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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 29/04/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3153/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3153/2022 promossa da:
, (P.IVA ), in persona del legale rappresentante, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Concetta Sorrentino (C.F.: , elettivamente domiciliata in Roma C.F._1
largo Arrigo VII, 4, ( ); Email_1
OPPONENTE contro
(C.F.:), rappresentato e difeso dall'Avv. Lorena Gubitosa, Controparte_1
( ; Email_2
OPPOSTO CONTUMACE
Controparte_2
OPPOSTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la spiegava opposizione, ex art. 619 Parte_1
c.p.c., avverso l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione, depositata il 18 Luglio 2022, con la quale veniva sospesa la procedura esecutiva avente R.G.E. N. 865/2021, procedura esecutiva da sé promossa con atto di pignoramento presso terzi notificato alla nei confronti del Parte_2
nella quale il titolo esecutivo posto a fondamento della pretesa creditoria era il Controparte_1
decreto ingiuntivo esecutivo n. 486/19 emesso dal Tribunale di Avellino. pagina 1 di 8 L'opponente adiva l'intestato Tribunale di Avellino per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'ecc.mo Tribunale adito, contrariis reictis, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto e per l'effetto concedere termine per la riassunzione della procedura esecutiva. Con vittoria delle spese di lite”.
Istruito il giudizio, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della
[...]
e veniva disposta l'acquisizione del fascicolo dell'esecuzione. Controparte_2
Verificata la regolarità della notifica della citazione in riassunzione ai convenuti, stante la loro mancata costituzione, veniva dichiarata la contumacia del e della Controparte_1 [...]
Controparte_2
All'udienza del 30 Gennaio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Il provvedimento reso dal giudice dell'esecuzione, in data 18.07.2022, nell'ambito della procedura esecutiva viene censurato dall'odierna parte opponente laddove si è ritenuto sussistente il difetto di legittimazione della non avendo la stessa fornito adeguata prova della titolarità del Parte_1
credito azionato, relativamente alla azionata cessione.
Viene eccepita dall'odierna opponente la validità dell'atto di cessione, in ragione del fatto che il decreto ingiuntivo posto a fondamento dell'azione esecutiva trarrebbe origine da crediti derivanti da contratti di cartolarizzazione per i quali vige, secondo quanto argomentato da parte opponente, una normativa speciale la cui applicazione prevale rispetto agli artt. 69 e 70 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, nonché rispetto alle altre disposizioni che richiedono formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge ordinaria.
Nel dettaglio, secondo quanto asserito, la azionata cessione sarebbe stata effettuata nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti c.d. “cartolarizzati” in applicazione della Legge n. 130/99.
All'art.4, comma 4 bis, della suddetta normativa è previsto come per le sole operazioni di cartolarizzazione dei crediti verso la pubblica amministrazione derivanti da contratti di appalto pubblico rientranti nell'ambito oggettivo e soggettivo di applicabilità della Legge 130/1999 e che abbiano ad oggetti crediti “certificati” e/o derivanti da accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art. 8- quinquies del D.Lgs. n. 502/1992, non si applicano le formalità ulteriori rispetto a quelle previste dalla medesima legge ivi incluse le prescrizioni sulla forma dell'atto, sulla notifica e, in particolare, sull'adesione della Pubblica Amministrazione ceduta, acquisibile anche con il meccanismo del silenzio assenso di cui all'art. 106, comma 13, del D.lgs 50/2016 e non necessariamente per provvedimento espresso.
pagina 2 di 8 1§ Sulla forma della cessione
Occorre premettere che, qualora si controverte in tema di fornitura di servizi ad un ente pubblico, come nel caso di specie, è noto che i contratti della p.a. devono rivestire la forma scritta ad substantiam; in particolare, per i contratti della P.A., pur ove questa agisca iure privatorum, è richiesta, in ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, la forma scritta ad substantiam, che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, attuando i principi di imparzialità e buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 Cost.
