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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 14/04/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
II SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Paola Mureddu Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere
Dott.ssa Paola Boiano Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 556/23 R.G.
promosso da società a responsabilità limitata con socio unico (codice Parte_1
fiscale e partita IVA n. ), in persona del suo legale rappresentante p.t., e P.IVA_1
per essa, quale mandataria, società di diritto italiano (codice fiscale Parte_2
, P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante p.t., P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto De Donatis (C.F. ), CodiceFiscale_1
con Studio in Pescara, al Corso Vittorio Emanuele II n. 147
( ) Email_1
APPELLANTE
Contro (c.f. e (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), rappresentate e difese dall'avv. Roberta Capocasa del Foro di C.F._3
Fermo ed elettivamente domiciliate in Grottammare (AP), Via XX Settembre 32, presso lo studio della medesima
APPELLATE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter cpc entro il 12/03/2025, data fissata per la rimessione della causa in decisione.
Oggetto: impugnazione avverso la sentenza n. 403/2023 pubblicata dal Tribunale di
Fermo il 20/05/2023 (rg 131/2017)
FATTI di CAUSA
Con sentenza n. 403/2023, pubblicata il 20/05/2023 (rg 131/2017), il Tribunale di
Fermo rigettava la domanda proposta ex art. 2901 c.c. dalla tesa a far CP_3
dichiarare l'inefficacia dell'atto di donazione del 28.03.2012, Rep. 113051, con il quale aveva ceduto alla figlia riservandosi il diritto di Controparte_1 Controparte_2
abitazione, la metà della proprietà superficiaria sull'immobile sito in Cupra Marittima,
Contrada Boccabianca, alla via Piero della Francesca n. 5, meglio descritto in citazione.
Condannava l'attrice alla rifusione delle spese processuali in favore delle convenute.
Avverso l'impugnata sentenza ha proposto appello la , in persona CP_3
del l.r pro-tempore, e per essa, quale mandataria per la gestione del credito, Pt_3
, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
[...]
Alberto De Donatis, deducendo i motivi di seguito riepilogati ed esaminati, per chiedere, nel merito in via principale: accertarsi e dichiarare la inefficacia relativa e, per l'effetto, dichiarare la revoca e la conseguente inefficacia nei confronti della attrice, in persona del l.r. pro-tempore, dell'atto di donazione del 28.3.2012, Rep. n. 113051, Racc. n. 22766, per Notar Avv. Tommaso Faenza, con il quale la sig.ra CP_1
ha ceduto alla figlia, sig.ra (C.F. ),
[...] Controparte_2 C.F._3
nata a [...] il [...] e res.te in Cupra Marittima, alla via Piero della Francesca
n. 5, i diritti di piena proprietà, pari alla metà (½) dell'intero, della proprietà superficiaria riservandosi il diritto di abitazione su proprietà superficiaria sull'immobile sito in Cupra Marittima, Contrada Boccabianca, alla via Piero della Francesca n. 5, e così precisamente individuato:
a) appartamento di civile abitazione al piano terra, distinto con il numero interno due, della scala A, composto da ingresso-soggiorno, cucina, due bagni, disimpegno, tre camere, due balconi ed annessa corte di pertinenza esclusiva sui lati sud ed est, confinante con vano scala, proprietà Per_1 proprietà e via Piero della Francesca, salvo altri;
con annessi: Per_2
- locale ripostiglio al piano terzo o sottotetto, confinante con corridoio comune, proprietà
e per più lati, salvo altri;
Per_3 Persona_4
- fondaco al piano sottoerraneo primo, confinante con corridoio comune, e Persona_5 proprietà salvo altri. Per_3
Riportate al Catasto fabbricati di detto Comune, proprietà per l'area, sig.ra Controparte_1 proprietà superficiaria 1/1, al foglio 2, part. 452, sub 4, classe 3, cat. A/2, vani 7,5, RC € 348,61, piano S 1 – T - 3, interno 2, scala A.
b) locale autorimessa al piano sotterraneo primo, confinante con spazio manovre comune, corte comune e per più lati, salvo altri. Persona_5
Riportate al Catasto fabbricati di detto Comune, proprietà per l'area, sig.ra Controparte_1 proprietà superficiaria 1/1, al foglio 2, par. 452, sub 9, classe 2, cat. C/6, mq 14, RC € 26,03, piano S – 1, scala A.
- Sempre nel merito: disporsi che l'emananda sentenza faccia stato tra tutti i convenuti partecipanti agli atti impugnati. Autorizzare l'Agenzia delle Entrate in uno con il competente Conservatore delle CC.RR.II. alla trascrizione della emananda sentenza, emettendo ogni altro ulteriore provvedimento. Condannare le convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese e compenso del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA.
Con comparsa, depositata il 27/07/2023, si è costituita in giudizio ex art. 111 cpc la in persona del suo legale rappresentante p.t., e per essa, Parte_1
quale mandataria, (nuova denominazione assunta da , in Parte_2 Parte_3
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alberto De Donatis, richiamando e facendo proprie tutte le istanze, richieste, domande e allegazioni già avanzate e formulate in corso di giudizio, nonché chiedendo l'estromissione dal presente giudizio dell'originaria parte , in persona del CP_3
l.r. pro-tempore, alla quale l'istante è subentrata con il suddetto atto costitutivo.
Con comparsa di risposta, depositata il 25/10/2023, si sono costituite in giudizio e , contestando le motivazioni del gravame, per Controparte_1 Controparte_2
chiedere il rigetto dell'appello proposto da per i motivi di cui alla CP_3
premessa dell'atto, con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge, di entrambi i gradi di giudizio.
Con ordinanza del 22/11/2023 la Corte fissava la data del 12/03/2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti termine sino alla predetta data per il deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. e, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., termini perentori, a ritroso, decorrenti dalla suindicata data per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e infine per il deposito delle note di replica.
In data 13/03/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Premesso che non può essere dichiarata l'estromissione della CP_3
stante l'opposizione della controparte, va preliminarmente affrontata l'eccezione della parte appellata di inammissibilità della costituzione della Parte_1
sollevata sul presupposto che la stessa sta nel presente giudizio per mezzo della mandataria la quale, a sua volta, sta in giudizio col ministero dell'avv. Parte_2
De Donatis, che, allo stesso tempo, aveva proposto appello per mandataria Parte_3
di , il tutto in forza di un'unica Procura Generale, rilasciata al nominato CP_3
difensore in data 07/06/2011 (oltre dodici anni fa) da all'epoca Parte_4
mandataria di;
che tale procura attribuiva il potere di “rappresentanza e CP_3
tutela giudiziale di ” e non anche della Controparte_4
mandante ; che, pertanto, vi è un difetto di rappresentanza processuale CP_3 della mandante non potendo a tal fine considerarsi idonea la Controparte_5
Procura Generale del 07/06/2011, utilizzata dall'avv. De Donatis sia per l'instaurazione del giudizio di primo grado da parte di (e, per essa, di , che CP_3 Parte_3
per l'iscrizione a ruolo del presente giudizio di appello da parte di (e, per CP_3
essa, di , e infine per la costituzione ex art. 111 c.p.c. da parte di Parte_3 [...]
(e, per essa, di;
che si tratta di un'unica procura per Parte_1 Parte_2
due mandatarie differenti di due mandanti differenti.
