato parzialmente fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 3 D.Lgs.
31 dicembre 1992 n. 546, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. bb) D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 220, statuendo che:
- la disposizione di cui all'art. 58, comma 3, D.Lgs. 546/1992 è illegittima nella parte in cui vieta il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, per ingiustificata compressione del diritto alla prova, nell'ipotesi in cui non sia stata possibile la produzione degli stessi in primo grado per causa non imputabile alla parte;
- è illegittimo l'art. 4, comma 2 D.Lgs. n. 220/2023, laddove prescrive che le disposizioni in questione si applicano anche ai giudizi di appello pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, anziché « ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220/2023
», tenuto conto che la successione di leggi processuali nel tempo non può pregiudicare situazioni verificatesi nei giudizi iniziati nel vigore della precedente normativa e ancora pendenti.
Ne consegue che, nella fattispecie in esame, essendo stato instaurato il giudizio di primo grado in data in data 25 novembre 2021, allo stesso non risultava applicabile il nuovo art. 58 D.Lgs. 546/1992, bensì la precedente versione dello stesso articolo.
2. Sulla legittimità del provvedimento di diniego di rimborso adottato dal Comune di Cerano.
Premesso quanto sopra in via istruttoria, il Comune di Cerano ribadisce che la tesi di controparte appare palesemente erronea nella parte in cui è stato sostenuto che l'immobile posseduto, pur risultando regolarmente iscritto a Catasto, nell'anno d'imposta oggetto di causa, in Cat. D/1, con rendita pari ad € 2.370,20, avrebbe dovuto essere considerato esente da IMU, in ragione dell'asserita efficacia retroattiva da attribuirsi alla variazione catastale presentata a mezzo doc.fa dalla proprietà in data 4 luglio 2020, a seguito della quale tale cespite è stato iscritto in categoria F/7 (Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione), senza attribuzione di rendita.
In merito, si ribadisce infatti che – per quanto l'art. 12, comma 2 D.Lgs. 15 febbraio 2016 n. 33, nell'aggiungere l'art. 86, comma 3 D.Lgs. 1° agosto 2003 n. 259 (c.d. Codice delle Comunicazioni Elettroniche), abbia stabilito che «gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale» – tale variazione della categoria catastale non è avvenuta in modo automatico, ma a seguito di procedura a mezzo doc.fa attivata ai sensi del D.M. 19 aprile 1994 n. 701, come peraltro chiarito nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate dell'8 giugno 2017 n. 18/E, in cui è stato espressamente evidenziato che:
« per gli immobili che costituiscono infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione già censiti al Catasto
Edilizio Urbano, gli intestatari catastali possono presentare dichiarazioni ai sensi dell'art. 1 del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701 (cd. procedura CF), finalizzate alla variazione delle scritture catastali, – Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione. A questo proposito, si deve sottolineare che la presentazione di detta dichiarazione è nel precipuo interesse dell'intestatario del bene, dal momento che l'attribuzione della categoria F/7 rappresenta anche un elemento di chiarezza ai fini degli adempimenti tributari».
A fronte di quanto sopra esposto, appare evidente che
– avendo provveduto la società appellata a variare la categoria catastale dell'immobile solamente con doc. fa proposto in data 4 luglio 2020, attribuendo una classificazione cui consegue l'esenzione dall'IMU – l'imposta versata dalla stessa società in occasione del saldo 2016, sulla base della rendita iscritta in Catasto al 1° gennaio dello stesso anno, doveva intendersi sicuramente spettante, in quanto – per le modalità con cui tale variazione catastale è stata effettuata – risulta chiaro che la stessa non avrebbe potuto operare che per il futuro, costituendo «un nuovo classamento», applicabile solo a decorrere dalla data della sua attribuzione, come riconosciuto dalla stessa Agenzia del Territorio con la Circolare del 26 ottobre 2005 n. 11/T e come espressamente confermato altresì al Comune di Cerano dall'Agenzia delle Entrate-Ufficio del Territorio di Novara con comunicazione in data 17 novembre 2021, Prot. 12301 (vedasi doc. 9), nella quale è stato ribadito che «il classamento attribuito a seguito di presentazione di una denuncia di variazione CF ha decorrenza dal giorno di registrazione in banca dati del documento. Nello specifico, la decorrenza del classamento relativo alla variazione prot. n. NO0022182 del 4/07/2020 è il 6/07/2020».
Premesso quanto sopra, si ribadisce inoltre che – a differenza di quanto sostenuto nell'avverso atto di costituzione in appello – sulla società dante causa dell'attuale appellata gravava un preciso obbligo di presentare la dichiarazione IMU, a seguito della proposizione di una variazione catastale rilevante ai fini della determinazione dell'imposta, per rendere edotto l'Ente impositore in merito alla circostanza che il fabbricato censito in Cat. D/1 doveva ritenersi esente dall'imposta ai sensi dell'art. 86, comma 3 D.Lgs. 1° agosto 2003 n. 259, come modificato dall'art. 12, comma 2 D.Lgs. 15 febbraio 2016 n. 33, e permettere al
Comune di richiedere il relativo trasferimento compensativo da parte dello Stato.
Tali assunti sono stati condivisi, oltre che dalla giurisprudenza di merito prodotta dal Comune di Cerano in allegato al proprio ricorso in appello, anche dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Treviso con sentenza n. 322/01/2024 (doc. 20), depositata in data 17 ottobre 2024 e, di conseguenza, costituente un precedente giudiziario più recente rispetto a tutte le pronunce prodotte da controparte in allegato al proprio atto di costituzione in appello, la quale, richiamando l'ordinanza della Corte di Cassazione del 23 maggio
2024 n. 14518 (doc. 21), in cui è stato ribadito il principio di diritto generale secondo cui, «in tema di esenzione
IMU, il riconoscimento del beneficio fiscale previsto esige la corrispondente oggettiva classificazione catastale, per cui, se il contribuente non provvede a tale adempimento (cioè, nel caso di specie, la richiesta di modifica catastale con attribuzione della categoria F/7), non può godere del beneficio», ha riaffermato che:
«con la decisione n. 14518 del 23/05/2024 la Cassazione ha affermato che gli immobili adibiti a infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, accatastate in cat. D/7, sono soggette all'imposta se non classificate nell'apposita categoria F/7, con la seguente motivazione:
“Deve darsi continuità all'indirizzo espresso da questa Corte (ex plurimis: Cass., ord. 08/04/2024 n. 9364;
Cass., ord., 12/04/2019 n. 10283) in base al quale, in tema di esenzione IMU, il riconoscimento del beneficio fiscale previsto esige la corrispondente oggettiva classificazione catastale, per cui, se il contribuente non provvede a tale adempimento (cioè, nel caso di specie, la richiesta di modifica catastale con attribuzione della categoria F/7), non può godere del beneficio. L'obbligo dichiarativo è infatti una condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale, e dunque l'omessa presentazione della dichiarazione comporta la non spettanza del beneficio. Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie. Se ne deve concludere per l'accoglimento del motivo di ricorso, attesa la erronea applicazione dell'art. 12 comma 2 d.lgs. 15 febbraio
2016 n. 33, in quanto applicato in difetto del necessario presupposto della comunicazione della categoria catastale F/7 da parte del contribuente.”
