Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
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TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 13 gennaio 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di assistenza obbligatoria iscritto al n. 8779 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra: e quali genitori legali Parte_1 Parte_2 rappresentanti del minore , rappr.ti e difesi dagli Avv. Persona_1
Giusi Pezzella e Alessandro Aureli – ricorrenti, opponenti E
, rappr.to e difeso Controparte_1 dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini – convenuto, opposto
Oggetto: procedimento ex art. 445 bis, co.6, c.p.c..
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara che versava ancora, all'epoca della revisione del 21 Persona_1 febbraio 2023, e versa tuttora, in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art.1 della legge n. 289/90 e s.m., per fruire dell'indennità di frequenza;
b) dichiara inammissibile e comunque respinge il resto;
c) condanna l' alla rifusione, in favore della parte ricorrente, dei due quinti CP_1 delle spese di difesa, che liquida, per la prima fase, per questa parte, in €. 4,00 per spese e €. 720,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa;
e per il presente giudizio in €. 5,00 per spese e €. 2.000,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa;
entrambe da distrarsi;
compensa il resto;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con CP_1 separati decreti.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. pervenuto il 17/7/2023 i ricorrenti indicati in epigrafe adìvano questo Ufficio per sentir accertare che il loro figlio minore
: Persona_1
a) versava in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 289/90 e s.m., per fruire dell'indennità di frequenza;
b) versava in condizione di handicap, secondo l'art.3, co.1, della legge n.104/92; fatti negati, a seguito di omologa del 25/6/2019, da verbale di revisione del
21/2/2023.
Resistente solo nel merito l' , la CTU si esprimeva il 22/1/2024 in senso CP_1 negativo per l'indennità di frequenza e l'handicap grave, sul quale era stato dato quesito;
e la difesa attorea, con atto pervenuto il 4/2/2024, la contestava.
Con ricorso telematico pervenuto il 3/3/2024 i ricorrenti indicati in epigrafe introducevano il giudizio di opposizione/merito chiedendo dichiararsi i requisiti sanitari disconosciuti dal CTU ed i corrispondenti diritti. Resisteva tardivamente, dopo l'esperimento di nuova perizia, l' eccependo: CP_1
l'inammissibilità del ricorso per non essere identificate le prestazioni perseguite;
per non consentire il riscontro della tempestività del dissenso;
per aspecificità della contestazione;
deduceva la necessità di verificare il rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 445 bis c.p.c.; l'inammissibilità della pronuncia su diritti e la mancanza di prova dei requisiti extrasanitari.
La causa, istruita per documenti e nuova CTU medico-legale, è stata decisa come da dispositivo.
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1. Le domande attoree appaiono solo in parte ammissibili e fondate.
2. Le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa dell' appaiono infondate. CP_1
3. L'indennità di frequenza è identificata quale diritto perseguito in entrambi i ricorsi, mentre l'handicap grave è tutelabile come tale (Cass. 24953/2021).
4. Nessuna disposizione impone di documentare nel ricorso in opposizione la tempestività della contestazione, che peraltro l potrebbe verificare da sé CP_1 avendo partecipato attivamente al procedimento per ATPO n. 23861/2023, sebbene tramite funzionario. In ogni caso, stante l'evidente connessione del procedimento ex comma 6° con la prima fase, che impone l'applicazione del principio di non dispersione della prova (Cass SU n. 14475/2015, 4835/2023;
Cass. 11817/2011, 8693/2017, 27691/2017, 10164/2022, 10202/2023), questo giudice ha disposto già col decreto di fissazione dell'udienza, come da peraltro da prassi da tempo invalsa in questo Ufficio, l'acquisizione in PST del fascicolo telematico della prima fase, dal cui esame risulta che il giudice aveva assegnato termine per il deposito della perizia fino al 25/1/2024; termine per la contestazione “preventivo” fino al 5/2/2024 – sebbene ciò sia irregolare: Cass. 9356/2023); la perizia risulta depositata il 22/1/2024, e contestata il 3/2/2024, assolutamente nel termine (irregolarmente) assegnato.
Il ricorso di merito presentato il 3/3/2024 è ancora tempestivo rispetto alla contestazione.
5. La prova dei requisiti extrasanitari non è dovuta nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c., proprio perché in esso si giudica solo di requisiti sanitari, mentre il ricorso è inammissibile per carenza di interesse solo se emergono elementi ostativi “prima facie” alla possibilità di ottenere il diritto (Cass. 2587/2020,
14629/2021).
