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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 53/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RO OL RI IT, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
PALMIERI ER MICHELE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 860/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6304AP00389 IRES-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6304AP00389 IVA-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6304AP00389 IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti concordemente chiedono disporsi declaratoria di estinzione del processo per cessata materia del contendere, a spese di lite compensate, stante l'intervenuta conciliazione raggiunta nelle more d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il 18 novembre 2024, l'Associazione Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1, ha impugnato l'avviso di accertamento n. T6304AP00389/2024 anno 2021, con cui l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Venezia ha rideterminato IRES, IRAP ed IVA, seguito della verifica conclusasi con il Processo Verbale di Constatazione del 20 novembre 2023 e successivo invito al contraddittorio del 16 aprile 2024.
L'Agenzia delle Entrate, in esito alla menzionata verifica, ha ricostruito entrate per € 408.957 e, ai fini IVA, un maggior tributo di € 89.891 (22%), contestando altresì l'assenza di “vita associativa”, la mancata distinzione tra proventi istituzionali e commerciali e la natura di corrispettivi specifici delle “quote” versate dagli iscritti per l'accesso ai servizi del circolo (golf, piscina, ristorazione).
Con il medesimo Avviso di accertamento l'Agenzia delle Entrate ha irrogato le relative sanzioni.
Nel ricorso l'Associazione ha eccepito, in sintesi, la natura istituzionale dell'attività svolta nonché errori nella quantificazione dei componenti reddituali e del volume d'affari.
Ha chiesto, quindi, l'annullamento dell'atto, anche per vizi istruttori e di motivazione.
In data 10 gennaio 2025, si è costituta in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Venezia con proprie controdeduzioni, ribadendo che la documentazione prodotta non consentiva di scindere ricavi istituzionali da ricavi commerciali, che le “quote” integravano corrispettivi per servizi resi agli associati e che la gestione effettiva era in capo ai soggetti apicali, con conseguente imponibilità ai fini II.DD. e IVA.
Venivano richiamati, tra l'altro, gli artt. 148 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) e l'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, nonché giurisprudenza in tema di prevalenza della concreta attività sull'assetto formale.
In pendenza di giudizio, anche a seguito dell'Ordinanza di questa Corte di Giustizia Tributaria n. 289/2025 del 3 giugno 2025, che invitava le parti a verificare la possibilità di una definizione conciliativa, l'Ufficio ha formulato da ultimo la proposta, datata 14 gennaio 2026, di conciliazione fuori udienza, ai sensi dell'art. 48 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, che prevede la riduzione dell'IRES da € 14.710 a € 4.739, dell'IRAP da € 2.390 a € 770, dell'IVA da € 89.891 ad € 28.959 e della sanzione da € 161.803,80 ad
€ 20.019,72, oltre interessi.
In data 22 gennaio 2026, parte resistente ha comunicato con nota datata Marghera 19 gennaio 2026 Prot.
2026/11750, “che tra le parti è stata sottoscritta conciliazione giudiziale” nei termini di cui sopra e, pertanto,
“chiede che venga dichiarata l'estinzione del giudizio per conciliazione giudiziale, con compensazione delle spese di lite”.
In data 27 gennaio 2026, il Collegio ha chiesto ed ottenuto conferma della intervenuta conciliazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Dalla documentazione versata in atti, riferita espressamente al presente giudizio, risulta che la conciliazione
è stata formalizzata tramite accordo conciliativo ai sensi dell'art. 48 del Decreto Legislativo 31 dicembre
1992, n. 546. L'accordo reca una puntuale determinazione delle somme dovute in esito alla definizione (riduzione delle imposte accertate e delle conseguenti sanzioni), con quantificazione proposta ed accettata di:
- IVA euro 28.959,00; IRES euro 4.739,00; IRAP euro 770,00; sanzioni euro 20.019,72, per un totale conciliato di euro 54.487,72 (oltre interessi nella misura indicata).
È dunque venuto meno l'interesse alla decisione sul merito dell'impugnazione e, dunque, la controversia può dirsi integralmente regolata dalle parti, con conseguente cessazione della materia del contendere e destinzione del giudizio.
Quanto alle spese, l'accordo prevede espressamente la compensazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di venezia - sez. II -
a) dichiara la cessazione del giudizio e di conseguenza l'estinzione del giudizio per avvenuta conciliazione;
b) spese del giudizio compensate tra le parti.