La volontà della pubblica amministrazione deve pertanto essere manifestata all'esterno dall'organo rappresentativo e la manifestazione di volontà non può essere implicita, né desunta da comportamenti meramente attuativi ed il contratto, salvo diversa previsione di legge, deve essere consacrato in unico documento contenente tutte le clausole disciplinanti il rapporto (v. Cass. 18.05.2011 n. 10910, nonché
Cass. civ. 26.01.2007 n. 1752; Cass., n. 2772 del 1998; Cass., n. 6406 del 1998; Cass., n. 6966 del
1998; Cass., n. 11687 del 1999; Cass. civ. 28.09.2010 n. 20340). Per altro verso, poiché i contratti stipulati "iure privatorum" dalla P.A. richiedono, a pena di nullità, la forma scritta, in assenza della quale sono nulli e pertanto improduttivi di effetti giuridici e insuscettibili di sanatoria, non può configurarsi una manifestazione tacita di volontà della pubblica amministrazione desumibile da fatti concludenti o da comportamenti meramente attuativi (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2289 del 06/02/2004).
Il principio recentemente ribadito in tema di concessione temporanea per l'occupazione di suolo pubblico in favore di un soggetto privato, statuendo la necessità di stipulare, sotto pena di nullità, qualsiasi contratto e convenzione con la P.A. mediante la forma scritta ad substantiam (Corte di
Cassazione SS.UU. N.9775 25 Marzo 2022).
Tale normativa generale, a mente della quale i contratti di cui sia parte un ente pubblico richiedono la forma scritta ad substantiam (Cass. 5179/1995, 1650/1996, 6908/1996, 15488/01, 2067/03, 7962/03,
15570/04, 17703/05, 5782/2006), si coordina con la disciplina speciale prevista dalla Legge 130/1999, la quale si applica: “alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità di crediti, quando ricorrono i seguenti requisiti: a) il cessionario sia una società prevista dall'articolo 3; b) le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, per finanziare l'acquisto di tali crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione”. (Cfr. l'art. 1, comma 2).
pagina 3 di 8 Tale normativa si pone in rapporto di eccezione rispetto alla normativa generale, con la conseguenza che alle operazioni sopra elencate non si applicano formalità ulteriori rispetto a quelle previsti dalla medesima Legge 130 e quindi neanche quelle sulla forma dell'atto, sulla notifica e, in particolare, sull'adesione della Pubblica Amministrazione ceduta, acquisibile anche con il meccanismo del silenzio assenso di cui all'art. 106, comma 13, del Codice e non necessariamente per provvedimento espresso.
Proprio in merito alle prescrizioni formali richieste per la validità della cessione è contenuto uno dei profili derogatori al comma 4 bis dell'art. 4 della Legge 130, il quale prevede come: “Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché' le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all' articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi dal cedente è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonché' comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici”.
Dunque, il richiamato art. 4, comma 4 bis della Legge 130/99 nella parte in cui, per le sole operazioni di cartolarizzazione, deroga espressamente agli art. 69 e 70 del RD n. 2440/1923 e quindi anche al principio della necessaria adesione della PA alla cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione di contratti di somministrazione, di appalto o di fornitura, nonché a tutte le formalità prescritte costituisce norma derogatoria di carattere eccezionale.
Anche la giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 5561 del 24/09/2020) ha sancito la specialità dell'art. 4, comma 4 bis, della L. 130/1999, rispetto alla disciplina generale codicistica della cessione dei crediti, disciplinata dall'art. 106, comma 13, del d.lgs. 50/2016.
In ipotesi di cessioni di credito rientranti nell'ambito oggettivo e soggettivo di applicabilità della L.
130/199 e per le sole operazioni di cartolarizzazione dei crediti certificati la disciplina applicabile è il richiamato art. 4, comma 4 bis.
Il suddetto articolo deroga espressamente agli artt. 69 e 70 del RD n. 2440/1923 ed alle formalità previste da tali norme (ovvero che le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata) e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici le quali possono rifiutarle entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione dandone comunicazione al cedente ed al cessionario.
