Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 04/03/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE SECONDA
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 5928/2020 R.G.
promossa da
Parte_1
- Attore - rappresentato e difeso dagli Avv. A. Bova e F. Fiorini
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto - rappresentato e difeso dall'Avv. A. Piantedosi
in punto a: appalto, pagamento somma, opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza del 12/12/24 la causa è stata assegnata a decisione, con termine fino al
//25 per il deposito di comparse conclusionali e fino al //25 per il deposito di repliche, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
per parte attrice:
“Adversis reiectis, Voglia l'On.le Tribunale adito, così decidere: PREGIUDIZIALMENTE E/O PRELIMINARMENTE
-Autorizzarsi e disporsi la chiamata nel presente giudizio del signor nato a [...] il [...], residente a [...] (c.f.
), contestualmente disponendosi lo spostamento della prima udienza allo scopo C.F._1 di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.. NEL MERITO
-Accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente alla società opposta per le ragioni ed i motivi di cui in premessa e, per l'effetto, revocare e dichiarare inefficace e/o nullo e/o illegittimo-annullabile e, in ogni caso, infondato il decreto ingiuntivo n. 2159/2020 del 20.7.2020 – R.G. n. 4216/2020 e comunque revocarlo per tutti i motivi di cui in premessa.
(Mo), via Monteolo, n. 348, dirsi tenuta semplificata, in concorso e in Controparte_1 solido con il signor , a risarcire all'opponente signor i danni Parte_2 Parte_1 patrimoniali derivati e derivanti, rispettivamente, dai vizi delle opere edili nella misura di euro 21.840,00; dalla mancata detrazione fiscale dei costi di ristrutturazione nella misura di euro
29.406,00; dalla necessaria realizzazione delle opere edili descritte in premessa nella misura di euro 25.000,00 e, così, complessivamente la somma di euro 76.246,00, o la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e/o equità, oltre accessori. In via subordinata, disporre l'integrale compensazione tra le partite di dare e avere tra le parti. Con vittoria di spese e compensi di avvocato”;
per parte convenuta:
“Contrariis reiectis, premesse le declaratorie del caso e di ragione, In via preliminare Concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo telematico n. 2159/2020, RG n.
4216/2020, emesso dal Tribunale di Modena in data 20.07.2020 a carico di e a Parte_1 favore di per l'intera somma ingiunta, per gli interessi e Controparte_2 per le spese. In via principale
Rigettarsi le domande e le eccezioni tutte svolte da
contro
Parte_1 Controparte_2
in quanto prive di fondamento sia in fatto che in diritto e in ogni caso
[...] respingersi l'opposizione avanzata da avverso il decreto ingiuntivo telematico n. Parte_1 2159/2020, RG n. 4216/2020, emesso dal Tribunale di Modena in data 20.07.2020, in quanto infondata in fatto e in diritto, confermandosi il decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni tutte esposte nel presente atto.
In via subordinata con riserva di gravame Nella denegata e non creduta ipotesi di declaratoria di annullamento e/o di revoca del decreto ingiuntivo opposto emesso a carico di dire in ogni caso tenuta e condannarsi Parte_1 a dare a , la somma di Euro 27.156,01 ovvero quella Parte_1 Controparte_2 diversa somma, maggiore o minore, che fosse ritenuta di giustizia e/o di equità in esito al giudizio, oltre agli interessi moratori al saggio di cui al D.Lgs.
9.10.2002 n. 231 dal termine di sessanta giorni dalla scadenza al saldo.
In ogni caso Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre IVA, CPA e spese forfettarie 15% come per legge”.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione notificato il 2.10.2020 propone opposizione Parte_1
nei confronti di semplificata avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
2159/2020 emesso per il credito capitale di € 27.156,01 attestato fattura n. 51 E del
10.7.2019 e chiesto in pagamento quale compenso di opere edili realizzate nell'immobile abitativo di sua proprietà.
L'opponente non contesta il titolo, ma eccepisce l'inadempimento della convenuta e vizi dell'opera.
2 Espone di aver corrisposto alla convenuta € 45.312,00 in data anteriore al deposito della segnalazione certificata di inizio attività (IA 25.3.2019 n. 13/2019) e della comunicazione inizio lavori asseverata (IL 24.4.2019 n. 14/2019) come richiestole dall'asserito institore della società, e che l'opera non Parte_2
è stata completata, perciò il compenso residuo non è dovuto.
