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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/03/2025, n. 1477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1477 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 27/03/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 8747/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
[...]
alle ore 9:30 sono presenti l'avv. MANDALA' STEFANO anche in sostituzione dell'avv. LOMBARDO FEDERICA per parte ricorrente nonché
l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA per l' nessuno è presente per l' CP_1
A.D.E.R.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 14:55, all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario,
Dott. Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8747 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con gli avv.ti LOMBARDO FEDERICA e Parte_1
MANDALA' STEFANO
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
-resistente -
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. RAGUSA
SILVIA ELEONORA
-resistente- oggetto: opposizione a intimazione di pagamento conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 27/03/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara la prescrizione del diritto all'esazione dei crediti contenuti negli avvisi d'addebito n. 59620160000694069000, n.
59620160005359740000, n. 59620170002892791000 e n.
59620180001334624000, per l'effetto annullando l'intimazione di
2 pagamento n. n. 29620249016968221000 relativamente a tali crediti;
- condanna l' alla rifusione del 80% Controparte_1
delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida complessivamente in € 2.640,00, oltre spese generali, CPA e IVA, compensando la restante parte e compensando le spese tra le altre parti.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10/06/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e l' CP_1 Controparte_3
proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29620249016968221000 relativamente agli avvisi d'addebito n.
59620160000694069000, n. 59620160005359740000, n.
59620170002892791000, n. 59620180001334624000 e n.
59620180005684600000, deducendo per essi l'illegittimità per omessa notifica dei titoli esecutivi e intercorsa prescrizione dei crediti.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resistevano in giudizio i convenuti, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Avuto riguardo al primo motivo di ricorso, ovvero l'omessa notifica degli avvisi d'addebito intimati, si osserva:
l'avviso d'addebito n. 59620160005359740000, risulta consegnato a mezzo posta in data 26.10.2016;
l'avviso d'addebito n. 59620170002892791000, risulta consegnato a mezzo posta in data 28.9.2017;
l'avviso d'addebito n. 59620180001334624000 risulta consegnato a mezzo posta in data 29.6.20218;
l'avviso d'addebito n. 59620180005684600000 risulta consegnato a mezzo posta in data 18.12.2018;
Tutti tali atti appaiono ritualmente notificati e non opposti;
la mancata
3 impugnazione nei termini di cui al Dlgs 17.2.1999 n. 46, ha determinato sia l'irretrattabilità del credito, che l'inammissibilità successiva di qualsivoglia motivo di contestazione che avrebbe potuto sollevarsi mediante la rituale impugnazione, in virtù della natura decadenziale del termine succitato (cfr.: cfr. Cass. civ. Sez. L. ord. n. 26101 del 2-11-2017).
Residuando soltanto per l'ingiunto la possibilità di far valere l'eventuale prescrizione estintiva maturata successivamente alla notifica.
Per l'avviso d'addebito n. 59620160000694069000, non risulta viceversa depositata alcuna prova della notifica.
Avuto quindi riguardo all'eccezione d'intercorsa prescrizione, occorre rilevare che l'agente della riscossione eccepisce l'interruzione della prescrizione, a mezzo diverse intimazioni di pagamento.
Relativamente all'avviso di addebito n. 59620160000694069, a mezzo di avviso di intimazione n. 29620199002266125 notificati in data 19.12.2019
e di avviso di intimazione n. 2962023900128257200 notificato in data
29.3.2023; relativamente all'avviso di addebito n. 5962016000535974 e all'avviso di addebito n. 59620170002892791, a mezzo di avviso di intimazione n.2962022900122285 in data 30.3.2022; relativamente agli avvisi di addebito n. 59620180001334624 e n.
596201800056846000, a mezzo di avviso di intimazione n.
2962023900128257200 notificato in data 29.3.2022.
Sul punto, la parte ricorrente rileva la nullità delle notifiche degli atti di intimazione, quanto all'atto n. n. 29620199002266125, perché notificato da operatore privato privo di licenza;
quanto all'atto n. 2962022900122285 e all'atto 2962023900128257200, perché notificati a mani del portiere , senza però la successiva C.A.N..
