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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 05/05/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1225/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Annamaria Introini;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati
Gianluca Marra e Corrado Bologna e dall'abogado Francesco Mastandrea;
APPELLATA
*****
1 La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione a seguito di discussione orale, all'udienza del 16 aprile 2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso Parte_1
il decreto emesso dal Tribunale di Catania in data 27/3/2020, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di dell'importo di €. Controparte_1
62.220,00, oltre ad interessi e spese, preteso in forza del contratto di affiliazione commerciale stipulato il 3/10/2017 fra essa affiliata e (cui era Parte_1 CP_2
succeduta quale incorporante , società affiliante Controparte_1
appartenente al gruppo licenziataria del marchio PL Market, a titolo di CP_3 restituzione – in proporzione alla durata del contratto, risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. il Contr 12/9/2019 - del contributo di co-marketing, a suo tempo corrisposto da giusta scrittura recante la medesima data del 3/10/2017.
Assumeva l'opponente – per ciò che qui ancora rileva – che ben prima del
12/9/2019, e precisamente in data 25/6/2019, aveva esercitato il recesso dal contratto di franchising per l'inadempimento della controparte, la quale aveva intrapreso una vasta operazione commerciale finalizzata alla cessione dei punti vendita PL e CP_3
presenti in Italia ad altro soggetto, rendendo impossibile prevedere la regolare prosecuzione del rapporto di affiliazione.
Chiedeva la revoca del decreto opposto e, in via riconvenzionale, la pronuncia della risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'affiliante, con la condanna di questa al risarcimento del danno patrimoniale e all'immagine, nella misura di €.
500.000,00.
Costituitasi in giudizio, l'opposta contestava le deduzioni avversarie, chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta.
Con sentenza n. 2671/2024 del 30 maggio 2024 il Tribunale adito rigettava l'opposizione, dichiarando definitivamente esecutivo il decreto opposto;
rigettava le domande riconvenzionali proposte da regolava le spese in base al principio della Parte_1
soccombenza.
Avverso la sentenza ha interposto appello. Parte_1
Costituitasi in giudizio, l'appellata ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione a
2 seguito della discussione orale, all'udienza del 16 aprile 2025, ai sensi dell'art. 350 bis
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È fondata l'eccezione di inammissibilità del gravame, formulata dall'appellata in base al novellato art. 342 c.p.c.
Non può trascurarsi di considerare che la norma, di contenuto ben più pregnante rispetto alla precedente formulazione, abbia inteso ottenere lo scopo di imporre la predisposizione di atti di appello ben più precisi, nella formulazione dei motivi e delle censure, rispetto al passato, onde meglio contrapporsi alla decisione impugnata.
L'art. 342 c.p.c., come sostituito dall'art. 54 comma 1 lett. c-bis del d.l. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012, dispone al primo comma: “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato.
La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Ora, per come sancito dalla Suprema Corte, il testo normativo non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata;
sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice (v. Cass. nn. 4541/2017, 2143/2015).
In particolare, quanto al requisito di cui al punto 2, il legislatore esige che l'appellante non si limiti a denunziare una mera erronea interpretazione o applicazione di norme di legge, ma che argomenti circa la rilevanza dell'errore di diritto commesso dal primo
3 giudice sulla correttezza della decisione nel caso concreto.
Ora, nel caso di specie, l'appellante, dopo aver genericamente contestato la decisione impugnata, nel passare ad enunciare i motivi di impugnazione premette che essi sono stati “già descritti nell'atto introduttivo del Primo Giudizio che si richiamano”, così passando a ripetere pedissequamente il contenuto dell'atto di opposizione, e ciò fino al paragrafo 25) e così, omettendo del tutto di confrontarsi con la sentenza.
Nei successivi paragrafi le censure esposte appaiono generiche e, comunque, infondate.
