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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 11/06/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Cristina Ferrari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 37/2020 R.G. promossa da
, con il patrocinio dell'Avv. Francesco Del Freo come da mandato in atti, Parte_1
ATTRICE contro
in Controparte_1 persona del procuratore ufficio sinistri con il patrocinio dell'Avv. Marco CP_2
Ferri come da mandato in atti, CONVENUTA
OGGETTO: “Contratti assicurativi”.
Conclusioni per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Parma, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa, in via principale accertare la validità e l'efficacia della polizza infortuni n. IAH0002881 opzione atleta e il diritto Controparte_3 di parte attrice ad ottenere l'indennizzo per l'infortunio subito e per l'effetto condannare la convenuta
[...]
(già in persona del legale rappresentante p.t., con CP_4 Controparte_3 sede in Milano (MI), Piazza Della Vetra n. 17 al pagamento a favore dell'attrice dell'indennizzo per l'infortunio subito, in particolare: Ø del danno biologico permanente pari a non meno del 14-15% (QUATTORDICI/QUINDICI) punti di invalidità permanente in tabella e così pari ad € CP_5
12.000,00; Ø del danno biologico temporaneo (diaria), di cui € 3.500,00 (€ 50 x 70 giorni) a titolo di diaria da ricovero, € 750,00 (€ 25,00 x 30 giorni) e € 300,00 (€ 10,00 x 30 giorni) a titolo di diaria da gesso post ricovero e diaria da gesso, per un totale così pari ad € 4.550,00; oltre le spese mediche sostenute pari ad € 970,01, nonché perizia medica a firma del Dott. pari ad € 370,00 per un totale Persona_1
pagina 1 di 8 pari ad € 17.890,01, oltre interessi legali dal dì del fatto e rivalutazione fino all'integrale soddisfo, o in subordine come quantificato nella CTU del 21/08/2023 a firma del CTU Dott. oltre Persona_2 le spese mediche sostenute pari ad € 970,01 e perizia medica a firma del Dott. pari ad € Persona_1
370,00 o alla somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia anche in applicazione di altri criteri di liquidazione del danno biologico;
In ogni caso: accertata la mala gestio dell'infortunio per cui è causa da parte della (già in persona del legale Controparte_4 Controparte_3 rappresentante p.t., con sede in Milano (MI), Piazza Della Vetra n. 17, per l'effetto condannare la stessa al risarcimento del danno pari ad € 6.000,00 a favore dell'attrice o altra somma ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa Conclusioni per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata e disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa, per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti: - rigettare ogni e qualsivoglia domanda attorea per inoperatività della polizza - convenzione e/o della copertura e garanzia assicurativa e/o per prescrizione del diritto e/o per sua improcedibilità, infondatezza in fatto e in diritto e mancanza di prova;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale di ogni e qualsivoglia domanda attorea, tener conto dei criteri di liquidazione dell'indennizzo, massimali (somme assicurate), decadenze, limitazioni, franchigie, esclusioni, scoperti e casi di non cumulabilità previsti dalla polizza - convenzione e limitare la pronuncia a quanto risulterà di giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione notificato il 07.01.2020, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
(già per essere dalla stessa Controparte_6 Controparte_3 indennizzata dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguiti all'infortunio occorsole il 19.08.2012 e di quelli a lei derivati dalla mala gestio del sinistro. A fondamento di tali richieste l'attrice deduceva: che, in qualità di socia della Associazione Sportiva Dilettantistica Rancho Comancho, aderente al Centro Nazionale Sportivo Libertas, godeva della polizza assicurativa-convenzione “polizza Libertas Sport n. IAH0002881 opzione atleta”, operativa dal 31.12.2010 al 31.12.2012, stipulata da per conto dei CP_3 singoli aderenti con che in data 19.08.2012, nello svolgimento della Controparte_3 quotidiana attività di preparazione dei cavalli, cadeva da cavallo all'interno della struttura, procurandosi gravi lesioni-coma; che veniva trasportata in eliambulanza al Pronto Soccorso di Parma ove le veniva diagnosticata “frattura diafisaria al femore dx. Trauma cranico commotivo” con prognosi di sessanta giorni e trasferimento presso la locale clinica ortopedica, nella quale il 23.08.2012 subiva intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura;
che seguivano numerose visite di controllo e il 07.02.2014 faceva rientro in ospedale per l'intervento di rimozione dei mezzi di sintesi;
che la successiva convalescenza era stata lunga e difficoltosa, caratterizzata da continui dolori al ginocchio e in zona femorale destri;
che la stabilizzazione dei postumi era stata certificata il 31.08.2017; che il decorso clinico- medico e l'invalidità temporanea e permanente provocati dalla caduta erano comprovati dalla documentazione sanitaria e relazione medico legale del 10.05.2019 depositati in fascicolo;
che la denuncia del sinistro alla compagnia era stata effettuata da il 10.09.2012 ed anche Pt_1 dalla associazione Rancho Comancho A.S.D. il 29.10.2012; che seguivano ulteriori inoltri pagina 2 di 8 all'assicuratore il 07.11.2012 (modulo di continuazione sinistro) e il sinistro veniva aperto il 14.05.2013 con il n. BA00316253; che il 27.04.2017 il legale provvedeva a comunicare di essere in possesso di tutta la documentazione necessaria alla liquidazione dell'indennizzo di polizza, ciò che ribadiva il 04.09.2017 e il 23.10.2017, inviando i documenti senza ottenere riscontro;
che il 15.11.2017 veniva rilevata la mala gestio dell'assicurazione nella gestione del sinistro, tuttavia senza esito, fino al 18.12.2017 in cui la IGS S.r.l., incaricata da CP_3
rispondeva di non avere ricevuto la documentazione;
che, sebbene inviata tale
[...] documentazione, al 25.10.2019 nulla era stato fatto, pertanto veniva inviata via pec con la quale era preannunciata la volontà di agire in giudizio;
che anche la formale comunicazione di nomina del collegio arbitrale inviata il 06.12.2019, in conformità all'art. 24 della polizza, non sortiva effetti positivi poiché ribadiva la correttezza del proprio CP_1 operato, la carenza documentale della pratica e sosteneva comunque la prescrizione del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 2952, 2 comma, c.c.. A seguito del mancato riscontro sull'attivazione della procedura arbitrale prevista nel contratto assicurativo (06.12.2019), adiva questo Tribunale per risolvere la Parte_1 controversia. La compagnia assicurativa si costituiva eccependo la prescrizione del diritto azionato, essendo decorsi più di due anni tra la comunicazione di continuazione del sinistro del 22.04.2013 e la comunicazione del legale del 27.04.2017, e contestando, nel merito, la fondatezza delle pretese azionate, che tra l'altro ricadrebbero al di fuori dell'ambito di operatività della polizza invocata. ha altresì contestato la quantificazione di CP_1 lesioni e danni, nonché dei requisiti minimi della mala gestio attribuitale dalla controparte. La causa veniva istruita con prova orale (testimonianza di presente al Testimone_1 momento dell'incidente), e con CTU medico legale per l'accertamento e la quantificazione dei danni causalmente riferibili al sinistro;
da ultimo era trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. a decorrere dal 19.11.2024.