L'eccezione è infondata.
Premesso che nel primo grado del presente giudizio la mandataria della creditrice/attrice era la denominazione assunta nel 2015 CP_3 Parte_3
dalla (abbreviata (cfr Controparte_4 Parte_4
citazione primo grado) e che la ha cambiato denominazione in Parte_3 Pt_2
nel corso del primo grado (2019), varrà precisare che la (già
[...] Parte_2 Pt_3
e prima ancora ) è l'unica mandataria che sta in
[...] Controparte_4
giudizio per conto di due mandanti succedutesi nella titolarità del credito nel corso del giudizio, precisamente la prima e la dopo. CP_3 Parte_1
Chiarito ciò, va osservato che parte appellante ha documentato l'avvenuta cessione di credito, sulla quale peraltro non v'è contestazione avversaria, nell'ambito della quale risulta che la ha conferito alla l'incarico di Parte_1 Parte_3
svolgere, in relazione ai crediti oggetto della cessione, l'attività di amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento, oltre, quale special servicer, di porre in essere le attivita' relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione, anche, se del caso, attraverso l'escussione delle relative garanzie (cfr procura speciale 20/07/2017 Notaio
[...]
rep. 60850, racc. 11358). Per_6
La dunque, è mandataria della e poi anche della Parte_3 CP_3 [...]
per la quale si è costituita in appello ex art. 111 cpc con la nuova Parte_1
denominazione di assunta nel 2019. Parte_2 Posto quanto precede, reputa la Corte adita che la qualità di mandataria della Pt_3
(già ed ora , alla stessa conferita
[...] Controparte_4 Parte_2
dapprima dalla e poi dalla consente di ritenere CP_3 Parte_1
valida la costituzione della nel presente grado, a ministero Parte_1
dell'avv. De Donatis Alberto in virtù della procura generale rilasciata in suo favore il
07/06/2011 dalla (poi e poi Controparte_4 Parte_3
, benché a quel tempo titolare del credito fosse la , in Parte_2 CP_3
ragione del fatto che la mandataria originariamente nominata per l'attività di recupero del credito per cui è causa è rimasta invariata perché confermata dalla società che si è succeduta nella titolarità del medesimo diritto di credito.
Con il primo motivo parte appellante censura la gravata pronuncia nella parte in cui così statuisce (v. pag. 3): … è bensì vero quanto più volte affermato da parte attrice secondo cui l'azione revocatoria non richiede “la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore” ma solo il compimento di un atto che, rendendo più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, abbia arrecato pregiudizio alle ragioni creditorie;
e tuttavia, nel caso di specie, non può dirsi provato che l'atto donativo impugnato abbia pregiudicato, sia pure nell'anzidetto senso di rendere più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, le ragioni del creditore.
Deduce, a tal fine, che secondo il giudice di I grado, la debitrice, pur avendo posto in essere un atto di donazione (“solamente”) per ½ del proprio immobile, sarebbe rimasta comunque proprietaria della restante metà, ritenendo di fatto questo atto non rilevante ai fini di una maggiore difficoltà nell'esazione coattiva del credito medesimo;
che, invero, in tema di azione revocatoria, non è richiesta, a fondamento dell'azione la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma solo il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito;
che, a causa dell'atto di donazione, è evidente la complessiva inutilità, quantomeno l'incertezza, del recupero del credito a mezzo di espropriazione immobiliare sulla metà dell'immobile in questione, ammesso che lo stesso, per pura ipotesi, venga riconosciuto e dichiarato divisibile nel giudizio di divisione nel corso del procedimento di esecuzione che sarà da coltivare;
che, invece, qualora l'immobile non fosse divisibile ne conseguirebbe la complessiva infruttuosità dell'esecuzione; che, infatti, nella fattispecie che ci occupa, risulta evidente tale pregiudizio, stante la compromissione delle ragioni di credito dell'appellante, a seguito dell'atto di donazione con il quale la sig.ra si è CP_1
sostanzialmente spogliata del proprio patrimonio immobiliare, essendo sufficiente, quanto alla nascita di un pregiudizio, anche una mera diminuzione della garanzia patrimoniale.
Con un secondo motivo censura altresì la gravata sentenza nella parte in cui così attesta
(v. pag. 3): … va anche detto che parte attrice, sulla quale gravava l'onere della prova in ordine alla sussistenza del pregiudizio alle ragioni creditorie quale conseguenza dell'atto dispositivo posto in essere dalla si è invece soltanto limitata CP_1
genericamente a rappresentare che tale pregiudizio fosse insito nell'avvenuta disposizione patrimoniale, senza tuttavia neppure indicare, né formulando istanze istruttorie in tal senso, il valore residuo del patrimonio della debitrice a seguito dell'atto dispositivo, con ciò impedendo a questo Giudice di apprezzare la sussistenza di un pregiudizio alle ragioni creditorie (sia pure nel senso di un più incerto o difficile soddisfacimento del credito), a sua volta imprescindibile presupposto per
l'accoglimento dell'azione revocatoria.
Deduce, a tal fine, che il Tribunale, ritenendo che fosse compito della creditrice dimostrare eventuali altre proprietà della debitrice da aggredire, ha invertito l'onere della prova, discostandosi dalla consolidata giurisprudenza secondo la quale …l'onere di dimostrare l'insussistenza del rischio del danno – in ragione di ampie residualità patrimoniali- incombe al convenuto (dell'azione di revocazione) poiché egli solo è in grado di conoscere e di dimostrare agevolmente la consistenza del proprio patrimonio.
(Cass., 5 febbraio 2013, n. 2651); che l'attrice era tenuta ad evidenziare l'atto dispositivo ed era onere della provare l'esistenza di ulteriori sue utilità idonee CP_1
a soddisfare il credito della odierna appellante;
che la debitrice convenuta, invece, nulla ha allegato né provato circa l'eventuale esistenza di residualità patrimoniali atte a far ritenere l'insussistenza dell'eccepito VE DA, (Cass n. 11471/2003; Cass. n. 15265/2006), né dei cespiti residui, né del prezzo di mercato dell'immobile, oggetto della disposizione.
Le motivazioni che precedono, suscettibili di trattazione congiunta per evidenti ragioni di connessione, sono fondate e vanno pertanto accolte.
Reputa la Corte adita che può ritenersi sussistente, nel caso di specie, il requisito oggettivo dell'VE DA e ciò in ragione del fatto che, secondo consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità, il pregiudizio non deve consistere in un danno effettivo ed attuale, nel senso che il depauperamento del patrimonio del debitore debba essere effettivo ed attuale, o che la sua consistenza debba essere totalmente compromessa, essendo sufficiente che l'atto dispositivo del debitore abbia reso più difficoltosa o incerta o dispendiosa la realizzazione del credito. Sulla base di quanto precede l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, integrata dall'atto di disposizione oggetto di revocatoria, senza che debba provare la consistenza del patrimonio del debitore dopo la dismissione del bene, mentre graverà sulla parte convenuta provare l'insussistenza del pregiudizio, ossia dimostrare che non sussiste il rischio di una soddisfazione del credito più incerta o difficile in ragione delle residualità patrimoniali del debitore. Nel caso di specie, dunque,
l'attrice/appellata ha dato prova della variazione patrimoniale, consistita appunto nella donazione del 28/03/2012, mentre parte convenuta, che ha eccepito la mancanza del requisito in parola, avrebbe dovuto provare, anche in applicazione del principio della vicinanza della prova, che la capienza del suo patrimonio fosse tale da escludere
l'VE DA (Cass. sez. II n. 1902/2015; sez. III n.218080/2015). Detta prova è rimasta inevasa.
