Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 5 settembre 1993 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 5 settembre 1993 |
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Giurisprudenza • 15
- 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 12/10/2023, n. 8898Provvedimento: Pubblicato il 12/10/2023 N. 08898/2023REG.PROV.COLL. N. 08013/2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8013 del 2018, proposto dalla signora NA TT, rappresentata e difesa dall'avvocato Giacomo Straffi, con domicilio digitale come da registri di Giustizia; contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12; per la riforma della sentenza del …Leggi di più...
- prescrizione quinquennale dei titoli di debito pubblico·
- diritto amministrativo·
- art. 54 legge 449/1997·
- retroattività delle leggi·
- principio di ragionevolezza·
- principio di tempus regit actum·
- limiti all'efficacia retroattiva delle leggi·
- art. 79 T.U. 398/2003·
- giurisprudenza costituzionale·
- legittimità costituzionale·
- prescrizione dei titoli di Stato·
- tutela dell'affidamento
- 2. TAR Roma, sez. 2S, sentenza 18/03/2021, n. 3328Provvedimento: Pubblicato il 18/03/2021 N. 03328/2021 REG.PROV.COLL. N. 00763/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 763 del 2014, proposto da LE NI, rappresentato e difeso dagli avvocati Italo Romagnoli, Federico Romagnoli, con domicilio eletto presso lo studio Italo Romagnoli in Roma, via Ruggero Fauro 102; contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via …Leggi di più...
- prescrizione dei titoli di stato·
- principio di irretroattività·
- prescrizione quinquennale·
- giurisprudenza amministrativa·
- sospensione del termine di prescrizione·
- giurisdizione amministrativa·
- retroattività delle norme·
- rimborso certificati di credito del tesoro·
- art. 2948 c.c.·
- legge 313/1993
- 3. TAR Roma, sez. II, sentenza 24/11/2020, n. 12479Provvedimento: Pubblicato il 24/11/2020 N. 12479/2020 REG.PROV.COLL. N. 07218/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7218 del 2016, proposto da SA TA, TA IA, TA CE, D'AG IU, D'AG DO, Della Corte SA, Della Corte Rachele, Della Corte Angelo, Della Corte CE, Della Corte Anna, Della Corte IA, Della Corte Giuseppina, Della Corte TO, Della Corte Giovanni, Della Corte Rosaria, Della Corte Giovanni, Della Corte Giuseppina, Della Corte Saverio, Della Corte Angelo, Ronga Giovanni, Ronga Saverio, Ronga Domenico, Ronga IA, Ronga …Leggi di più...
- art. 69 del d.P.R. n. 1343/1963·
- interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2935 c.c.·
- ignoranza incolpevole del diritto·
- diritto alla riscossione delle somme·
- art. 21 del d.P.R. n. 398/2003·
- azione di arricchimento senza causa·
- Certificato Nominativo di Debito Pubblico del Regno d'Italia·
- art. 2041 c.c.·
- retroattività della prescrizione·
- prescrizione dei crediti
- 4. TAR Roma, sez. II, sentenza 24/05/2019, n. 6413Provvedimento: Pubblicato il 24/05/2019 N. 06413/2019 REG.PROV.COLL. N. 05169/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5169 del 2012, proposto da NI S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Gaetano De Simone, Maria Rosaria De Simone ed Antonio De Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Domenico Nolè in Roma, via Barletta n. 29; contro Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in …Leggi di più...
- documentazione per richiesta di rimborso·
- art. 68 d.P.R. n. 398/2003·
- art. 2006 c.c.·
- rimborso titoli di stato sottratti·
- regolamento di rimborso titoli di stato sottratti·
- prescrizione dei titoli al portatore·
- principio di favore al possessore dei titoli·
- compensazione delle spese di giudizio·
- giurisdizione del giudice amministrativo
- 5. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/03/2019, n. 08514Provvedimento: ૩ CU 85 14-.19 Repubblica italiana In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta da Pietro Campanile - Presidente - - Consigliere rel. - Andreina Giudicepietro R.G.N. 17765/2012 Rosita D'Angiolella - Consigliere - Andrea Venegoni - Consigliere - Cron. 8514 Italo Ghitti - Consigliere - P.U. 12/2/2019 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 17765/2012 R.G. proposto da be Banca del Fucino S.p.A., in persona del I.r.p.t., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. Roberto Carleo e dall'avv. Giuseppe Marini, con domicilio eletto in Roma, via Luigi Luciani n.1, presso lo studio del primo difensore; - …Leggi di più...