***
In primo luogo, l'eccezione preliminare di prescrizione sollevata da è solo CP_1 parzialmente fondata. Il contratto di assicurazione, la cui operatività è invocata da e posta alla base delle Parte_1 sue domande, attribuisce al termine “infortuni” il seguente significato: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea (pag. 6 polizza 2011-2013). Se ne evince che gli eventi coperti CP_3 dalla polizza sono differenti, seppur ricondotti al concetto unitario di infortunio. Ciò ha conseguenze in punto di prescrizione nel caso in cui siano derivate all'assicurato lesioni temporanee e permanenti, poiché il termine di prescrizione del diritto all'indennizzo decorre da momenti differenti. Al riguardo, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che, nell'assicurazione privata contro gli infortuni “l'espressione “invalidità temporanea” designa lo stato menomativo causato da una
pagina 3 di 8 malattia, durante il decorso di questa. L'espressione “invalidità permanente” designa lo stato menomativo che residua dopo la cessazione d'una malattia. L'esistenza d'una malattia in atto e l'esistenza di uno stato di invalidità permanente non sono tra loro compatibili: sinché durerà la malattia, permarrà uno stato di invalidità temporanea, ma non v'è ancora invalidità permanente;
se la malattia guarisce con postumi permanenti si avrà uno stato di invalidità permanente, ma non vi sarà più invalidità temporanea” (v. Cass. civ. sez. III, 17.03. 2015, n. 5197). Alla descritta diversità degli eventi consegue una diversa disciplina della prescrizione del diritto all'indennizzo dovuto per l'invalidità permanente e per l'invalidità temporanea: la prima decorre non dal giorno dell'infortunio, ma dal momento in cui si stabilizzano i postumi di carattere permanente;
la seconda, invece, decorre de die in diem per ciascun giorno di invalidità (cfr. Cass. civ. sez. III 16.05.2008 n. 12411; Cass. civ. sez III 22.02.2002 n. 2587 che si riporta testualmente: “In tema di assicurazione privata contro gli infortuni, la fattispecie costitutiva del diritto all'indennizzo si perfeziona solo nel momento in cui l'evento lesivo o morboso si traduca o si evidenzi in uno dei fatti coperti dalla garanzia assicurativa, con la conseguenza che, da questo momento, decorre la prescrizione annuale ai sensi dell'art. 2952 cod. civ”. Nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello rilevando che il giudice di merito, pur applicando correttamente il suddetto principio, non aveva, in concreto, accertato l'epoca di verificazione del fatto "de quo", atteso che, in tema di assicurazione privata dell'invalidità temporanea, e salva diversa pattuizione, deve intendersi come "fatto coperto dall'assicurazione" ciascun giorno d'invalidità, sicché è dalla scadenza di questo che decorre il termine iniziale di prescrizione). Fatte queste premesse, è chiaro che le comunicazioni della danneggiata assumano una diversa portata giuridica in riferimento all'indennizzo azionato. E' documentato che abbia provveduto a denunciare il sinistro (10.09.2012), Parte_1 confermato dall'associazione di appartenenza con missive del 29.10.2012 e 22.04.2013, ad inviare modulo di continuazione dello stesso (07.11.2012), ed infine a formulare richiesta di indennizzo (27.04.2017), con invio della documentazione medica (04.09.2017), e producendo altresì il certificato medico di avvenuta guarigione con postumi del 31.08.2017. A partire dai singoli giorni di invalidità temporanea, successivi all'infortunio per una durata complessiva di 143 giorni ad arrivare non oltre la riabilitazione post rimozione dei mezzi di sintesi – stando alla CTU -, anche riconoscendo alle varie comunicazioni l'effetto interruttivo della prescrizione, il tempo trascorso tra detti giorni e la successiva formale richiesta di indennizzo ha comportato la prescrizione del diritto all'indennizzo per l'invalidità temporanea tra le comunicazioni del 2013 e quelle del 2017. Invece, per quanto riguarda il diritto all'indennizzo dovuto per l'invalidità permanente, il momento a cui fare riferimento per il calcolo della prescrizione coincide con l'attestazione della stabilizzazione clinica della danneggiata del 31.08.2017, costituendo questo il momento in cui è emerso lo stato di invalidità permanente coperto dalla polizza (guarigione “con postumi”). Il