Il Consiglio di Stato ha argomentato in tal senso come l'art. 4, comma 4 bis della L. 130/1999 funge da disposizione speciale rispetto a tutte le altre riguardanti le formalità per la cessione dei crediti, avendo, invero, quale scopo unico quello di regolare la disciplina della cessione del credito con riferimento ad un cessionario che pratichi “cartolarizzazione” del credito ceduto.
pagina 4 di 8 È la stessa normativa, secondo il Consiglio, all'art. 1, a delimitare l'ambito applicativo di tale normativa alla sole operazioni di cartolarizzazione dei crediti certificati, rientranti nell'ambito oggettivo e soggettivo di applicabilità della L. 130/199 e qualora si abbia quale cessionario un soggetto iscritto all'elenco delle società veicolo tenuto dalla BA d'Italia ai sensi del provvedimento Bankit del
7 giugno 2017. La L. 130/1999 (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 5561 del 24/09/2020).
L'applicazione della normativa derogatoria è legata, dunque, al duplice profilo: l'oggetto, ovvero le operazioni di cartolarizzazione dei crediti certificati, rientranti nell'ambito oggettivo e soggettivo di applicabilità della L. 130/1999 e la qualità dello stesso soggetto cessionario, segnatamente colui che rientra nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla BA d'Italia ai sensi del provvedimento Bankit del 7 giugno 2017.
Neppure può sostenersi la limitata applicabilità della legge n. 130/1999 alle sole operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto determinati crediti di soggetti privati: infatti l'art. 1 della legge, che ne definisce l'ambito di applicazione, non prevede alcun limite di operatività connesso all'oggetto dei crediti o alla natura soggettiva (privata o pubblica) del debitore ceduto, e d'altra parte il richiamo esplicito agli artt. 69 e 70 r.d. 2440/1923, contenuto nell'art. 4 comma 4 bis, dimostra che la disciplina ivi dettata vale anche per i crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni (cfr. Tribunale di
Foggia, 7.12.2020). Quanto all'accettazione da parte della p.a., la giurisprudenza di legittimità relativa alla disciplina previgente al 2006, ha affermato che per i crediti dello Stato e degli enti pubblici territoriali (in fattispecie relativa ad appalto di opere pubbliche sottratto, "ratione temporis", alla disciplina introdotta dalla legge n. 109 del 1994) il principio della generale cedibilità anche senza il consenso del creditore, sancito dall'art. 1260 cod.civ., è derogato dall'art. 9 legge n. 2248 all. E del
1865, che in tali casi richiede la previa adesione dell'amministrazione interessata;
tale deroga, tuttavia, essendo intesa ad evitare che, durante l'esecuzione del contratto, possano venire a mancare i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione in favore della pubblica amministrazione, sussiste solo fino a quando il contatto è in "corso" e cessa alla conclusione del rapporto contrattuale, con la conseguenza che restano opponibili alla pubblica amministrazione le cessioni di crediti verso questa vantati e realizzati senza la sua preventiva adesione, purché intervenuta dopo la conclusione del rapporto contrattuale (Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13261 del 05/10/2000).
Nei rapporti di durata, la vigente norma sui lavori pubblici prevede la necessità dell'accettazione tacita della cessione da parte della Stazione appaltante (art. 106, c. 13 del D. Lgs. 50/2016 e art. 117 del d.lgs.
163/2006 vigente ratione temporis, che espressamente prevede: Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti
pagina 5 di 8 che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione).
2§ Sulla prova della cessione
Fatta questa premessa sulla forma del contratto di cessione, occorre rilevare che la Corte di
Cassazione, con sentenza n. 3405 del 6 febbraio 2024 ha da ultimo ribadito il principio a mente del quale, in tema di prova della cessione di crediti in blocco, la cessione va provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto dell'avviso pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, ex art. 58 TUB.
Ha chiarito la Corte che laddove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente.
