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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 224/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
RESCIGNO MARCELLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1050/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJKTJKM000760 Chiesa_1
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 71/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti: 1 Ricorrente: si riporta ai propri scritti e chiede l'accoglimento con condanna alle spese
Resistente: si riporta alle proprie conclusioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 18 settembre 2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento parziale n.
TJKTJKM000760 notificato il 20 giugno 2025 dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Latina, relativo al periodo d'imposta 2019 con il quale l'Ufficio ha rettificato i dati relativi alla dichiarazione dei redditi, modello
730/2020 in relazione all'omessa dichiarazione dei redditi di lavoro dipendente per complessivi E. 1,374.
Il ricorrente, innanzitutto, lamenta il vizio di motivazione dell'avviso di accertamento, sostenendo che “la cartella esattoriale impugnata” (ai tratta, in realtà, di un avviso di accertamento) non rispetterebbe i requisiti di cui all'art. 7 della Legge 212/2000.
Deduce, altresì, che sarebbe mancato il previo contraddittorio procedimentale.
Si è regolarmente costituita l'Agenzia delle Entrate –Direzione Provinciale di Latina deducendo l'infondatezza del ricorso.
Rileva che l'atto impugnato non fa riferimento ad altri atti o documenti non allegati, ma richiama esclusivamente i dati "indicati nella dichiarazione dei redditi presentata per il 2019", certamente nota al ricorrente.
Rileva anche che è lo stesso ricorrente ad allegare al ricorso la comunicazione precedente n.
CV2019TKE7060665, che lo aveva informato dell'anomalia già nel 2023.
Nel merito, osserva che l'atto conterrebbe specifica ed esauriente indicazione delle ragioni del recupero.
All'udienza del 23.1.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso risulta palesemente destituito di fondamento.
La semplice lettura dell'avviso di accertamento consente di rilevare che esso è ampiamente motivato.
In particolare, risulta chiaramente indicato che esso si fonda sulla rilevata esistenza di redditi non dichiarati
(1.374), che hanno condotto alla conseguente determinazione di una differenza titolo di Irpef, addizionale regionale ed addizionale comunale.
E' anche palesemente destituito di fondamento l'asserto secondo il quale sarebbe stato omesso il contraddittorio preventivo, dal momento che è lo stesso ricorrente a produrre (in allegato 2) la comunicazione bonaria n. 5716103.13-05-2023.U del 27-04-2023 con la quale veniva, appunto, invitato a presentare eventuali osservazioni in relazione all'emersione del maggior reddito.
2 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate (in relazione alle fasi dell'attività defensionale espletata dalla parte vittoriosa ex art. 4 co. 5 D.M. n. 55/2014) in complessivi E. 400 (E. 500, con successiva riduzione del
20% ai sensi dell'art. 15 co. 2 sexies D.Lgs. 546/92), oltre alle spese generali (spettanti anche all'Ente difeso da uno dei suoi funzionari, cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5957 del 2007).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle
Entrate - Direzione provinciale di Latina, che liquida in complessivi euro 400 oltre spese generali.
Così deciso all'esito della camera di consiglio della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina del
23.1.2026
IL GIUDICE
Dott. Marcello Rescigno
3
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
RESCIGNO MARCELLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1050/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJKTJKM000760 Chiesa_1
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 71/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti: 1 Ricorrente: si riporta ai propri scritti e chiede l'accoglimento con condanna alle spese
Resistente: si riporta alle proprie conclusioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 18 settembre 2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento parziale n.
TJKTJKM000760 notificato il 20 giugno 2025 dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Latina, relativo al periodo d'imposta 2019 con il quale l'Ufficio ha rettificato i dati relativi alla dichiarazione dei redditi, modello
730/2020 in relazione all'omessa dichiarazione dei redditi di lavoro dipendente per complessivi E. 1,374.
Il ricorrente, innanzitutto, lamenta il vizio di motivazione dell'avviso di accertamento, sostenendo che “la cartella esattoriale impugnata” (ai tratta, in realtà, di un avviso di accertamento) non rispetterebbe i requisiti di cui all'art. 7 della Legge 212/2000.
Deduce, altresì, che sarebbe mancato il previo contraddittorio procedimentale.
Si è regolarmente costituita l'Agenzia delle Entrate –Direzione Provinciale di Latina deducendo l'infondatezza del ricorso.
Rileva che l'atto impugnato non fa riferimento ad altri atti o documenti non allegati, ma richiama esclusivamente i dati "indicati nella dichiarazione dei redditi presentata per il 2019", certamente nota al ricorrente.
Rileva anche che è lo stesso ricorrente ad allegare al ricorso la comunicazione precedente n.
CV2019TKE7060665, che lo aveva informato dell'anomalia già nel 2023.
Nel merito, osserva che l'atto conterrebbe specifica ed esauriente indicazione delle ragioni del recupero.
All'udienza del 23.1.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso risulta palesemente destituito di fondamento.
La semplice lettura dell'avviso di accertamento consente di rilevare che esso è ampiamente motivato.
In particolare, risulta chiaramente indicato che esso si fonda sulla rilevata esistenza di redditi non dichiarati
(1.374), che hanno condotto alla conseguente determinazione di una differenza titolo di Irpef, addizionale regionale ed addizionale comunale.
E' anche palesemente destituito di fondamento l'asserto secondo il quale sarebbe stato omesso il contraddittorio preventivo, dal momento che è lo stesso ricorrente a produrre (in allegato 2) la comunicazione bonaria n. 5716103.13-05-2023.U del 27-04-2023 con la quale veniva, appunto, invitato a presentare eventuali osservazioni in relazione all'emersione del maggior reddito.
2 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate (in relazione alle fasi dell'attività defensionale espletata dalla parte vittoriosa ex art. 4 co. 5 D.M. n. 55/2014) in complessivi E. 400 (E. 500, con successiva riduzione del
20% ai sensi dell'art. 15 co. 2 sexies D.Lgs. 546/92), oltre alle spese generali (spettanti anche all'Ente difeso da uno dei suoi funzionari, cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5957 del 2007).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle
Entrate - Direzione provinciale di Latina, che liquida in complessivi euro 400 oltre spese generali.
Così deciso all'esito della camera di consiglio della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina del
23.1.2026
IL GIUDICE
Dott. Marcello Rescigno
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