Varrà precisare, peraltro, che la verifica dell'VE DA deve essere compiuta con riferimento esclusivamente alla consistenza patrimoniale e alla solvibilità del fideiussore nei confronti del quale si agisce ai sensi dell'art. 2901 c.c. e non a quella di altro fideiussore o del debitore garantito e ciò anche alla stregua della facoltà del creditore, nella solidarietà passiva, di chiedere l'integrale pagamento a ciascuno dei coobbligati. E' irrilevante, quindi, la fideiussione prestata da altri garanti e l'eventuale escussione.
Quanto alla sussistenza degli altri presupposti dell'azione pauliana, aggiunge l'appellante che, non perseguendo scopi restitutori, non è richiesta la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una ragione lata, anche solo eventuale, di credito, purché non manifestamente implausibile e non risultando in tale eventualità neppure richiesto che chi agisce in revocatoria provi di aver preventivamente introdotto un giudizio di accertamento del di lui credito;
che, al riguardo, le Sezioni Unite della Corte Suprema hanno acclarato che, ai fini dell'azione revocatoria, non è necessario essere in presenza di un credito certo, liquido ed esigibile accertato in sede giudiziale, essendo sufficiente l'esistenza di una semplice ragione di credito, e tanto anche quando il suo accertamento è magari in corso di verifica dinanzi ad altro giudice (Cass., Sez.Un., 18.05.2004, n. 9440 – giurisprudenza assolutamente costante anche in riferimento al fideiussore), cosi come nella fattispecie allorché il credito in discorso è stato contestato dalla in altro giudizio;
che, in ogni caso, CP_1
il Tribunale di Fermo, nel procedimento n. 1176/2016 RG, in riferimento all'atto di citazione in opposizione del 29.4.2015 promosso dalla avverso il decreto CP_1
ingiuntivo n. 200/2016, emesso il 23.2.2016, ha revocato l'ingiunzione opposta, condannando però la debitrice al pagamento in favore della creditrice/opposta dell'importo di € 84.137,27, a titolo di saldo conto corrente nr. 101637118 al 13.4.12, oltre interessi convenzionali e di € 5.456,04 a titolo di capitale residuo mutuo chirografario nr. 3787973, oltre interessi convenzionali.” (Sentenza n. 106/2021 dell'1.3.2021, pubbl.
2.3.2021 Tribunale di Fermo, Dott.ssa Diodato,
[...]
; che la sentenza non è stata appellata e, dunque, è passata in Controparte_6
giudicato circa l'accertamento definitivo del credito dell'attrice, odierna appellante.
La motivazione è fondata.
L'azione revocatoria è esperibile anche in caso di credito “litigioso”, in ragione del fatto che l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, tanto che il credito eventuale, nella veste di credito litigioso è idoneo a determinare, sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio, come nel presente caso, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito, l'insorgere della qualità di creditore che abilita l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria contro l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass. 5618/2017). Pertanto, se, da un lato, il titolare di un credito litigioso è legittimato a proporre a tutela del credito l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. degli atti che il potenziale debitore ha compiuto in pregiudizio del credito e delle ragioni del creditore, dall'altro, l'eventuale sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto revocato non potrà essere portata ad esecuzione finché l'esistenza del credito non sarà accertata con un provvedimento avente efficacia di giudicato. Pertanto nel caso di specie, atteso che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pur avendo revocato l'ingiunzione di pagamento, ha comunque accertato la sussistenza del credito, anche se di importo inferiore, la relativa sentenza potrà essere portata ad esecuzione sull'immobile oggetto del revocando atto una volta divenuta definitivamente esecutiva.
Deduce poi l'appellante che il credito è preesistente rispetto all'atto dispositivo, atteso che la fideiussione con la quale la si è resa garante, è stata stipulata in CP_1
data 24.2.2011, dunque, prima dell'atto dispositivo in questione;
che, al riguardo, la
Suprema Corte ha rilevato che, in tema di azione revocatoria proposta nei confronti del fideiussore, l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore risale al momento della nascita del credito, cioè al momento della sottoscrizione della fideiussione, (24.2.2011), coincidente con il momento dell'apertura della linea di credito (24.2.2011), sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito (Cass. 19.10.2006 n.
22465); che, conseguentemente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito regolata in conto corrente e alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., in base al solo requisito soggettivo della mera consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (“scientia DA”) ed al solo fattore oggettivo dell'VE DA” (cfr. Cass. 15/02/2011 n. 3676), senza peraltro che assumano viceversa rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis), né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (v. Corte di Cassazione, Sez. II, 17.01.2007, n.
966);che parte appellante ha depositato, in uno alla propria memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n.2, l'elenco dei movimenti transitati sul conto corrente intrattenuto dalla garantita AC Srl, nonché gli estratti conto, (doc. nn. 13 e 14) da cui si evidenzia ancor di più e ad abundantiam che alla data dell'atto dispositivo il conto corrente versava in sofferenza e a debito;
che non è irrilevante che la ricevuta CP_1
la diffida di pagamento del 22.3.2012 in data 29.3.2012 (ns. doc. n. 3), si sia improvvisamente risolta a disporre in favore della figlia con il sostanzialmente contestuale atto di donazione 28.3.2012 (doc. n. 10), essendo stata evidentemente sollecitata al rientro della debitoria;
che la predetta tempistica degli atti posti in essere da parte debitrice, odierna appellata, non è stata valutata dal Tribunale, senza tralasciare il fatto che l'atto di donazione è stipulato dalla in favore della figlia CP_1
ed entrambe constavano avere lo stesso domicilio, in Cupra Marittima, alla via Piero della Francesca n. 5, ove hanno ritualmente ricevuto le notifiche dell'atto di citazione in data 23.1.2017.
La motivazione è fondata.
Varrà premettere che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la semplice esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, concessa fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 n.1, prima parte c.c., in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (“scientia DA”) ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento, giacchè l'insorgenza del credito deve essere apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione (C. Cass. sez. 6 n. 10522 del 03/06/2020).
Ciò premesso, varrà osservare che la donazione oggetto della presente azione è atto a titolo gratuito e successivo al sorgere del credito. Può parlarsi di atto gratuito in quanto la lettura del rogito non consente di evincere nelle parti stipulanti uno spirito diverso da quello di liberalità, inteso come coscienza di porre in essere un'attribuzione patrimoniale nullo iure cogente, ossia senza esservi tenuti. In ogni caso, devono ritenersi irrilevanti le motivazioni sottese agli atti dispositivi del patrimonio del debitore, atteso che l'art. 2740 cod. civ., dispone che il debitore risponde con tutti i suoi beni dell'adempimento delle proprie obbligazioni, a prescindere dalla loro fonte, e quindi anche se le stesse derivino dalla legge, come l'obbligo di mantenimento del coniuge e dei figli minori;
contemporaneamente, l'art. 2901 cod. civ. tutela il creditore, rispetto agli atti di disposizione del proprio patrimonio posti in essere dal debitore, senza alcun discrimine circa lo scopo ulteriore avuto di mira dal debitore nel compimento dell'atto dispositivo;
sono pertanto soggetti all'azione revocatoria anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale, come quello con cui il debitore, per adempiere il proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e del coniuge, abbia trasferito a quest'ultimo, a seguito della separazione, la proprietà di un bene
(Cass. civ. Sez. III Ord., 15/04/2019, n. 10443; Cass. Civ., Sez. VI-III, sent. n. 24870 del 4 ottobre 2019).