Quanto alla prima doglianza, circa la notifica da un operatore postale privato sprovvisto di licenza, deve rilevarsi che l'operatore in questione
Nexive Srl, è provvisto di licenza individuale speciale per la notifica di atti giudiziari (A1) a far data dal 2019, essendo quindi la notifica dell'atto di
4 intimazione avvenuta in corso di licenza;
dovendo per questo disattendere l'eccezione.
Quanto alla seconda doglianza, deve osservarsi che la notifica al portiere dello stabile può avvenire in due diverse modalità: la prima, ex art. 139
C.p.c.,(Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita
l'industria o il commercio.
2. Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, allo ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.
3. In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.
4. Se la copia è consegnata al portiere o al vicino, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione di notificazione, specificando le modalità con le quali ne ha accertato l'identità, e dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata) a mani dell'ufficiale giudiziario/messo notificatore;
in tale caso è previsto dalla norma l'invio di raccomandata (semplice) informativa (C.A.N.).
La seconda modalità, invio diretto tramite il servizio postale, prevista dell'art. 26, D.p.r. n. 602/73 (La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale;
in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è
5 notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione,
l'ufficio o l'azienda).
In questo secondo caso l'invio della raccomandata informativa non è previsto dalla norma.
Da ciò ne deriva che l'invio della raccomandata informativa (C.A.N.) dell'avvenuta consegna dell'atto a lui indirizzato nelle mani del portiere dello stabile dove risiede, è da ritenersi imprescindibile nella sola ipotesi di notifica indiretta (ex art. 139, comma 2, c.p.c), a mezzo ufficiale giudiziario/messo notificatore.
Tale ulteriore adempimento non è previsto viceversa nel caso di notifica diretta, ex art. 26 - D.P.R. n. 602/1973, a mezzo servizio postale, non applicandosi in simili fattispecie la disciplina di cui alla L. n. 890/1982
(notifica a mezzo posta tramite ufficiale giudiziario) bensì le norme relative al servizio postale ordinario.
Orbene, gli avvisi d'intimazione n. 2962022900122285 e n.
2962023900128257200, appaiono notificati ex art. 139 co. 2°, dovendosi in tale caso considerare l'invio della CAN necessario al fine del perfezionamento della notifica.
Nel caso specifico dell'atto n. 2962023900128257200, l'agente della riscossione produce una distinta generale di postalizzazione.
Sul punto va quindi osservato che nessun valore probatorio della notifica può essere riconosciuto al documento denominato "Distinta analitica posta registrata" e recante l'intestazione " ", nel quale risultano Parte_2
riportati i dati relativi alla spedizione della raccomandata in questione, tra cui la data di spedizione. “Infatti, trattandosi di un modulo predisposto da
ma compilato dall' con i dati relativi Parte_2 Controparte_1
agli atti giudiziari da spedire, deve escludersene l'equiparabilità tanto alla ricevuta di spedizione, quanto alla certificazione della data di spedizione del plico, posto che le indicazioni ivi trascritte non provengono dall'agente
6 postale, ma dalla stessa parte che intende avvalersene (cfr. Cass. ord. n.
6130 del 5.3.2021).
Quanto sopra premesso, va quindi negata validità interruttiva della prescrizione alle intimazioni di pagamento n. 2962022900122285 e n.
2962023900128257200, avendo viceversa tale valore l'atto n.
29620199002266125.
Considerata la mancata prova della notifica dell'avviso d'addebito n.
59620160000694069000, il successivo atto di intimazione n. deve ritenersi caducato e il credito prescritto.
Va quindi verificata l'avvenuta o meno prescrizione dei singoli avvisi d'addebito, anche alla luce della legislazione emergenziale dettata in occasione della pandemia da Sars-Cov 2 (l'art. 154 del D.L. n. 34/2020
(decreto Rilancio); l'art. 99 del D.L. n. 104/2020 (decreto agosto) D.L. n.
125/2020 l'art 1 bis;
art. 1 del D.L. n. 3/2021; 'art. 22-bis del D.L. n.
