Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 25/03/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3439 /2019
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il Giudice dott.ssa Francesca Incandela
Il giorno 25/03/2025 , innanzi al Giudice dott.ssa Francesca Incandela, chiamata la causa R.G.
n. 3439 dell'anno 2019 promossa da
Parte_1
[...]
contro
Controparte_1
e nei confronti di
Si dà atto che sono presenti l'avv.. FIRINU LAURA per parte attrice e l'avv. , in sostituzione dell'avv. CORDARO GIUSEPPE per parte convenuta;
l'avv. FIRINU, preso atto che il resistente nel formalizzare la propria costituzione ha dichiarato e documentato di avere aderito alla rottamazione quater e di volere rinunciare al giudicato relativo alla sentenza impugnata n, 114/2019 nonché rinunciando ad eventuali azioni future sullo stesso titolo accetta la rinuncia di controparte ed a propria volta la rinuncia agli atti ex art. 306 cpc di questo grado di giudizio per intervenuta carenza di interesse;
l'avv. CORDARO ribadisce la propria rinuncia al giudicato della sentenza n. 114/2019 emessa dal Giudice di Pace di Corleone depositata il 25.07.2019 ed alla proposizione delle azioni successive su questo titolo e accetta la rinuncia agli atti ex rt. 306 cpcp di controparte;
le parti chiedono la compensazione delle spese di lite
Il Giudice
Il Giudice chiude il verbale alle or 10.18 e e si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale alle ore 13.40
Visto l'art. 281 sexies cpc, decide dando lettura della sentenza.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile
Nella persona della Dr.ssa Francesca Incandela, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato – ad esito della discussione orale svolta dalle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni precisate all'odierna udienza – la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 3439 del Ruolo Generale del 2019
TRA
, elettivamente domiciliata in VIA AUSONIA, N. 83 PALERMO presso Parte_1
lo studio dell'avv. FIRINU LAURA, che la rappresenta e difende per mandato in atti parte appellante
CONTRO
, elettivamente domiciliato in n Prizzi (Pa), via Martiri D'Ungheria, n. 29, Controparte_1
presso lo studio dell'avv. GIUSEPPE CORDARO che lo rappresenta e difende per mandato in atti parte convenuta
OGGETTO: Appello- opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare .
Conclusioni delle parti: All'udienza del 25.3.2025 le parti discutevano la causa,
concludendo come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
La controversia ha ad oggetto l'appello proposto da avverso la Parte_1
Pagina 2 di 8 sentenza n. 114/2019 emessa in data 18.07.2019 e depositata il 25.07.2019, con la quale il
Giudice di Pace di Corleone accolse la domanda dell'opponente e per Controparte_1
l'effetto dichiarò nulla la notifica della cartella di pagamento n. 29620190034143703,
limitatamente al verbale di contravvenzione per violazioni del Codice della Strada 538725726
del 05.04.2015, condannando al pagamento delle spese di lite. Parte_1
L'ente di riscossione appellante, con il primo motivo, adduceva la regolarità della notifica della cartella di pagamento opposta nonché la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il Giudice
di Primo Grado ritenuto fondata l'opposizione proposta da , per vizi afferenti la CP_1
regolarità della notifica della cartella di pagamento oggetto di causa, asseritamente non articolati nell'atto di opposizione all'esecuzione in primo grado;
con il secondo motivo di appello sosteneva la violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 25 e 26 DPR 602/73 in combinato disposto agli artt. 3,6,9 DPR 68/2005 e 6,7,9 D.M. 02/11/2005 e 45 e 48 d.lgs
82/2005 per avere il giudice di prime cure ritenuto inesistente la sottoscrizione della cartella trasmessa in formato .pdf; con il terzo motivo, per non avere ritenuto sanato il dedotto vizio di notifica, secondo il principio di cui all'art. 156 c.p.c., per esserne il destinatario giunto a conoscenza;
con il quarto motivo di appello lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art
2719 c.c., avendo il G.d.P. negato efficacia probatoria alla cartella notificata a mezzo p.e.c.