Precisato ciò, va osservato che la donazione in parola è atto successivo al sorgere del credito in quanto intervenuto dopo la stipula della fideiussione omnibus prestata dalla in data 24/02/2011 e della fideiussione specifica prestata dalla stessa il CP_1
11/03/2011, con cui la nominata garante ha assunto la veste di debitrice verso la banca in relazione alle obbligazioni della società garantita rivenienti rispettivamente dall'apertura di credito in conto corrente e dal mutuo chirografario, i cui accreditamenti non sono in contestazione e sono comunque evincibili dalla documentazione bancaria acquisita in primo grado (Cass. 2006/22465; 2011/3676). Ciò detto, la gratuità dell'atto e la sua posteriorità rispetto al sorgere del credito, nel senso appena spiegato, determinano, ai fini dell'accoglimento dell'azione proposta, la necessaria sussistenza in capo al fideiussore/debitore, nello specifico in capo al donante e non anche in capo al donatario, anche dell'elemento soggettivo della scientia DA, quale mera consapevolezza di arrecare pregiudizio, anche solo potenziale, alle ragioni del creditore (Cass. 2018/5658), che può essere dimostrata anche tramite presunzioni.
Posto quanto precede, tenuto conto del rapporto di filiazione esistente tra le appellate, del fatto che gli immobili oggetto di donazione siano ubicati in Cupra Marittima, alla via Piero della Francesca n.5, e che entrambe risiedessero in detti immobili, sia al momento della stipula della donazione (come risulta dalla medesima) che successivamente (come risulta dal decreto ingiuntivo notificato il 10/01/2013 a CP_1
a mani della figlia e dall'atto di citazione del primo grado
[...] Controparte_2
notificato ad entrambe il 23/01/2017 a mani di ), appare evidente che Controparte_1
le predette circostanze oggettive consentano di ritenere che non vi fosse alcuna necessità della stipula della donazione degli immobili dove i componenti della famiglia convivevano stabilmente e che avrebbe comunque ereditato dalla Controparte_2
madre, né si ravvisano ragioni per cui dovesse essere garantito, attraverso le pattuizioni contenute nella donazione, il diritto di abitazione nei medesimi immobili in favore di entrambe.
Deriva da quanto precede, in via presuntiva, che la finalità della donazione, peraltro stipulata contestualmente alla revoca degli affidamenti e alla diffida di pagamento da parte della fosse, invero, quella di distrarre i beni. Può ritenersi, al riguardo, che Pt_4
fosse partecipe dell'attività svolta dalla società garantita, con Controparte_1
conseguente presumibile conoscenza dei fatti della stessa, compresa l'esposizione debitoria verso la (il cui conto corrente, dall'apertura in poi, è stato CP_3
sempre a debito: cfr estratti conto), e quindi del danno che ragionevolmente sarebbe derivato alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto. Come risulta dall'elenco movimenti prodotto dalla Banca, infatti, il 15/03/2011, ovvero tre giorni dopo la stipula della donazione, la AC bonificava al Notaio Tommaso Faenza l'importo di € 861,00, che, in pari data, bonificava a la somma di € 1861,00 (senza Controparte_1
causale) e che, successivamente, la donante riceveva dalla società bonifici con causale
“retribuzione/compensi” dei mesi di febbraio, maggio, giugno e settembre 2011.
L'appello va, in definitiva, accolto.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, in base al valore della causa (scaglione 52.000/260.000) che, in caso di azione ex art. 2901 c.c., è dato dal credito per il quale il creditore agisce in giudizio
(Cass. n. 3697/2020). Vengono liquidate al minimo della tariffa in considerazione del fatto che il credito è prossimo al minimo dello scaglione di riferimento. Quelle del presente grado vengono liquidate una sola volta, in favore della Parte_1
in ragione dell'attività difensiva svolta dal medesimo procuratore.
[...]
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e CP_3 [...]
e per esse la mandataria nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
e avverso la sentenza n. 403/2023, pubblicata dal
[...] Controparte_2
Tribunale di Fermo in data 20/05/2023, accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiara l'inefficacia dell'atto di donazione del
28.03.2012, Rep. 113051, Racc. 22766, per atto Notaio Tommaso Faenza, nei confronti della parte appellante, con cui ha donato a i diritti Controparte_1 Controparte_2
di piena proprietà, pari alla metà (½) dell'intero, della proprietà superficiaria riservandosi il diritto di abitazione su proprietà superficiaria sull'immobile sito in
Cupra Marittima, Contrada Boccabianca, alla via Piero della Francesca n. 5, e così precisamente individuato:
a) appartamento di civile abitazione al piano terra, distinto con il numero interno due, della scala A, composto da ingresso-soggiorno, cucina, due bagni, disimpegno, tre camere, due balconi ed annessa corte di pertinenza esclusiva sui lati sud ed est, confinante con vano scala, proprietà Per_1 proprietà e via Piero della Francesca, salvo altri;
con annessi: Per_2
- locale ripostiglio al piano terzo o sottotetto, confinante con corridoio comune, proprietà e per più lati, salvo altri;
Per_3 Persona_4
- fondaco al piano sottoerraneo primo, confinante con corridoio comune, e Persona_5 proprietà salvo altri. Per_3
Riportate al Catasto fabbricati di detto Comune, proprietà per l'area, sig.ra Controparte_1 proprietà superficiaria 1/1, al foglio 2, part. 452, sub 4, classe 3, cat. A/2, vani 7,5, RC € 348,61, piano S 1 – T - 3, interno 2, scala A.
b) locale autorimessa al piano sotterraneo primo, confinante con spazio manovre comune, corte comune e per più lati, salvo altri. Persona_5
Riportate al Catasto fabbricati di detto Comune, proprietà per l'area, sig.ra Controparte_1 proprietà superficiaria 1/1, al foglio 2, par. 452, sub 9, classe 2, cat. C/6, mq 14, RC € 26,03, piano S – 1, scala A.
Condanna le convenute/appellate, in solido, a rifondere alla parte appellante le spese di lite del doppio grado che liquida, quanto al primo grado, in favore della CP_3
in euro 1276,00 per la fase di studio, euro 814,00 per la fase introduttiva ed euro
[...]
2127,00 per la fase decisionale, e, quanto al presente grado, in favore della
[...]
in euro 1489,00 per la fase di studio, euro 956,00 per la fase Parte_1
introduttiva ed euro 2553,00 per la fase decisionale, il tutto oltre il 15% per rimborso spese generali, iva e cpa dovute per legge.
Ancona, così deciso li 28/03/2025
Il Consigliere ausiliario est.