Allega, inoltre, che il ha applicato nei suoi confronti una Parte_3 sanzione pecuniaria (€ 333,00) per l'omessa integrazione dei documenti necessari alla formazione del titolo edilizio.
Svolge domande riconvenzionali di accertamento della risoluzione dell'appalto e risarcimento del danno, allegando spese per l'eliminazione dei vizi e per il completamento dell'opera (costruzione del muro delimitante il cortile e posa del pavimento nell'ingresso carraio) rispettivamente pari ad € 23.472,00 ed € 25.000,00, nonché detrazioni fiscali non fruite per € 29.406,00.
2. Costituitasi in giudizio, contesta le difese avversarie Controparte_2
replicando che:
- è mero responsabile tecnico dell'azienda; Parte_2
- i pagamenti sono avvenuti in conformità agli stati di avanzamento dei lavori concordati (trenta per cento al momento della conclusione del contratto, trenta per cento in corso d'opera e trenta per cento alla consegna);
- l'opera è stata collaudata il 30.3.2019, quindi il committente è decaduto dalla garanzia per i vizi il 30.5.2019;
- la presentazione della IL e della IA si è resa necessaria in corso d'opera a fronte delle varianti chieste dal committente;
- la sanzione pecuniaria applicata dall'ente locale è dovuta all'inerzia del committente nel formulare alla P.a. la richiesta del permesso per demolire le tramezze.
3. Con ordinanza del 30 Marzo 2021 è stata rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con assegnazione di termine per l'introduzione del procedimento di mediazione, a seguito del quale sussiste condizione di procedibilità.
3 La causa è stata istruita con acquisizione delle produzioni documentali ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, disposta con ordinanza del 3 Maggio
2022, incarico conferito all'udienza del 23/5/2024, e deposito dell'elaborato peritale in data 29 Ottobre 2024.
Motivi della decisione
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. Con la menzionata ordinanza del 30/3/2021 erano stati ricordati i criteri normativi ed interpretativi, anche in tema di onere probatorio, applicabili al caso in esame, stabilendo che: <il creditore che promuova le azioni di cui all c.c. pu limitarsi ad allegare l dell su n.>13533), di risultato o di mezzi (cfr. CC SU 28.7.2005 n. 15781), mentre deve provare la fonte del suo diritto, il danno e il nesso di causalità con la condotta del debitore
(CC SU 6.5.2015 n. 9100). L'allegazione deve essere specifica e attenere «ad un inadempimento […] astrattamente efficiente alla produzione del danno» (CC SU
11.1.2008 n. 577), in modo da consentire l'accertamento del suo legame eziologico con il danno di cui si pretende il risarcimento (CC SU 6.5.2015 n. 9100). Questo criterio di riparto dell'onere probatorio è ugualmente applicabile se il debitore eccepisce l'inadempimento della controparte ex art. 1460 c.c. o se il creditore lamenta l'inesatto adempimento dell'obbligazione (CC SU 30.10.2001 n. 13533).
In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della ripartizione dell'onere probatorio (CC II 9.8.2013 n.
19146)>>.
4. Nel caso in esame, peraltro, l'accertamento dell'allegato inadempimento è stato compiuto mediante la consulenza tecnica d'ufficio, disposta in corso di causa sul seguente quesito: “Il consulente d'ufficio, esaminati gli atti e i documenti di causa
4 compiute tutte le indagini necessarie, sentite le parti ed i loro eventuali consulenti tecnici:
1- illustri le opere realizzate, distinguendo i lavori originariamente pattuiti dalle varianti extra capitolato (cfr. doc. 2 att., doc.