Va innanzitutto premesso che il recesso veniva esercitato da con lettera Parte_1
Contr del 15 giugno 2019, con la quale si contestava a “l'impossibilità di prevedere, a partire dai prossimi mesi, la regolare prosecuzione del rapporto di affiliazione Contr commerciale”; che i referenti di nel corso della riunione del 29 maggio 2019, avevano dato solo generiche rassicurazioni circa l'adempimento dei contratti di affiliazione fino alle rispettive scadenze, senza mai spiegare con quali modalità, emergendo tuttavia che “il deposito, a partire dal 1 agosto prossimo, sarà rilevato da ; che le Parte_2 informazioni rese dall'affiliante erano confuse e fuorvianti, né vi erano notizie corrette circa la effettiva possibilità di continuare a vendere i prodotti e che essa CP_3 Pt_3
affiliata aveva assistito, sin dal giorno della diffusione della notizia della cessione di a alle continue richieste della propria clientela in merito alla CP_3 CP_4
trasformazione del negozio in supermercato così creandosi confusione fra aziende CP_4
concorrenti; che essa aveva scelto il marchio PL AU fra tutti gli altri presenti sul Contr mercato, integrando il comportamento di una pratica commerciale scorretta;
che i danni fino ad allora quantificabili erano pari ad €. 900.000,00.
Tale recesso è stato ritenuto dal primo giudice illegittimo – da ciò conseguendo, in Contr forza della comunicazione a firma di del 12/9/2019, la risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto in danno di resasi inadempiente alle obbligazioni afferenti il Parte_1 pagamento delle forniture ed il mantenimento dell'insegna -, e l'opposizione è stata rigettata in base al seguente percorso logico: a) il contratto di affiliazione commerciale stipulato inter partes era fondato sull'intuitus personae, ma a favore del solo affiliante, prevedendo l'art.
3.2.6 del contratto che “L'Affiliato riconosce ed accetta che il presente contratto è fondato sull'intuitus personae ed è stipulato dall'Affiliante con l'Affiliato tenendo conto, in particolare, del profilo, delle qualità e delle garanzie offerte da quest'ultimo ed anche in base all'identità dei soci dell'Affiliato. L'Affiliato, pertanto, si impegna a non cedere, senza il preventivo consenso scritto dell'Affiliante, i diritti e gli obblighi derivanti dal
4 Contratto ... nel caso di trasferimento a terzi a qualsiasi titolo della proprietà o della gestione, anche temporanea, dell'Esercizio, ovvero di trasferimento di tutte o parte delle azioni o quote dell'Affiliato, quest'ultimo si obbliga sin d'ora a richiedere il preventivo e vincolante consenso scritto dell'Affiliante”, mentre non vi era analoga disposizione in favore dell'affiliato, né era prevista la facoltà di esercitare il recesso da parte di Parte_1 conseguendone che l'operazione commerciale - consistita nell'acquisizione dell'intera Contr partecipazione di AU s.p.a. (controllante al 100% da parte di BDC Italia s.p.a., di cui Conad Società Cooperativa era, all'epoca dei fatti, socia di maggioranza - non poteva costituire di per sé giusta causa del recesso da parte dell'affiliata; 2) l'operazione commerciale predetta era stata ufficialmente comunicata a tutti gli affiliati italiani, compresa con PEC del 13 giugno 2019, mentre “con ulteriore comunicazione Parte_1
del 24.06.2019 informava tutti i franchisee del gruppo che le relazioni CP_4 CP_3 commerciali sarebbero proseguite in modo ordinario “nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dai rapporti contrattuali in essere”, e “ comunicazione veniva CP_5
Contr fatta da (oggi proprio all'attrice con pec del Controparte_1
28.06.2019 con la quale la società affiliante, nel contestare ogni addebito, ribadiva la piena volontà di proseguire i rapporti in modo ordinario nel rispetto degli accordi commerciali presi”. Non sussisteva, dunque, alcun difetto di informazione;
3) “gli asseriti inadempimenti Contr addebitati a non risultano (…) provati, così come non risultano provati né l'asserita Contr mala fede e colpa grave di né il suo comportamento asseritamente sleale e vessatorio, né il danno patrimoniale e non patrimoniale asseritamente patito da Parte_1 né la mancata assistenza tecnica e l'assenza di rifornimenti adeguati da parte di
[...]