Dott.ssa Paola Boiano
Il Presidente
Dott.ssa Paola Mureddu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
II SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Paola Mureddu Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere
Dott.ssa Paola Boiano Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 556/23 R.G.
promosso da società a responsabilità limitata con socio unico (codice Parte_1
fiscale e partita IVA n. ), in persona del suo legale rappresentante p.t., e P.IVA_1
per essa, quale mandataria, società di diritto italiano (codice fiscale Parte_2
, P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante p.t., P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto De Donatis (C.F. ), CodiceFiscale_1
con Studio in Pescara, al Corso Vittorio Emanuele II n. 147
( ) Email_1
APPELLANTE
Contro (c.f. e (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), rappresentate e difese dall'avv. Roberta Capocasa del Foro di C.F._3
Fermo ed elettivamente domiciliate in Grottammare (AP), Via XX Settembre 32, presso lo studio della medesima
APPELLATE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter cpc entro il 12/03/2025, data fissata per la rimessione della causa in decisione.
Oggetto: impugnazione avverso la sentenza n. 403/2023 pubblicata dal Tribunale di
Fermo il 20/05/2023 (rg 131/2017)
FATTI di CAUSA
Con sentenza n. 403/2023, pubblicata il 20/05/2023 (rg 131/2017), il Tribunale di
Fermo rigettava la domanda proposta ex art. 2901 c.c. dalla tesa a far CP_3
dichiarare l'inefficacia dell'atto di donazione del 28.03.2012, Rep. 113051, con il quale aveva ceduto alla figlia riservandosi il diritto di Controparte_1 Controparte_2
abitazione, la metà della proprietà superficiaria sull'immobile sito in Cupra Marittima,
Contrada Boccabianca, alla via Piero della Francesca n. 5, meglio descritto in citazione.
Condannava l'attrice alla rifusione delle spese processuali in favore delle convenute.
Avverso l'impugnata sentenza ha proposto appello la , in persona CP_3
del l.r pro-tempore, e per essa, quale mandataria per la gestione del credito, Pt_3
, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
[...]
Alberto De Donatis, deducendo i motivi di seguito riepilogati ed esaminati, per chiedere, nel merito in via principale: accertarsi e dichiarare la inefficacia relativa e, per l'effetto, dichiarare la revoca e la conseguente inefficacia nei confronti della attrice, in persona del l.r. pro-tempore, dell'atto di donazione del 28.3.2012, Rep. n. 113051, Racc. n. 22766, per Notar Avv. Tommaso Faenza, con il quale la sig.ra CP_1
ha ceduto alla figlia, sig.ra (C.F. ),
[...] Controparte_2 C.F._3
nata a [...] il [...] e res.te in Cupra Marittima, alla via Piero della Francesca
n. 5, i diritti di piena proprietà, pari alla metà (½) dell'intero, della proprietà superficiaria riservandosi il diritto di abitazione su proprietà superficiaria sull'immobile sito in Cupra Marittima, Contrada Boccabianca, alla via Piero della Francesca n. 5, e così precisamente individuato:
a) appartamento di civile abitazione al piano terra, distinto con il numero interno due, della scala A, composto da ingresso-soggiorno, cucina, due bagni, disimpegno, tre camere, due balconi ed annessa corte di pertinenza esclusiva sui lati sud ed est, confinante con vano scala, proprietà Per_1 proprietà e via Piero della Francesca, salvo altri;
con annessi: Per_2
- locale ripostiglio al piano terzo o sottotetto, confinante con corridoio comune, proprietà
e per più lati, salvo altri;
Per_3 Persona_4
- fondaco al piano sottoerraneo primo, confinante con corridoio comune, e Persona_5 proprietà salvo altri. Per_3
Riportate al Catasto fabbricati di detto Comune, proprietà per l'area, sig.ra Controparte_1 proprietà superficiaria 1/1, al foglio 2, part. 452, sub 4, classe 3, cat. A/2, vani 7,5, RC € 348,61, piano S 1 – T - 3, interno 2, scala A.
b) locale autorimessa al piano sotterraneo primo, confinante con spazio manovre comune, corte comune e per più lati, salvo altri. Persona_5
Riportate al Catasto fabbricati di detto Comune, proprietà per l'area, sig.ra Controparte_1 proprietà superficiaria 1/1, al foglio 2, par. 452, sub 9, classe 2, cat. C/6, mq 14, RC € 26,03, piano S – 1, scala A.
- Sempre nel merito: disporsi che l'emananda sentenza faccia stato tra tutti i convenuti partecipanti agli atti impugnati. Autorizzare l'Agenzia delle Entrate in uno con il competente Conservatore delle CC.RR.II. alla trascrizione della emananda sentenza, emettendo ogni altro ulteriore provvedimento. Condannare le convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese e compenso del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA.
Con comparsa, depositata il 27/07/2023, si è costituita in giudizio ex art. 111 cpc la in persona del suo legale rappresentante p.t., e per essa, Parte_1
quale mandataria, (nuova denominazione assunta da , in Parte_2 Parte_3
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alberto De Donatis, richiamando e facendo proprie tutte le istanze, richieste, domande e allegazioni già avanzate e formulate in corso di giudizio, nonché chiedendo l'estromissione dal presente giudizio dell'originaria parte , in persona del CP_3
l.r. pro-tempore, alla quale l'istante è subentrata con il suddetto atto costitutivo.
Con comparsa di risposta, depositata il 25/10/2023, si sono costituite in giudizio e , contestando le motivazioni del gravame, per Controparte_1 Controparte_2
chiedere il rigetto dell'appello proposto da per i motivi di cui alla CP_3
premessa dell'atto, con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge, di entrambi i gradi di giudizio.
Con ordinanza del 22/11/2023 la Corte fissava la data del 12/03/2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti termine sino alla predetta data per il deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. e, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., termini perentori, a ritroso, decorrenti dalla suindicata data per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e infine per il deposito delle note di replica.
In data 13/03/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Premesso che non può essere dichiarata l'estromissione della CP_3
stante l'opposizione della controparte, va preliminarmente affrontata l'eccezione della parte appellata di inammissibilità della costituzione della Parte_1
sollevata sul presupposto che la stessa sta nel presente giudizio per mezzo della mandataria la quale, a sua volta, sta in giudizio col ministero dell'avv. Parte_2
De Donatis, che, allo stesso tempo, aveva proposto appello per mandataria Parte_3
di , il tutto in forza di un'unica Procura Generale, rilasciata al nominato CP_3
difensore in data 07/06/2011 (oltre dodici anni fa) da all'epoca Parte_4
mandataria di;
che tale procura attribuiva il potere di “rappresentanza e CP_3
tutela giudiziale di ” e non anche della Controparte_4
mandante ; che, pertanto, vi è un difetto di rappresentanza processuale CP_3 della mandante non potendo a tal fine considerarsi idonea la Controparte_5
Procura Generale del 07/06/2011, utilizzata dall'avv. De Donatis sia per l'instaurazione del giudizio di primo grado da parte di (e, per essa, di , che CP_3 Parte_3
per l'iscrizione a ruolo del presente giudizio di appello da parte di (e, per CP_3
essa, di , e infine per la costituzione ex art. 111 c.p.c. da parte di Parte_3 [...]
(e, per essa, di;
che si tratta di un'unica procura per Parte_1 Parte_2
due mandatarie differenti di due mandanti differenti.