7-8 conv.);
2- quantifichi secondo i parametri contrattuali, se necessario integrati dal tariffario delle opere edili della Camera di Commercio, il corrispettivo delle opere realizzate dalla convenuta;
3- accerti se le opere eseguite presentino i vizi e i difetti denunciati dall'opponente
(cfr. memoria ex art. 1836 n. 2 c.p.c., p. 5). In caso affermativo, li descriva e ne individui le cause, specificando, nell'ipotesi di concause, l'incidenza percentuale di ciascuna;
4- illustri la natura e i costi delle opere necessarie ad eliminare i vizi, ossia a rendere l'opera conforme all'uso cui è destinata, e delle opere necessarie ad eliminare i conseguenti danni;
5- quantifichi, in caso di non emendabilità dei vizi, il minor valore dell'immobile; Per_
6- dica se la IL e la siano state presentate in termini e se siano divenute necessarie in corso d'opera per varianti chieste dal committente;
7- dica se la sanzione pecuniaria irrogata all'opponente sia dipesa dall'omessa integrazione dei documenti necessari alla formazione del titolo edilizio o dall'inerzia del committente nel formulare alla P.A. la richiesta del permesso per demolire le tramezze;
8- quantifichi i benefici fiscali che l'opponente avrebbe conseguito per le spese di ristrutturazione documentate in atti (doc. 4-7, 15-18 att.);
9- tenti la conciliazione delle parti”.
La consulenza afferma anzitutto (pag. 28 elaborato peritale) che “i lavori concordati riguardano la ristrutturazione, sia interna che esterna, di due piani dell'immobile situato nel Comune di IG, in via Monteolo n. 348”, e che “i lavori eseguiti non sono stati oggetto di uno specifico contratto d'appalto, le lavorazioni si possono desumere solamente dai preventivi e dai consuntivi dei sal”.
Quanto alla individuazione delle opere realizzate, segnala quindi che “Rispetto al preventivo iniziale (Doc. 2 e Doc. 7), non sono state realizzate le opere previste ai
5 punti 4 e 5, per un totale di € 12.100,00, più IVA. Relativamente alle varianti aggiuntive indicate nel Doc. 8, non sono state realizzate le opere esterne ai punti 1, 2
e 3, per un totale di € 21.440,00, più IVA”; ciò significa, in sintesi, che: “Le opere contrattuali effettivamente realizzate ammontano a € 34.300,00, più IVA. Le opere extra contrattuali realizzate ammontano a € 21.440,00, più IVA. Pertanto, le opere Cont complessive realizzate dall'impresa ammontano a € 55.740,00, più IVA. Il Sig. ha versato acconti per un totale di € 41.193,00, più IVA” (pag. 29 elaborato Pt_1
peritale).
Quanto ai vizi e difetti riscontrati, la consulenza rileva (pag. 30 elaborato peritale): “I lavori eseguiti presentano vizi diffusi in tutte le tipologie di opere realizzate. Per tale motivo, il sottoscritto CTU ha ritenuto opportuno applicare una riduzione del valore delle opere realizzate, applicando una percentuale di riduzione su tutte le voci interessate.
Cont Riepilogando, le opere totali realizzate dall'impresa ammontano a: €
55.740,00, più IVA.
È stata applicata una riduzione di € 11.148,00, più IVA, pari al 20%, a causa delle opere eseguite non a regola d'arte e della mancata consegna delle certificazioni degli impianti tecnologici.
Non si ritiene necessario quantificare una riduzione del valore dell'immobile, in quanto i vizi relativi alle opere eseguite non a regola d'arte sono emendabili attraverso un parziale rifacimento.
Pertanto, il valore totale delle opere oggetto dell'appalto, dopo la detrazione per i vizi riscontrati, ammonta a: € 44.592,00, più IVA”; concludendo -dopo avere precisato (pag. 31 elaborato peritale) che “la IA e la CI non sono state presentate nei tempi previsti. La sanzione è stata inflitta non per la mancata integrazione della prima IA, bensì per l'avvio dei lavori prima del deposito della
CI”- con l'individuazione degli importi delle detrazioni, richiesti nel quesito, nel senso che: “Le detrazioni per le opere di ristrutturazione ammontano a € 22.656,00.
Le detrazioni per l'arredo ammontano a € 5.000,00” (pag. 31 elaborato peritale).
6 5. Successivamente, la consulenza tecnica d'ufficio risponde puntualmente ai vari quesiti posti, specificando (pagg. 36-38 elaborato peritale) quanto segue:
<
1- illustri le opere realizzate, distinguendo i lavori originariamente pattuiti dalle varianti extra capitolato (cfr. doc. 2 att., doc.