- fondamento·
- parere favorevole·
- affidamento del contribuente·
- coordinamento con il principio di inderogabilità della normativa tributaria·
- necessità·
- esclusione·
- fattispecie·
- applicabilità·
- circolari e istruzioni ministeriali atti dell'amministrazione finanziaria·
- atti dell'amministrazione finanziaria·
- interessi ex l. n. 313 del 1993·
- regime di esenzione di cui all'art. 31 del d.p.r. n. 601 del 1973·
- fattispecie.·
- agevolazioni fiscali·
- conseguenze
Versioni del testo
- Art. 1. 1. L' articolo 51 del testo unico delle leggi in materia di debito pubblico , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 , ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 51 (Titoli al portatore). - 1. I titoli al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede.
2. Non si rilasciano duplicati o altri documenti equipollenti di titoli al portatore smarriti, sottratti o distrutti. Tuttavia chi abbia denunciato al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro, Servizio secondo, ovvero ad uno degli uffici indicati nell'articolo 71, lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione di un titolo di debito pubblico al portatore, prima della data di rimborsabilita', puo', anche prima del decorso del termine di prescrizione ed a condizione che venga prestata garanzia fidejussoria a favore dell'Amministrazione, chiederne il pagamento, con apposita istanza da far pervenire entro sei mesi dalla predetta denuncia.
3. Qualora sia decorso il termine di prescrizione, senza che il titolo risulti rimborsato, il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso decorre dall'avvenuta prescrizione.
4. In tale caso, per il periodo di prescrizione dei titoli e delle cedole, si applicano sulle somme dovute gli interessi calcolati al tasso legale vigente.
5. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sulle iscrizioni al portatore.
6. L'Amministrazione di cui al comma 2 riconosce come proprietario dei titoli corrispondenti a tali iscrizioni soltanto il portatore di essi".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell' art. 51 del testo unico delle leggi in materia di debito pubblico , approvato con D.P.R. n. 1343/1963 ed aggiornato con D.P.R. n. 74/1984 , e' il seguente:
"Art. 51 (Titoli al portatore). ( Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 35 ). - I titoli al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede.
Non si rilasciano duplicati o altri documenti equipollenti di titoli al portatore smarriti, sottratti o distrutti.
In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sulle iscrizioni al portatore.
L'Amministrazione del debito pubblico riconosce come proprietario dei titoli corrispondenti a tali iscrizioni soltanto il portatore di essi".
- Il testo dell'art. 71 del sopra citato testo unico delle leggi in materia di debito pubblico e' il seguente:
"Art. 71 (Interruzione della prescrizione). ( Legge 12 agosto 1957, n. 752, art. 45 ). - La prescrizione puo' essere interrotta nei modi e con gli effetti indicati dal codice civile , nonche' mediante semplice domanda o altro atto valevole a dimostrare la volonta' dell'istante di conservare il proprio diritto.
La domanda o l'atto esplicano la loro efficacia interruttiva dal giorno in cui risultino pervenuti alla Direzione generale del debito pubblico ovvero ad uno degli uffici che, nel territorio nazionale o all'estero, hanno facolta' di ricevere domande per operazioni su titoli di debito pubblico o di provvedere al pagamento degli interessi". - Art. 2. 1. Dopo il numero 1) dell' articolo 2948 del codice civile e' inserito il seguente:
"1-bis) il capitale nominale dei titoli del debito pubblico emessi al portatore;".
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' art. 2948 del codice civile , quale risulta a seguito della modifica apportata dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 2948 (Prescrizione di cinque anni). - Si prescrivono in cinque anni:
1) le annualita' delle rendite perpetue o vitalizie;
1-bis) il capitale nominale dei titoli del debito pubblico emessi al portatore;
2) le annualita' delle pensioni alimentari;
3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni;
4) gli interessi e, in generale, tutto cio' che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini piu' brevi;
5) le indennita' spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro". - Art. 3. 1. Per i buoni ordinari del Tesoro al portatore smarriti, sottratti o distrutti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1.