Deve ritenersi pertanto che l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale produce, secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente, solo gli effetti previsti dall' articolo 1264 del Codice civile riguardo l'efficacia della cessione e non risulta perciò sufficiente a dimostrare l'esistenza del contratto di cessione, il contenuto del suddetto o l'avvenuta efficacia traslativa ex articolo 1346 c.c.
(cfr. Cass. n. 24798/2020, Cass. n. 22268/2018, Cass. n. 2780/2019).
Va cioè considerato che la dichiarazione della cessione del credito non è sostitutiva del contratto di cessione, non permette ex se di provarne l'esistenza o tantomeno il suo contenuto, limitandosi ad un mero richiamo della Gazzetta Ufficiale senza individuare in maniera puntuale il blocco di rapporti giuridici ceduti tra i quali rientrerebbe il credito in esame, così come ben argomentato in astratto nella impugnata ordinanza: “La dimostrazione della titolarità del rapporto può essere offerta soltanto con la produzione del contratto di cessione da cui possa ricavarsi che lo specifico credito per il quale essa agisce è stato realmente ceduto. Infatti, per essere opponibile un negozio di cessione deve contenere gli elementi minimi necessari alla cognizione del debitore circa la modificazione dal lato attivo dell'obbligazione da lui contratta;
a questo fine tali elementi possono trarsi dal solo contratto di cessione non essendo necessaria o rilevante la sua accettazione. Pertanto, la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto ma non dalla prova dell'esistenza della cessione stessa. Quindi, allegare la sola copia della pubblicazione nella G.U. non è sufficiente a provare l'avvenuta cessione di quello specifico credito”.
3§ Sulla prova presente in atti
pagina 6 di 8 In applicazione dei suesposti principi, si osserva come parte opponente abbia fornito prova della sussistenza dei presupposti richiesti con la produzione del contratto di cessione nei suoi confronti da parte di BA IS S.p.A., mentre in atti non risulta la prova del rifiuto, nè della notifica della prima cessione del credito alla BA IS S.p.A. Pt_3
Invero, nel caso in lite è stata fornita adeguata prova in ordine alla titolarità della legittimazione attiva in capo a in quanto in atti vi è il contratto quadro di cessione intercorso tra BA sistema e Parte_1
l'odierno opponente (all. 3 denominato “atto di cessione portafoglio successivo” del 18.12.19), che risulta prodotto in opposizione e reca specifico riferimento al credito in lite.
Peraltro, va rilevato che il contratto di cessione era stato depositato da parte attrice già prima della presente opposizione, in allegato al deposito del 2.11.2021, unitamente alla comunicazione della cessione all'ente, il quale non ha dato prova di averla rifiutata;
per l'effetto deve ritenersi erronea la pronuncia sulla riscontrata assenza della documentazione comprovante la cessione.
È invece condivisibile la pronuncia nella parte in cui dichiara infondate le ulteriori censure “appurato che le somme giacenti presso il Tesoriere sono superiori a quelle per cui sussiste declaratoria di impignorabilità ed ancora rilevato che i pagamenti eseguiti prima della emissione del decreto ingiunto vanno contestati in sede di opposizione ex art. 645 c.p.c.”.
Da tanto discende, in particolare, che la validità ed esistenza della prima cessione non può essere contestata in sede esecutiva, essendo stata già vagliata dal giudice del monitorio, il quale ha concesso l'ingiunzione di pagamento direttamente al cessionario/cedente BA IS (cfr. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 25180 del 19/09/2024 : “Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio”).
Ne deriva che va riformato l'impugnato provvedimento ed affermata la titolarità del diritto in capo alla odierna opponente.
4§ Sulle spese di lite
pagina 7 di 8 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in misura minima, stante la contumacia di parte convenuta e l'istruttoria solo documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione e, per effetto, a modifica del provvedimento adottato dal G.E. emesso in data
18 Luglio 2022, rigetta l'istanza di sospensione della procedura esecutiva;
- Condanna i convenuti in solido alla refusione delle spese all'opponente, che si liquidano in euro
250,00 per esborsi ed euro 1.700,00 per onorari, oltre iva, cpa e spese generali al 15%, con distrazione.
