Articolo 3 della Legge 1 aprile 1971, n. 217
Articolo 2Articolo 4
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20 maggio 1971
Art. 3. (Composizione della commissione)

Presso la direzione generale dei monopoli di Stato e' istituita una commissione del dopolavoro dei monopoli di Stato presieduta dal direttore generale e composta:
a) dal vice direttore generale amministrativo che la presiede in caso di assenza o impedimento del direttore generale;
b) dal capo della direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale;
c) dal capo della direzione per i servizi delle manifatture;
d) dal capo dell'ufficio centrale dopolavoro;
e) dal direttore capo di ragioneria dei monopoli di Stato;
f) da un medico fiduciario dell'amministrazione designato dal direttore generale;
g) da sette rappresentanti delle sezioni del dopolavoro nominati dall'assemblea dei presidenti di sezione.
Un funzionario della direzione generale dei monopoli di Stato, con qualifica non inferiore a quella di ispettore amministrativo o di primo revisore, esercita le funzioni di segretario.
Entrata in vigore il 20 maggio 1971