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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/12/2025, n. 3616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3616 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce
Prima Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dott. Biagio Politano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1332/2022 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 4 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con sostituzione dell'udienza mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ) nato a [...] il 25 maggio1999, rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Emanuele Giuseppe Leo (c.f. ), elettivamente domiciliato C.F._2 presso il di lui studio in Copertino, alla Via Cosimo Mariano, n. 176
Attore
E
in qualità di Impresa designata per la gestione dei Controparte_1 sinistri in carico al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (C.F. ), P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Corrado (CF: , elettivamente C.F._3 domiciliata presso il di lui studio, con PEC Email_1
Convenuta
Per l'attore
“Voglia il Giudice adito:
- Accertare e dichiarare che il sinistro dell'08.07.2020, occorso in Copertino, alle h. 15,00 circa, su Via Specchia di San Vito, è da imputarsi ad esclusiva responsabilità di un veicolo non identificato e per la preci-sione ad un Suv di colore grigio scuro e con targa iniziale “ZA”;
- Per l'effetto condannare l' in qualità di impresa designata dal F.V.S. al CP_1 risarcimento dei danni patiti dal sig. e quantificati in complessivi euro 520.000,00 Parte_1
1 o nella maggiore o minor somma che dovesse scaturire dalle risultanze processuali oltre interessi dalla data del fatto illecito fino al soddisfo;
- Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze legali da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
Per la convenuta:
“Dichiarare l'improponibilità ed improcedibilità della domanda.
2. Rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto, non sussistendo i requisiti richiesti dalla legge per l'intervento del Fondo di Garanzia;
3. Rigettare in ogni caso la domanda perché infondata, alla luce dell'evidente esclusiva responsabilità dell'attrice;
4. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I)
Con atto di citazione notificato 17 febbraio 2022, ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Lecce, la Compagnia in qualità di Impresa Controparte_1 designata per la gestione dei sinistri in carico al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in data 8 luglio 2000 alle ore 15:00 seguito di un sinistro stradale del quale era rimasto vittima.
A sostegno della domanda, il ha posto una articolata congerie di circostanze;
ha Pt_1 sostenuto in particolare che:
1. l'evento si era verificato mentre egli era alla guida di uno scooter, targato AX 43089, in
Copertino, Via Specchia di San Vito, subito dopo l'incrocio con Via Paradisi e prima di una curva a sinistra;
2. il mezzo da lui condotto era stato colpito da un SUV non identificato di colore grigio scuro all'altezza del bauletto;
3. aveva così perso il controllo del mezzo cadendo in terra;
4. aveva perso immediatamente i sensi a seguito dell'impatto contro un muro di cinta ivi esistente;
5. aveva riportato un danno biologico pari al 65% (di invalidità permanente), sì come documentato da specialista in medicina legale.
Si è costituita Compagnia nella sopra dichiarata qualità, Controparte_1 contestando la richiesta avversaria sulla scorta della carenza di prova di coinvolgimento di alcun veicolo pirata e di strutturale inconfigurabilità di applicazione del dettato dell'articolo 2054 c.c.
2 Le parti hanno depositato plurime memorie ai sensi dell'articolo 183 c.p.c.
Con ordinanza del 14 dicembre 2012, il giudice istruttore ha ammesso i mezzi di prova ritenuti necessari;
dopo plurime udienze dedicate alla raccolta delle prove, con provvedimento del
18 settembre 2025, ha disatteso la richiesta di disposizione di consulenza tecnica medico legale ed ha fissato l'udienza del 5 marzo 2026 per la precisazione delle conclusioni.
Con proprio decreto del 5 novembre 2025, il Giudice designato dal Presidente del Tribunale
– giusta provvedimenti n. 141 del 14 ottobre 2025 e n. 148 del 21 ottobre 2025 resi ai sensi dell'art. 3 D.L. 117/2025, convertito nella Legge 3 ottobre 2025, n. 148 – ha anticipato la trattazione della causa all'udienza del 4 dicembre 2025, fissandola per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sostituendola con note ex art. 127 ter c.p.c. e dettando termine perentorio per il deposito di memorie illustrative.
II)
§1
In tutta evidenza, il thema decidendum è segnato dalla ricostruzione della dinamica del sinistro.
E tanto in ragione del fatto che l'azione è stata dichiaratamente proposta ai sensi dell' art. 19 della L. n. 990 del 1969, oggi art. 283, lett. a), T.U. 209/2005, norma che prevede l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada nei casi di sinistri stradali cagionati da veicoli non identificati.
Ne discende la necessità di verificare i presupposti dell'operatività della norma, la sussistenza dei quali è onere della parte attrice dimostrare.
Viene in rilievo, in particolare, la regola secondo cui “in tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (ex plurimis, Cass. Civ. Sez. III,
Ordinanza n. 10540 del 19/04/2023).
Nel caso di specie, manca la prova di tanto.
Deve rilevarsi che in atti non sono, ovviamente, rinvenibili prove dirette dell'accaduto.
Non vi sono immagini riprese da telecamere o altri documenti fotografici di sorta.
3 Gli unici elementi significativi sono offerti, more solito, dalle dichiarazioni dei testimoni, in particolare quelli che avrebbero “assistito” all'evento.