AVELLINO, 29 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3153/2022 promossa da:
, (P.IVA ), in persona del legale rappresentante, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Concetta Sorrentino (C.F.: , elettivamente domiciliata in Roma C.F._1
largo Arrigo VII, 4, ( ); Email_1
OPPONENTE contro
(C.F.:), rappresentato e difeso dall'Avv. Lorena Gubitosa, Controparte_1
( ; Email_2
OPPOSTO CONTUMACE
Controparte_2
OPPOSTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la spiegava opposizione, ex art. 619 Parte_1
c.p.c., avverso l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione, depositata il 18 Luglio 2022, con la quale veniva sospesa la procedura esecutiva avente R.G.E. N. 865/2021, procedura esecutiva da sé promossa con atto di pignoramento presso terzi notificato alla nei confronti del Parte_2
nella quale il titolo esecutivo posto a fondamento della pretesa creditoria era il Controparte_1
decreto ingiuntivo esecutivo n. 486/19 emesso dal Tribunale di Avellino. pagina 1 di 8 L'opponente adiva l'intestato Tribunale di Avellino per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'ecc.mo Tribunale adito, contrariis reictis, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto e per l'effetto concedere termine per la riassunzione della procedura esecutiva. Con vittoria delle spese di lite”.
Istruito il giudizio, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della
[...]
e veniva disposta l'acquisizione del fascicolo dell'esecuzione. Controparte_2
Verificata la regolarità della notifica della citazione in riassunzione ai convenuti, stante la loro mancata costituzione, veniva dichiarata la contumacia del e della Controparte_1 [...]
Controparte_2
All'udienza del 30 Gennaio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Il provvedimento reso dal giudice dell'esecuzione, in data 18.07.2022, nell'ambito della procedura esecutiva viene censurato dall'odierna parte opponente laddove si è ritenuto sussistente il difetto di legittimazione della non avendo la stessa fornito adeguata prova della titolarità del Parte_1
credito azionato, relativamente alla azionata cessione.
Viene eccepita dall'odierna opponente la validità dell'atto di cessione, in ragione del fatto che il decreto ingiuntivo posto a fondamento dell'azione esecutiva trarrebbe origine da crediti derivanti da contratti di cartolarizzazione per i quali vige, secondo quanto argomentato da parte opponente, una normativa speciale la cui applicazione prevale rispetto agli artt. 69 e 70 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, nonché rispetto alle altre disposizioni che richiedono formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge ordinaria.
Nel dettaglio, secondo quanto asserito, la azionata cessione sarebbe stata effettuata nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti c.d. “cartolarizzati” in applicazione della Legge n. 130/99.
All'art.4, comma 4 bis, della suddetta normativa è previsto come per le sole operazioni di cartolarizzazione dei crediti verso la pubblica amministrazione derivanti da contratti di appalto pubblico rientranti nell'ambito oggettivo e soggettivo di applicabilità della Legge 130/1999 e che abbiano ad oggetti crediti “certificati” e/o derivanti da accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art. 8- quinquies del D.Lgs. n. 502/1992, non si applicano le formalità ulteriori rispetto a quelle previste dalla medesima legge ivi incluse le prescrizioni sulla forma dell'atto, sulla notifica e, in particolare, sull'adesione della Pubblica Amministrazione ceduta, acquisibile anche con il meccanismo del silenzio assenso di cui all'art. 106, comma 13, del D.lgs 50/2016 e non necessariamente per provvedimento espresso.
pagina 2 di 8 1§ Sulla forma della cessione
Occorre premettere che, qualora si controverte in tema di fornitura di servizi ad un ente pubblico, come nel caso di specie, è noto che i contratti della p.a. devono rivestire la forma scritta ad substantiam; in particolare, per i contratti della P.A., pur ove questa agisca iure privatorum, è richiesta, in ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, la forma scritta ad substantiam, che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, attuando i principi di imparzialità e buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 Cost.