L'eccezione è infondata.
Premesso che nel primo grado del presente giudizio la mandataria della creditrice/attrice era la denominazione assunta nel 2015 CP_3 Parte_3
dalla (abbreviata (cfr Controparte_4 Parte_4
citazione primo grado) e che la ha cambiato denominazione in Parte_3 Pt_2
nel corso del primo grado (2019), varrà precisare che la (già
[...] Parte_2 Pt_3
e prima ancora ) è l'unica mandataria che sta in
[...] Controparte_4
giudizio per conto di due mandanti succedutesi nella titolarità del credito nel corso del giudizio, precisamente la prima e la dopo. CP_3 Parte_1
Chiarito ciò, va osservato che parte appellante ha documentato l'avvenuta cessione di credito, sulla quale peraltro non v'è contestazione avversaria, nell'ambito della quale risulta che la ha conferito alla l'incarico di Parte_1 Parte_3
svolgere, in relazione ai crediti oggetto della cessione, l'attività di amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento, oltre, quale special servicer, di porre in essere le attivita' relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione, anche, se del caso, attraverso l'escussione delle relative garanzie (cfr procura speciale 20/07/2017 Notaio
[...]
rep. 60850, racc. 11358). Per_6
La dunque, è mandataria della e poi anche della Parte_3 CP_3 [...]
per la quale si è costituita in appello ex art. 111 cpc con la nuova Parte_1
denominazione di assunta nel 2019. Parte_2 Posto quanto precede, reputa la Corte adita che la qualità di mandataria della Pt_3
(già ed ora , alla stessa conferita
[...] Controparte_4 Parte_2
dapprima dalla e poi dalla consente di ritenere CP_3 Parte_1
valida la costituzione della nel presente grado, a ministero Parte_1
dell'avv. De Donatis Alberto in virtù della procura generale rilasciata in suo favore il
07/06/2011 dalla (poi e poi Controparte_4 Parte_3
, benché a quel tempo titolare del credito fosse la , in Parte_2 CP_3
ragione del fatto che la mandataria originariamente nominata per l'attività di recupero del credito per cui è causa è rimasta invariata perché confermata dalla società che si è succeduta nella titolarità del medesimo diritto di credito.
Con il primo motivo parte appellante censura la gravata pronuncia nella parte in cui così statuisce (v. pag. 3): … è bensì vero quanto più volte affermato da parte attrice secondo cui l'azione revocatoria non richiede “la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore” ma solo il compimento di un atto che, rendendo più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, abbia arrecato pregiudizio alle ragioni creditorie;
e tuttavia, nel caso di specie, non può dirsi provato che l'atto donativo impugnato abbia pregiudicato, sia pure nell'anzidetto senso di rendere più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, le ragioni del creditore.
Deduce, a tal fine, che secondo il giudice di I grado, la debitrice, pur avendo posto in essere un atto di donazione (“solamente”) per ½ del proprio immobile, sarebbe rimasta comunque proprietaria della restante metà, ritenendo di fatto questo atto non rilevante ai fini di una maggiore difficoltà nell'esazione coattiva del credito medesimo;
che, invero, in tema di azione revocatoria, non è richiesta, a fondamento dell'azione la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma solo il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito;
che, a causa dell'atto di donazione, è evidente la complessiva inutilità, quantomeno l'incertezza, del recupero del credito a mezzo di espropriazione immobiliare sulla metà dell'immobile in questione, ammesso che lo stesso, per pura ipotesi, venga riconosciuto e dichiarato divisibile nel giudizio di divisione nel corso del procedimento di esecuzione che sarà da coltivare;
che, invece, qualora l'immobile non fosse divisibile ne conseguirebbe la complessiva infruttuosità dell'esecuzione; che, infatti, nella fattispecie che ci occupa, risulta evidente tale pregiudizio, stante la compromissione delle ragioni di credito dell'appellante, a seguito dell'atto di donazione con il quale la sig.ra si è CP_1
sostanzialmente spogliata del proprio patrimonio immobiliare, essendo sufficiente, quanto alla nascita di un pregiudizio, anche una mera diminuzione della garanzia patrimoniale.
Con un secondo motivo censura altresì la gravata sentenza nella parte in cui così attesta
(v. pag. 3): … va anche detto che parte attrice, sulla quale gravava l'onere della prova in ordine alla sussistenza del pregiudizio alle ragioni creditorie quale conseguenza dell'atto dispositivo posto in essere dalla si è invece soltanto limitata CP_1
genericamente a rappresentare che tale pregiudizio fosse insito nell'avvenuta disposizione patrimoniale, senza tuttavia neppure indicare, né formulando istanze istruttorie in tal senso, il valore residuo del patrimonio della debitrice a seguito dell'atto dispositivo, con ciò impedendo a questo Giudice di apprezzare la sussistenza di un pregiudizio alle ragioni creditorie (sia pure nel senso di un più incerto o difficile soddisfacimento del credito), a sua volta imprescindibile presupposto per
l'accoglimento dell'azione revocatoria.
Deduce, a tal fine, che il Tribunale, ritenendo che fosse compito della creditrice dimostrare eventuali altre proprietà della debitrice da aggredire, ha invertito l'onere della prova, discostandosi dalla consolidata giurisprudenza secondo la quale …l'onere di dimostrare l'insussistenza del rischio del danno – in ragione di ampie residualità patrimoniali- incombe al convenuto (dell'azione di revocazione) poiché egli solo è in grado di conoscere e di dimostrare agevolmente la consistenza del proprio patrimonio.
(Cass., 5 febbraio 2013, n. 2651); che l'attrice era tenuta ad evidenziare l'atto dispositivo ed era onere della provare l'esistenza di ulteriori sue utilità idonee CP_1
a soddisfare il credito della odierna appellante;
che la debitrice convenuta, invece, nulla ha allegato né provato circa l'eventuale esistenza di residualità patrimoniali atte a far ritenere l'insussistenza dell'eccepito VE DA, (Cass n. 11471/2003; Cass. n. 15265/2006), né dei cespiti residui, né del prezzo di mercato dell'immobile, oggetto della disposizione.
Le motivazioni che precedono, suscettibili di trattazione congiunta per evidenti ragioni di connessione, sono fondate e vanno pertanto accolte.
Reputa la Corte adita che può ritenersi sussistente, nel caso di specie, il requisito oggettivo dell'VE DA e ciò in ragione del fatto che, secondo consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità, il pregiudizio non deve consistere in un danno effettivo ed attuale, nel senso che il depauperamento del patrimonio del debitore debba essere effettivo ed attuale, o che la sua consistenza debba essere totalmente compromessa, essendo sufficiente che l'atto dispositivo del debitore abbia reso più difficoltosa o incerta o dispendiosa la realizzazione del credito. Sulla base di quanto precede l'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, integrata dall'atto di disposizione oggetto di revocatoria, senza che debba provare la consistenza del patrimonio del debitore dopo la dismissione del bene, mentre graverà sulla parte convenuta provare l'insussistenza del pregiudizio, ossia dimostrare che non sussiste il rischio di una soddisfazione del credito più incerta o difficile in ragione delle residualità patrimoniali del debitore. Nel caso di specie, dunque,
l'attrice/appellata ha dato prova della variazione patrimoniale, consistita appunto nella donazione del 28/03/2012, mentre parte convenuta, che ha eccepito la mancanza del requisito in parola, avrebbe dovuto provare, anche in applicazione del principio della vicinanza della prova, che la capienza del suo patrimonio fosse tale da escludere
l'VE DA (Cass. sez. II n. 1902/2015; sez. III n.218080/2015). Detta prova è rimasta inevasa.
