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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/07/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 2300/2025 V.G. promossa congiuntamente da
Parte_1
(C.F. ) C.F._1
Difensore: avv. Marco Lambruschini domicilio eletto in Chiavari (GE), Corso Lima 23 presso lo studio del difensore
E
Controparte_1
(C.F. ) C.F._2
Difensore: avv. Marco Lambruschini domicilio eletto in Chiavari (GE), Corso Lima 23 presso lo studio del difensore
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 avente ad oggetto la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli minori nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da ricorso introduttivo datato 26.03.2025
PREMESSO CHE
Con ricorso proposto congiuntamente, le parti hanno dedotto ed allegato per quanto di rilevanza:
- Di aver intrattenuto relazione sentimentale more uxorio;
- Che dall'unione in data 18.03.2020 era nata a [...] la figlia riconosciuta da entrambi i genitori;
Per_1
- Che, essendo la madre residente nel Comune di Serravalle Scrivia (AL), il Tribunale di Alessandria con decreto del 21.03.2023 aveva disposto in merito alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e al mantenimento della minore secondo le condizioni indicate in ricorso;
- Che le parti svolgevano entrambe attività lavorativa percependo i redditi indicati in ricorso;
- la figlia , sin dalla nascita, ha vissuto con la madre che dal Per_1
20.10.2020 era stabilmente residente in [...];
- Che le parti avevano raggiunto un accordo per precisare e modificare le condizioni di visita tra il padre e la figlia cui al Decreto 21.03.2020 pronunciato dal Tribunale di Alessandria nel procedimento n. 1341/2020 R.G.V.G. secondo le condizioni indicate in ricorso, chiedendo di recepire le nuove condizioni concordate riportate in ricorso introduttivo.
Ritenuto che le modifiche alle condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, possano venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e risultando conformi all'interesse della prole;
Ritenuto che le spese debbano essere compensate in considerazione della proposizione congiunta del ricorso e dell'oggetto del giudizio;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Viste gli atti e la documentazione di causa
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visto l'art. 473 bis.51 u.c. c.p.c., a parziale modifica ed integrazione del decreto 21.03.2020 pronunciato dal Tribunale di Alessandria nel procedimento n. 1341/2020 R.G.V.G.
OMOLOGA
Le seguenti nuove condizioni essenziali relative al regime di visite tra il padre e la figlia , recependo le ulteriori Controparte_1 Per_1 statuizioni patrimoniali concordate dalle parti
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27.05.1988 E
(C.F. ) nato a Controparte_1 C.F._2
Novi LI (AL) il 30.06.1985
1) Il padre trascorrerà con la figlia i fine settimana secondo il criterio dell'alternanza.
2) Nei week end del periodo scolastico (compreso tra il 15 Settembre di ogni anno ed il 10 Giugno di quello successivo) in cui starà Per_1 con il padre il medesimo potrà prendere la figlia il Sabato mattina alle h.
9.30 riaccompagnandola a casa dalla madre la Domenica entro le h. 19.00;
3) nei week end del periodo di sospensione della frequenza scolastica
(compreso tra il 11 giugno ed il 14 Settembre di ogni anno) in cui starà con il padre il medesimo potrà prendere la figlia il Per_1
Sabato mattina alle h.
9.30 riaccompagnandola a casa dalla madre la Domenica entro le h. 20.00;
4) il padre potrà tenere con sé la figlia un pomeriggio alla settimana, da concordarsi tramite messaggistica whatsapp con preavviso di almeno 48 ore, dall'uscita di scuola sino alle h. 17.00 nel periodo scolastico e fino alle h. 20.00 nel periodo dal 11 Giugno al 14
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 Settembre, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi, ludici e/o di qualsiasi altra natura di;
Per_1
5) Il padre potrà tenere con sé per almeno quindici giorni, anche Per_1 non consecutivi, nel periodo estivo, nonché ulteriori sette giorni, anche non consecutivi, nel periodo scolastico (15 settembre – 10 giugno), fatti salvi gli impegni scolastici e/o sportivi e/o di qualsiasi altra natura della figlia. Tali periodi dovranno essere concordati tra i coniugi entro il 31 maggio per le vacanze estive e con preavviso di almeno tre settimane per il periodo scolastico, salvo diversi accordi tra le Parti da determinarsi di volta in volta per iscritto o tramite messaggistica whatsapp;
6) Durante il periodo estivo in cui starà con il padre, la madre Per_1 avrà diritto di trascorrere con la figlia almeno un giorno ogni sette, dalle h.
