Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/02/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1225/2022 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. BALDAN Parte_1 C.F._1
EMANUELE e , elettivamente domiciliato in VIA DEI RAMNI 26 00185 ROMA, presso il difensore avv. BALDAN EMANUELE
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORNATI ANDREA e Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA FONTEVIVO, 21/N LA SPEZIA presso lo studio dell'avv. ORNATI
ANDREA
CONVENUTO
Posta in decisione all'udienza del 14 ottobre 2024, sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 1 di 5
Con atto di citazione, ritualmente notificato via pec in data 20.01.2022, conveniva Parte_1
in giudizio, avanti questo Tribunale, per sentire dichiarata la nullità e/o pronunciata Controparte_1
l'annullabilità del decreto ingiuntivo R.G. 8233/2021 n. 4500/2021 del 29.10.2021, con il quale gli veniva ingiunto di pagare la complessiva somma di € 15.965,72, oltre interessi legali e spese di procedura, a titolo di saldo debitore derivante dai rapporti di prestito personale, identificati dai nn.
2197645 e 2478733, intercorsi tra l'odierno opponente e la creditrice originaria, “Linea S.r.l.”.
A fondamento delle proprie pretese, parte opponente eccepiva, preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva in capo all'opposta, non avendo questa provato l'iter di cessioni e, in particolare, la cessione intervenuta tra l'originaria creditrice, “Linea S.r.l.”, e l'odierna cessionaria opposta.
Eccepiva, altresì, l'intervenuta prescrizione ex art. 2946 c.c. del credito ingiunto, non essendovi la prova di alcun atto valido ad interrompere il termine decennale né la sussistenza della prova dell'avvenuta ricezione dell'eventuale atto da parte dell'odierno opponente.
Eccepiva, da ultimo, la carenza di prova del credito ingiunto, stante l'allegazione nel fascicolo monitorio di un unico contratto di credito sottoscritto tra “Linea s.r.l.” e il con duplicazione _1
del rapporto controverso mediante la produzione in giudizio di un'ulteriore ed identico contratto di credito al consumo.
Concludeva, quindi, chiedendo al Tribunale Adito di: “- in via preliminare, non concedere e comunque rigettare l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n.
4500/2021 non ricorrendone i presupposti di legge;
- nel merito, in via principale, per i motivi esposti in narrativa, accertata e dichiarata la carenza di legittimazione attiva della società opposta in relazione al preteso credito ingiunto, nonché l'intervenuta prescrizione ex art. 2946 c.c. del predetto credito, accertare e dichiarare la nullità e comunque l'illegittimità ed infondatezza del decreto ingiuntivo qui opposto per inesistenza del credito fatto valere, carenza di prova ed intervenuta prescrizione, revocandolo e rigettando l'avversa domanda in quanto del tutto inammissibile ed infondata in fatto e diritto, dichiarando altresì, per l'effetto, non dovuta la somma ingiunta. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite, rimborso 15% spese generali, rivalsa Iva e Cpa come per legge”.
All'esito della prima udienza di comparizione e trattazione dell'8.03.2023, questo Giudice, rilevato che allo stato non vi era prova alcuna dell'avvenuta costituzione telematica della società opposta, né che la stessa risultasse ancora in cancelleria, dichiarava la contumacia della ed assegnava i Controparte_1 termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando all'udienza del 25.09.2023 per gli eventuali provvedimenti istruttori.
pagina 2 di 5 Con ordinanza del 2.10.2023 questo Giudice revocava la dichiarazione di contumacia della società opposta, stante il deposito della comparsa responsiva, avvenuto in data 8.03.2023 e rigettava l'istanza formulata dalle difese di volta alla concessione della provvisoria esecuzione del D.I. Controparte_1
opposto (e, di conseguenza, all'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria), atteso che tale provvedimento poteva essere emesso solo a valle della prima udienza e non anche in altre fasi successive del giudizio.
Alla luce di ciò, il Giudice disponeva il rinvio della causa per precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.10.2024, non avendo le parti formulato o ribadito alcuna richiesta istruttoria.
In tale occasione le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione è fondata e va accolta per le motivazioni che seguono.
Questione preliminare e assorbente concerne la carenza della legittimazione attiva della cessionaria opposta, la quale – pur producendo in fase monitoria copia del contratto di cessione tra Controparte_1
e CA S.p.a., delle procure e delle visure camerali, copia di uno dei due contratti di Controparte_1
credito al consumo, la notifica via raccomandata A/R dell'avvenuta cessione del credito d.d.
28.12.2016 – non ha assolto pienamente l'onere probatorio con riferimento al credito azionato e contestato in questa sede.
