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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 31/03/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1295/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Silvia Lubrano, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1295 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
nata il [...] negli Stati Uniti d'America, residente negli Stati Parte_1
Uniti d'America;
nato il [...] negli Stati Uniti d'America, residente negli Stati Parte_2
Uniti d'America;
nata il [...] negli Stati Uniti d'America, residente negli Controparte_1
Stati Uniti d'America;
nato il [...] negli Stati Uniti d'America, residente negli Parte_3
Stati Uniti d'America; tutti elettivamente domiciliati in Bologna, viale Aldini n. 3, presso lo studio dell'avv. Marco Mellone (pec che li rappresenta e difende nel presente Email_1 giudizio;
(ricorrenti)
contro
:
, in persona del ministro pro tempore; Controparte_2
(convenuto contumace)
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis.
1 Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'Ufficiale di Stato civile, di procedere alle Controparte_2 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il Giudice ha, quindi, assegnato alle parti termine sino al 27 febbraio 2025 per il deposito, ex art. 127 ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero in sede.
***
Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da , nata in Italia, a San Martino in [...] il Persona_1
25.05.1904, successivamente emigrata negli Stati Uniti d'America con il coniuge
[...]
, e a sua volta naturalizzatasi statunitense in data 07/07/1943 (cfr. doc. 23 p. Persona_2
13).
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
La linea di discendenza riportata a supporto della domanda e risultante dalla documentazione versata in atti è la seguente:
- , al di lei figlio , nato il [...] ; Parte_4 Persona_3
- Da , alla di lui figlia (già ) Persona_3 Parte_1 Persona_4 nata il [...] (odierna ricorrente);
- Da (già ) ai di lei figli: Parte_1 Persona_4
- nato il [...] (odierno ricorrente); Parte_2
- nato il [...] (odierno ricorrente); Parte_3
- nata il [...] (odierna ricorrente); Controparte_1
2 Ciò premesso, risulta che sia divenuto cittadino americano prima Persona_2 della nascita del figlio (cfr. doc. 22), e in seguito, quando Persona_3 Persona_1 il figlio era ancora minore di età (cfr. doc. 23).
Esclusa in radice la trasmissibilità della cittadinanza per via paterna, giacché alla nascita di
(avvenuta nel 1927 su suolo americano) il padre non era più cittadino italiano, Persona_3 deve prendersi in considerazione la possibile trasmissione per via materna, oggetto della richiesta dei ricorrenti.
Pur essendo pacifica, alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenze n. 87 del 1975 e n.30/1983) e della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 4466/2009), la trasmissibilità della cittadinanza italiana per via femminile nelle ipotesi, come quella che occupa, antecedenti all'entrata in vigore della Costituzione e ricadenti sotto la vigenza della legge n. 555/1912, non può tralasciarsi nel caso in esame la rilevante circostanza per cui proprio parte ricorrente abbia depositato al doc. 23 la richiesta di naturalizzazione statunitense di e il conseguente giuramento di fedeltà allo Stato americano in luogo di Persona_1 qualsiasi altra autorità stranier,a prestato dalla stessa il 07/07/1943, ossia quando il figlio
[...]
era ancora minorenne, dando così prova di un fatto interruttivo della linea di Per_3 trasmissione della cittadinanza italiana.
Si ritiene, infatti, che nella fattispecie in disamina debba trovare applicazione l'art. 12 della L. n. 555/1912, al tempo vigente, che prevedeva, tra l'altro: “I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9”.
È a questo punto opportuno dar conto del contrasto esistente sulla portata e sull'interpretazione di tale norma in relazione all'art. 7 della medesima L.n. 555/1912 che recitava “Salvo speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”.
Apparentemente, infatti, tale norma potrebbe applicarsi alla presente fattispecie, in quanto la legislazione statunitense prevedeva il riconoscimento della cittadinanza ai nati sul territorio (I), e i figli di italiani nati negli USA si trovavano, pertanto, ad acquistare automaticamente la cittadinanza di uno stato estero.
Ebbene, secondo un primo orientamento fatto proprio dalla Corte d'Appello di Roma, Sez. I, con sentenza n. 7950/2021, in tali ipotesi non sarebbe possibile applicare esclusivamente l'art. 12 comma 2 della L. n. 555/1912 senza tener conto di quanto previsto dall'art. 7 della medesima legge, da ritenersi in rapporto di specialità col citato art. 12.