E viene allora in rilievo il racconto di : Testimone_1
“È vero che in occasione dei fatti per cui è causa, io ero alla guida della mia auto in via Specchia di San Vito. Io ho un Audi Q 3. Non posso ovviamente ricordare la targa, ma era un SUV di cui non ricordo il modello ma di colore scuro ed ho visto le prime due lettere della targa che era
“ZA” ha superato uno scooter ed ha toccato il bauletto dello scooter. Non ho visto il momento dell'urto, ma suppongo sia avvenuto con lo specchietto retrovisore destro del SUV. Dico questo perché subito dopo che il SUV ha superato lo scooter, questo ha perso il controllo sulla destra, prima urtando contro un muro posto sulla destra e poi cadendo sull'asfalto. Non sono riuscito a prendere la targa perché qualche metro dopo la strada curvava verso sinistra e quindi ho perso di vista il SUV. Mia moglie che era presente con me in auto, ha riferito ai Carabinieri che la curva era a destra ma poi si è resa conto di aver sbagliato e chiesi di rettificare ma i Carabinieri a noi hanno detto che non era importante. Non so se poi avevano rettificato. Sono stato io, fermandomi, il primo a soccorrere il conducente dello scooter che aveva perso i sensi e si lamentava del dolore al braccio. Non ho chiamato io il 118 ma il conducente di una vettura sopraggiunta. Sono rimasto sul posto fino all'arrivo del 118 e non ho visto arrivare forze dell'ordine. Il ragazzo non riferiva della dinamica ma si limitava a lamentarsi del dolore”.
Il ha poi precisato: Tes_1
“Sicuramente l'ho visto ma non ricordo. Preciso che il veicolo ha stretto la curva e ho visto che con lo specchietto ha urtato il bauletto (…) anzi a precisazione e parziale rettifica dichiaro di aver visto l'urto tra lo specchietto destro del SUV e il bauletto della moto, che credo fosse un Piaggio”.
Colpisce, in senso negativo, il fatto che il teste prima affermi di aver presunto l'impatto, poi si corregga e sostenga di aver visto direttamente l'urto tra i due veicoli, analiticamente indicandone le modalità.
Modalità che, invero, appaiono fortemente sospette, avuto riguardo ai dati di comune esperienza che conducono a non ritenere possibile che uno specchietto laterale di un veicolo sia posto all'altezza di un bauletto di uno scooter e che, soprattutto, esso sporga talmente tanto dall'integrale corpo della vettura da profilarsi alla stregua di elemento idoneo ad impattare un veicolo antagonista posto sulla sua destra.
Di tenore sostanzialmente analogo – e parimenti inattendibili – le dichiarazioni della moglie del teste menzionato, : Testimone_2
4 “È vero che ci precedeva un SUV di colore scuro che sorpassava uno scooter e, durante tale manovra, urtava con lo specchietto retrovisore destro il bauletto posteriore dello scooter. Lo scooter ha perso l'equilibrio ed ha finito la sua corsa contro un muretto posto sulla destra. Sono riuscita a vedere le prime lettere della targa del SUV che erano “ZA” ma non tutta la targa perché il SUV ha continuato a percorrere la strada senza fermarsi e dopo vi era una curva a sinistra, quasi nell'immediatezza della caduta. Ci siamo fermati ma non abbiamo chiamato i soccorsi.
Eravamo la prima macchina e siamo scesi. Il ragazzo aveva il casco. Mio marito si è avvicinato e si sono fermate anche altre auto che hanno chiamato il 118…”.
Parimenti meritevole di sottolineatura appare il dato legato al fatto che entrambi i testi non ricordino la targa della vettura, limitandosi ad indicare, congiuntamente questa volta, che essa iniziava con le lettere ZA: dato non solo neutro - posto che notoriamente i veicoli di grandi dimensioni genericamente indicati come SUV recano la predetta sigla - ma anche significativo del fatto che le deposizioni sorprendentemente coincidano proprio in parte qua.
La non riconoscibile credibilità dei testi è poi definitivamente esclusa da quanto dichiarato all'udienza del 18 settembre 2025 da , la cui voce è incisa sul CD allegato agli atti, Testimone_3 contenente la registrazione della chiamata operata dalla donna al 118: “sono stata io a chiamare il 118 e sono stata la prima ad arrivare e il sig. era caduto per terra ed era solo. Parte_1
Non c'era proprio nessuno. Non ho visto alcun impatto con nessun veicolo. Ho fatto qualche domanda al ragazzo, chiedendogli nome, età e rispondeva. Non ha riferito di essere stato investito da altra vettura.”
In disparte allora il narrato di tutti gli altri testi ascoltati, che in ogni caso hanno escluso di aver appreso dalla viva voce del delle presunte modalità di impatto e negato che costui Pt_1 avesse riferito di un impatto con altro veicolo, appare evidente la carenza di compiuta dimostrazione della dinamica del sinistro nei sensi di quanto indicato con l'atto di citazione.
Ne discende la sostanziale carenza di prova della dinamica del fatto in termini tali da legittimare la conclusione di sussistenza delle condizioni di accoglimento della domanda, stante l'omessa a dimostrazione del fatto che il sinistro del quale rimase vittima l'attore sia dipeso dalla condotta del conducente di vettura rimasta non identificata.
Si impone, in tutto evidenza, il rigetto della domanda e la condanna dell'attore al pagamento delle spese alla luce del principio della soccombenza;
vengono determinate con riferimento a quanto dettato dal DM 55/2014 e dal DM 147/2022, causa del valore indeterminabile a bassa complessità.
P.Q.M.
5 il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice, Dott. Biagio Politano, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione da nei confronti di in qualità Parte_1 Controparte_1 di Impresa designata per la gestione dei sinistri in carico al Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
che liquida in euro € 7.616 per onorari, oltre rimborso Controparte_1 forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
6 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Biagio Politano
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