Così decisio in Venezia il 27 Gennaio 2026
Il Relatore
Paolo Marra Il Presidente
AM MA VI AR
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RO OL RI IT, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
PALMIERI ER MICHELE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 860/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6304AP00389 IRES-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6304AP00389 IVA-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6304AP00389 IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti concordemente chiedono disporsi declaratoria di estinzione del processo per cessata materia del contendere, a spese di lite compensate, stante l'intervenuta conciliazione raggiunta nelle more d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il 18 novembre 2024, l'Associazione Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1, ha impugnato l'avviso di accertamento n. T6304AP00389/2024 anno 2021, con cui l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Venezia ha rideterminato IRES, IRAP ed IVA, seguito della verifica conclusasi con il Processo Verbale di Constatazione del 20 novembre 2023 e successivo invito al contraddittorio del 16 aprile 2024.
L'Agenzia delle Entrate, in esito alla menzionata verifica, ha ricostruito entrate per € 408.957 e, ai fini IVA, un maggior tributo di € 89.891 (22%), contestando altresì l'assenza di “vita associativa”, la mancata distinzione tra proventi istituzionali e commerciali e la natura di corrispettivi specifici delle “quote” versate dagli iscritti per l'accesso ai servizi del circolo (golf, piscina, ristorazione).
Con il medesimo Avviso di accertamento l'Agenzia delle Entrate ha irrogato le relative sanzioni.
Nel ricorso l'Associazione ha eccepito, in sintesi, la natura istituzionale dell'attività svolta nonché errori nella quantificazione dei componenti reddituali e del volume d'affari.
Ha chiesto, quindi, l'annullamento dell'atto, anche per vizi istruttori e di motivazione.
In data 10 gennaio 2025, si è costituta in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Venezia con proprie controdeduzioni, ribadendo che la documentazione prodotta non consentiva di scindere ricavi istituzionali da ricavi commerciali, che le “quote” integravano corrispettivi per servizi resi agli associati e che la gestione effettiva era in capo ai soggetti apicali, con conseguente imponibilità ai fini II.DD. e IVA.
Venivano richiamati, tra l'altro, gli artt. 148 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) e l'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, nonché giurisprudenza in tema di prevalenza della concreta attività sull'assetto formale.
In pendenza di giudizio, anche a seguito dell'Ordinanza di questa Corte di Giustizia Tributaria n. 289/2025 del 3 giugno 2025, che invitava le parti a verificare la possibilità di una definizione conciliativa, l'Ufficio ha formulato da ultimo la proposta, datata 14 gennaio 2026, di conciliazione fuori udienza, ai sensi dell'art. 48 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, che prevede la riduzione dell'IRES da € 14.710 a € 4.739, dell'IRAP da € 2.390 a € 770, dell'IVA da € 89.891 ad € 28.959 e della sanzione da € 161.803,80 ad
€ 20.019,72, oltre interessi.
In data 22 gennaio 2026, parte resistente ha comunicato con nota datata Marghera 19 gennaio 2026 Prot.
2026/11750, “che tra le parti è stata sottoscritta conciliazione giudiziale” nei termini di cui sopra e, pertanto,
“chiede che venga dichiarata l'estinzione del giudizio per conciliazione giudiziale, con compensazione delle spese di lite”.
In data 27 gennaio 2026, il Collegio ha chiesto ed ottenuto conferma della intervenuta conciliazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Dalla documentazione versata in atti, riferita espressamente al presente giudizio, risulta che la conciliazione
è stata formalizzata tramite accordo conciliativo ai sensi dell'art. 48 del Decreto Legislativo 31 dicembre
1992, n. 546. L'accordo reca una puntuale determinazione delle somme dovute in esito alla definizione (riduzione delle imposte accertate e delle conseguenti sanzioni), con quantificazione proposta ed accettata di:
- IVA euro 28.959,00; IRES euro 4.739,00; IRAP euro 770,00; sanzioni euro 20.019,72, per un totale conciliato di euro 54.487,72 (oltre interessi nella misura indicata).
È dunque venuto meno l'interesse alla decisione sul merito dell'impugnazione e, dunque, la controversia può dirsi integralmente regolata dalle parti, con conseguente cessazione della materia del contendere e destinzione del giudizio.
Quanto alle spese, l'accordo prevede espressamente la compensazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di venezia - sez. II -
a) dichiara la cessazione del giudizio e di conseguenza l'estinzione del giudizio per avvenuta conciliazione;
b) spese del giudizio compensate tra le parti.
Così decisio in Venezia il 27 Gennaio 2026
Il Relatore
Paolo Marra Il Presidente
AM MA VI AR