Invero, secondo tale opzione ermeneutica, il regime di perdita della cittadinanza previsto dall'art. 12 della L. n. 555/1912 non si estenderebbe a coloro i quali siano destinatari della disciplina prevista dall'art. 7, vale a dire a quanti, nati all'estero da genitore italiano, siano considerati dallo stato di nascita propri cittadini iure soli: “É infatti palese l'intento del legislatore di collegare la perdita della cittadinanza da parte del figlio minore, quale effetto automatico della perdita da parte del genitore convivente ed esercente la potestà, al fatto che
3 il figlio stessi 'acquisti' la cittadinanza straniera. Con la conseguenza che ove invece il figlio minore sia già per nascita, iure soli, in possesso della nuova cittadinanza del genitore non possa nuovamente acquistarla”.
Secondo l'orientamento in esame, nel caso di specie (ove il figlio acquisiva iure Persona_3 soli la cittadinanza americana per nascita) non troverebbe applicazione l'art. 12 della L. n. 555/1912, con la conseguenza che la naturalizzazione della madre non avrebbe prodotto effetti sul figlio ai fini della perdita della cittadinanza italiana.
In altri termini, la madre, sin dal momento della nascita del figlio, gli avrebbe trasmesso la cittadinanza italiana (di cui, all'epoca, ancora era in possesso), a nulla rilevando che nelle more, e comunque prima del raggiungimento della maggiore età da parte del figlio, ella si fosse naturalizzata
Tuttavia, questo Giudice non condivide tale interpretazione, ma aderisce all'opposto orientamento, di recente avallato dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 454/24.
Con tale pronuncia la Suprema Corte ha infatti osservato come le due disposizioni siano piuttosto volte a regolare due situazioni del tutto distinte: “mentre l'art. 7 considera la condizione del cittadino italiano (iure sanguinis) che nasce e risiede in un altro Stato dal quale viene ritenuto cittadino (iure soli), disponendo che egli conserva la cittadinanza italiana se non vi rinuncia una volta divenuto maggiorenne, l'art. 12 della stessa legge regola una fattispecie connotata da un quid pluris, e cioè che il minore sia figlio di persona che perde (volontariamente) la cittadinanza italiana, e dispone che "i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero”.
Le due disposizioni non costituiscono dunque l'una eccezione rispetto all'altra, ma sembrano piuttosto espressive della medesima finalità cui è ispirata la legge n. 555/1912, che è quella di mantenere l'unità della famiglia anche sotto il profilo della cittadinanza.
E dunque, se con l'art. 7 si voleva evitare che da genitori italiani nascessero figli (solo) stranieri, con l'art. 12 si prevedeva che di fronte alla scelta consapevole del genitore di optare per la cittadinanza del nuovo stato, i figli minori seguissero la medesima sorte, pur lasciando loro alla maggiore età la possibilità di riallacciare il legame con la madrepatria (analogamente a quanto previsto per i destinatari dell'art. 7, che alla maggiore età potevano invece rinunciare alla cittadinanza italiana, mantenendo così solo quella acquistata iure soli).
Per tale motivo il legislatore del 1912, innovando rispetto al Codice Civile del 1865, scelse di derogare al principio generale di unicità della cittadinanza, consentendo, ai nati su territorio ove vigeva lo ius soli, di essere bipolidi. Lo spirito della disposizione era dunque volto a mantenere la coesione del nucleo familiare sotto il profilo della condivisione della medesima cittadinanza.
Anche sotto il profilo letterale o sistematico non si rinviene alcun elemento, pur valorizzato dall'opposta tesi, che induca a ritenere che l'art. 7 debba trovare applicazione anche nel caso in cui, durante la minore età dei figli, il genitore abbia rinunciato alla cittadinanza italiana, e che prevalga o costituisca norma speciale rispetto al già citato articolo 12.
4 Al riguardo, non possono che essere ancora una volta richiamate le argomentazioni spese dalla Suprema Corte nella citata sentenza, a tenore della quali “Perduta la cittadinanza italiana, il soggetto diviene "straniero" rispetto allo Stato italiano, non essendolo stato prima, perché nessuno (neppure il bipolide) può essere considerato "straniero" dallo Stato italiano finché conserva la cittadinanza italiana, anzi l'art. 7 cit. è preordinato ad affermare esattamente la regola opposta, quella per cui l'avere acquistato la cittadinanza straniera per nascita non impedisce allo Stato italiano di considerare il soggetto come suo cittadino. […] In definitiva, la legge n. 555/1912 riconosce(va) la bipolidia nei termini di cui appresso: il figlio di cittadino italiano nato all'estero poteva contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e la cittadinanza del luogo di nascita iure soli, e in tal caso aveva diritto a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne, a meno che - nelle more della sua minore età - il padre convivente non perdesse la cittadinanza italiana, e segnatamente, nel caso di naturalizzazione, per atto di impulso volontario, vale a dire in ragione di una decisione che, in quanto adottata dal "capo famiglia" titolare della patria potestà, produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli a minori a lui sottoposti.