né, infine, l'abbandono dell'affiliata in balia dei concorrenti”; 4) la motivazione del CP_2
recesso illegittimamente esercitato da consisteva in una mera preoccupazione di Parte_1
futuri inadempimenti, inidonea a giustificarlo, ed anzi, in assenza di prova contraria, doveva ritenersi costruita ad hoc, con il solo intento di contestare i solleciti di pagamento
Contr della 5) la comunicazione del 25/06/2019 era stata “da subito contestata dall'allora Contr con PEC del 28.6.2019 e del 3.7.2019 , nonché dall'Avv. Gianluca Marra, con PEC dell'11.7.2019 e successivamente ribadita con ulteriori pec del 24.7.2019, del 3.10.2019 e del 28.10.2019”; 6) il contratto si era dunque risolto a seguito della comunicazione dell'opposta del 12/9/2019, di avvalersi della clausola risolutiva espressa, sussistendo un debito dell'affiliata di €. 210.833,02, che aveva costretto ad escutere la polizza CP_2
fideiussoria a suo tempo prestata;
7) a prescindere dalla totale assenza di prove in ordine alle asserite ingenti somme sostenute da nel 2017 e alla perdita di valenza Pt_1
5 commerciale del marchio PL dall'aprile 2019, quanto argomentato dall'opponente non aveva alcun rilievo nel giudizio, che aveva ad oggetto la restituzione di parte del contributo
Contr co-marketing corrisposto dall'allora in conformità agli accordi commerciali originariamente conclusi fra le parti;
8) infatti, “in base agli accordi presi, l'affiliante avrebbe erogato un contributo, condizionato al fatturato di €.
2.200.000 annui, di €.100.000
(centomila/00) in tre rate secondo le seguenti scadenze: €.50.000,00 entro 60 gg. dalla sottoscrizione del contratto;
€.30.000,00 al 13° mese di affiliazione ed €.20.000,00 al 26° mese di affiliazione, con l'espressa previsione che il detto contributo era collegato all'intera durata del contratto (cinque anni) e che esso era dovuto ove il contratto fosse giunto a scadenza. In caso contrario, quindi nell'ipotesi di risoluzione anticipata, in virtù degli accordi del 02.07.2017 sottoscritti dalle parti in causa, l'affiliato si impegnava a restituire all'affiliante la differenza tra il premio totale e quello proporzionale per il quale il contratto Contr non era stato rispettato”; 9) “è indubbio, oltreché incontestato, che la allora ebbe a Part corrispondere a , a titolo di contributo comarketing, la somma di Euro 80.000,00 e che,
a fronte della risoluzione del contratto di affiliazione, intervenuta il 12/9/2019 per fatto e colpa dell'opponente, sia da quest'ultima dovuta la restituzione della somma pari alla differenza tra quanto ricevuto e l'importo proporzionale al periodo di tempo per il quale il contratto non è stato rispettato”.
A fronte di tale motivazione le uniche censure riscontrabili nell'atto di appello possono in sostanza individuarsi come segue: a) contrariamente a quanto sostenuto dal
Contr primo giudice, non avrebbe contestato il recesso esercitato da essa ed Parte_1 anzi, comunicata da essa con pec del 30/7/2019 l'avvenuta dismissione delle Parte_1 insegne e del marchio, “la risoluzione veniva accettata dalla (…) per fatti CP_2 concludenti atteso che – come confermato dalla stessa , i codici di Controparte_1
rifatturazione (sistema contabile attraverso il quale i titolari di marchi e depositi della
consentono alle affiliate di eseguire gli ordini e procedono alla Parte_4
fatturazione degli stessi) sono stati disattivati a tale data proprio a seguito delle citate pec
Contr dei 26.6. e 30.7.19, ben quattro e due mesi prima della comunicazione inviata dalla il
12.9.19”; b) contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, essa appellante era stata costretta a far cessare il contratto “per la semplice ragione che quel contratto, avente ad oggetto l'esercizio dell'attività di supermercato con insegna e marchio PL e per la distribuzione di prodotti era divenuto improseguibile dato che ha CP_6 CP_3 lasciato l'Italia dopo aver ceduto l'azienda alla concorrente che commercializza CP_4 prodotti di fascia meno pregiata, interrompendo all'improvviso, con mala fede e colpa
6 grave, i rapporti commerciali intrapresi”; c) erronea era l'interpretazione a proposito della Contr natura del contratto sotto il profilo dell'intuitus personae; d) mancava la prova, che non aveva fornito, del credito ingiunto, non essendo inoltre dato sapere in base a quali parametri la quantificazione era stata effettuata.