Dato dunque per scontato, in aderenza alla decisione appena riportata dei Supremi giudici di legittimità, che permane l'obbligo di corrispondere il tributo fino a quando l'immobile risulta classificato in D1 perché solo a seguito di classificazione in F7 – e solo dopo che sia stata notificata al Comune la variazione catastale – può darsi corso alla esenzione, resta da prendere in considerazione l'oggetto della presente controversia.
Nel caso di specie, infatti, oggetto del contendere è il richiesto rimborso di un'obbligazione tributaria versata che a dire della società ricorrente troverebbe avallo nel difetto del presupposto oggettivo del tributo IMU.
Tale argomentare è sostanzialmente basato sulla irrilevanza delle iscrizioni in catasto al 1° gennaio per le annualità per le quali si richiede il rimborso, rimanendo sostanzialmente priva di effetti la variazione, ossia la NC CF (con il passaggio da D1 al F7) attribuendo alla stessa una valenza meramente eventuale e, comunque, efficacia retroattiva.
Contrariamente alle prospettazioni esposte nell'atto introduttivo del giudizio, sostiene il Comune, la richiesta di rimborso avanzata dalla ricorrente, trattandosi di un fabbricato già accatastato in categoria D/1, sicché in difetto di specifica disposizione di legge, nell'ambito del rapporto di imposta IMU e TASI, la variazione in diminuzione della rendita a seguito della denuncia di variazione ha effetto solo dal 01 gennaio dell'anno successivo a quello di sua presentazione e non certamente dal 1 luglio 2016, come vorrebbe la ricorrente.
Tale prospettazione è in armonia con le leggi di imposta, secondo le quali – a giudizio della parte resistente – il presupposto impositivo si realizza per la circostanza che l'immobile risulti iscritto in catasto fabbricati con rendita attribuita, come appunto per gli immobili oggetto del presente giudizio, la cui variazione catastale tramite stralcio di alcune componenti è avvenuta solo dal 07.07.2023.
Sarebbe stato onere per l'intestatario di procedere con immediatezza alla variazione catastale, così da sottrarre (in tutto o in parte) detti immobili dalla imposizione;
adempimento questo avvenuto, ma solo dal luglio 2023 con la messa in atti della variazione proposta e quindi solo da questo evento è venuto meno il presupposto impositivo o per meglio dire la riduzione del carico tributario, per via dello scorporo del fabbricato
D/1, che ridefinisce la rendita catastale.
Si pensi, all'evidenza, che solo con la comunicazione, anzi con la notifica della comunicazione, il Comune viene reso edotto della classificazione dell'immobile.
Né si può responsabilizzare l'ente pubblico ed onerarlo di un facere se non era a conoscenza delle qualifiche specifiche dell'immobile.
Le regole tributarie che determinano il presupposto e la base imponibile IMU, non sono state riformate, escluse o espunte dall'art. 12 co. 2 del D.L. 33/2016.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sono legittime le produzioni in appello del Comune, rimasto contumace in primo grado, la Corte Costituzionale con sentenza del 27 marzo 2025 n. 36, ha dichiarato la parziale ilegittiit costituzionale dell'art. 58 d.lgs
546/1992 ( nuovo testo). In particolare è illegittimo l'art. 4, comma 2 D.Lgs. n. 220/2023, laddove prescrive che le disposizioni in questione si applicano anche ai giudizi di appello pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, anziché «ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220/2023», consegue che nel caso di specie è stato instaurato il giudizio di primo grado in data in data 25 novembre 2021, allo stesso non risulta quindi applicabile il nuovo art. 58 D.
Lgs. 546/1992, bensì la precedente versione dello stesso articolo. Deve pertato respingersi la eccezione di inammissiiità proposta da parte appellata.
L'appello del Comune è da accogliere. La società ricorrente cerca di porre rimedio ad una propria negligenza nel non aver tempestivamente proceduto alla denuncia di variazione, avanzando un diritto che per essere riconosciuto necessitava di un comportamento (NC docfa) che è stato esercitato solo nell'anno 2023 (come messa in atti delle variazioni denunciate dal 07.07.2023) e che, proprio per il rispetto delle regole tributarie, rileva nell'ambito del prelievo IMU solo dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono avvenute le variazioni o al massimo dal 07.70.2023 (data di messa in atti delle variazioni catastali) ma giammai dal 01.07.2016, come vorrebbe parte ricorrente.
Il Comune, assume come base per il computo delle stesse, la situazione catastale comunicata dal contribuente. Questa tesi trova conforto e fondamento nel disposto normativo (si veda l'art. 1, c. 745, della
L. 160/2019) laddove si prevede che “per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio 6 dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori”.
È, dunque, evidente che la comunicazione del corretto classamento incombe sul contribuente, a maggior ragione per la fattispecie in oggetto, di modo che la comunicazione dell'afferenza dell'immobile alla categoria catastale F debba elevarsi a presupposto necessario ai fini del riconoscimento del regime di esenzione.
All'orientamento così delineato non può opporsi un assunto di retroattività della procedura CF, essendo la giurisprudenza della Corte granitica nel sostenere che «gli immobili erroneamente classificati in una categoria non conforme alla destinazione d'uso non possono essere esentati da imponibilità ove tale errato classamento sia stato determinato da una omissione del contribuente, che non abbia provveduto a denunciare l'effettivo utilizzo del cespite, non essendo onere dell'ente impositore richiedere all'ufficio competente le modifiche della rendita preesistente nell'ipotesi di negligenza del soggetto per legge onerato
» (ex multis Cass. n. 24279/2019, Cass. n. 3277/2019, Cass. n. 1704/2016, Cass. n. 15025/2016).
La Corte di Cassazione con ordinanza del 23 maggio 2024 n. 14518, resa in identico caso, afferma: «4.