suddetto termine è stato successivamente interrotto dalle formali comunicazioni (pec del 23.10.2017, del 15.11.2017, del 25.10.2019, richiesta di attivazione collegio arbitrale pagina 4 di 8 06.12.2019) intercorse fino all'esercizio dell'azione con atto di citazione 24.12.2019), e non può ritenersi prescritto. Inoltre, in mancanza di un espresso diniego dell'operatività della polizza da parte della compagnia assicurativa, alla richiesta di attivazione del collegio arbitrale ex art. 24 delle condizioni generali di polizza, operativo per la tempestiva denuncia del sinistro, è ricollegato l'effetto sospensivo della prescrizione (del solo indennizzo per cui non sia già spirato il termine di prescrizione) fino alla conclusione delle operazioni peritali. Si osserva, per inciso, che non rileva il fatto che le operazioni peritali non siano state effettuate perché:
- per l'indennizzo dell'invalidità temporanea, la procedura è stata attivata dall'attrice quando il diritto era già prescritto;
- per l'indennizzo dell'invalidità permanente, la questione è superata dall'instaurazione del presente giudizio. La circostanza che la compagnia assicurativa si sia rifiutata di aderire alla procedura di perizia contrattuale attivata dalla danneggiata dimostra l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità formulata dalla convenuta in subordine all'eccezione di prescrizione. Ancora, in relazione all'eccezione sollevata, si deve considerare che, in base all'art. 2697 c.c., sull'assicuratore che oppone la prescrizione del diritto fatto valere dall'assicurato ricade l'onere di provare non già la data di verificazione del sinistro, ma quella in cui si è manifestato lo stato di invalidità conseguente allo stesso (cfr. Cass. 15.05.2020, n. 8973; Cass. 15.07.2016, n.14420). Nel caso di specie la compagnia assicurativa si è limitata ad affermare che il certificato di avvenuta guarigione “rappresenta solo il momento in cui viene rilasciato il certificato” ma non prova che la guarigione sia intervenuta quel giorno e che “il tipo di lesione subita dalla Sig.ra il giorno 19.08.2012 è in genere guaribile in tempi ragionevoli e non certo Parte_1 nell'arco di quattro anni”, senza provare il fatto costitutivo della propria eccezione, ossia l'avvenuta guarigione in un momento antecedente. L'eccezione di prescrizione va, dunque accolta per l'indennizzo dell'inabilità temporanea e deve essere respinta per l'indennizzo all'invalidità permanente. Nel merito, l'operatività della polizza assicurativa n. IAH0002881 va CP_3 affermata alla luce della prospettata dinamica del sinistro: “Il cavallo è scivolato/inciampato al galoppo cadendomi addosso” (denuncia di del 10.09.2012); “la nostra socia Parte_1
, 19 agosto 2012, durante il quotidiano lavoro di preparazione dei cavalli nelle Parte_1 strutture a disposizione del club, cadeva fratturandosi il femore destri e riportando una commozione cerebrale…” (denuncia del Club Rancho Comancho del 29.10.2012). Tale dinamica è stata confermata dalla testimonianza di , raccolta Testimone_2 all'udienza del 15.12.2022. Da un punto di vista temporale, non ci sono dubbi che l'evento ricada nel periodo di vigenza della polizza 31.12.2010 al 31.12.2012. Da un punto di vista oggettivo, la società convenuta nega che l'attività svolta dalla danneggiata rientri in quella coperta dalla polizza infortuni e sostiene che l'attrice non abbia comunque provato “la casa fortuita, violenta ed esterna” causativa delle lesioni.
pagina 5 di 8 Per dirimere la questione è necessario procedere ad una valutazione complessiva del regolamento contrattuale. Tra le “norme che regolano la convenzione”, dopo aver precisato le attività sportive assicurabili, le parti hanno previsto diverse opzioni di assicurazione che, nelle opzioni 2 - facoltative, estendono la garanzia anche all'attività individuale (attività generiche o specifiche). Nella “Sezioni Infortuni”, è previsto espressamente che, limitatamente alle opzioni facoltative - senza distinzione tra attività generiche e specifiche (tra cui figurano gli sport equestri), - la copertura assicurativa sia estesa alle attività svolte “anche durante gli allenamenti individuali o all'esterno delle strutture della , a parziale deroga di quanto CP_3 previsto nella prima parte dell'art. 13 “delimitazione dell'assicurazione”.