7-8 conv.);
2- quantifichi secondo i parametri contrattuali, se necessario integrati dal tariffario delle opere edili della Camera di Commercio, il corrispettivo delle opere realizzate dalla convenuta;
CTU
I lavori concordati riguardano la ristrutturazione, sia interna che esterna, di due piani dell'immobile situato nel Comune di IG, in via Monteolo n. 348. Le opere edili e impiantistiche da eseguire erano stabilite nel preventivo iniziale n. 234/2018 (Doc. 2 parte attrice) per un importo totale di € 46.400,00, più IVA.
Queste opere comprendevano la ristrutturazione interna dell'appartamento al primo piano, il rifacimento dei locali di servizio al piano terra, la revisione degli impianti tecnologici e la realizzazione di interventi esterni nell'area cortiliva di pertinenza.
Il preventivo indicato nel Doc. 2 di parte attrice e quello nel Doc. 7 parte di convenuta fanno riferimento alle stesse lavorazioni, per un totale di € 46.400,00, più
IVA, il Doc. 8 parte convenuta, invece, riguarda la quantificazione delle varianti aggiuntive, per un totale di € 42.880,00, più IVA.
Rispetto al preventivo iniziale (Doc. 2 e Doc. 7), non sono state realizzate le opere previste ai punti 4 e 5, per un totale di € 12.100,00, più IVA.
Relativamente alle varianti aggiuntive indicate nel Doc. 8, non sono state realizzate le opere esterne ai punti 1, 2 e 3, per un totale di € 21.440,00, più IVA.
In conclusione:
Le opere contrattuali effettivamente realizzate ammontano a € 34.300,00, più IVA.
Le opere extra contrattuali realizzate ammontano a € 21.440,00, più IVA.
Cont Pertanto, le opere complessive realizzate dall'impresa ammontano a €
55.740,00, più IVA.
Quesito 3-4-5
7 3- accerti se le opere eseguite presentino i vizi e i difetti denunciati dall'opponente
(cfr. memoria ex art. 1836 n. 2 c.p.c., p. 5). In caso affermativo, li descriva e ne individui le cause, specificando, nell'ipotesi di concause, l'incidenza percentuale di ciascuna;
4- illustri la natura e i costi delle opere necessarie ad eliminare i vizi, ossia a rendere l'opera conforme all'uso cui è destinata, e delle opere necessarie ad eliminare i conseguenti danni;
5- quantifichi, in caso di non emendabilità dei vizi, il minor valore dell'immobile;
CTU
I lavori eseguiti presentano vizi diffusi in tutte le tipologie di opere realizzate.
Per tale motivo, il sottoscritto CTU ha ritenuto opportuno applicare una riduzione del valore delle opere realizzate, applicando una percentuale di riduzione su tutte le voci interessate.
Cont Riepilogando, le opere totali realizzate dall'impresa ammontano a: € 55.740,00, più IVA.
È stata applicata una riduzione di € 11.148,00, più IVA, pari al 20%, a causa delle opere eseguite non a regola d'arte e della mancata consegna delle certificazioni degli impianti tecnologici.
Questa ultima voce, relativa alle certificazioni incide in modo rilevante, essendo attualmente l'immobile utilizzato dal ma privo delle garanzie di legge Pt_1
relative alla sicurezza;
inoltre senza le certificazioni non è possibile neanche chiudere le pratiche urbanistiche ed ottenere la nuova agibilità dell'immobile.
Pertanto, il valore totale delle opere oggetto dell'appalto, dopo la detrazione per i vizi riscontrati, ammonta a:
€ 44.592,00, più IVA.
In sintesi dai conteggi effettuati dal sottoscritto, valutate le opere eseguite, detratti i
Cont vizi e gli acconti erogati, il Sig. pari ad euro 41.193,00, il credito di è Pt_1
pari ad euro 3.339,00.
Quesito 6-7
6- dica se la IL e la IA siano state presentate in termini e se siano divenute necessarie in corso d'opera per varianti chieste dal committente;
8 7- dica se la sanzione pecuniaria irrogata all'opponente sia dipesa dall'omessa integrazione dei documenti necessari alla formazione del titolo edilizio o dall'inerzia del committente nel formulare alla P.A. la richiesta del permesso per demolire le tramezze;
CTU
Dagli accertamenti effettuati, sembra che i lavori siano iniziati prima della presentazione delle necessarie pratiche edilizie. Le pratiche presentate sono la IA
n. 13/2019 del 25/03/2019, a seguito della quale sono state richieste integrazioni relative alla recinzione, e la CI n. 14 del 24/04/2019 per opere già in corso di realizzazione. A seguito di quest'ultima pratica, il Comune ha comminato una sanzione di € 333,00 al Sig. Pt_1
Riassumendo, la IA e la CI non sono state presentate nei tempi previsti. La sanzione è stata inflitta non per la mancata integrazione della prima IA, bensì per l'avvio dei lavori prima del deposito della CI.