nonostante la cartella asseritamente invalida sia da considerarsi riconosciuta, per conformità
all'originale, scrittura e sottoscrizione, ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco, cosa che nel caso di specie non si è verificata. Chiedeva quindi di riformare la sentenza n. 114/2019 resa dal G.d.P. di Corleone nel procedimento 147/2019
nella parte in cui aveva accolto l'opposizione e annullato la cartella di pagamento
29620190034143703 limitatamente al verbale di contravvenzione c.d.s. 538725726 del
05/04/2015 e per l'effetto, quindi, rigettare l'opposizione avverso la cartella di pagamento
29620190034143703 limitatamente al verbale di contravvenzione c.d.s. 538725726 del
05/04/2015, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio il quale chiedeva: in via preliminare, di dichiarare Controparte_1
inammissibile l'atto di appello notificato da avverso la sentenza del Parte_1
Pagina 3 di 8 Giudice di Pace di Corleone n. 114/2019, per genericità ed astrattezza e per violazione degli artt. 342 e 345 c.p.c.; nel merito di rigettare l'appello notificato da Parte_1
perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
All'udienza del 10 febbraio 2021, tenutasi in trattazione scritta, il giudice istruttore dott.ssa
Laura Petitti, rilevato che non sussistevano i presupposti per la pronuncia di ordinanza ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, in mancanza di ulteriori atti di istruzione probatoria, all'udienza del 02/03/2023, precisate dalle parti le conclusioni, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Sospendendo dal decidere, con ordinanza del 29/05/2023, il Giudice dott.ssa Aiello
(subentrata al precedente giudicante dott.ssa Petitti) ha rimesso la causa sul ruolo istruttorio,
invitando le parti, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., a dedurre in ordine alla questione rilevata d'ufficio relativa all'inosservanza da parte del Giudice di pace di prime cure del diritto di difesa, per essersi pronunciato su una questione nuova sollevata dalla parte attrice all'udienza ex art. 320 c.p.c., celebrata in assenza di , senza aver Controparte_2
preventivamente stimolato sulla stessa il contraddittorio delle parti, ponendola direttamente a fondamento della propria decisione.
Depositate dalle parti le memorie contenenti le osservazioni sulla questione rilevata d'ufficio,
la causa è infine, pervenuta in decisione all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 05/10/2023,
sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dalle note scritte depositate dalle parti.
In seno alle predette note, entrambe le parti rappresentavano che, in data 19/06/2023,
l'appellato aveva aderito alla definizione agevolata (c.d. rottamazione quater) Controparte_1
dei carichi affidati all'agente della riscossione (anche in ordine alla cartella di pagamento per cui è causa), il cui primo termine per il pagamento era fissato per il giorno 31/10/2023
(mentre l'ultimo è fissato per il giorno 30/11/2027) ed hanno quindi, chiesto un rinvio ad altra udienza oltre tale data, per verificare il corretto versamento delle somme e, in caso di esito positivo, per estinguere il giudizio.
Pagina 4 di 8 Con provvedimento del 05.01.2024 il dott. , subentrato alla dott.ssa Aiello, Parte_2
invitava parte appellata, stante la manifestata intenzione di rinunciare agli atti del giudizio, a presenziare personalmente all'udienza ovvero di conferire al proprio difensore procura speciale al fine di formulare la predetta rinuncia.
Subentrato lo scrivente giudicante (assegnataria del fascicolo a far data dal 07.06.2024) la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale innanzi al mutato giudicante.
Parte appellante, all'udienza del 25.03.2025, preso atto della dichiarazione del convenuto di avere aderito alla c.d. rottamazione quater e di volere rinunciare al giudicato relativo alla sentenza impugnata n. 114/2019 nonché ad eventuali azioni future sullo stesso titolo, ha formalmente dichiarato di rinunziare agli atti del giudizio di impugnazione ai sensi dell'art. 306
c.p.c.; parte convenuta, alla stessa udienza, ribadendo la propria volontà di rinunciare al giudicato relativo alla sentenza impugnata n. 114/2019 ed ad eventuali azioni future sullo stesso titolo, ha formalmente accettato la rinuncia ed il Giudice, verificata la regolarità delle procure speciali conferite ai difensori, ha assunto la causa in decisione, ritirandosi in camera di consiglio.
2. Merito della lite.
La pronuncia di estinzione del giudizio, specie in fase di impugnazione, deve avere la forma della sentenza.
La Suprema Corte ha più volte ribadito, infatti, la natura di sentenza del provvedimento di estinzione ex art. 306 cpc (cfr. Cass. 3733/04; 8002/09; 2837/16), precisando che esso ha natura di sentenza anche laddove venga emessa in forma di ordinanza (cfr. Cass. 14936/00;
260/01), tanto che deve riportare anche la firma del presidente del collegio che l'ha resa (cfr.
Cass. 3128/08).
In particolare la Suprema Corte ha precisato che “i commi 3 e 4 dell'art. 306 c.p.c.
attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto,
rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex
Pagina 5 di 8 lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti,
quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece,
dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c.,
e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione,
in virtù dell'art. 111, comma 7, cost. (Cass. 21707/2006).