9.30 alle 20.00, fino al compimento del quindicesimo anno di età della medesima;
7) La madre trascorrerà con la figlia il giorno di Pasqua 2025. Il padre trascorrerà con il Lunedì dell'Angelo quando la andrà a Per_1 prendere dalla madre alle h.
9.30 e lo riaccompagnerà ivi la sera alle h. 19.00. Il padre trascorrerà con la figlia il giorno di Natale 2025 quando la andrà a prendere dalla madre alle h.
9.30 e lo riaccompagnerà ivi la sera alle h. 19.00, mentre la madre trascorrerà con la medesima la festività di Santo Stefano.
Tale schema seguirà il criterio dell'alternanza per gli anni successivi,
a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso, salvo diverse pattuizioni,
8) Le statuizioni patrimoniali rimangono invariate, per cui il sig. Sig.
contribuirà al mantenimento della figlia Controparte_1 minore nella misura di € 350,00 (trecentocinquanta/00) Per_1 mensili, da pagarsi anticipatamente con bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale in base agli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, scolastiche comprendenti le gite, buoni pasto/mensa in caso di tempo prolungato, pre-scuola e dopo-
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 scuola, centro ricreativo estivo, sanitarie non coperte dal SSN, sportive, vacanze senza alcuno dei genitori, ecc.) previa presentazione di idonea documentazione.
Gli assegni familiari sono corrisposti direttamente alla Sig.ra Pt_1 quale genitore collocatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 211 L.
151/1975.
Fermo il resto.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova il giorno 13.6.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 2300/2025 V.G. promossa congiuntamente da
Parte_1
(C.F. ) C.F._1
Difensore: avv. Marco Lambruschini domicilio eletto in Chiavari (GE), Corso Lima 23 presso lo studio del difensore
E
Controparte_1
(C.F. ) C.F._2
Difensore: avv. Marco Lambruschini domicilio eletto in Chiavari (GE), Corso Lima 23 presso lo studio del difensore
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 avente ad oggetto la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli minori nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da ricorso introduttivo datato 26.03.2025
PREMESSO CHE
Con ricorso proposto congiuntamente, le parti hanno dedotto ed allegato per quanto di rilevanza:
- Di aver intrattenuto relazione sentimentale more uxorio;
- Che dall'unione in data 18.03.2020 era nata a [...] la figlia riconosciuta da entrambi i genitori;
Per_1
- Che, essendo la madre residente nel Comune di Serravalle Scrivia (AL), il Tribunale di Alessandria con decreto del 21.03.2023 aveva disposto in merito alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e al mantenimento della minore secondo le condizioni indicate in ricorso;
- Che le parti svolgevano entrambe attività lavorativa percependo i redditi indicati in ricorso;
- la figlia , sin dalla nascita, ha vissuto con la madre che dal Per_1
20.10.2020 era stabilmente residente in [...];
- Che le parti avevano raggiunto un accordo per precisare e modificare le condizioni di visita tra il padre e la figlia cui al Decreto 21.03.2020 pronunciato dal Tribunale di Alessandria nel procedimento n. 1341/2020 R.G.V.G. secondo le condizioni indicate in ricorso, chiedendo di recepire le nuove condizioni concordate riportate in ricorso introduttivo.
Ritenuto che le modifiche alle condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, possano venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e risultando conformi all'interesse della prole;
Ritenuto che le spese debbano essere compensate in considerazione della proposizione congiunta del ricorso e dell'oggetto del giudizio;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Viste gli atti e la documentazione di causa
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visto l'art. 473 bis.51 u.c. c.p.c., a parziale modifica ed integrazione del decreto 21.03.2020 pronunciato dal Tribunale di Alessandria nel procedimento n. 1341/2020 R.G.V.G.