Deve darsi continuità all'indirizzo espresso da questa Corte (ex plurimis: Cass., ord. 08/04/2024 n. 9364;
Cass., ord., 12/04/2019 n. 10283) in base al quale, in tema di esenzione IMU, il riconoscimento del beneficio fiscale previsto esige la corrispondente oggettiva classificazione catastale, per cui, se il contribuente non provvede a tale adempimento (cioè, nel caso di specie, la richiesta di modifica catastale con attribuzione della categoria F/7), non può godere del beneficio. L'obbligo dichiarativo è infatti una condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale, e dunque l'omessa presentazione della dichiarazione comporta la non spettanza del beneficio».
Considerata la recente evoluzione giurisprudenziale ricorrono i gravi motivi per copensare le spese di giudizio di entrambi i gradi.
P.Q.M.
accoglie l'appello. Spese di entrambi i gradi compensate.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 802/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Comune di Cerano - Piazza Crespi N. 11 28065 Cerano NO
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl Resistente_2 Di Resistente_3 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NOVARA sez. 1 e pubblicata il 22/02/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 10282-2021 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 840/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti:
Conclusioni parte appellante in riforma della sentenza appellata, reietta ogni contraria istanza e deduzione, - nel merito, accertare e dichiarare la legittimità del provvedimento di diniego adottato dal Comune di Cerano in relazione all'istanza di rimborso avente ad oggetto il saldo IMU 2016, proposta da Resistente_3 S.r.l. in data 20 settembre 2021, e, per l'effetto, dichiarare che nessuna somma dovrà essere rimborsata a favore di Resistente_1 S.r.l., in qualità di incorporante della medesima società, in relazione a tale periodo d'imposta. Con vittoria di spese.
Conclusioni parte appellata
- rigettare, per illegittimità e infondatezza, l'appello del Comune di Cerano;
- confermare la sentenza di primo grado;
- dichiarare il diniego di rimborso impugnato illegittimo, infondato e pertanto annullarlo;
- dichiarare dovuto il rimborso dell'imposta pagata pari ad euro 850,00 oltre gli interessi come per legge dalla data del versamento maturati al 30.06.2024 per euro 74,50 e maturandi;
- condannare il Comune di Cerano al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, determinate secondo i parametri recati dal decreto ministeriale n. 55 del 10 marzo 2014, ed alla restituzione del contributo unificato versato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_3 S.r.l., con sede in Palermo, , risultava proprietaria, nell'anno d'imposta 2016, di un immobile sito in Cerano, Indirizzo_1, catastalmente identificato al Foglio n.., Num. ..., Cat. D/1, Rendita € 2.370,20, adibito a centrale telefonica e concesso in locazione a Società_2 S.p.A.;
sulla base di tale rendita, in data 16 dicembre 2016 Resistente_3 S.r.l. aveva provveduto a versare al Comune di Cerano l'importo di € 850,00, a titolo di saldo IMU dovuta per l'anno 2016;
a seguito di tale versamento – in ragione delle modifiche normative introdotte all'art. 86, comma 3 D.Lgs.
1° agosto 2003 n. 259 (c.d. Codice delle Comunicazioni Elettroniche) dall'art. 12, comma 2 D.Lgs. 15 febbraio
2016 n. 33 – con docfa del 4 luglio 2020, Resistente_3 S.r.l. provvedeva a variare la categoria catastale dell'immobile posseduto, che veniva pertanto iscritto in categoria F/7 (Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione), senza attribuzione di rendita;
a fronte di tale variazione di classamento, in data 20 settembre 2021 Resistente_3 S.r.l. presentava al Comune di Cerano istanza di rimborso delle somme versate a titolo di saldo IMU per l'anno 2016;
con provvedimento di diniego in data 27 settembre 2021, Prot. 10282 il Comune rigettava la richiesta di rimborso presentata da Resistente_3 S.r.l., a fronte dell'impossibilità di attribuire efficacia retroattiva alla variazione catastale presentata a mezzo doc.fa in data 4 luglio 2020;
con ulteriore comunicazione inviata al Comune di Cerano in data 8 novembre 2021, Prot. 11903, Resistente_3 S. r.l. sosteneva nuovamente che la variazione catastale era conseguita alle modifiche normative sopra richiamate e avrebbe dovuto, di conseguenza, essere considerata retroattiva sin dalla data di ultimazione dei lavori (1° luglio 2016), come indicato nello stesso doc.fa;
alla luce di tale ulteriore riscontro, con nota in data 9 novembre 2021, Prot. 11985 , il Comune di Cerano richiedeva all'Agenzia delle Entrate-Ufficio del Territorio di Novara conferma circa l'efficacia retroattiva o meno di tale variazione catastale;
con comunicazione in data 17 novembre 2021, Prot. 12301, l'Agenzia delle Entrate-Ufficio del Territorio di Novara specificava che «il classamento attribuito a seguito di presentazione di una denuncia di variazione CF ha decorrenza dal giorno di registrazione in banca dati del documento. Nello specifico, la decorrenza del classamento relativo alla variazione prot. n. NO0022182 del 4/07/2020 è il 6/07/2020»; a fronte di tale nota, con ulteriore provvedimento in data 13 dicembre 2021,
Prot. 13216 il Comune di Cerano ribadiva il proprio diniego di rimborso dell'IMU versata da Resistente_3 S.r.l. per l'anno 2016, richiamando anche la consolidata giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia.
Con ricorso-reclamo notificato al Comune di Cerano in data 25 novembre 2021, Resistente_3 S.r.l. impugnava il provvedimento di diniego di rimborso relativo al saldo IMU per l'anno 2016, a fronte dell'asserita efficacia retroattiva della variazione catastale presentata a mezzo doc.fa in data 4 luglio 2020; il Comune di Cerano riteneva di non costituirsi in giudizio.
Nelle more della discussione di tale ricorso, a seguito di atto di fusione per incorporazione in data 9 novembre 2021, Resistente_1 S.r.l., con sede in Palermo, acquistava da Resistente_3 S.r.l. la proprietà dell'immobile, subentrando in tutte le ragioni, diritti, obblighi e impegni di qualsiasi natura, ai sensi dell'art. 2504bis cod. civ..
La C.G.T. di Primo Grado di Novara, con sentenza n. 15/01/2024 , depositata in data 22 febbraio 2024, accoglieva il ricorso proposto da Resistente_3 S.r.l., compensando le spese di lite e motivando la propria decisione nel modo seguente:
«Quanto prospettato dalla ricorrente merita accoglimento.