La volontà della pubblica amministrazione deve pertanto essere manifestata all'esterno dall'organo rappresentativo e la manifestazione di volontà non può essere implicita, né desunta da comportamenti meramente attuativi ed il contratto, salvo diversa previsione di legge, deve essere consacrato in unico documento contenente tutte le clausole disciplinanti il rapporto (v. Cass. 18.05.2011 n. 10910, nonché
Cass. civ. 26.01.2007 n. 1752; Cass., n. 2772 del 1998; Cass., n. 6406 del 1998; Cass., n. 6966 del
1998; Cass., n. 11687 del 1999; Cass. civ. 28.09.2010 n. 20340). Per altro verso, poiché i contratti stipulati "iure privatorum" dalla P.A. richiedono, a pena di nullità, la forma scritta, in assenza della quale sono nulli e pertanto improduttivi di effetti giuridici e insuscettibili di sanatoria, non può configurarsi una manifestazione tacita di volontà della pubblica amministrazione desumibile da fatti concludenti o da comportamenti meramente attuativi (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2289 del 06/02/2004).
Il principio recentemente ribadito in tema di concessione temporanea per l'occupazione di suolo pubblico in favore di un soggetto privato, statuendo la necessità di stipulare, sotto pena di nullità, qualsiasi contratto e convenzione con la P.A. mediante la forma scritta ad substantiam (Corte di
Cassazione SS.UU. N.9775 25 Marzo 2022).
Tale normativa generale, a mente della quale i contratti di cui sia parte un ente pubblico richiedono la forma scritta ad substantiam (Cass. 5179/1995, 1650/1996, 6908/1996, 15488/01, 2067/03, 7962/03,
15570/04, 17703/05, 5782/2006), si coordina con la disciplina speciale prevista dalla Legge 130/1999, la quale si applica: “alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità di crediti, quando ricorrono i seguenti requisiti: a) il cessionario sia una società prevista dall'articolo 3; b) le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, per finanziare l'acquisto di tali crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione”. (Cfr. l'art. 1, comma 2).
pagina 3 di 8 Tale normativa si pone in rapporto di eccezione rispetto alla normativa generale, con la conseguenza che alle operazioni sopra elencate non si applicano formalità ulteriori rispetto a quelle previsti dalla medesima Legge 130 e quindi neanche quelle sulla forma dell'atto, sulla notifica e, in particolare, sull'adesione della Pubblica Amministrazione ceduta, acquisibile anche con il meccanismo del silenzio assenso di cui all'art. 106, comma 13, del Codice e non necessariamente per provvedimento espresso.
Proprio in merito alle prescrizioni formali richieste per la validità della cessione è contenuto uno dei profili derogatori al comma 4 bis dell'art. 4 della Legge 130, il quale prevede come: “Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché' le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all' articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi dal cedente è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonché' comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici”.
Dunque, il richiamato art. 4, comma 4 bis della Legge 130/99 nella parte in cui, per le sole operazioni di cartolarizzazione, deroga espressamente agli art. 69 e 70 del RD n. 2440/1923 e quindi anche al principio della necessaria adesione della PA alla cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione di contratti di somministrazione, di appalto o di fornitura, nonché a tutte le formalità prescritte costituisce norma derogatoria di carattere eccezionale.
Anche la giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 5561 del 24/09/2020) ha sancito la specialità dell'art. 4, comma 4 bis, della L. 130/1999, rispetto alla disciplina generale codicistica della cessione dei crediti, disciplinata dall'art. 106, comma 13, del d.lgs. 50/2016.
In ipotesi di cessioni di credito rientranti nell'ambito oggettivo e soggettivo di applicabilità della L.
130/199 e per le sole operazioni di cartolarizzazione dei crediti certificati la disciplina applicabile è il richiamato art. 4, comma 4 bis.
Il suddetto articolo deroga espressamente agli artt. 69 e 70 del RD n. 2440/1923 ed alle formalità previste da tali norme (ovvero che le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata) e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici le quali possono rifiutarle entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione dandone comunicazione al cedente ed al cessionario.