183/2020; art. 4 del D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni);'art. 9 del D.L. n.
73/2021;'art 2. del DL 30 giugno 2021, n. 99)
Per l'avviso d'addebito n. 59620160005359740000, consegnato a mezzo posta in data 26.10.2016, la data naturale di maturazione della prescrizione va individuata nel 26.10.2021;
l'avviso d'addebito n. 59620170002892791000, consegnato a mezzo posta in data 28.9.2017, la data naturale di maturazione della prescrizione va individuata nel 28.9.2022;
l'avviso d'addebito n. 59620180001334624000 consegnato a mezzo posta in data 29.6.20218, la data naturale di maturazione della prescrizione va individuata nel 29.6.2023;
l'avviso d'addebito n. 59620180005684600000 consegnato a mezzo posta in data 18.12.2018, la data naturale di maturazione della prescrizione va individuata nel 18.12.2023;
Essendo tutte tali scadenze successive al 31 dicembre 2020, le date di prescrizione vengono rimandate di 311 giorni (129+183).
7 E pertanto, a fronte della notifica dell'atto di intimazione impugnato
(9.5.2024): la data di prescrizione dell'avviso n. 59620160005359740000 è maturata in data 2.9.2022; la data di prescrizione dell'avviso n. 59620170002892791000 è maturata in data 5.8.2023; la data di prescrizione dell'avviso n. 59620180001334624000 è maturata in data 6.5.2024 la data di prescrizione dell'avviso n. 59620180005684600000 sarebbe maturata in data 24.10.2024, non potendo quindi dichiararsene la prescrizione.
In conclusione, risulta prescritto il diritto all'esazione dei crediti contenuti negli avvisi d'addebito n. 59620160000694069000, n.
59620160005359740000, n. 59620170002892791000 e n.
59620180001334624000.
Dovendosi annullare parzialmente l'intimazione di pagamento relativamente a tali crediti.
Le spese di lite vanno per questo parzialmente compensate e poste, per la parte non compensata, al solo carico dell'agente della riscossione in ragione dei motivi della decisione.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 27/03/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
8
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 27/03/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 8747/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
[...]
alle ore 9:30 sono presenti l'avv. MANDALA' STEFANO anche in sostituzione dell'avv. LOMBARDO FEDERICA per parte ricorrente nonché
l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA per l' nessuno è presente per l' CP_1
A.D.E.R.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 14:55, all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario,
Dott. Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8747 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con gli avv.ti LOMBARDO FEDERICA e Parte_1
MANDALA' STEFANO
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
-resistente -
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. RAGUSA
SILVIA ELEONORA
-resistente- oggetto: opposizione a intimazione di pagamento conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 27/03/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara la prescrizione del diritto all'esazione dei crediti contenuti negli avvisi d'addebito n. 59620160000694069000, n.
59620160005359740000, n. 59620170002892791000 e n.
59620180001334624000, per l'effetto annullando l'intimazione di
2 pagamento n. n. 29620249016968221000 relativamente a tali crediti;
- condanna l' alla rifusione del 80% Controparte_1
delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida complessivamente in € 2.640,00, oltre spese generali, CPA e IVA, compensando la restante parte e compensando le spese tra le altre parti.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10/06/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e l' CP_1 Controparte_3
proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29620249016968221000 relativamente agli avvisi d'addebito n.
59620160000694069000, n. 59620160005359740000, n.
59620170002892791000, n. 59620180001334624000 e n.
59620180005684600000, deducendo per essi l'illegittimità per omessa notifica dei titoli esecutivi e intercorsa prescrizione dei crediti.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resistevano in giudizio i convenuti, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Avuto riguardo al primo motivo di ricorso, ovvero l'omessa notifica degli avvisi d'addebito intimati, si osserva:
l'avviso d'addebito n. 59620160005359740000, risulta consegnato a mezzo posta in data 26.10.2016;
l'avviso d'addebito n. 59620170002892791000, risulta consegnato a mezzo posta in data 28.9.2017;
l'avviso d'addebito n. 59620180001334624000 risulta consegnato a mezzo posta in data 29.6.20218;
l'avviso d'addebito n. 59620180005684600000 risulta consegnato a mezzo posta in data 18.12.2018;
Tutti tali atti appaiono ritualmente notificati e non opposti;
la mancata
3 impugnazione nei termini di cui al Dlgs 17.2.1999 n. 46, ha determinato sia l'irretrattabilità del credito, che l'inammissibilità successiva di qualsivoglia motivo di contestazione che avrebbe potuto sollevarsi mediante la rituale impugnazione, in virtù della natura decadenziale del termine succitato (cfr.: cfr. Cass. civ. Sez. L. ord. n. 26101 del 2-11-2017).