Non vi è dubbio che l'immobile di cui trattiamo, adibito a centrale telefonica e concesso in locazione a Società_2
S.p.A., abbia tutti i requisiti per rientrare tra le unità immobiliari non più rilevanti a fini di rendita catastale, in base a precisa disposizione normativa, l'articolo 12, comma 2, del d.lgs. 15 febbraio 2016 n. 33 (che ha modificato l'art. 86, comma 3 del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, c.d. Codice delle comunicazioni elettroniche), la quale, in attuazione della Direttiva 2014/61/UE del Parlamento e del Consiglio europeo del 15 maggio
2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, all'art. 15, co 1, ha regolamentato l'entrata in vigore delle nuove norme “a decorrere dal 1° luglio
2016”, ad eccezione di altre che sono a decorrenza immediata.
La circolare n. 18/E dell'8 giugno 2017, della Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, ha previsto che “gli intestatari catastali possono presentare dichiarazioni … tramite la cd. procedura CF, finalizzate alla variazione delle scritture catastali, con attribuzione della categoria
F/7” “Tenuto conto - si dice testualmente - che l'istituto catastale assolve a funzioni, oltre che di natura fiscale, anche di natura civilistica (identificazione dei beni immobili per il trasferimento o la costituzione di diritti reali) ed inventariale a supporto della gestione del territorio, (per cui) la nuova previsione normativa … di esclusione delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione dal novero delle “unità immobiliari” e dal computo della rendita catastale, non esclude … che tali beni possano comunque formare oggetto di iscrizione in catasto, ancorché senza attribuzione di rendita catastale”, espressioni dalle quali si desume che l'iscrizione in catasto con la nuova categoria F/7, descrittiva di beni che in base alle nuove norme non avranno rendita catastale,
è stata prevista essenzialmente per “funzioni di natura civilistica” (trasferimento o costituzione di diritti reali)
e “inventariale a supporto della gestione del territorio”, non certo per far dipendere dalla sua adozione l'esenzione dagli effetti fiscali indicati dalla legge, posto che quest'ultima è assolutamente chiara al riguardo e una circolare non potrebbe certo essere in contrasto con una fonte normativa di livello superiore. Si aggiunga che appare congruente e condivisibile il richiamo, da parte della Società, della giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui la regola generale dell'efficacia del classamento a partire dall'anno di imposta successivo a quello nel corso del quale vi è stata la c.d. 'messa in atti' catastale trova eccezione nell'ipotesi in cui la variazione derivi dalla rilevazione di errori di fatto, compiuti dall'ufficio, nell'accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell'immobile esistenti al momento dell'attribuzione della rendita.
In quest'ultimo caso, infatti, la diversa rendita viene attribuita a decorrere dal momento dell'originario classamento.
L'esenzione IMU, con riferimento all'immobile sopra identificato, deve pertanto essere riconosciuta dal momento dell'entrata in vigore della normativa, ossia dal 1° luglio 2016 e non dalla data di presentazione della variazione a mezzo CF, 4 luglio 2020.
La ricorrente ha pertanto diritto al rimborso di quanto indebitamente versato con i relativi interessi».
Il Comune di Cerano propone appello per i seguenti motivi:
1. Sulla legittimazione all'appello da parte del Comune di Cerano, contumace in primo grado, ai sensi del D.Lgs. 546/1992.
in via preliminare evidenzia la propria facoltà di proporre motivi di gravame avanti alla Corte di Giustizia
Tributaria di Secondo Grado, anche mediante la produzione di documenti essenziali ai fini della decisione, senza che in merito debba essere fornita la prova dell'impossibilità di depositarli in primo grado e non impedisce che l'Ente impositore possa presentare in sede di appello domande o eccezioni nuove, ove rilevabili d'ufficio.
2. Sulla legittimità del provvedimento di diniego di rimborso adottato dal Comune di Cerano.
In merito si evidenzia che l'art. 12, comma 2 D.Lgs. 15 febbraio 2016 n. 33 ha aggiunto all'art. 86, comma
3 D.Lgs. 1° agosto 2003 n. 259 (c.d. Codice delle Comunicazioni Elettroniche) il seguente periodo:
«Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale».
A fronte di tale previsione, gli edifici sui quali sono installate tali infrastrutture possono essere esclusi dall'imposizione tributaria, qualora vi sia un accatastamento nella nuova categoria F/7, priva di rendita, introdotta a seguito della sopracitata modifica. Tuttavia, a differenza di quanto evidenziato da controparte, con princìpi erroneamente accolti dalla C.G.T. di Primo Grado di Novara, la sopra citata variazione della categoria catastale non avviene in modo automatico, ma a seguito di procedura a mezzo doc.fa attivata ai sensi del D.M. 19 aprile 1994 n. 701, come peraltro chiarito nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate dell'8 giugno 2017 n. 18/E, la quale ha espressamente evidenziato che:
« per gli immobili che costituiscono infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione già censiti al Catasto
Edilizio Urbano, gli intestatari catastali possono presentare dichiarazioni ai sensi dell'art. 1 del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701 (cd. procedura CF), finalizzate alla variazione delle scritture catastali, – Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione. A questo proposito, si deve sottolineare che la presentazione di detta dichiarazione è nel precipuo interesse dell'intestatario del bene, dal momento che l'attribuzione della categoria F/7 rappresenta anche un elemento di chiarezza ai fini degli adempimenti tributari…».
Passando ad analizzare ancora più specificatamente la situazione catastale e tributaria dell'immobile oggetto di causa, si evidenzia che la società dante causa dell'attuale ricorrente, pur a fronte dell'obbligo di presentare la dichiarazione IMU, a seguito di variazioni catastali rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, non aveva presentato al Comune di Cerano alcuna dichiarazione IMU, al fine di rendere edotto l'Ente impositore in merito alla circostanza che il fabbricato censito in Cat. D/1 fosse costituito da un impianto di telecomunicazione elettronica esente dall'imposta, ai sensi dell'art. 86, comma 3 D.Lgs. 1° agosto 2003 n.
259, come modificato dall'art. 12, comma 2 D.Lgs. 15 febbraio 2016 n. 33, impedendo quindi allo stesso
Comune di accedere al relativo trasferimento compensativo da parte dello Stato. In conclusione, quindi, alla luce della norma citata l'esclusione dal presupposto impositivo IMU può decorrere solo qualora il proprietario dell'immobile abbia provveduto a richiedere il diverso accatastamento e comunque con decorrenza dalla data di presentazione del DocFa.
Si è pronunciata anche la Corte di Cassazione con la recente ordinanza del 23 maggio 2024 n. 14518 (doc.