6. Nel ricorso in opposizione appare assolto l'onere di rapportazione critica al giudizio peritale in ATP, trovandovisi esposte le ragioni per le quali non lo si ritiene condivisibile, ed in ciò si esaurisce, ad avviso del giudicante, l'onere di specificità imposto dall'art. 445 bis c.p.c.. La CTU esperita in ATPO, ove 3
contestata, resta infatti un parere tecnico con funzione probatoria e non è e non può essere un provvedimento giurisdizionale, con la conseguenza che il giudizio di cui all'art. 445 bis, co.6, c.p.c., in quanto destinato, invece, ad una pronuncia giurisdizionale rispetto alla quale la CTU costituisce un mero strumento di indagine probatoria, non è e non può essere un mezzo di impugnazione, sì che il requisito di ammissibilità possa essere inteso nel senso di condizionare l'azione ad una precisa evidenziazione degli errori tecnici o delle lacune di indagine di cui sia affetta la perizia, come se si trattasse addirittura di una sentenza definitiva di merito soggetta a mero sindacato di legittimità. All'onere di specificazione dei motivi della contestazione non può quindi attribuirsi altro significato che quello inerente alla necessità di specificare i motivi per i quali la perizia è ritenuta erronea, mentre all'eventuale inidoneità di tali motivi a revocarne in dubbio le conclusioni deve semmai conseguire il rigetto nel merito della domanda, posto che la CTU esperita in sede di ATPO è pienamente utilizzabile come mezzo di prova nel seguente giudizio a cognizione piena, sicchè, ove essa appaia esaurientemente motivata ed immune da vizi di carattere tecnico o logico-giuridico o da carenze di indagine, ed idonea a resistere ai motivi di contestazione, il giudice ben può/deve porla a fondamento della decisione senza disporne il rinnovo.
7. Il giudice rileva preliminarmente che nel ricorso di prime cure la parte ricorrente non aveva affatto chiesto accertarsi che il minore versava ancora in stato di handicap grave secondo l'art.3, co.3, della legge n. 104/92, com'era stato accertato nel 2019, ma solo che si trovasse ancora in stato di handicap
“semplice” secondo il relativo art.3, co.
1. Erroneamente quindi il giudice della prima fase chiese la verifica dell'handicap grave, eccedendo il
“petitum”; ed il CTU giudicò sul punto;
ed altrettanto erroneamente questo giudice ha deferito in questa sede quesito su tale questione, sulla base del fatto, che lo ha indotto in errore con l'esame della perizia, che tale domanda fosse stata invece proposta nel ricorso di merito, il cui oggetto non può eccedere il “petitum” della prima fase.
8. La pretesa all'accertamento di tale condizione quale svolta in questa sede, prima di dover essere giudicata infondata in base al nuovo giudizio peritale, condivisibilmente confermativo sul punto del primo, va pertanto giudicata inammissibile.
9. Per altro verso, poiché nel presente giudizio la difesa attorea non ha reiterato, neanche in subordine, la richiesta di accertamento della persistenza dello stato di handicap “semplice”, né si è doluta del fatto che nella prima fase su tale condizione non si sia giudicato, il fatto che il CTU non abbia giudicato sul punto neanche stavolta resta irrilevante.
10. Quanto all'indennità di frequenza (come d'altronde quanto all'handicap), la
CTU di prime cure è apparsa sostanzialmente priva di motivazione, non essendo le conclusioni precedute da alcuna effettiva discussione medico- legale del caso;
se ne è quindi disposto il rinnovo. 4
11. La CTU esperita in questa sede ha giudicato che il minore versava ancora, all'epoca della revisione del 21 febbraio 2023, e versa tuttora, in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art.1 della legge n. 289/90 e s.m., per fruire dell'indennità di frequenza.
12. Tali conclusioni, stavolta sostenute da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico giuridico, appaiono convincenti e meritano condivisione, tanto più che contro esse non sono state spese specifiche osservazioni.
13. Tanto va dichiarato.
14. Il giudicante ritiene invero di dover ormai prestar acquiescenza al fermo insegnamento di legittimità secondo il quale anche nel giudizio di opposizione/merito deve giudicarsi solo del requisito sanitario (Cass.
27010/2018, 9755/2019, 17787/2020).
15. Le spese di difesa del presente giudizio, liquidate come da dispositivo in base al dm n.55/2014 e s.m., tenuto conto del fatto che la causa assume valore indeterminabile (con conseguente valore minimo 26.000) solo per l'handicap sul quale la parte ricorrente è soccombente, seguono per un due quinti, per entrambe le fasi, la soccombenza parziale comunque prevalente dell' , CP_1 con dichiarazione di antistatarietà ex art. 93 c.p.c. Nel resto sono compensate per l'accoglimento parziale.
16. Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, seguono la soccombenza parziale dell' CP_1
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)