Residuando soltanto per l'ingiunto la possibilità di far valere l'eventuale prescrizione estintiva maturata successivamente alla notifica.
Per l'avviso d'addebito n. 59620160000694069000, non risulta viceversa depositata alcuna prova della notifica.
Avuto quindi riguardo all'eccezione d'intercorsa prescrizione, occorre rilevare che l'agente della riscossione eccepisce l'interruzione della prescrizione, a mezzo diverse intimazioni di pagamento.
Relativamente all'avviso di addebito n. 59620160000694069, a mezzo di avviso di intimazione n. 29620199002266125 notificati in data 19.12.2019
e di avviso di intimazione n. 2962023900128257200 notificato in data
29.3.2023; relativamente all'avviso di addebito n. 5962016000535974 e all'avviso di addebito n. 59620170002892791, a mezzo di avviso di intimazione n.2962022900122285 in data 30.3.2022; relativamente agli avvisi di addebito n. 59620180001334624 e n.
596201800056846000, a mezzo di avviso di intimazione n.
2962023900128257200 notificato in data 29.3.2022.
Sul punto, la parte ricorrente rileva la nullità delle notifiche degli atti di intimazione, quanto all'atto n. n. 29620199002266125, perché notificato da operatore privato privo di licenza;
quanto all'atto n. 2962022900122285 e all'atto 2962023900128257200, perché notificati a mani del portiere , senza però la successiva C.A.N..
Quanto alla prima doglianza, circa la notifica da un operatore postale privato sprovvisto di licenza, deve rilevarsi che l'operatore in questione
Nexive Srl, è provvisto di licenza individuale speciale per la notifica di atti giudiziari (A1) a far data dal 2019, essendo quindi la notifica dell'atto di
4 intimazione avvenuta in corso di licenza;
dovendo per questo disattendere l'eccezione.
Quanto alla seconda doglianza, deve osservarsi che la notifica al portiere dello stabile può avvenire in due diverse modalità: la prima, ex art. 139
C.p.c.,(Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita
l'industria o il commercio.
2. Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, allo ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.
3. In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.
4. Se la copia è consegnata al portiere o al vicino, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione di notificazione, specificando le modalità con le quali ne ha accertato l'identità, e dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata) a mani dell'ufficiale giudiziario/messo notificatore;
in tale caso è previsto dalla norma l'invio di raccomandata (semplice) informativa (C.A.N.).
La seconda modalità, invio diretto tramite il servizio postale, prevista dell'art. 26, D.p.r. n. 602/73 (La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale;
in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è
5 notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione,
l'ufficio o l'azienda).
In questo secondo caso l'invio della raccomandata informativa non è previsto dalla norma.
Da ciò ne deriva che l'invio della raccomandata informativa (C.A.N.) dell'avvenuta consegna dell'atto a lui indirizzato nelle mani del portiere dello stabile dove risiede, è da ritenersi imprescindibile nella sola ipotesi di notifica indiretta (ex art. 139, comma 2, c.p.c), a mezzo ufficiale giudiziario/messo notificatore.
Tale ulteriore adempimento non è previsto viceversa nel caso di notifica diretta, ex art. 26 - D.P.R. n. 602/1973, a mezzo servizio postale, non applicandosi in simili fattispecie la disciplina di cui alla L. n. 890/1982
(notifica a mezzo posta tramite ufficiale giudiziario) bensì le norme relative al servizio postale ordinario.