, a fronte del pagamento del premio dell'importo di € 10,00 era assicurata con Parte_1
l'opzione 2 facoltative generiche Atleta, ed è quindi irrilevante che il danno subito sia occorso nell'ambito di una competizione ufficiale o di un normale allenamento. Ugualmente, il fatto che il sinistro sia accaduto “durante il quotidiano lavoro di preparazione dei cavalli”, mentre l'attrice “stava scaldando il cavallo”, non esclude assolutamente che si sia trattato di un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna. La ricostruzione dell'incidente, anzi, evidenzia che tutte le caratteristiche del fatto assicurato sono riscontrabili nel caso di specie, ove il cavallo al galoppo scivolava e cadeva addosso alla danneggiata. Le “lesioni corporali oggettivamente constatabili” causate dall'incidente del 19.08.2012, quindi, rientrano nella copertura della polizza invocata, sicché i danni riconducibili al sinistro
– quelli per cui il diritto all'indennizzo non è prescritto – devono essere ristorati dalla compagnia assicurativa. A tal fine, si richiama la perizia del CTU depositata in data 21.08.2023, condotta mediante un attento esame di tutta la documentazione medica relativa al sinistro, nonché con un esame obiettivo per l'accertamento dei postumi;
l'Ausiliario del giudice ha inoltre superato le osservazioni presentate dal consulente tecnico di parte attrice con argomentazioni logiche e condivisibili. Il Tribunale fa proprie le conclusioni del CTU, che nella propria valutazione fa specifico riferimento a quanto dedotto nella polizza infortuni, e quindi alla capacità lavorativa generica, riconoscendo un'invalidità permanente del 6% riferita a Tabelle (ex DPR CP_5
1124/1965). Sulla base del dato tabellare attuale, tenuto conto della percentuale suindicata e dell'età di alla data dell'infortunio (20 anni) si perviene a indennizzo di 10.016,16 Euro, dal quale Pt_1 occorre tuttavia detrarre, in applicazione della previsione di polizza all'art. 19 la parte fino al 5%, per cui opera la franchigia concordata. Poiché la nuova tabella non prevede alcun ristoro per un'invalidità inferiore al 6%, la CP_5 quantificazione della somma da detrarre viene calcolata sulla base delle previgenti tabelle ed è pari a 7.104,00 per la fascia di età dell'infortunato tra i 18 e i 20 anni. L'indennizzo liquidabile risulta pari a 2.912,16 Euro.
pagina 6 di 8 Trattandosi di debito di valore, sulla somma anzi indicata sono dovuti gli interessi compensativi, secondo i noti principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/1995, calcolati devalutando l'importo predetto fino al momento del fatto (somma devalutata al 19.08.2012, pari a 2.385,00 Euro) e rivalutandolo anno per anno, secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, fino alla data di deposito della presente sentenza. Risultano da tale calcolo 3.336,47 Euro (2.912,16+424,31 per interessi compensativi), importo espresso in moneta attuale, sul quale, poiché convertito con la liquidazione in credito di valuta, spettano gli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo: deve essere dichiarata tenuta e condannata al pagamento di tale CP_1 somma a . Parte_1
Nulla può essere riconosciuto per spese mediche e di CTP non essendo stati documentati i relativi esborsi dalla parte attrice, come rilevato anche dal consulente d'ufficio che, per questo, non ha potuto esprimersi sulla congruità delle somme indicate da per danno Pt_1 patrimoniale. L'attrice ha lamentato anche la mala gestio della pratica di infortunio da parte della compagnia assicurativa convenuta e chiesto 6.000,00 Euro a titolo di risarcimento, o altra somma riconosciuta anche in via equitativa: ha contestato, in particolare, l'inadempimento contrattuale della compagnia assicurativa per la mancata sottoposizione della visita medico- legale dopo la chiusura dell'infortunio del 31.08.2017, fatto che avrebbe impedito la liquidazione dell'indennizzo all'assicurata entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 22 del contratto di assicurazione. effettivamente, pur essendo messa tempestivamente a conoscenza Controparte_7 dell'infortunio, non ha mai provveduto alla valutazione dei danni subiti dall'attrice, anche se
– prima di questo giudizio – non aveva mai contestato l'operatività della polizza, limitandosi ad eccepire la prescrizione, pur mostrandosi disponibile a riesaminare la pratica a seguito di integrazione documentale. Tuttavia, è innegabile e documentato anche che l'attrice per lungo tempo non abbia inviato alcuna certificazione medica o formulato alcuna richiesta risarcitoria, ed appare per questo comprensibile che l'assicurazione abbia richiesto un'integrazione documentale, a fronte di un silenzio durato anni: il mancato indennizzo entro il termine contrattualmente previsto è stato motivato con la carenza documentale, ed in effetti il certificato “di chiusura infortunio”, prodromico alla liquidazione dell'infortunio ai sensi dell'art. 21 della polizza, è pervenuto alla compagnia solo a seguito di apposito sollecito. L'eventuale mala gestio della convenuta, quindi, rileverebbe solo per il mancato indennizzo entro i 30 giorni successivi alla pec del 04.09.2017 e per la mancata adesione alla procedura prevista dall'art. 24; tuttavia, il danno derivante dalla non corretta gestione della pratica di infortunio, quantificato nella somma di € 6.000,00, non è stato dimostrato ed è rimasto astratto. Pertanto, la domanda va respinta. Quanto alle spese di lite, visti gli esiti della controversia, appare giustificato e congruo porle a carico della convenuta nei limiti dell'accolto; sono riconosciuti i valori medi di scaglione del DM 55/2014 aggiornati al D.M. 147/2022 per tutte le quattro fasi espletate.
pagina 7 di 8 Le spese di CTU liquidate in corso di causa seguono la parziale soccombenza di CP_1
e sono poste in via definitiva a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile promossa da nei confronti di ogni ulteriore domanda attorea Parte_1 CP_1 respinta per le ragioni esposte in motivazione, così decide:
- accertata l'operatività della polizza n. IAH0002881 per l'infortunio occorso CP_3 all'attrice il 19.08.2012, dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di CP_1
della somma di 3.336,47 Euro, già espressa in moneta attuale, a titolo di integrale Parte_1 ristoro dei danni da invalidità permanente subiti, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- condanna a rifondere a le spese processuali sostenute, liquidate CP_1 Parte_1 sul valore dell'accolto in Euro 2.552,00 Euro per compensi e Euro 264,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- pone in via definitiva a carico di parte convenuta le spese della CTU liquidate in corso di causa.