Va inoltre osservato che nel sistema processuale vigente non si rinviene un'espressa disciplina della rinunzia agli atti del giudizio di impugnazione in quanto l'art.338 c.p.c. si limita a disporre che l'estinzione del procedimento d'appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata;
che l'applicabilità dell'art. 306 c.p.c. al giudizio di gravame discende dall'art.359
c.p.c., norma che stabilisce che nel giudizio di appello si osservano, se applicabili, le norme regolatrici del giudizio di primo grado, dovendosi altresì escludere ipotesi di incompatibilità
dell'art. 306 c.p.c. con il detto mezzo di gravame (cfr. Cass. 3 agosto 1999 n.8387).
Più recentemente la Suprema Corte ha ribadito detti principi, chiarendo che: “La rinuncia,
in appello, agli atti di un giudizio definito in primo grado con una decisione di fondatezza dell'azione investe soltanto gli atti del procedimento di gravame e comporta il passaggio in giudicato della pronuncia in conseguenza della sopravvenuta inefficacia della sua impugnazione, atteso che l'estinzione, in virtù dell'art. 310 c.p.c., rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo, sicché l'efficacia abdicativa in ordine all'effetto sostanziale della decisione di merito, di per sè preclusiva del potere delle parti di chiedere al giudice una nuova decisione sulla stessa controversia, va riconosciuta soltanto ad un atto che possa essere interpretato come rinuncia anche al giudicato,
in quanto estesa alla sentenza già emessa ed alle sue conseguenze.” (Sez. 1 -
, Ordinanza n. 26372 del 10/10/2024).
Pagina 6 di 8 Va soggiunto, come condivisibilmente sancito da Cass. n. 5250 del 2018, che tale principio opera anche in caso di estinzione del giudizio d'appello a seguito di transazione ove non risulti che le parti abbiano rinunciato all'efficacia di giudicato conseguente alla dichiarazione di estinzione medesima.
Ne consegue che l'efficacia abdicativa in ordine all'effetto sostanziale della decisione di merito va riconosciuta soltanto ad un atto che possa essere interpretato come rinuncia anche al giudicato, in quanto estesa alla sentenza già emessa ed alle sue conseguenze. Nel medesimo senso, si veda pure Cass. n. 5026 del 2003.
Nel caso di specie, il Tribunale prende atto del fatto che il procuratore di parte convenuta,
nell'accettare la rinuncia agli atti formalizzata dall'appellante, ha formalmente ribadito la propria rinuncia al giudicato della sentenza di primo grado n. 114/2019 emessa dal Giudice di
Pace di Corleone depositata il 25.07.2019 ed alla proposizione di future azioni su questo titolo,
come in suo potere giusta procura alle liti in atti, la quale che comprende la volontà espressa dell'assistito di “rinunciare al presente giudizio o agli atti dello stesso;
a tal fine il sottoscritto dichiara espressamente di volere rinunciare al presente giudizio ovvero di accettarne la rinuncia, avendo aderito alla c.d. Rottamazione quater e di rinunciare al giudicato relativo alta sentenza n. 114/2019 emessa dal Giudice di Pace di Corleone in data 18/07/2019, depositata il 25/07/2019, nella causa civile n.147/2019 R.G.” (vedasi procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione del nuovo procuratore avv. Cordaro Giuseppe.).
In applicazione dei principi di diritto enunciati dalle pronunce appena richiamate, la rinuncia formalizzata dal procuratore del convenuto è da intendersi quale rinuncia anche al CP_1
giudicato della sentenza di primo grado, in quanto estesa alla sentenza già emessa ed alle sue conseguenze.
Pertanto, preso atto dell'intervenuta rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'appellante e della relativa accettazione di parte convenuta all'udienza che precede (nonché della rinuncia del convenuto in appello al giudicato della sentenza impugnata ed alla proposizione di future azioni sul medesimo titolo), verificata la regolarità delle procure speciali all'uopo conferite, va dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c., a tanto provvedendosi con sentenza.
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3. Spese di lite.
In considerazione di quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione 24 gennaio 2019, n. 1978,
secondo cui “Se il processo è dichiarato estinto per adesione alla rottamazione dei ruoli ex art. 6
del D.L. n. 193/2016, la compensazione delle spese di lite è automatica”, nonché dell'accordo delle parti manifestato all'udienza che precede, si dispone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così
provvede:
1) dichiara estinto il giudizio;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Termini Imerese il 25.03.2025 .
Il Giudice
Francesca Incandela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa
Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv.
con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
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