Varrà precisare, peraltro, che la verifica dell'VE DA deve essere compiuta con riferimento esclusivamente alla consistenza patrimoniale e alla solvibilità del fideiussore nei confronti del quale si agisce ai sensi dell'art. 2901 c.c. e non a quella di altro fideiussore o del debitore garantito e ciò anche alla stregua della facoltà del creditore, nella solidarietà passiva, di chiedere l'integrale pagamento a ciascuno dei coobbligati. E' irrilevante, quindi, la fideiussione prestata da altri garanti e l'eventuale escussione.
Quanto alla sussistenza degli altri presupposti dell'azione pauliana, aggiunge l'appellante che, non perseguendo scopi restitutori, non è richiesta la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una ragione lata, anche solo eventuale, di credito, purché non manifestamente implausibile e non risultando in tale eventualità neppure richiesto che chi agisce in revocatoria provi di aver preventivamente introdotto un giudizio di accertamento del di lui credito;
che, al riguardo, le Sezioni Unite della Corte Suprema hanno acclarato che, ai fini dell'azione revocatoria, non è necessario essere in presenza di un credito certo, liquido ed esigibile accertato in sede giudiziale, essendo sufficiente l'esistenza di una semplice ragione di credito, e tanto anche quando il suo accertamento è magari in corso di verifica dinanzi ad altro giudice (Cass., Sez.Un., 18.05.2004, n. 9440 – giurisprudenza assolutamente costante anche in riferimento al fideiussore), cosi come nella fattispecie allorché il credito in discorso è stato contestato dalla in altro giudizio;
che, in ogni caso, CP_1
il Tribunale di Fermo, nel procedimento n. 1176/2016 RG, in riferimento all'atto di citazione in opposizione del 29.4.2015 promosso dalla avverso il decreto CP_1
ingiuntivo n. 200/2016, emesso il 23.2.2016, ha revocato l'ingiunzione opposta, condannando però la debitrice al pagamento in favore della creditrice/opposta dell'importo di € 84.137,27, a titolo di saldo conto corrente nr. 101637118 al 13.4.12, oltre interessi convenzionali e di € 5.456,04 a titolo di capitale residuo mutuo chirografario nr. 3787973, oltre interessi convenzionali.” (Sentenza n. 106/2021 dell'1.3.2021, pubbl.
2.3.2021 Tribunale di Fermo, Dott.ssa Diodato,
[...]
; che la sentenza non è stata appellata e, dunque, è passata in Controparte_6
giudicato circa l'accertamento definitivo del credito dell'attrice, odierna appellante.
La motivazione è fondata.
L'azione revocatoria è esperibile anche in caso di credito “litigioso”, in ragione del fatto che l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, tanto che il credito eventuale, nella veste di credito litigioso è idoneo a determinare, sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio, come nel presente caso, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito, l'insorgere della qualità di creditore che abilita l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria contro l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass. 5618/2017). Pertanto, se, da un lato, il titolare di un credito litigioso è legittimato a proporre a tutela del credito l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. degli atti che il potenziale debitore ha compiuto in pregiudizio del credito e delle ragioni del creditore, dall'altro, l'eventuale sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto revocato non potrà essere portata ad esecuzione finché l'esistenza del credito non sarà accertata con un provvedimento avente efficacia di giudicato. Pertanto nel caso di specie, atteso che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pur avendo revocato l'ingiunzione di pagamento, ha comunque accertato la sussistenza del credito, anche se di importo inferiore, la relativa sentenza potrà essere portata ad esecuzione sull'immobile oggetto del revocando atto una volta divenuta definitivamente esecutiva.
Deduce poi l'appellante che il credito è preesistente rispetto all'atto dispositivo, atteso che la fideiussione con la quale la si è resa garante, è stata stipulata in CP_1
data 24.2.2011, dunque, prima dell'atto dispositivo in questione;
che, al riguardo, la
Suprema Corte ha rilevato che, in tema di azione revocatoria proposta nei confronti del fideiussore, l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore risale al momento della nascita del credito, cioè al momento della sottoscrizione della fideiussione, (24.2.2011), coincidente con il momento dell'apertura della linea di credito (24.2.2011), sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito (Cass. 19.10.2006 n.
22465); che, conseguentemente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito regolata in conto corrente e alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., in base al solo requisito soggettivo della mera consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (“scientia DA”) ed al solo fattore oggettivo dell'VE DA” (cfr. Cass. 15/02/2011 n. 3676), senza peraltro che assumano viceversa rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis), né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (v. Corte di Cassazione, Sez. II, 17.01.2007, n.
966);che parte appellante ha depositato, in uno alla propria memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n.2, l'elenco dei movimenti transitati sul conto corrente intrattenuto dalla garantita AC Srl, nonché gli estratti conto, (doc. nn. 13 e 14) da cui si evidenzia ancor di più e ad abundantiam che alla data dell'atto dispositivo il conto corrente versava in sofferenza e a debito;
che non è irrilevante che la ricevuta CP_1
la diffida di pagamento del 22.3.2012 in data 29.3.2012 (ns. doc. n. 3), si sia improvvisamente risolta a disporre in favore della figlia con il sostanzialmente contestuale atto di donazione 28.3.2012 (doc. n. 10), essendo stata evidentemente sollecitata al rientro della debitoria;
che la predetta tempistica degli atti posti in essere da parte debitrice, odierna appellata, non è stata valutata dal Tribunale, senza tralasciare il fatto che l'atto di donazione è stipulato dalla in favore della figlia CP_1
ed entrambe constavano avere lo stesso domicilio, in Cupra Marittima, alla via Piero della Francesca n. 5, ove hanno ritualmente ricevuto le notifiche dell'atto di citazione in data 23.1.2017.
La motivazione è fondata.
Varrà premettere che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la semplice esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, concessa fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 n.1, prima parte c.c., in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (“scientia DA”) ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento, giacchè l'insorgenza del credito deve essere apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione (C. Cass. sez. 6 n. 10522 del 03/06/2020).
Ciò premesso, varrà osservare che la donazione oggetto della presente azione è atto a titolo gratuito e successivo al sorgere del credito. Può parlarsi di atto gratuito in quanto la lettura del rogito non consente di evincere nelle parti stipulanti uno spirito diverso da quello di liberalità, inteso come coscienza di porre in essere un'attribuzione patrimoniale nullo iure cogente, ossia senza esservi tenuti. In ogni caso, devono ritenersi irrilevanti le motivazioni sottese agli atti dispositivi del patrimonio del debitore, atteso che l'art. 2740 cod. civ., dispone che il debitore risponde con tutti i suoi beni dell'adempimento delle proprie obbligazioni, a prescindere dalla loro fonte, e quindi anche se le stesse derivino dalla legge, come l'obbligo di mantenimento del coniuge e dei figli minori;
contemporaneamente, l'art. 2901 cod. civ. tutela il creditore, rispetto agli atti di disposizione del proprio patrimonio posti in essere dal debitore, senza alcun discrimine circa lo scopo ulteriore avuto di mira dal debitore nel compimento dell'atto dispositivo;
sono pertanto soggetti all'azione revocatoria anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale, come quello con cui il debitore, per adempiere il proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e del coniuge, abbia trasferito a quest'ultimo, a seguito della separazione, la proprietà di un bene
(Cass. civ. Sez. III Ord., 15/04/2019, n. 10443; Cass. Civ., Sez. VI-III, sent. n. 24870 del 4 ottobre 2019).