Così deciso in Parma il 10 giugno 2025
Il Giudice
Cristina Ferrari
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Cristina Ferrari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 37/2020 R.G. promossa da
, con il patrocinio dell'Avv. Francesco Del Freo come da mandato in atti, Parte_1
ATTRICE contro
in Controparte_1 persona del procuratore ufficio sinistri con il patrocinio dell'Avv. Marco CP_2
Ferri come da mandato in atti, CONVENUTA
OGGETTO: “Contratti assicurativi”.
Conclusioni per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Parma, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa, in via principale accertare la validità e l'efficacia della polizza infortuni n. IAH0002881 opzione atleta e il diritto Controparte_3 di parte attrice ad ottenere l'indennizzo per l'infortunio subito e per l'effetto condannare la convenuta
[...]
(già in persona del legale rappresentante p.t., con CP_4 Controparte_3 sede in Milano (MI), Piazza Della Vetra n. 17 al pagamento a favore dell'attrice dell'indennizzo per l'infortunio subito, in particolare: Ø del danno biologico permanente pari a non meno del 14-15% (QUATTORDICI/QUINDICI) punti di invalidità permanente in tabella e così pari ad € CP_5
12.000,00; Ø del danno biologico temporaneo (diaria), di cui € 3.500,00 (€ 50 x 70 giorni) a titolo di diaria da ricovero, € 750,00 (€ 25,00 x 30 giorni) e € 300,00 (€ 10,00 x 30 giorni) a titolo di diaria da gesso post ricovero e diaria da gesso, per un totale così pari ad € 4.550,00; oltre le spese mediche sostenute pari ad € 970,01, nonché perizia medica a firma del Dott. pari ad € 370,00 per un totale Persona_1
pagina 1 di 8 pari ad € 17.890,01, oltre interessi legali dal dì del fatto e rivalutazione fino all'integrale soddisfo, o in subordine come quantificato nella CTU del 21/08/2023 a firma del CTU Dott. oltre Persona_2 le spese mediche sostenute pari ad € 970,01 e perizia medica a firma del Dott. pari ad € Persona_1
370,00 o alla somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia anche in applicazione di altri criteri di liquidazione del danno biologico;
In ogni caso: accertata la mala gestio dell'infortunio per cui è causa da parte della (già in persona del legale Controparte_4 Controparte_3 rappresentante p.t., con sede in Milano (MI), Piazza Della Vetra n. 17, per l'effetto condannare la stessa al risarcimento del danno pari ad € 6.000,00 a favore dell'attrice o altra somma ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa Conclusioni per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata e disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa, per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti: - rigettare ogni e qualsivoglia domanda attorea per inoperatività della polizza - convenzione e/o della copertura e garanzia assicurativa e/o per prescrizione del diritto e/o per sua improcedibilità, infondatezza in fatto e in diritto e mancanza di prova;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale di ogni e qualsivoglia domanda attorea, tener conto dei criteri di liquidazione dell'indennizzo, massimali (somme assicurate), decadenze, limitazioni, franchigie, esclusioni, scoperti e casi di non cumulabilità previsti dalla polizza - convenzione e limitare la pronuncia a quanto risulterà di giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione notificato il 07.01.2020, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
(già per essere dalla stessa Controparte_6 Controparte_3 indennizzata dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguiti all'infortunio occorsole il 19.08.2012 e di quelli a lei derivati dalla mala gestio del sinistro. A fondamento di tali richieste l'attrice deduceva: che, in qualità di socia della Associazione Sportiva Dilettantistica Rancho Comancho, aderente al Centro Nazionale Sportivo Libertas, godeva della polizza assicurativa-convenzione “polizza Libertas Sport n. IAH0002881 opzione atleta”, operativa dal 31.12.2010 al 31.12.2012, stipulata da per conto dei CP_3 singoli aderenti con che in data 19.08.2012, nello svolgimento della Controparte_3 quotidiana attività di preparazione dei cavalli, cadeva da cavallo all'interno della struttura, procurandosi gravi lesioni-coma; che veniva trasportata in eliambulanza al Pronto Soccorso di Parma ove le veniva diagnosticata “frattura diafisaria al femore dx. Trauma cranico commotivo” con prognosi di sessanta giorni e trasferimento presso la locale clinica ortopedica, nella quale il 23.08.2012 subiva intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura;
che seguivano numerose visite di controllo e il 07.02.2014 faceva rientro in ospedale per l'intervento di rimozione dei mezzi di sintesi;
che la successiva convalescenza era stata lunga e difficoltosa, caratterizzata da continui dolori al ginocchio e in zona femorale destri;
che la stabilizzazione dei postumi era stata certificata il 31.08.2017; che il decorso clinico- medico e l'invalidità temporanea e permanente provocati dalla caduta erano comprovati dalla documentazione sanitaria e relazione medico legale del 10.05.2019 depositati in fascicolo;
che la denuncia del sinistro alla compagnia era stata effettuata da il 10.09.2012 ed anche Pt_1 dalla associazione Rancho Comancho A.S.D. il 29.10.2012; che seguivano ulteriori inoltri pagina 2 di 8 all'assicuratore il 07.11.2012 (modulo di continuazione sinistro) e il sinistro veniva aperto il 14.05.2013 con il n. BA00316253; che il 27.04.2017 il legale provvedeva a comunicare di essere in possesso di tutta la documentazione necessaria alla liquidazione dell'indennizzo di polizza, ciò che ribadiva il 04.09.2017 e il 23.10.2017, inviando i documenti senza ottenere riscontro;
che il 15.11.2017 veniva rilevata la mala gestio dell'assicurazione nella gestione del sinistro, tuttavia senza esito, fino al 18.12.2017 in cui la IGS S.r.l., incaricata da CP_3
rispondeva di non avere ricevuto la documentazione;
che, sebbene inviata tale
[...] documentazione, al 25.10.2019 nulla era stato fatto, pertanto veniva inviata via pec con la quale era preannunciata la volontà di agire in giudizio;
che anche la formale comunicazione di nomina del collegio arbitrale inviata il 06.12.2019, in conformità all'art. 24 della polizza, non sortiva effetti positivi poiché ribadiva la correttezza del proprio CP_1 operato, la carenza documentale della pratica e sosteneva comunque la prescrizione del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 2952, 2 comma, c.c.. A seguito del mancato riscontro sull'attivazione della procedura arbitrale prevista nel contratto assicurativo (06.12.2019), adiva questo Tribunale per risolvere la Parte_1 controversia. La compagnia assicurativa si costituiva eccependo la prescrizione del diritto azionato, essendo decorsi più di due anni tra la comunicazione di continuazione del sinistro del 22.04.2013 e la comunicazione del legale del 27.04.2017, e contestando, nel merito, la fondatezza delle pretese azionate, che tra l'altro ricadrebbero al di fuori dell'ambito di operatività della polizza invocata. ha altresì contestato la quantificazione di CP_1 lesioni e danni, nonché dei requisiti minimi della mala gestio attribuitale dalla controparte. La causa veniva istruita con prova orale (testimonianza di presente al Testimone_1 momento dell'incidente), e con CTU medico legale per l'accertamento e la quantificazione dei danni causalmente riferibili al sinistro;
da ultimo era trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. a decorrere dal 19.11.2024.
