Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 2204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2204 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Napoli, Dott. Maria Rosaria Elmino, all'udienza di discussione del 20 marzo 2025, udite le conclusioni delle parti, ha emesso ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 23746/23 R.G.
TRA
nata a [...] il [...] c.f. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Paolo Galdi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli al Corso A.Lucci n. 121;
- ricorrente -
E
, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale CP_1 alle liti per atto notarile, dall'avv. Maria Sofia Lizzi unitamente alla quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via A. De Gasperi 55 presso l'Avvocatura Distrettuale dell' ; CP_1
- resistente -
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 02.09.22 proponeva ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., Parte_1 istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva della sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'assegno di invalidità civile, della pensione di inabilità, dell'indennità di accompagnamento e della condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/92 (sulla base della domanda di amministrativa presentata in data 05.05.2021 e conclusasi negativamente). Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo che la stessa era affetta da condizioni morbose valutabili nella percentuale complessiva del 62% a decorrere dalla domanda amministrativa nonché portatrice di handicap lieve ai sensi dell'art. 3 comma 1 legge 104/92, non riconoscendo sussistente il requisito sanitario per nessuna delle misure assistenziali indicate in ricorso.
La ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo, di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 18.12.23, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, in particolare ritenendo che le conclusioni del CTU fossero in contrasto con la documentazione medica in atti nonchè conseguenza di valutazione superficiale in merito alla loro effettiva portata invalidante. CP_ Si costituiva in giudizio l' il quale eccepiva l'inammissibilità per mancata specifica contestazione delle valutazioni espresse dal CTU e ne chiedeva il rigetto.
Veniva ritenuta la necessità di nominare un nuovo consulente tecnico per l'accertamento del requisito sanitario delle prestazioni invocate.
Il CTU nominato nella presente fase, dopo avere sottoposto a visita la ricorrente, ha riconosciuto sussistente il requisito sanitario per la prestazione dell'assegno di invalidità civile “- invalido con riduzione permanente della capacità di lavoro pari al 75% databile al luglio 2024; - portatore di handicap ai sensi del comma 1 art. 3 L.104/92 dalla domanda”, denegando la sussistenza delle condizioni invalidanti nella percentuale richiesta per la pensione di inabilità e di quelle per l'indennità di accompagnamento. Nella relazione in atti l'ausiliare ha difatti accertato che la ricorrente è affetta da “diabete mellito tipo II in trattamento insulinico con complicanze micromacroangiopatiche, ipertensione arteriosa, esiti di PTA arteria femorale superficiale, ipotiroidismo post Basedow, spondilortrosi con discopatie e osteopenia”. Lo stesso ha poi attribuito alle singole patologie le seguenti percentuali: “…il diabete mellito, facendo riferimento alla voce di cui al codice 9310 (“Diabete mellito… con mediocre controllo metabolico (classe III): 51-60%”), può essere valutato con un tasso del 55%; l'ipertensione arteriosa, inquadrabile in I classe NYHA, può essere valutata in riferimento al codice 6441; nel caso di specie, tenendo conto della patologia multivasale (aterosclerosi multidistrettuale) e degli esiti degli interventi (pregressa DEB-PTA arteria femorale superficiale dx), appare equa una maggiorazione fino al 30%. Per quanto relativo alla patologia artrosica (spondiloartrosi con discopatie lombosacrali) appare utilizzabile con criterio proporzionale la voce di cui al codice 7010 (“Anchilosi rachide lombare: 31– 40%”) attribuendo un tasso non superiore al 20%”, ed ha poi applicato la formula riduzionistica al fine di pervenire alla percentuale complessiva di menomazione della capacità lavorativa della richiedente, fissata nel 75%.
Le considerazioni e valutazioni svolte dal CTU appaiono pienamente rispondenti ai criteri medico legali pertinenti alla fattispecie, per cui le conclusioni innanzi riportate possono essere condivise e fatte proprie dal giudicante;
anche in punto di decorrenza del requisito sanitario, fissato in un momento temporale successivo alla domanda amministrativa, specificatamente dal luglio 2024, le valutazioni espresse dal consulente appaiono condivisibili, in quanto basate sulle risultanze delle certificazioni mediche prodotte in atti ed alla progressiva ingravescenza di talune delle patologie già originariamente presenti, cui risultano essersi successivamente aggiunte ulteriori condizioni morbose certificate (cfr. in atti).
Non sono risultate invece sussistenti le condizioni per il riconoscimento del requisito sanitario per la pensione e per l'indennità di accompagnamento, pure oggetto di domanda, ed altresì le condizioni di grave svantaggio sociale per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap con connotazione di gravità (cfr. relazione in atti). In definitiva, pertanto, il ricorso può essere accolto solo limitatamente al riconoscimento del requisito sanitario per l'assegno di invalidità civile a far data dal mese di luglio 2024.
In considerazione della parziale reciproca soccombenza e della decorrenza del riconoscimento, fissato ad epoca di molto successiva rispetto a quella della domanda amministrativa ed allo stesso deposito del ricorso per ATP, le spese di lite (sia relative al giudizio in esame che a quello precedente di ATPO) vengono interamente compensate tra le parti. Risultando autocertificate dalla ricorrente le condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp att cpc, le spese relative alle consulenze tecniche d'ufficio vengono poste a carico dell' e liquidate come CP_1 da separati decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie parzialmente l'opposizione e dichiara che è persona in possesso del Parte_1 requisito sanitario per l'assegno di invalidità civile (percentuale 75%) a far data dal luglio
2024;
- Rigetta nel resto il ricorso;
- compensa interamente le spese di lite;
CP_
- pone le spese di consulenza, liquidate come da separato decreto, a carico dell'
Napoli, 20 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Maria Rosaria Elmino