Questa è l'unica interpretazione possibile del testo normativo, in ragione del criterio letterale, ma anche avendo riguardo alla sua ratio legis, poiché esso è chiaramente finalizzato a conservare l'unità di cittadinanza all'interno della stessa famiglia, nei termini in cui essa era intesa tanto nel 1865 che nel 1912, e cioè come comunità in cui era individuabile un "capo famiglia" che aveva la potestà sui minori, si assumeva la responsabilità di proteggere i soggetti minus habens (moglie e figli) e adottava decisioni che vincolavano tutti;
e sempre che l'unità familiare fosse effettiva, in ragione della comune residenza” (Cass. Civile, Sez I n. 454/2024 cit.).
Del resto, non consta che al momento del compimento della maggiore età il figlio degli avi si trovasse, neppure astrattamente, nella condizione di esercitare le facoltà previste dagli art. 3 e 9 della legge in esame, al fine di riacquisire la cittadinanza perduta.
Ora, è vero che l'interessato non avrebbe potuto all'epoca esercitare tale facoltà in quanto non prevista dalla legge del tempo (che non contemplava se non in casi limitati la trasmissione della cittadinanza per via materna); tuttavia, anche a voler superare tale ostacolo in ragione di una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina complessiva dell'istituto, non vi è prova che, almeno in astratto, il figlio dell'ava si trovasse nelle condizioni per poter richiedere di recuperare la cittadinanza alla quale i suoi genitori avevano scelto di rinunciare.
In conclusione, la domanda deve essere respinta.
Il contrasto giurisprudenziale e la novità della pronuncia della S.C. (Cass. Civ., Sez. II,
08/10/2021, n. 27364) giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta la domanda.
5 Spese compensate.
Così deciso in Campobasso, 28.03.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Lubrano
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Silvia Lubrano, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1295 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
nata il [...] negli Stati Uniti d'America, residente negli Stati Parte_1
Uniti d'America;
nato il [...] negli Stati Uniti d'America, residente negli Stati Parte_2
Uniti d'America;
nata il [...] negli Stati Uniti d'America, residente negli Controparte_1
Stati Uniti d'America;
nato il [...] negli Stati Uniti d'America, residente negli Parte_3
Stati Uniti d'America; tutti elettivamente domiciliati in Bologna, viale Aldini n. 3, presso lo studio dell'avv. Marco Mellone (pec che li rappresenta e difende nel presente Email_1 giudizio;
(ricorrenti)
contro
:
, in persona del ministro pro tempore; Controparte_2
(convenuto contumace)
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis.
1 Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'Ufficiale di Stato civile, di procedere alle Controparte_2 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il Giudice ha, quindi, assegnato alle parti termine sino al 27 febbraio 2025 per il deposito, ex art. 127 ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero in sede.
***
Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da , nata in Italia, a San Martino in [...] il Persona_1
25.05.1904, successivamente emigrata negli Stati Uniti d'America con il coniuge
[...]
, e a sua volta naturalizzatasi statunitense in data 07/07/1943 (cfr. doc. 23 p. Persona_2
13).
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
La linea di discendenza riportata a supporto della domanda e risultante dalla documentazione versata in atti è la seguente:
- , al di lei figlio , nato il [...] ; Parte_4 Persona_3
- Da , alla di lui figlia (già ) Persona_3 Parte_1 Persona_4 nata il [...] (odierna ricorrente);
- Da (già ) ai di lei figli: Parte_1 Persona_4
- nato il [...] (odierno ricorrente); Parte_2
- nato il [...] (odierno ricorrente); Parte_3
- nata il [...] (odierna ricorrente); Controparte_1
2 Ciò premesso, risulta che sia divenuto cittadino americano prima Persona_2 della nascita del figlio (cfr. doc. 22), e in seguito, quando Persona_3 Persona_1 il figlio era ancora minore di età (cfr. doc. 23).