***
In primo luogo, l'eccezione preliminare di prescrizione sollevata da è solo CP_1 parzialmente fondata. Il contratto di assicurazione, la cui operatività è invocata da e posta alla base delle Parte_1 sue domande, attribuisce al termine “infortuni” il seguente significato: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea (pag. 6 polizza 2011-2013). Se ne evince che gli eventi coperti CP_3 dalla polizza sono differenti, seppur ricondotti al concetto unitario di infortunio. Ciò ha conseguenze in punto di prescrizione nel caso in cui siano derivate all'assicurato lesioni temporanee e permanenti, poiché il termine di prescrizione del diritto all'indennizzo decorre da momenti differenti. Al riguardo, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che, nell'assicurazione privata contro gli infortuni “l'espressione “invalidità temporanea” designa lo stato menomativo causato da una
pagina 3 di 8 malattia, durante il decorso di questa. L'espressione “invalidità permanente” designa lo stato menomativo che residua dopo la cessazione d'una malattia. L'esistenza d'una malattia in atto e l'esistenza di uno stato di invalidità permanente non sono tra loro compatibili: sinché durerà la malattia, permarrà uno stato di invalidità temporanea, ma non v'è ancora invalidità permanente;
se la malattia guarisce con postumi permanenti si avrà uno stato di invalidità permanente, ma non vi sarà più invalidità temporanea” (v. Cass. civ. sez. III, 17.03. 2015, n. 5197). Alla descritta diversità degli eventi consegue una diversa disciplina della prescrizione del diritto all'indennizzo dovuto per l'invalidità permanente e per l'invalidità temporanea: la prima decorre non dal giorno dell'infortunio, ma dal momento in cui si stabilizzano i postumi di carattere permanente;
la seconda, invece, decorre de die in diem per ciascun giorno di invalidità (cfr. Cass. civ. sez. III 16.05.2008 n. 12411; Cass. civ. sez III 22.02.2002 n. 2587 che si riporta testualmente: “In tema di assicurazione privata contro gli infortuni, la fattispecie costitutiva del diritto all'indennizzo si perfeziona solo nel momento in cui l'evento lesivo o morboso si traduca o si evidenzi in uno dei fatti coperti dalla garanzia assicurativa, con la conseguenza che, da questo momento, decorre la prescrizione annuale ai sensi dell'art. 2952 cod. civ”. Nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello rilevando che il giudice di merito, pur applicando correttamente il suddetto principio, non aveva, in concreto, accertato l'epoca di verificazione del fatto "de quo", atteso che, in tema di assicurazione privata dell'invalidità temporanea, e salva diversa pattuizione, deve intendersi come "fatto coperto dall'assicurazione" ciascun giorno d'invalidità, sicché è dalla scadenza di questo che decorre il termine iniziale di prescrizione). Fatte queste premesse, è chiaro che le comunicazioni della danneggiata assumano una diversa portata giuridica in riferimento all'indennizzo azionato. E' documentato che abbia provveduto a denunciare il sinistro (10.09.2012), Parte_1 confermato dall'associazione di appartenenza con missive del 29.10.2012 e 22.04.2013, ad inviare modulo di continuazione dello stesso (07.11.2012), ed infine a formulare richiesta di indennizzo (27.04.2017), con invio della documentazione medica (04.09.2017), e producendo altresì il certificato medico di avvenuta guarigione con postumi del 31.08.2017. A partire dai singoli giorni di invalidità temporanea, successivi all'infortunio per una durata complessiva di 143 giorni ad arrivare non oltre la riabilitazione post rimozione dei mezzi di sintesi – stando alla CTU -, anche riconoscendo alle varie comunicazioni l'effetto interruttivo della prescrizione, il tempo trascorso tra detti giorni e la successiva formale richiesta di indennizzo ha comportato la prescrizione del diritto all'indennizzo per l'invalidità temporanea tra le comunicazioni del 2013 e quelle del 2017. Invece, per quanto riguarda il diritto all'indennizzo dovuto per l'invalidità permanente, il momento a cui fare riferimento per il calcolo della prescrizione coincide con l'attestazione della stabilizzazione clinica della danneggiata del 31.08.2017, costituendo questo il momento in cui è emerso lo stato di invalidità permanente coperto dalla polizza (guarigione “con postumi”). Il