Il Consiglio di Stato ha argomentato in tal senso come l'art. 4, comma 4 bis della L. 130/1999 funge da disposizione speciale rispetto a tutte le altre riguardanti le formalità per la cessione dei crediti, avendo, invero, quale scopo unico quello di regolare la disciplina della cessione del credito con riferimento ad un cessionario che pratichi “cartolarizzazione” del credito ceduto.
pagina 4 di 8 È la stessa normativa, secondo il Consiglio, all'art. 1, a delimitare l'ambito applicativo di tale normativa alla sole operazioni di cartolarizzazione dei crediti certificati, rientranti nell'ambito oggettivo e soggettivo di applicabilità della L. 130/199 e qualora si abbia quale cessionario un soggetto iscritto all'elenco delle società veicolo tenuto dalla BA d'Italia ai sensi del provvedimento Bankit del
7 giugno 2017. La L. 130/1999 (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 5561 del 24/09/2020).
L'applicazione della normativa derogatoria è legata, dunque, al duplice profilo: l'oggetto, ovvero le operazioni di cartolarizzazione dei crediti certificati, rientranti nell'ambito oggettivo e soggettivo di applicabilità della L. 130/1999 e la qualità dello stesso soggetto cessionario, segnatamente colui che rientra nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla BA d'Italia ai sensi del provvedimento Bankit del 7 giugno 2017.
Neppure può sostenersi la limitata applicabilità della legge n. 130/1999 alle sole operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto determinati crediti di soggetti privati: infatti l'art. 1 della legge, che ne definisce l'ambito di applicazione, non prevede alcun limite di operatività connesso all'oggetto dei crediti o alla natura soggettiva (privata o pubblica) del debitore ceduto, e d'altra parte il richiamo esplicito agli artt. 69 e 70 r.d. 2440/1923, contenuto nell'art. 4 comma 4 bis, dimostra che la disciplina ivi dettata vale anche per i crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni (cfr. Tribunale di
Foggia, 7.12.2020). Quanto all'accettazione da parte della p.a., la giurisprudenza di legittimità relativa alla disciplina previgente al 2006, ha affermato che per i crediti dello Stato e degli enti pubblici territoriali (in fattispecie relativa ad appalto di opere pubbliche sottratto, "ratione temporis", alla disciplina introdotta dalla legge n. 109 del 1994) il principio della generale cedibilità anche senza il consenso del creditore, sancito dall'art. 1260 cod.civ., è derogato dall'art. 9 legge n. 2248 all. E del
1865, che in tali casi richiede la previa adesione dell'amministrazione interessata;
tale deroga, tuttavia, essendo intesa ad evitare che, durante l'esecuzione del contratto, possano venire a mancare i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione in favore della pubblica amministrazione, sussiste solo fino a quando il contatto è in "corso" e cessa alla conclusione del rapporto contrattuale, con la conseguenza che restano opponibili alla pubblica amministrazione le cessioni di crediti verso questa vantati e realizzati senza la sua preventiva adesione, purché intervenuta dopo la conclusione del rapporto contrattuale (Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13261 del 05/10/2000).
Nei rapporti di durata, la vigente norma sui lavori pubblici prevede la necessità dell'accettazione tacita della cessione da parte della Stazione appaltante (art. 106, c. 13 del D. Lgs. 50/2016 e art. 117 del d.lgs.
163/2006 vigente ratione temporis, che espressamente prevede: Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti
pagina 5 di 8 che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione).
2§ Sulla prova della cessione
Fatta questa premessa sulla forma del contratto di cessione, occorre rilevare che la Corte di
Cassazione, con sentenza n. 3405 del 6 febbraio 2024 ha da ultimo ribadito il principio a mente del quale, in tema di prova della cessione di crediti in blocco, la cessione va provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto dell'avviso pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, ex art. 58 TUB.
Ha chiarito la Corte che laddove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente.
Deve ritenersi pertanto che l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale produce, secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente, solo gli effetti previsti dall' articolo 1264 del Codice civile riguardo l'efficacia della cessione e non risulta perciò sufficiente a dimostrare l'esistenza del contratto di cessione, il contenuto del suddetto o l'avvenuta efficacia traslativa ex articolo 1346 c.c.