Quesito 8
8- quantifichi i benefici fiscali che l'opponente avrebbe conseguito per le spese di ristrutturazione documentate in atti (doc. 4-7, 15-18 att.);CTU
CTU
Dalle verifiche sugli atti di causa, in particolare esaminando le fatture emesse dalla Cont
(documenti 4, 5, 6 e 7) per un totale di € 45.312,00, IVA inclusa, il Sig. avrebbe potuto beneficiare di una detrazione pari al 50% delle spese Pt_1
sostenute.
Il totale delle fatture emesse ammonta a € 45.312,00, con una detrazione potenziale pari a € 22.656,00, da ripartire in 10 anni tramite la dichiarazione dei redditi.
Le fatture emesse dalla ditta UC per l'acquisto dei mobili (documenti 15, 16, 17 e
18) ammontano invece a € 13.500,00. La detrazione ammissibile era del 50%, fino a un massimo di € 10.000,00.
In conclusione:
Le detrazioni per le opere di ristrutturazione ammontano a € 22.656,00.
Le detrazioni per l'arredo ammontano a € 5.000,00>>.
9 6. La sussistenza e la rilevanza dell'inadempimento dell'impresa convenuta sono, nel caso di specie, indiscutibili, giacché le risultanze e le valutazioni della consulenza tecnica d'ufficio sono inequivocabili, e sintetizzate nell'affermazione che “I lavori eseguiti presentano vizi diffusi in tutte le tipologie di opere realizzate” e, inoltre, sotto il profilo qualitativo la situazione accertata è apprezzabile in termini di non scarsa importanza, specie sotto il profilo della “mancata consegna delle certificazioni degli impianti tecnologici”, senza le quali “non è possibile neanche chiudere le pratiche urbanistiche ed ottenere la nuova agibilità dell'immobile”, nonché, sotto il profilo qualitativo, avendo la stessa consulenza tecnica d'ufficio ritenuto opportuno applicare una riduzione del valore delle opere realizzate, pari al 20%; peraltro, attesa la natura dei vizi delle opere e l'entità della percentuale di riduzione, l'inadempimento non assume importanza e gravità tali da comportare la risoluzione negoziale, considerato, da un lato, che il danno calcolato dall'accertamento tecnico è comunque solo un quinto del valore complessivo dell'opera e, d'altro lato, che in tema di gravità dell'inadempimento a fini risolutori nell'appalto si seguono criteri di particolare rigore, secondo orientamento consolidato e ampiamente condiviso da questo ufficio: <qualora l dell si concreti in vizi o difformit i rimedi accordati al committente sono quelli previsti dalla norma speciale cc che prevale sulle regole generali e la responsabilit va quantificata nella spesa necessaria per>l'eliminazione degli stessi. Ai fini della risoluzione del contratto di appalto per i vizi dell'opera, ai sensi dell'art. 1668 cc, si richiede un inadempimento più grave rispetto a quello richiesto per la risoluzione della compravendita per i vizi della cosa, atteso che, mentre per l'art. 1668 cc co. 2, la risoluzione può essere dichiarata soltanto se i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione l'art. 1490 cc stabilisce che la risoluzione va pronunciata per i vizi che diminuiscono in modo apprezzabile il valore della cosa, in aderenza alla norma generale di cui all'art. 1455 cc, secondo cui l'inadempimento non deve essere di scarsa importanza avuto riguardo all'interesse del creditore>> (Trib. Modena -Pagliani- 24/11/2022, n.