13), nella quale è stato ribadito che:
«4. Deve darsi continuità all'indirizzo espresso da questa Corte (ex plurimis: Cass., ord. 08/04/2024 n. 9364;
Cass., ord., 12/04/2019 n. 10283) in base al quale, in tema di esenzione IMU, il riconoscimento del beneficio fiscale previsto esige la corrispondente oggettiva classificazione catastale, per cui, se il contribuente non provvede a tale adempimento (cioè, nel caso di specie, la richiesta di modifica catastale con attribuzione della categoria F/7), non può godere del beneficio. L'obbligo dichiarativo è infatti una condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale, e dunque l'omessa presentazione della dichiarazione comporta la non spettanza del beneficio».
A fronte di tali pronunce, risulta, al contrario, del tutto inconferente con la fattispecie in esame il richiamo operato dal Giudice di primo grado all'ordinanza della Corte di Cassazione dell'11 giugno 2021 n. 16679, citata da controparte nel proprio ricorso, nella quale è stato affermato che «detta regola generale (che vede la necessaria coincidenza del valore dell'immobile con quello derivante dalla rendita catastale in atti al 1° gennaio di ciascuna annualità n.d.r.) non si applica, però, al caso in cui la modificazione della rendita catastale derivi dalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall'ufficio nell'accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell'immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita la rendita, in quanto il riesame di dette caratteristiche da parte del medesimo ufficio comporta, previa correzione degli errori materiali, l'attribuzione di una diversa rendita a decorrere dal momento dell'originario classamento, rivelatosi erroneo o illegittimo
[…]».
A differenza di quanto erroneamente ritenuto dalla C.G.T. di Primo Grado di Novara, sulla base di una lettura peraltro assolutamente parziale di tale pronuncia, l'unico strumento per fare valere l'esistenza di eventuali errori negli accatastamenti proposti da parte dello stesso contribuente a mezzo doc.fa è infatti costituito dall'istituto dell'autotutela, sempre che il contribuente – a differenza di quanto avvenuto nel caso di specie – dimostri l'esistenza dei relativi presupposti in fatto e in diritto.
Ciò premesso, non essendo stata adottata tale procedura nella fattispecie in esame, la rendita e il classamento proposti dalla società ricorrente a mezzo doc.fa in data 4 luglio 2020 sono destinati a rimanere applicabili sino alla data della successiva variazione catastale.
Con atto di costituzione in giudizio parte appellata Resistente_1 s.r.l.
1. Con il primo motivo del suo atto di appello il Comune di Cerano, nel timore di eventuali contestazioni da parte di questa difesa, rivendica “la propria facoltà di proporre motivi di gravame avanti alla Corte di Giustizia
Tributaria di Secondo Grado, anche mediante la produzione di documenti essenziali ai fini della decisione, senza che in merito debba essere fornita la prova dell'impossibilità di depositarli in primo grado”, diffondendosi in argomentazioni e citazioni giurisprudenziali a supporto.
La questione proposta nasconde in realtà due distinti profili, che controparte sovrappone pur nella consapevolezza della profonda diversità tra essi.
Il primo profilo riguarda l'ammissibilità di un appello proposto dalla parte resistente rimasta contumace nel giudizio di primo grado. Orbene sul punto questa difesa, dimostrando l'infondatezza dei timori di controparte, non ha alcun motivo di formulare eccezioni. Del tutto diverso è il tema, che la difesa del Comune vorrebbe conseguenziale (“… anche mediante la produzione di documenti essenziali …”), della produzione in appello di documenti nuovi.
Dal 4 gennaio 2024 - in forza delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lett. bb), del D.Lgs. 30 dicembre
2023, n. 220 - lo stesso art. 58 citato non riporta più il richiamato secondo comma ed al primo comma statuisce: “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.”.
Si noti come il divieto introdotto riguardi entrambe le parti del giudizio ed a prescindere dalla loro costituzione nel giudizio di primo grado nonché ammetta soltanto due deroghe costituite dalla valutazione di indispensabilità rimessa al Giudice e dalla impossibilità della produzione in primo grado per causa non imputabile alla parte.
In concreto nel presente giudizio i “nuovi documenti” prodotti con l'atto di appello si ritiene non possano essere ritenuti “indispensabili” e non sono stati prodotti in primo grado unicamente perché “a fronte del ridotto valore della controversia, il Comune di Cerano riteneva di non costituirsi in giudizio, in considerazione della palese strumentalità dell'avverso ricorso, alla luce delle ragioni già esposte in sede amministrativa” (cfr. pag. 3 dell'atto di appello). Per le suesposte ragioni, si chiede a codesto On.le Collegio di dichiarare inammissibile la produzione dei nuovi documenti contrassegnati nell'atto di appello con i numeri da 7 a 10.
2. Nel secondo motivo il Comune di Cerano entra nel merito della controversia, ribadendo sostanzialmente il principio espresso nel provvedimento di diniego di rimborso, ovvero che l'esenzione ai fini I.M.U. dell'immobile di proprietà di Resistente_1 s.r.l. vale solo a partire dal 4 luglio 2020, data in cui la società proprietaria ha variato la categoria catastale da D/1 a F/7 (c.d. 'Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione').
Il legislatore ha stabilito che a decorrere dal 1° luglio 2016 le c.d. “Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione” non costituiscono unità immobiliari e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale, trasformando in modo radicale lo stesso status giuridico del bene;
nulla ha detto invece circa l'iscrizione in catasto e la presunta sua valenza ai fini della decorrenza.
Difatti il primo comma dell'art. 15 D.Lgs. n. 33/2016 stabilisce: “Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° luglio 2016, salvo quelle contenute nell'articolo 4, comma 1, unitamente alle relative previsioni sanzionatorie di cui all'art. 10, comma 3, nonché quelle contenute nell'articolo 14, comma 2, che trovano immediata applicazione.”.
È la Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate che con la circolare n. 18/E dell'8 giugno 2017 ha introdotto la nuova categoria catastale F/7 (Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione) ma, come ben sottolineato dai Giudici di prime cure, “[…] l'iscrizione in catasto con la nuova categoria F/7, descrittiva di beni che in base alle nuove norme non avranno rendita catastale, è stata prevista essenzialmente per “funzioni di natura civilistica” (trasferimento o costituzione di diritti reali) e “inventariale a supporto della gestione del territorio”, non certo per far dipendere dalla sua adozione l'esenzione dagli effetti fiscali indicati dalla legge, posto che quest'ultima è assolutamente chiara al riguardo e una circolare non potrebbe certo essere in contrasto con una fonte normativa di livello superiore.”.