Esclusa in radice la trasmissibilità della cittadinanza per via paterna, giacché alla nascita di
(avvenuta nel 1927 su suolo americano) il padre non era più cittadino italiano, Persona_3 deve prendersi in considerazione la possibile trasmissione per via materna, oggetto della richiesta dei ricorrenti.
Pur essendo pacifica, alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenze n. 87 del 1975 e n.30/1983) e della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 4466/2009), la trasmissibilità della cittadinanza italiana per via femminile nelle ipotesi, come quella che occupa, antecedenti all'entrata in vigore della Costituzione e ricadenti sotto la vigenza della legge n. 555/1912, non può tralasciarsi nel caso in esame la rilevante circostanza per cui proprio parte ricorrente abbia depositato al doc. 23 la richiesta di naturalizzazione statunitense di e il conseguente giuramento di fedeltà allo Stato americano in luogo di Persona_1 qualsiasi altra autorità stranier,a prestato dalla stessa il 07/07/1943, ossia quando il figlio
[...]
era ancora minorenne, dando così prova di un fatto interruttivo della linea di Per_3 trasmissione della cittadinanza italiana.
Si ritiene, infatti, che nella fattispecie in disamina debba trovare applicazione l'art. 12 della L. n. 555/1912, al tempo vigente, che prevedeva, tra l'altro: “I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9”.
È a questo punto opportuno dar conto del contrasto esistente sulla portata e sull'interpretazione di tale norma in relazione all'art. 7 della medesima L.n. 555/1912 che recitava “Salvo speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”.
Apparentemente, infatti, tale norma potrebbe applicarsi alla presente fattispecie, in quanto la legislazione statunitense prevedeva il riconoscimento della cittadinanza ai nati sul territorio (I), e i figli di italiani nati negli USA si trovavano, pertanto, ad acquistare automaticamente la cittadinanza di uno stato estero.
Ebbene, secondo un primo orientamento fatto proprio dalla Corte d'Appello di Roma, Sez. I, con sentenza n. 7950/2021, in tali ipotesi non sarebbe possibile applicare esclusivamente l'art. 12 comma 2 della L. n. 555/1912 senza tener conto di quanto previsto dall'art. 7 della medesima legge, da ritenersi in rapporto di specialità col citato art. 12.
Invero, secondo tale opzione ermeneutica, il regime di perdita della cittadinanza previsto dall'art. 12 della L. n. 555/1912 non si estenderebbe a coloro i quali siano destinatari della disciplina prevista dall'art. 7, vale a dire a quanti, nati all'estero da genitore italiano, siano considerati dallo stato di nascita propri cittadini iure soli: “É infatti palese l'intento del legislatore di collegare la perdita della cittadinanza da parte del figlio minore, quale effetto automatico della perdita da parte del genitore convivente ed esercente la potestà, al fatto che
3 il figlio stessi 'acquisti' la cittadinanza straniera. Con la conseguenza che ove invece il figlio minore sia già per nascita, iure soli, in possesso della nuova cittadinanza del genitore non possa nuovamente acquistarla”.
Secondo l'orientamento in esame, nel caso di specie (ove il figlio acquisiva iure Persona_3 soli la cittadinanza americana per nascita) non troverebbe applicazione l'art. 12 della L. n. 555/1912, con la conseguenza che la naturalizzazione della madre non avrebbe prodotto effetti sul figlio ai fini della perdita della cittadinanza italiana.
In altri termini, la madre, sin dal momento della nascita del figlio, gli avrebbe trasmesso la cittadinanza italiana (di cui, all'epoca, ancora era in possesso), a nulla rilevando che nelle more, e comunque prima del raggiungimento della maggiore età da parte del figlio, ella si fosse naturalizzata
Tuttavia, questo Giudice non condivide tale interpretazione, ma aderisce all'opposto orientamento, di recente avallato dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 454/24.
Con tale pronuncia la Suprema Corte ha infatti osservato come le due disposizioni siano piuttosto volte a regolare due situazioni del tutto distinte: “mentre l'art. 7 considera la condizione del cittadino italiano (iure sanguinis) che nasce e risiede in un altro Stato dal quale viene ritenuto cittadino (iure soli), disponendo che egli conserva la cittadinanza italiana se non vi rinuncia una volta divenuto maggiorenne, l'art. 12 della stessa legge regola una fattispecie connotata da un quid pluris, e cioè che il minore sia figlio di persona che perde (volontariamente) la cittadinanza italiana, e dispone che "i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero”.