suddetto termine è stato successivamente interrotto dalle formali comunicazioni (pec del 23.10.2017, del 15.11.2017, del 25.10.2019, richiesta di attivazione collegio arbitrale pagina 4 di 8 06.12.2019) intercorse fino all'esercizio dell'azione con atto di citazione 24.12.2019), e non può ritenersi prescritto. Inoltre, in mancanza di un espresso diniego dell'operatività della polizza da parte della compagnia assicurativa, alla richiesta di attivazione del collegio arbitrale ex art. 24 delle condizioni generali di polizza, operativo per la tempestiva denuncia del sinistro, è ricollegato l'effetto sospensivo della prescrizione (del solo indennizzo per cui non sia già spirato il termine di prescrizione) fino alla conclusione delle operazioni peritali. Si osserva, per inciso, che non rileva il fatto che le operazioni peritali non siano state effettuate perché:
- per l'indennizzo dell'invalidità temporanea, la procedura è stata attivata dall'attrice quando il diritto era già prescritto;
- per l'indennizzo dell'invalidità permanente, la questione è superata dall'instaurazione del presente giudizio. La circostanza che la compagnia assicurativa si sia rifiutata di aderire alla procedura di perizia contrattuale attivata dalla danneggiata dimostra l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità formulata dalla convenuta in subordine all'eccezione di prescrizione. Ancora, in relazione all'eccezione sollevata, si deve considerare che, in base all'art. 2697 c.c., sull'assicuratore che oppone la prescrizione del diritto fatto valere dall'assicurato ricade l'onere di provare non già la data di verificazione del sinistro, ma quella in cui si è manifestato lo stato di invalidità conseguente allo stesso (cfr. Cass. 15.05.2020, n. 8973; Cass. 15.07.2016, n.14420). Nel caso di specie la compagnia assicurativa si è limitata ad affermare che il certificato di avvenuta guarigione “rappresenta solo il momento in cui viene rilasciato il certificato” ma non prova che la guarigione sia intervenuta quel giorno e che “il tipo di lesione subita dalla Sig.ra il giorno 19.08.2012 è in genere guaribile in tempi ragionevoli e non certo Parte_1 nell'arco di quattro anni”, senza provare il fatto costitutivo della propria eccezione, ossia l'avvenuta guarigione in un momento antecedente. L'eccezione di prescrizione va, dunque accolta per l'indennizzo dell'inabilità temporanea e deve essere respinta per l'indennizzo all'invalidità permanente. Nel merito, l'operatività della polizza assicurativa n. IAH0002881 va CP_3 affermata alla luce della prospettata dinamica del sinistro: “Il cavallo è scivolato/inciampato al galoppo cadendomi addosso” (denuncia di del 10.09.2012); “la nostra socia Parte_1
, 19 agosto 2012, durante il quotidiano lavoro di preparazione dei cavalli nelle Parte_1 strutture a disposizione del club, cadeva fratturandosi il femore destri e riportando una commozione cerebrale…” (denuncia del Club Rancho Comancho del 29.10.2012). Tale dinamica è stata confermata dalla testimonianza di , raccolta Testimone_2 all'udienza del 15.12.2022. Da un punto di vista temporale, non ci sono dubbi che l'evento ricada nel periodo di vigenza della polizza 31.12.2010 al 31.12.2012. Da un punto di vista oggettivo, la società convenuta nega che l'attività svolta dalla danneggiata rientri in quella coperta dalla polizza infortuni e sostiene che l'attrice non abbia comunque provato “la casa fortuita, violenta ed esterna” causativa delle lesioni.
pagina 5 di 8 Per dirimere la questione è necessario procedere ad una valutazione complessiva del regolamento contrattuale. Tra le “norme che regolano la convenzione”, dopo aver precisato le attività sportive assicurabili, le parti hanno previsto diverse opzioni di assicurazione che, nelle opzioni 2 - facoltative, estendono la garanzia anche all'attività individuale (attività generiche o specifiche). Nella “Sezioni Infortuni”, è previsto espressamente che, limitatamente alle opzioni facoltative - senza distinzione tra attività generiche e specifiche (tra cui figurano gli sport equestri), - la copertura assicurativa sia estesa alle attività svolte “anche durante gli allenamenti individuali o all'esterno delle strutture della , a parziale deroga di quanto CP_3 previsto nella prima parte dell'art. 13 “delimitazione dell'assicurazione”.