E tale principio è stato recentissimamente ribadito dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Novara nelle sentenze nn. 58 e 60 del 21 giugno 2024 [All. 1] con le quali, in identiche fattispecie, ha accolto i ricorsi proposti dalla scrivente avverso il diniego di rimborso emesso rispettivamente dal Comune di Oleggio relativamente all'I.M.U. versata per l'anno 2018 e dallo stesso Comune di Cerano per quella versata per gli anni 2018 e 2019 per l'immobile oggetto della presente controversia.
Come chiarito dai Giudici Tributari citati, dunque, né la legge ha previsto un obbligo dichiarativo né, in ogni caso, dall'iscrizione in catasto con la nuova categoria F/7 indicata dall'amministrazione finanziaria si può far dipendere l'esenzione stabilita dalla legge,
risultando conseguentemente del tutto inconducente in un'ipotesi come quella di specie il riferimento al concetto di irretroattività della variazione DOCFA.
Diversamente opinando si attribuirebbe alla circolare dell'Agenzia non il carattere interpretativo (peraltro mai vincolante, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione), che oggi è stato formalmente sottolineato con gli artt. 10-sexies e 10-septies inseriti nella legge 27.7.2000 n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), ma un inammissibile potere integrativo della disposizione di legge in conflitto aperto con la riserva stabilita dall'art. 23 della Costituzione.
Né è dovuta, come sembra ritenere controparte, la presentazione di una nuova dichiarazione I.M.U. dal momento che le caratteristiche e la destinazione dell'immobile sono ben note al Comune (che infatti non le contesta), essendo rimaste immutate dal 1970.
Infine, sembra opportuno soffermarsi sul richiamo che controparte fa all'ordinanza n. 14518 del 23 maggio
2024 con cui la Corte di Cassazione, in un'analoga fattispecie, dichiarando di voler dare continuità all'indirizzo espresso con precedenti pronunce n. 9364 dell'8.4.2024 e n. 10283 del 12.4.2019, ha statuito:
“[…] in tema di esenzione IMU, il riconoscimento del beneficio fiscale previsto esige la corrispondente oggettiva classificazione catastale, per cui, se il contribuente non provvede a tale adempimento (cioè, nel caso di specie, la richiesta di modifica catastale con attribuzione della categoria F/7), non può godere del beneficio.
L'obbligo dichiarativo è infatti una condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale, e dunque l'omessa presentazione della dichiarazione comporta la non spettanza del beneficio.”.
Si deve rispettosamente dissentire da quanto argomentato e deciso dalla Suprema Corte nell'ordinanza n.
14518 del 23 maggio 2024. I due precedenti, cui ritiene di dover dare continuità l'ordinanza n. 14518/2024, riguardano in realtà fattispecie del tutto diverse da quella oggetto della presente controversia.
L'ordinanza n. 9364 dell'8.4.2024 ha ad oggetto l'omesso versamento dell'I.M.U. per un immobile accatastato in A/10 (uffici e studi privati) ma adibito ad abitazione principale mentre la n. 10283 del 12.4.2019 l'omesso versamento dell'I.C.I. per un fabbricato utilizzato di fatto nell'esercizio dell'attività agricola.
Come sottolineato dalla stessa Suprema Corte nell'ordinanza n. 9364/2024, riguardo all'agevolazione prevista per l'abitazione principale il legislatore ha espressamente operato un distinguo basato sulla categoria catastale dell'immobile, stabilendo che essa non si applica per le abitazioni e le pertinenze classificate in
A/1, A/8 e A/9 e prevedendo per quelle classificate in A/10 un diverso calcolo dell'imponibile.
Lo stesso dicasi per quella – non più esistente – prevista in caso di destinazione rurale dell'immobile e oggetto d'analisi da parte della Suprema Corte nella citata ordinanza n. 10283/2019. Anche in questo caso il legislatore aveva dato rilevanza dirimente alla classificazione catastale dell'immobile, stabilendo l'applicabilità dell'agevolazione soltanto per quelli accatastati nella categoria A/6 (in caso di unità abitativa)
o in quella D/10 (in caso di immobile strumentale).
È naturale allora che in ordine a tali altre due agevolazioni rilevi “l'oggettiva classificazione catastale dell'immobile” poiché è ad essa che si fa riferimento nelle norme coinvolte.
Non si può dire altrettanto per la fattispecie costituita dagli edifici che, come quello di specie,contengono centrali telefoniche.
In questo caso eccezionalmente il legislatore ha trasformato in modo radicale lo stesso status giuridico del bene, ha stabilito espressamente la data in cui tale status trova applicazione, ovvero il 1° luglio 2016, e, come sopra già sottolineato, nulla ha invece detto circa l'iscrizione in catasto o tanto meno ha immaginato una sua valenza ai fini della decorrenza, come ben focalizzato dalla giurisprudenza di merito sopra citata.
Alla luce di tutto quanto sopra, correttamente i Giudici di prime cure, alla luce della ratio e della natura dell'intervento normativo cui è stato sottoposto il terzo comma dell'art. 86 del D.Lgs. 1°agosto 2003, n. 259, hanno considerato illegittimo ed infondato il diniego di rimborso emesso dal Comune di Cerano in relazione ad un edificio per il quale è incontestato che sia stato costruito come centrale telefonica e non abbia mai avuto né possa materialmente avere altri utilizzi, rientrando certamente tra gli “elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione” insuscettibili di essere considerati presupposto dell'imposta municipale unica.
MEMORIA ILLUSTRATIVA PER IL COMUNE DI CERANO
1. Sull'ammissibilità della documentazione prodotta dal Comune di Cerano in sede di appello, ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. 546/1992, sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale, con sentenza del 27 marzo 2025 n. 36, che ha dichiarato parzialmente fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 3 D.Lgs.
31 dicembre 1992 n. 546, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. bb) D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 220, statuendo che:
- la disposizione di cui all'art. 58, comma 3, D.Lgs. 546/1992 è illegittima nella parte in cui vieta il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, per ingiustificata compressione del diritto alla prova, nell'ipotesi in cui non sia stata possibile la produzione degli stessi in primo grado per causa non imputabile alla parte;
- è illegittimo l'art. 4, comma 2 D.Lgs. n. 220/2023, laddove prescrive che le disposizioni in questione si applicano anche ai giudizi di appello pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, anziché « ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220/2023
», tenuto conto che la successione di leggi processuali nel tempo non può pregiudicare situazioni verificatesi nei giudizi iniziati nel vigore della precedente normativa e ancora pendenti.