OMOLOGA
Le seguenti nuove condizioni essenziali relative al regime di visite tra il padre e la figlia , recependo le ulteriori Controparte_1 Per_1 statuizioni patrimoniali concordate dalle parti
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27.05.1988 E
(C.F. ) nato a Controparte_1 C.F._2
Novi LI (AL) il 30.06.1985
1) Il padre trascorrerà con la figlia i fine settimana secondo il criterio dell'alternanza.
2) Nei week end del periodo scolastico (compreso tra il 15 Settembre di ogni anno ed il 10 Giugno di quello successivo) in cui starà Per_1 con il padre il medesimo potrà prendere la figlia il Sabato mattina alle h.
9.30 riaccompagnandola a casa dalla madre la Domenica entro le h. 19.00;
3) nei week end del periodo di sospensione della frequenza scolastica
(compreso tra il 11 giugno ed il 14 Settembre di ogni anno) in cui starà con il padre il medesimo potrà prendere la figlia il Per_1
Sabato mattina alle h.
9.30 riaccompagnandola a casa dalla madre la Domenica entro le h. 20.00;
4) il padre potrà tenere con sé la figlia un pomeriggio alla settimana, da concordarsi tramite messaggistica whatsapp con preavviso di almeno 48 ore, dall'uscita di scuola sino alle h. 17.00 nel periodo scolastico e fino alle h. 20.00 nel periodo dal 11 Giugno al 14
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 Settembre, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi, ludici e/o di qualsiasi altra natura di;
Per_1
5) Il padre potrà tenere con sé per almeno quindici giorni, anche Per_1 non consecutivi, nel periodo estivo, nonché ulteriori sette giorni, anche non consecutivi, nel periodo scolastico (15 settembre – 10 giugno), fatti salvi gli impegni scolastici e/o sportivi e/o di qualsiasi altra natura della figlia. Tali periodi dovranno essere concordati tra i coniugi entro il 31 maggio per le vacanze estive e con preavviso di almeno tre settimane per il periodo scolastico, salvo diversi accordi tra le Parti da determinarsi di volta in volta per iscritto o tramite messaggistica whatsapp;
6) Durante il periodo estivo in cui starà con il padre, la madre Per_1 avrà diritto di trascorrere con la figlia almeno un giorno ogni sette, dalle h.
9.30 alle 20.00, fino al compimento del quindicesimo anno di età della medesima;
7) La madre trascorrerà con la figlia il giorno di Pasqua 2025. Il padre trascorrerà con il Lunedì dell'Angelo quando la andrà a Per_1 prendere dalla madre alle h.
9.30 e lo riaccompagnerà ivi la sera alle h. 19.00. Il padre trascorrerà con la figlia il giorno di Natale 2025 quando la andrà a prendere dalla madre alle h.
9.30 e lo riaccompagnerà ivi la sera alle h. 19.00, mentre la madre trascorrerà con la medesima la festività di Santo Stefano.
Tale schema seguirà il criterio dell'alternanza per gli anni successivi,
a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso, salvo diverse pattuizioni,
8) Le statuizioni patrimoniali rimangono invariate, per cui il sig. Sig.
contribuirà al mantenimento della figlia Controparte_1 minore nella misura di € 350,00 (trecentocinquanta/00) Per_1 mensili, da pagarsi anticipatamente con bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale in base agli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, scolastiche comprendenti le gite, buoni pasto/mensa in caso di tempo prolungato, pre-scuola e dopo-
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 scuola, centro ricreativo estivo, sanitarie non coperte dal SSN, sportive, vacanze senza alcuno dei genitori, ecc.) previa presentazione di idonea documentazione.
Gli assegni familiari sono corrisposti direttamente alla Sig.ra Pt_1 quale genitore collocatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 211 L.
151/1975.
Fermo il resto.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova il giorno 13.6.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5