1444);
10 <in materia di appalto cc e ss. la disciplina dettata dell in tema difetti deroga a quella stabilita via generale inadempimento del contratto concede al committente possibilit domandare risoluzione soltanto nel caso cui i siano tali da renderla tutto inadatta alla sua destinazione mentre negli altri casi il pu agire con le alternative azioni eliminazione dei vizi o riduzione prezzo nell mantenimento>> (Trib. Modena -
Bagnoli- 7/12/2022, n. 1515); <ai fini della risoluzione del contratto di appalto per i vizi dell si richiede un inadempimento pi grave quello richiesto la compravendita cosa atteso che mentre l cc co. pu essere dichiarata soltanto se sono tali da renderla tutto inidonea alla sua destinazione stabilisce va pronunciata diminuiscono in modo apprezzabile il valore aderenza norma generale cui all secondo non deve scarsa importanza avuto riguardo creditore. pertanto possibilit chiedere ammessa nella sola ipotesi considerata unicit e complessit sia assolutamente inadatta propria quanto affetta incidano misura notevole sulla struttura funzionalit medesima s impedire essa fornisca normale utilit le difformit facilmente sicuramente eliminabili committente solo richiedere a scelta uno dei provvedimenti previsti dal salvo risarcimento danno nel caso colpa>> (Trib. Modena -Masoni- 17/3/2023, n. 440).
7. Quanto, quindi, alle conseguenze dell'inadempimento, va in primo luogo rilevato che le conseguenze verificatesi non sono addebitabili a condotte di parte attrice, e non erano evitabili da parte del committente, danneggiato dall'inadempimento, trattandosi
(come spiegato nella consulenza tecnica d'ufficio) di difetti non rimediabili senza un'adeguata risistemazione dell'opera.
11 Posto, poi, che, come già evidenziato, nella specie non ricorrono i requisiti di gravità per la risoluzione negoziale, nel caso in esame le conseguenze dell'inadempimento in capo a parte attrice si concretano nelle voci di danno emergente evidenziate nell'elaborato peritale, il quale peraltro, in risposta a specifico quesito, ha provveduto a quantificare le conseguenze dell'inadempimento in termini di riduzione del prezzo residuo dovuto, stabilendo -come già esposto- che, all'esito dei conteggi effettuati, valutate le opere eseguite e detratti i vizi e gli acconti erogati, il credito di parte convenuta ammonta attualmente ad € 3.339,00, cioè la somma corrispondente alla differenza tra il valore totale delle opere oggetto dell'appalto e l'insieme di acconti erogati e stima dei vizi da detrarre.
7. In definitiva, le allegazioni di parte attrice opponente in ordine a vari inadempimenti sono risultate parzialmente fondate.
Quanto all'eccezione di inadempimento relativa alla garanzia per i vizi dell'opera dovuta dall'appaltatore ai sensi dell'art. 1667 C.c., in base alla consulenza tecnica d'ufficio è risultata una riduzione di prezzo che porta alla individuazione di un credito residuo di € 3.339,00.
Ne consegue che nella specie il decreto ingiuntivo deve essere revocato e, atteso l'ampliamento della materia del contendere determinatosi nel giudizio ordinario di cognizione introdotto con l'opposizione, parte attrice va condannata a corrispondere la diversa e minore somma in ragione delle conseguenze economiche del parziale accoglimento delle domande svolte da parte opponente, secondo quanto già esposto nella soprastante motivazione;
in base alle risultanze istruttorie, e ai calcoli della consulenza tecnica di ufficio, il definitivo assetto di dare e avere tra le parti è il seguente: il residuo dovuto per le opere ammonta ad € 3.339,00 al netto di
Iva di legge.
8. Stante la reciproca parziale soccombenza, le spese del giudizio di opposizione vanno integralmente compensate tra le parti.
12 Le spese di consulenza tecnica vanno poste definitivamente a carico delle parti, in misura della metà per ciascuna parte, con diritto reciproco di ripetizione di quanto eventualmente corrisposto in eccesso sulla quota di spettanza.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda elle parti respinta, in parziale accoglimento dell'opposizione di avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n° 2159 del 20/7/2020 del Tribunale di Modena;
revoca il predetto decreto ingiuntivo;
dichiara tenuto e condanna a corrispondere alla Parte_1 [...] semplificata la somma di € 3.339,00 al netto di Iva di legge, oltre Controparte_1 interessi sulla predetta, come da domanda monitoria;
dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti;
pone definitivamente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, così come liquidate, per metà a carico degli attori e per metà a carico di parte convenuta con obbligo di restituzione tra le parti di quanto eventualmente anticipato in eccesso sulla quota dovuta.
Così deciso in Modena, il giorno 4/3/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(dr. G. Pagliani)
13