Ne consegue che, nella fattispecie in esame, essendo stato instaurato il giudizio di primo grado in data in data 25 novembre 2021, allo stesso non risultava applicabile il nuovo art. 58 D.Lgs. 546/1992, bensì la precedente versione dello stesso articolo.
2. Sulla legittimità del provvedimento di diniego di rimborso adottato dal Comune di Cerano.
Premesso quanto sopra in via istruttoria, il Comune di Cerano ribadisce che la tesi di controparte appare palesemente erronea nella parte in cui è stato sostenuto che l'immobile posseduto, pur risultando regolarmente iscritto a Catasto, nell'anno d'imposta oggetto di causa, in Cat. D/1, con rendita pari ad € 2.370,20, avrebbe dovuto essere considerato esente da IMU, in ragione dell'asserita efficacia retroattiva da attribuirsi alla variazione catastale presentata a mezzo doc.fa dalla proprietà in data 4 luglio 2020, a seguito della quale tale cespite è stato iscritto in categoria F/7 (Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione), senza attribuzione di rendita.
In merito, si ribadisce infatti che – per quanto l'art. 12, comma 2 D.Lgs. 15 febbraio 2016 n. 33, nell'aggiungere l'art. 86, comma 3 D.Lgs. 1° agosto 2003 n. 259 (c.d. Codice delle Comunicazioni Elettroniche), abbia stabilito che «gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale» – tale variazione della categoria catastale non è avvenuta in modo automatico, ma a seguito di procedura a mezzo doc.fa attivata ai sensi del D.M. 19 aprile 1994 n. 701, come peraltro chiarito nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate dell'8 giugno 2017 n. 18/E, in cui è stato espressamente evidenziato che:
« per gli immobili che costituiscono infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione già censiti al Catasto
Edilizio Urbano, gli intestatari catastali possono presentare dichiarazioni ai sensi dell'art. 1 del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701 (cd. procedura CF), finalizzate alla variazione delle scritture catastali, – Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione. A questo proposito, si deve sottolineare che la presentazione di detta dichiarazione è nel precipuo interesse dell'intestatario del bene, dal momento che l'attribuzione della categoria F/7 rappresenta anche un elemento di chiarezza ai fini degli adempimenti tributari».
A fronte di quanto sopra esposto, appare evidente che
– avendo provveduto la società appellata a variare la categoria catastale dell'immobile solamente con doc. fa proposto in data 4 luglio 2020, attribuendo una classificazione cui consegue l'esenzione dall'IMU – l'imposta versata dalla stessa società in occasione del saldo 2016, sulla base della rendita iscritta in Catasto al 1° gennaio dello stesso anno, doveva intendersi sicuramente spettante, in quanto – per le modalità con cui tale variazione catastale è stata effettuata – risulta chiaro che la stessa non avrebbe potuto operare che per il futuro, costituendo «un nuovo classamento», applicabile solo a decorrere dalla data della sua attribuzione, come riconosciuto dalla stessa Agenzia del Territorio con la Circolare del 26 ottobre 2005 n. 11/T e come espressamente confermato altresì al Comune di Cerano dall'Agenzia delle Entrate-Ufficio del Territorio di Novara con comunicazione in data 17 novembre 2021, Prot. 12301 (vedasi doc. 9), nella quale è stato ribadito che «il classamento attribuito a seguito di presentazione di una denuncia di variazione CF ha decorrenza dal giorno di registrazione in banca dati del documento. Nello specifico, la decorrenza del classamento relativo alla variazione prot. n. NO0022182 del 4/07/2020 è il 6/07/2020».
Premesso quanto sopra, si ribadisce inoltre che – a differenza di quanto sostenuto nell'avverso atto di costituzione in appello – sulla società dante causa dell'attuale appellata gravava un preciso obbligo di presentare la dichiarazione IMU, a seguito della proposizione di una variazione catastale rilevante ai fini della determinazione dell'imposta, per rendere edotto l'Ente impositore in merito alla circostanza che il fabbricato censito in Cat. D/1 doveva ritenersi esente dall'imposta ai sensi dell'art. 86, comma 3 D.Lgs. 1° agosto 2003 n. 259, come modificato dall'art. 12, comma 2 D.Lgs. 15 febbraio 2016 n. 33, e permettere al
Comune di richiedere il relativo trasferimento compensativo da parte dello Stato.
Tali assunti sono stati condivisi, oltre che dalla giurisprudenza di merito prodotta dal Comune di Cerano in allegato al proprio ricorso in appello, anche dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Treviso con sentenza n. 322/01/2024 (doc. 20), depositata in data 17 ottobre 2024 e, di conseguenza, costituente un precedente giudiziario più recente rispetto a tutte le pronunce prodotte da controparte in allegato al proprio atto di costituzione in appello, la quale, richiamando l'ordinanza della Corte di Cassazione del 23 maggio
2024 n. 14518 (doc. 21), in cui è stato ribadito il principio di diritto generale secondo cui, «in tema di esenzione
IMU, il riconoscimento del beneficio fiscale previsto esige la corrispondente oggettiva classificazione catastale, per cui, se il contribuente non provvede a tale adempimento (cioè, nel caso di specie, la richiesta di modifica catastale con attribuzione della categoria F/7), non può godere del beneficio», ha riaffermato che:
«con la decisione n. 14518 del 23/05/2024 la Cassazione ha affermato che gli immobili adibiti a infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, accatastate in cat. D/7, sono soggette all'imposta se non classificate nell'apposita categoria F/7, con la seguente motivazione:
“Deve darsi continuità all'indirizzo espresso da questa Corte (ex plurimis: Cass., ord. 08/04/2024 n. 9364;
Cass., ord., 12/04/2019 n. 10283) in base al quale, in tema di esenzione IMU, il riconoscimento del beneficio fiscale previsto esige la corrispondente oggettiva classificazione catastale, per cui, se il contribuente non provvede a tale adempimento (cioè, nel caso di specie, la richiesta di modifica catastale con attribuzione della categoria F/7), non può godere del beneficio. L'obbligo dichiarativo è infatti una condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale, e dunque l'omessa presentazione della dichiarazione comporta la non spettanza del beneficio. Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie. Se ne deve concludere per l'accoglimento del motivo di ricorso, attesa la erronea applicazione dell'art. 12 comma 2 d.lgs. 15 febbraio
2016 n. 33, in quanto applicato in difetto del necessario presupposto della comunicazione della categoria catastale F/7 da parte del contribuente.”