(cfr. Cass. n. 24798/2020, Cass. n. 22268/2018, Cass. n. 2780/2019).
Va cioè considerato che la dichiarazione della cessione del credito non è sostitutiva del contratto di cessione, non permette ex se di provarne l'esistenza o tantomeno il suo contenuto, limitandosi ad un mero richiamo della Gazzetta Ufficiale senza individuare in maniera puntuale il blocco di rapporti giuridici ceduti tra i quali rientrerebbe il credito in esame, così come ben argomentato in astratto nella impugnata ordinanza: “La dimostrazione della titolarità del rapporto può essere offerta soltanto con la produzione del contratto di cessione da cui possa ricavarsi che lo specifico credito per il quale essa agisce è stato realmente ceduto. Infatti, per essere opponibile un negozio di cessione deve contenere gli elementi minimi necessari alla cognizione del debitore circa la modificazione dal lato attivo dell'obbligazione da lui contratta;
a questo fine tali elementi possono trarsi dal solo contratto di cessione non essendo necessaria o rilevante la sua accettazione. Pertanto, la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto ma non dalla prova dell'esistenza della cessione stessa. Quindi, allegare la sola copia della pubblicazione nella G.U. non è sufficiente a provare l'avvenuta cessione di quello specifico credito”.
3§ Sulla prova presente in atti
pagina 6 di 8 In applicazione dei suesposti principi, si osserva come parte opponente abbia fornito prova della sussistenza dei presupposti richiesti con la produzione del contratto di cessione nei suoi confronti da parte di BA IS S.p.A., mentre in atti non risulta la prova del rifiuto, nè della notifica della prima cessione del credito alla BA IS S.p.A. Pt_3
Invero, nel caso in lite è stata fornita adeguata prova in ordine alla titolarità della legittimazione attiva in capo a in quanto in atti vi è il contratto quadro di cessione intercorso tra BA sistema e Parte_1
l'odierno opponente (all. 3 denominato “atto di cessione portafoglio successivo” del 18.12.19), che risulta prodotto in opposizione e reca specifico riferimento al credito in lite.
Peraltro, va rilevato che il contratto di cessione era stato depositato da parte attrice già prima della presente opposizione, in allegato al deposito del 2.11.2021, unitamente alla comunicazione della cessione all'ente, il quale non ha dato prova di averla rifiutata;
per l'effetto deve ritenersi erronea la pronuncia sulla riscontrata assenza della documentazione comprovante la cessione.
È invece condivisibile la pronuncia nella parte in cui dichiara infondate le ulteriori censure “appurato che le somme giacenti presso il Tesoriere sono superiori a quelle per cui sussiste declaratoria di impignorabilità ed ancora rilevato che i pagamenti eseguiti prima della emissione del decreto ingiunto vanno contestati in sede di opposizione ex art. 645 c.p.c.”.
Da tanto discende, in particolare, che la validità ed esistenza della prima cessione non può essere contestata in sede esecutiva, essendo stata già vagliata dal giudice del monitorio, il quale ha concesso l'ingiunzione di pagamento direttamente al cessionario/cedente BA IS (cfr. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 25180 del 19/09/2024 : “Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio”).
Ne deriva che va riformato l'impugnato provvedimento ed affermata la titolarità del diritto in capo alla odierna opponente.
4§ Sulle spese di lite
pagina 7 di 8 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in misura minima, stante la contumacia di parte convenuta e l'istruttoria solo documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione e, per effetto, a modifica del provvedimento adottato dal G.E. emesso in data
18 Luglio 2022, rigetta l'istanza di sospensione della procedura esecutiva;
- Condanna i convenuti in solido alla refusione delle spese all'opponente, che si liquidano in euro
250,00 per esborsi ed euro 1.700,00 per onorari, oltre iva, cpa e spese generali al 15%, con distrazione.
AVELLINO, 29 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo
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