, a fronte del pagamento del premio dell'importo di € 10,00 era assicurata con Parte_1
l'opzione 2 facoltative generiche Atleta, ed è quindi irrilevante che il danno subito sia occorso nell'ambito di una competizione ufficiale o di un normale allenamento. Ugualmente, il fatto che il sinistro sia accaduto “durante il quotidiano lavoro di preparazione dei cavalli”, mentre l'attrice “stava scaldando il cavallo”, non esclude assolutamente che si sia trattato di un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna. La ricostruzione dell'incidente, anzi, evidenzia che tutte le caratteristiche del fatto assicurato sono riscontrabili nel caso di specie, ove il cavallo al galoppo scivolava e cadeva addosso alla danneggiata. Le “lesioni corporali oggettivamente constatabili” causate dall'incidente del 19.08.2012, quindi, rientrano nella copertura della polizza invocata, sicché i danni riconducibili al sinistro
– quelli per cui il diritto all'indennizzo non è prescritto – devono essere ristorati dalla compagnia assicurativa. A tal fine, si richiama la perizia del CTU depositata in data 21.08.2023, condotta mediante un attento esame di tutta la documentazione medica relativa al sinistro, nonché con un esame obiettivo per l'accertamento dei postumi;
l'Ausiliario del giudice ha inoltre superato le osservazioni presentate dal consulente tecnico di parte attrice con argomentazioni logiche e condivisibili. Il Tribunale fa proprie le conclusioni del CTU, che nella propria valutazione fa specifico riferimento a quanto dedotto nella polizza infortuni, e quindi alla capacità lavorativa generica, riconoscendo un'invalidità permanente del 6% riferita a Tabelle (ex DPR CP_5
1124/1965). Sulla base del dato tabellare attuale, tenuto conto della percentuale suindicata e dell'età di alla data dell'infortunio (20 anni) si perviene a indennizzo di 10.016,16 Euro, dal quale Pt_1 occorre tuttavia detrarre, in applicazione della previsione di polizza all'art. 19 la parte fino al 5%, per cui opera la franchigia concordata. Poiché la nuova tabella non prevede alcun ristoro per un'invalidità inferiore al 6%, la CP_5 quantificazione della somma da detrarre viene calcolata sulla base delle previgenti tabelle ed è pari a 7.104,00 per la fascia di età dell'infortunato tra i 18 e i 20 anni. L'indennizzo liquidabile risulta pari a 2.912,16 Euro.
pagina 6 di 8 Trattandosi di debito di valore, sulla somma anzi indicata sono dovuti gli interessi compensativi, secondo i noti principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/1995, calcolati devalutando l'importo predetto fino al momento del fatto (somma devalutata al 19.08.2012, pari a 2.385,00 Euro) e rivalutandolo anno per anno, secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, fino alla data di deposito della presente sentenza. Risultano da tale calcolo 3.336,47 Euro (2.912,16+424,31 per interessi compensativi), importo espresso in moneta attuale, sul quale, poiché convertito con la liquidazione in credito di valuta, spettano gli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo: deve essere dichiarata tenuta e condannata al pagamento di tale CP_1 somma a . Parte_1
Nulla può essere riconosciuto per spese mediche e di CTP non essendo stati documentati i relativi esborsi dalla parte attrice, come rilevato anche dal consulente d'ufficio che, per questo, non ha potuto esprimersi sulla congruità delle somme indicate da per danno Pt_1 patrimoniale. L'attrice ha lamentato anche la mala gestio della pratica di infortunio da parte della compagnia assicurativa convenuta e chiesto 6.000,00 Euro a titolo di risarcimento, o altra somma riconosciuta anche in via equitativa: ha contestato, in particolare, l'inadempimento contrattuale della compagnia assicurativa per la mancata sottoposizione della visita medico- legale dopo la chiusura dell'infortunio del 31.08.2017, fatto che avrebbe impedito la liquidazione dell'indennizzo all'assicurata entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 22 del contratto di assicurazione. effettivamente, pur essendo messa tempestivamente a conoscenza Controparte_7 dell'infortunio, non ha mai provveduto alla valutazione dei danni subiti dall'attrice, anche se
– prima di questo giudizio – non aveva mai contestato l'operatività della polizza, limitandosi ad eccepire la prescrizione, pur mostrandosi disponibile a riesaminare la pratica a seguito di integrazione documentale. Tuttavia, è innegabile e documentato anche che l'attrice per lungo tempo non abbia inviato alcuna certificazione medica o formulato alcuna richiesta risarcitoria, ed appare per questo comprensibile che l'assicurazione abbia richiesto un'integrazione documentale, a fronte di un silenzio durato anni: il mancato indennizzo entro il termine contrattualmente previsto è stato motivato con la carenza documentale, ed in effetti il certificato “di chiusura infortunio”, prodromico alla liquidazione dell'infortunio ai sensi dell'art. 21 della polizza, è pervenuto alla compagnia solo a seguito di apposito sollecito. L'eventuale mala gestio della convenuta, quindi, rileverebbe solo per il mancato indennizzo entro i 30 giorni successivi alla pec del 04.09.2017 e per la mancata adesione alla procedura prevista dall'art. 24; tuttavia, il danno derivante dalla non corretta gestione della pratica di infortunio, quantificato nella somma di € 6.000,00, non è stato dimostrato ed è rimasto astratto. Pertanto, la domanda va respinta. Quanto alle spese di lite, visti gli esiti della controversia, appare giustificato e congruo porle a carico della convenuta nei limiti dell'accolto; sono riconosciuti i valori medi di scaglione del DM 55/2014 aggiornati al D.M. 147/2022 per tutte le quattro fasi espletate.
pagina 7 di 8 Le spese di CTU liquidate in corso di causa seguono la parziale soccombenza di CP_1
e sono poste in via definitiva a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile promossa da nei confronti di ogni ulteriore domanda attorea Parte_1 CP_1 respinta per le ragioni esposte in motivazione, così decide:
- accertata l'operatività della polizza n. IAH0002881 per l'infortunio occorso CP_3 all'attrice il 19.08.2012, dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di CP_1
della somma di 3.336,47 Euro, già espressa in moneta attuale, a titolo di integrale Parte_1 ristoro dei danni da invalidità permanente subiti, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- condanna a rifondere a le spese processuali sostenute, liquidate CP_1 Parte_1 sul valore dell'accolto in Euro 2.552,00 Euro per compensi e Euro 264,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- pone in via definitiva a carico di parte convenuta le spese della CTU liquidate in corso di causa.
Così deciso in Parma il 10 giugno 2025
Il Giudice
Cristina Ferrari
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