Dato dunque per scontato, in aderenza alla decisione appena riportata dei Supremi giudici di legittimità, che permane l'obbligo di corrispondere il tributo fino a quando l'immobile risulta classificato in D1 perché solo a seguito di classificazione in F7 – e solo dopo che sia stata notificata al Comune la variazione catastale – può darsi corso alla esenzione, resta da prendere in considerazione l'oggetto della presente controversia.
Nel caso di specie, infatti, oggetto del contendere è il richiesto rimborso di un'obbligazione tributaria versata che a dire della società ricorrente troverebbe avallo nel difetto del presupposto oggettivo del tributo IMU.
Tale argomentare è sostanzialmente basato sulla irrilevanza delle iscrizioni in catasto al 1° gennaio per le annualità per le quali si richiede il rimborso, rimanendo sostanzialmente priva di effetti la variazione, ossia la NC CF (con il passaggio da D1 al F7) attribuendo alla stessa una valenza meramente eventuale e, comunque, efficacia retroattiva.
Contrariamente alle prospettazioni esposte nell'atto introduttivo del giudizio, sostiene il Comune, la richiesta di rimborso avanzata dalla ricorrente, trattandosi di un fabbricato già accatastato in categoria D/1, sicché in difetto di specifica disposizione di legge, nell'ambito del rapporto di imposta IMU e TASI, la variazione in diminuzione della rendita a seguito della denuncia di variazione ha effetto solo dal 01 gennaio dell'anno successivo a quello di sua presentazione e non certamente dal 1 luglio 2016, come vorrebbe la ricorrente.
Tale prospettazione è in armonia con le leggi di imposta, secondo le quali – a giudizio della parte resistente – il presupposto impositivo si realizza per la circostanza che l'immobile risulti iscritto in catasto fabbricati con rendita attribuita, come appunto per gli immobili oggetto del presente giudizio, la cui variazione catastale tramite stralcio di alcune componenti è avvenuta solo dal 07.07.2023.
Sarebbe stato onere per l'intestatario di procedere con immediatezza alla variazione catastale, così da sottrarre (in tutto o in parte) detti immobili dalla imposizione;
adempimento questo avvenuto, ma solo dal luglio 2023 con la messa in atti della variazione proposta e quindi solo da questo evento è venuto meno il presupposto impositivo o per meglio dire la riduzione del carico tributario, per via dello scorporo del fabbricato
D/1, che ridefinisce la rendita catastale.
Si pensi, all'evidenza, che solo con la comunicazione, anzi con la notifica della comunicazione, il Comune viene reso edotto della classificazione dell'immobile.
Né si può responsabilizzare l'ente pubblico ed onerarlo di un facere se non era a conoscenza delle qualifiche specifiche dell'immobile.
Le regole tributarie che determinano il presupposto e la base imponibile IMU, non sono state riformate, escluse o espunte dall'art. 12 co. 2 del D.L. 33/2016.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sono legittime le produzioni in appello del Comune, rimasto contumace in primo grado, la Corte Costituzionale con sentenza del 27 marzo 2025 n. 36, ha dichiarato la parziale ilegittiit costituzionale dell'art. 58 d.lgs
546/1992 ( nuovo testo). In particolare è illegittimo l'art. 4, comma 2 D.Lgs. n. 220/2023, laddove prescrive che le disposizioni in questione si applicano anche ai giudizi di appello pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, anziché «ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220/2023», consegue che nel caso di specie è stato instaurato il giudizio di primo grado in data in data 25 novembre 2021, allo stesso non risulta quindi applicabile il nuovo art. 58 D.
Lgs. 546/1992, bensì la precedente versione dello stesso articolo. Deve pertato respingersi la eccezione di inammissiiità proposta da parte appellata.
L'appello del Comune è da accogliere. La società ricorrente cerca di porre rimedio ad una propria negligenza nel non aver tempestivamente proceduto alla denuncia di variazione, avanzando un diritto che per essere riconosciuto necessitava di un comportamento (NC docfa) che è stato esercitato solo nell'anno 2023 (come messa in atti delle variazioni denunciate dal 07.07.2023) e che, proprio per il rispetto delle regole tributarie, rileva nell'ambito del prelievo IMU solo dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono avvenute le variazioni o al massimo dal 07.70.2023 (data di messa in atti delle variazioni catastali) ma giammai dal 01.07.2016, come vorrebbe parte ricorrente.
Il Comune, assume come base per il computo delle stesse, la situazione catastale comunicata dal contribuente. Questa tesi trova conforto e fondamento nel disposto normativo (si veda l'art. 1, c. 745, della
L. 160/2019) laddove si prevede che “per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio 6 dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori”.
È, dunque, evidente che la comunicazione del corretto classamento incombe sul contribuente, a maggior ragione per la fattispecie in oggetto, di modo che la comunicazione dell'afferenza dell'immobile alla categoria catastale F debba elevarsi a presupposto necessario ai fini del riconoscimento del regime di esenzione.
All'orientamento così delineato non può opporsi un assunto di retroattività della procedura CF, essendo la giurisprudenza della Corte granitica nel sostenere che «gli immobili erroneamente classificati in una categoria non conforme alla destinazione d'uso non possono essere esentati da imponibilità ove tale errato classamento sia stato determinato da una omissione del contribuente, che non abbia provveduto a denunciare l'effettivo utilizzo del cespite, non essendo onere dell'ente impositore richiedere all'ufficio competente le modifiche della rendita preesistente nell'ipotesi di negligenza del soggetto per legge onerato
» (ex multis Cass. n. 24279/2019, Cass. n. 3277/2019, Cass. n. 1704/2016, Cass. n. 15025/2016).
La Corte di Cassazione con ordinanza del 23 maggio 2024 n. 14518, resa in identico caso, afferma: «4.
Deve darsi continuità all'indirizzo espresso da questa Corte (ex plurimis: Cass., ord. 08/04/2024 n. 9364;
Cass., ord., 12/04/2019 n. 10283) in base al quale, in tema di esenzione IMU, il riconoscimento del beneficio fiscale previsto esige la corrispondente oggettiva classificazione catastale, per cui, se il contribuente non provvede a tale adempimento (cioè, nel caso di specie, la richiesta di modifica catastale con attribuzione della categoria F/7), non può godere del beneficio. L'obbligo dichiarativo è infatti una condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale, e dunque l'omessa presentazione della dichiarazione comporta la non spettanza del beneficio».
Considerata la recente evoluzione giurisprudenziale ricorrono i gravi motivi per copensare le spese di giudizio di entrambi i gradi.
P.Q.M.
accoglie l'appello. Spese di entrambi i gradi compensate.