Precisato ciò, va osservato che la donazione in parola è atto successivo al sorgere del credito in quanto intervenuto dopo la stipula della fideiussione omnibus prestata dalla in data 24/02/2011 e della fideiussione specifica prestata dalla stessa il CP_1
11/03/2011, con cui la nominata garante ha assunto la veste di debitrice verso la banca in relazione alle obbligazioni della società garantita rivenienti rispettivamente dall'apertura di credito in conto corrente e dal mutuo chirografario, i cui accreditamenti non sono in contestazione e sono comunque evincibili dalla documentazione bancaria acquisita in primo grado (Cass. 2006/22465; 2011/3676). Ciò detto, la gratuità dell'atto e la sua posteriorità rispetto al sorgere del credito, nel senso appena spiegato, determinano, ai fini dell'accoglimento dell'azione proposta, la necessaria sussistenza in capo al fideiussore/debitore, nello specifico in capo al donante e non anche in capo al donatario, anche dell'elemento soggettivo della scientia DA, quale mera consapevolezza di arrecare pregiudizio, anche solo potenziale, alle ragioni del creditore (Cass. 2018/5658), che può essere dimostrata anche tramite presunzioni.
Posto quanto precede, tenuto conto del rapporto di filiazione esistente tra le appellate, del fatto che gli immobili oggetto di donazione siano ubicati in Cupra Marittima, alla via Piero della Francesca n.5, e che entrambe risiedessero in detti immobili, sia al momento della stipula della donazione (come risulta dalla medesima) che successivamente (come risulta dal decreto ingiuntivo notificato il 10/01/2013 a CP_1
a mani della figlia e dall'atto di citazione del primo grado
[...] Controparte_2
notificato ad entrambe il 23/01/2017 a mani di ), appare evidente che Controparte_1
le predette circostanze oggettive consentano di ritenere che non vi fosse alcuna necessità della stipula della donazione degli immobili dove i componenti della famiglia convivevano stabilmente e che avrebbe comunque ereditato dalla Controparte_2
madre, né si ravvisano ragioni per cui dovesse essere garantito, attraverso le pattuizioni contenute nella donazione, il diritto di abitazione nei medesimi immobili in favore di entrambe.
Deriva da quanto precede, in via presuntiva, che la finalità della donazione, peraltro stipulata contestualmente alla revoca degli affidamenti e alla diffida di pagamento da parte della fosse, invero, quella di distrarre i beni. Può ritenersi, al riguardo, che Pt_4
fosse partecipe dell'attività svolta dalla società garantita, con Controparte_1
conseguente presumibile conoscenza dei fatti della stessa, compresa l'esposizione debitoria verso la (il cui conto corrente, dall'apertura in poi, è stato CP_3
sempre a debito: cfr estratti conto), e quindi del danno che ragionevolmente sarebbe derivato alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto. Come risulta dall'elenco movimenti prodotto dalla Banca, infatti, il 15/03/2011, ovvero tre giorni dopo la stipula della donazione, la AC bonificava al Notaio Tommaso Faenza l'importo di € 861,00, che, in pari data, bonificava a la somma di € 1861,00 (senza Controparte_1
causale) e che, successivamente, la donante riceveva dalla società bonifici con causale
“retribuzione/compensi” dei mesi di febbraio, maggio, giugno e settembre 2011.
L'appello va, in definitiva, accolto.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, in base al valore della causa (scaglione 52.000/260.000) che, in caso di azione ex art. 2901 c.c., è dato dal credito per il quale il creditore agisce in giudizio
(Cass. n. 3697/2020). Vengono liquidate al minimo della tariffa in considerazione del fatto che il credito è prossimo al minimo dello scaglione di riferimento. Quelle del presente grado vengono liquidate una sola volta, in favore della Parte_1
in ragione dell'attività difensiva svolta dal medesimo procuratore.
[...]
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e CP_3 [...]
e per esse la mandataria nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
e avverso la sentenza n. 403/2023, pubblicata dal
[...] Controparte_2
Tribunale di Fermo in data 20/05/2023, accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiara l'inefficacia dell'atto di donazione del
28.03.2012, Rep. 113051, Racc. 22766, per atto Notaio Tommaso Faenza, nei confronti della parte appellante, con cui ha donato a i diritti Controparte_1 Controparte_2
di piena proprietà, pari alla metà (½) dell'intero, della proprietà superficiaria riservandosi il diritto di abitazione su proprietà superficiaria sull'immobile sito in
Cupra Marittima, Contrada Boccabianca, alla via Piero della Francesca n. 5, e così precisamente individuato:
a) appartamento di civile abitazione al piano terra, distinto con il numero interno due, della scala A, composto da ingresso-soggiorno, cucina, due bagni, disimpegno, tre camere, due balconi ed annessa corte di pertinenza esclusiva sui lati sud ed est, confinante con vano scala, proprietà Per_1 proprietà e via Piero della Francesca, salvo altri;
con annessi: Per_2
- locale ripostiglio al piano terzo o sottotetto, confinante con corridoio comune, proprietà e per più lati, salvo altri;
Per_3 Persona_4
- fondaco al piano sottoerraneo primo, confinante con corridoio comune, e Persona_5 proprietà salvo altri. Per_3
Riportate al Catasto fabbricati di detto Comune, proprietà per l'area, sig.ra Controparte_1 proprietà superficiaria 1/1, al foglio 2, part. 452, sub 4, classe 3, cat. A/2, vani 7,5, RC € 348,61, piano S 1 – T - 3, interno 2, scala A.
b) locale autorimessa al piano sotterraneo primo, confinante con spazio manovre comune, corte comune e per più lati, salvo altri. Persona_5
Riportate al Catasto fabbricati di detto Comune, proprietà per l'area, sig.ra Controparte_1 proprietà superficiaria 1/1, al foglio 2, par. 452, sub 9, classe 2, cat. C/6, mq 14, RC € 26,03, piano S – 1, scala A.
Condanna le convenute/appellate, in solido, a rifondere alla parte appellante le spese di lite del doppio grado che liquida, quanto al primo grado, in favore della CP_3
in euro 1276,00 per la fase di studio, euro 814,00 per la fase introduttiva ed euro
[...]
2127,00 per la fase decisionale, e, quanto al presente grado, in favore della
[...]
in euro 1489,00 per la fase di studio, euro 956,00 per la fase Parte_1
introduttiva ed euro 2553,00 per la fase decisionale, il tutto oltre il 15% per rimborso spese generali, iva e cpa dovute per legge.
Ancona, così deciso li 28/03/2025
Il Consigliere ausiliario est.
Dott.ssa Paola Boiano
Il Presidente
Dott.ssa Paola Mureddu