Quanto alla censura sub a), essa è (a tacer d'altro) inammissibile perché non si confronta con la motivazione adottata dal Tribunale, mentre la disattivazione dei codici di rifatturazione appare essere cautelativa a fronte del palese inadempimento dell'affiliata, che aveva pure comunicato di dismettere le insegne.
Anche la censura sub b) è eccessivamente generica e dunque inammissibile. Ed invero, premesso che la legittimità o meno del recesso va valutata all'epoca in cui esso fu esercitato, e non certo in relazione ai fatti successivi, il Tribunale, dopo avere ritenuto che l'opposta avesse adempiuto ai propri obblighi di informazione, ha osservato (a torto o a ragione) che sull'opponente incombeva l'onere di fornire prova degli asseriti inadempimenti. Motivazione, questa, con la quale l'appellante, ancora una volta, non si confronta, dovendosi peraltro evidenziare che l'appellata afferma: “Se, pertanto, il contratto non fosse stato risolto anticipatamente per l'inadempimento dell'Affiliata, esso Contr avrebbe continuato a svolgere i propri effetti con poi fusa per incorporazione con
Cont
sino alla scadenza contrattuale del 4/10/2022, nonché ad avere per oggetto la medesima “insegna” (il marchio PL Market), dunque in adesione a tutti “i requisiti che avevano determinato la scelta iniziale” di Ciò trova conferma sinanche nel contenuto Pt_1
dei volantini prodotti in giudizio dalla stessa ed allegati (privi di numerazione) alla Pt_1
propria memoria ex art. 183 sesto comma n.2 c.p.c. sui quali, in epoca già successiva alle lamentate intese , continua a risaltare il marchio “PL Market”. CP_8
La censura sub c) è anch'essa inammissibile perché: nel riportare che in seno alle premesse del contratto di affiliazione commerciale “le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è caratterizzato dalla fiducia e dall'intuitu personae”, fa le mostre di ignorare che il Tribunale ha ritenuto che siffatto intuitus personae fosse, all'esito della interpretazione della clausola contrattuale n. 3.2.6, ed in difetto di analoga previsione a favore dell'affiliato, a favore del solo affiliante. Generico, inoltre, si appalesa quanto asserito a proposito del fatto che tale interpretazione sarebbe in contrasto con i “principi generali in materia di autonomia contrattuale, con i principi di correttezza e buona fede e, in generale, con le regole sulla manifestazione della volontà”, non essendo ben chiaro se,
a questo punto, la clausola richiamata dovrebbe essere dichiarata nulla ed in base a quali norme, posto che proprio il contenuto del contratto di franchising, mediante il quale “una
7 parte (franchisor o affiliante) concede la disponibilità all'altra (franchisee o affiliato), verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi” (v. art. 1 L. 129/2004) giustifica la tutela – in caso di cessione a terzi dell'azienda o di un suo ramo - in favore del solo affiliante.
Quanto alla censura sub d), infine, essa è pure inammissibile perché non si confronta con la motivazione del Tribunale, che ha ritenuto incontestata la dazione del contributo e dovuta la sua restituzione in proporzione alla durata del contratto, secondo le previsioni contrattuali coincidenti con la domanda dell'opposta.
Infine, solo per completezza di motivazione, va dichiarata l'inammissibilità della prova testimoniale sulla quale oggi l'appellante insiste, avendovi la parte rinunciato allorquando non ribadì la relativa richiesta all'atto della precisazione delle conclusioni, dinanzi al primo giudice (v., ex plurimis, Cass. n. 34639/2023).
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia (scaglione compreso fra
€. 520.001 ed €. 1.000.000) e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da avverso Parte_1
la sentenza n. 2671/2024 in data 30 maggio 2024 del Tribunale di Catania, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, dichiara inammissibile l'appello e condanna l'appellante a rifondere, in favore dell'appellata, le spese del grado, che liquida in complessivi €.
18.500,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del
15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il
30 aprile 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Marcella Murana) (Nicola La Mantia)
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