Le due disposizioni non costituiscono dunque l'una eccezione rispetto all'altra, ma sembrano piuttosto espressive della medesima finalità cui è ispirata la legge n. 555/1912, che è quella di mantenere l'unità della famiglia anche sotto il profilo della cittadinanza.
E dunque, se con l'art. 7 si voleva evitare che da genitori italiani nascessero figli (solo) stranieri, con l'art. 12 si prevedeva che di fronte alla scelta consapevole del genitore di optare per la cittadinanza del nuovo stato, i figli minori seguissero la medesima sorte, pur lasciando loro alla maggiore età la possibilità di riallacciare il legame con la madrepatria (analogamente a quanto previsto per i destinatari dell'art. 7, che alla maggiore età potevano invece rinunciare alla cittadinanza italiana, mantenendo così solo quella acquistata iure soli).
Per tale motivo il legislatore del 1912, innovando rispetto al Codice Civile del 1865, scelse di derogare al principio generale di unicità della cittadinanza, consentendo, ai nati su territorio ove vigeva lo ius soli, di essere bipolidi. Lo spirito della disposizione era dunque volto a mantenere la coesione del nucleo familiare sotto il profilo della condivisione della medesima cittadinanza.
Anche sotto il profilo letterale o sistematico non si rinviene alcun elemento, pur valorizzato dall'opposta tesi, che induca a ritenere che l'art. 7 debba trovare applicazione anche nel caso in cui, durante la minore età dei figli, il genitore abbia rinunciato alla cittadinanza italiana, e che prevalga o costituisca norma speciale rispetto al già citato articolo 12.
4 Al riguardo, non possono che essere ancora una volta richiamate le argomentazioni spese dalla Suprema Corte nella citata sentenza, a tenore della quali “Perduta la cittadinanza italiana, il soggetto diviene "straniero" rispetto allo Stato italiano, non essendolo stato prima, perché nessuno (neppure il bipolide) può essere considerato "straniero" dallo Stato italiano finché conserva la cittadinanza italiana, anzi l'art. 7 cit. è preordinato ad affermare esattamente la regola opposta, quella per cui l'avere acquistato la cittadinanza straniera per nascita non impedisce allo Stato italiano di considerare il soggetto come suo cittadino. […] In definitiva, la legge n. 555/1912 riconosce(va) la bipolidia nei termini di cui appresso: il figlio di cittadino italiano nato all'estero poteva contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e la cittadinanza del luogo di nascita iure soli, e in tal caso aveva diritto a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne, a meno che - nelle more della sua minore età - il padre convivente non perdesse la cittadinanza italiana, e segnatamente, nel caso di naturalizzazione, per atto di impulso volontario, vale a dire in ragione di una decisione che, in quanto adottata dal "capo famiglia" titolare della patria potestà, produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli a minori a lui sottoposti.
Questa è l'unica interpretazione possibile del testo normativo, in ragione del criterio letterale, ma anche avendo riguardo alla sua ratio legis, poiché esso è chiaramente finalizzato a conservare l'unità di cittadinanza all'interno della stessa famiglia, nei termini in cui essa era intesa tanto nel 1865 che nel 1912, e cioè come comunità in cui era individuabile un "capo famiglia" che aveva la potestà sui minori, si assumeva la responsabilità di proteggere i soggetti minus habens (moglie e figli) e adottava decisioni che vincolavano tutti;
e sempre che l'unità familiare fosse effettiva, in ragione della comune residenza” (Cass. Civile, Sez I n. 454/2024 cit.).
Del resto, non consta che al momento del compimento della maggiore età il figlio degli avi si trovasse, neppure astrattamente, nella condizione di esercitare le facoltà previste dagli art. 3 e 9 della legge in esame, al fine di riacquisire la cittadinanza perduta.
Ora, è vero che l'interessato non avrebbe potuto all'epoca esercitare tale facoltà in quanto non prevista dalla legge del tempo (che non contemplava se non in casi limitati la trasmissione della cittadinanza per via materna); tuttavia, anche a voler superare tale ostacolo in ragione di una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina complessiva dell'istituto, non vi è prova che, almeno in astratto, il figlio dell'ava si trovasse nelle condizioni per poter richiedere di recuperare la cittadinanza alla quale i suoi genitori avevano scelto di rinunciare.
In conclusione, la domanda deve essere respinta.
Il contrasto giurisprudenziale e la novità della pronuncia della S.C. (Cass. Civ., Sez. II,
08/10/2021, n. 27364) giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta la domanda.
5 Spese compensate.
Così deciso in Campobasso, 28.03.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Lubrano
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