Infatti, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta da parte opposta, né meglio integrata in sede di memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., non emerge chiaramente che il credito oggetto del presente giudizio sia incluso nell'iter di cessioni richiamate nel ricorso monitorio dalla opposta, atteso che la stessa non ha fornito prova che nella cessione in blocco dei crediti da essa acquistati rientrassero specificamente i due crediti vantati dalla “Linea S.r.l.” nei confronti del né tantomeno viene _1 dimostrata l'originaria cessione intervenuta tra la “Linea S.r.l.” e la CA S.p.a. (citata nel suindicato contratto di cessione).
Difatti, si è chiarito in giurisprudenza che “in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto della cessione di crediti in blocco non è in sé sufficiente ad attestare che proprio e anche il credito oggetto di causa sia compreso tra quelli che sono stati oggetto di cessione, il che costituisce onere probatorio a carico della creditrice-cessionaria, per cui la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale” (cfr. Cass. ord. n. 24798/2020; così, pure
Cass. civ., sent. n. 3405 del 6 febbraio 2024).
pagina 3 di 5 In caso di contestazione del debitore, è il cessionario a dover provare la titolarità del rapporto all'esito della cessione, con documenti circostanziati idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco: ''In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione. E laddove la legittimazione sia allegata in dipendenza dell'incorporazione della cessionaria, anche alla prova dell'incorporazione” (Cass. Civ. n.
4116/2016, Cass. Civ. sez. VI - 05/11/2020, n. 24798).
È ben vero, infatti, che secondo la giurisprudenza “la prova primaria, da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, è costituita dal contratto di cessione” (cfr. Corte d'Appello Ancona, 3 maggio 2022).
Nondimeno, “ad essa può sopperirsi se si dimostri che il singolo credito ceduto integra tutti i requisiti
e rientra in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione, pubblicato in G.U.” (Trib. Frosinone, 8 marzo 2022).
È da aggiungersi, infatti, che, sebbene la cessione sia stata regolarmente notificata al debitore ceduto nei modi di legge, la sola notifica “non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 t.u.b., dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che – quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.” (Cass. civ., ord. n.
7866 del 22 marzo 2024).
Orbene, dalla lettura del provvedimento di cartolarizzazione contenuto nella Gazzetta Ufficiale e del contratto di cessione di crediti prodotti nel fascicolo monitorio (cfr. docc. 5 e 9 fasc. monitorio), risulta divenuta cessionaria dei crediti derivanti da operazione di cartolarizzazione “a Controparte_1
cascata” da CA S.p.a. (a sua volta acquistati da Controparte_2 Controparte_3
e Sofigeco Crediti S.p.a.).
pagina 4 di 5 La cessionaria opposta ha, difatti, agito in giudizio assumendo di essere subentrata nella titolarità del credito ex art. 58 TUB, senza però adempiere agli specifici obblighi pubblicitari ed informativi imposti dalla Legge. Difatti, l'opposta non ha fornito nessuna prova che nella cessione in blocco dei crediti da essa acquistati rientrassero specificamente i due presunti crediti vantati dalla “Linea S.r.l.” nei confronti del né tantomeno viene dimostrata l'originaria cessione intervenuta tra “Linea S.r.l.” e CA _1
S.p.a. (di cui vi è prova nel contratto di cessione allegato sub doc. 9 fasc. monitorio).
Inoltre, se è vero che “la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie, consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr. Cass. civ. n. 17110 del 26/06/2019, n. 3405 del 6/02/2024), è anche vero che nell'estratto della Gazzetta Ufficiale (depositato dalla cessionaria opposta quale doc. n. 5 ed allegato al fascicolo monitorio) non esiste alcun riferimento “a caratteristiche specifiche ed univoche che i crediti devono possedere alla data della cessione”, né alcuna indicazione degli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie che consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione e che consentano di considerare compresi nella cessione anche gli specifici crediti della asserita cedente “Linea S.r.l.” ipoteticamente vantati nei confronti dell'opponente.
Dai documenti versati in atti non è quindi possibile desumere la titolarità del diritto dedotto in capo a dovendo quindi rilevarsi la carenza di legittimazione ad causam della società opposta. Controparte_1
Di qui l'accoglimento della spiegata opposizione, con conseguente revoca del Di opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1225/2022 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 4500/2021, R.G.
8233/2021, emesso in data 29.10.2021 nei confronti di . Parte_1
- CONDANNA parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente, che liquida in € 145,50 per spese e € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Catania,il 10 febbraio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Vera Marletta
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