Orbene, gli avvisi d'intimazione n. 2962022900122285 e n.
2962023900128257200, appaiono notificati ex art. 139 co. 2°, dovendosi in tale caso considerare l'invio della CAN necessario al fine del perfezionamento della notifica.
Nel caso specifico dell'atto n. 2962023900128257200, l'agente della riscossione produce una distinta generale di postalizzazione.
Sul punto va quindi osservato che nessun valore probatorio della notifica può essere riconosciuto al documento denominato "Distinta analitica posta registrata" e recante l'intestazione " ", nel quale risultano Parte_2
riportati i dati relativi alla spedizione della raccomandata in questione, tra cui la data di spedizione. “Infatti, trattandosi di un modulo predisposto da
ma compilato dall' con i dati relativi Parte_2 Controparte_1
agli atti giudiziari da spedire, deve escludersene l'equiparabilità tanto alla ricevuta di spedizione, quanto alla certificazione della data di spedizione del plico, posto che le indicazioni ivi trascritte non provengono dall'agente
6 postale, ma dalla stessa parte che intende avvalersene (cfr. Cass. ord. n.
6130 del 5.3.2021).
Quanto sopra premesso, va quindi negata validità interruttiva della prescrizione alle intimazioni di pagamento n. 2962022900122285 e n.
2962023900128257200, avendo viceversa tale valore l'atto n.
29620199002266125.
Considerata la mancata prova della notifica dell'avviso d'addebito n.
59620160000694069000, il successivo atto di intimazione n. deve ritenersi caducato e il credito prescritto.
Va quindi verificata l'avvenuta o meno prescrizione dei singoli avvisi d'addebito, anche alla luce della legislazione emergenziale dettata in occasione della pandemia da Sars-Cov 2 (l'art. 154 del D.L. n. 34/2020
(decreto Rilancio); l'art. 99 del D.L. n. 104/2020 (decreto agosto) D.L. n.
125/2020 l'art 1 bis;
art. 1 del D.L. n. 3/2021; 'art. 22-bis del D.L. n.
183/2020; art. 4 del D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni);'art. 9 del D.L. n.
73/2021;'art 2. del DL 30 giugno 2021, n. 99)
Per l'avviso d'addebito n. 59620160005359740000, consegnato a mezzo posta in data 26.10.2016, la data naturale di maturazione della prescrizione va individuata nel 26.10.2021;
l'avviso d'addebito n. 59620170002892791000, consegnato a mezzo posta in data 28.9.2017, la data naturale di maturazione della prescrizione va individuata nel 28.9.2022;
l'avviso d'addebito n. 59620180001334624000 consegnato a mezzo posta in data 29.6.20218, la data naturale di maturazione della prescrizione va individuata nel 29.6.2023;
l'avviso d'addebito n. 59620180005684600000 consegnato a mezzo posta in data 18.12.2018, la data naturale di maturazione della prescrizione va individuata nel 18.12.2023;
Essendo tutte tali scadenze successive al 31 dicembre 2020, le date di prescrizione vengono rimandate di 311 giorni (129+183).
7 E pertanto, a fronte della notifica dell'atto di intimazione impugnato
(9.5.2024): la data di prescrizione dell'avviso n. 59620160005359740000 è maturata in data 2.9.2022; la data di prescrizione dell'avviso n. 59620170002892791000 è maturata in data 5.8.2023; la data di prescrizione dell'avviso n. 59620180001334624000 è maturata in data 6.5.2024 la data di prescrizione dell'avviso n. 59620180005684600000 sarebbe maturata in data 24.10.2024, non potendo quindi dichiararsene la prescrizione.
In conclusione, risulta prescritto il diritto all'esazione dei crediti contenuti negli avvisi d'addebito n. 59620160000694069000, n.
59620160005359740000, n. 59620170002892791000 e n.
59620180001334624000.
Dovendosi annullare parzialmente l'intimazione di pagamento relativamente a tali crediti.
Le spese di lite vanno per questo parzialmente compensate e poste, per la parte non compensata, al solo carico dell'agente della riscossione in ragione dei motivi della decisione.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 27/03/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
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