Decreto cautelare 10 novembre 2022
Ordinanza cautelare 7 dicembre 2022
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 29/12/2025, n. 8490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8490 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08490/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05220/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5220 del 2022, proposto dalla società Harmony Dance Napoli S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Loris Laino, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
contro
- il Comune di Pozzuoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Bruno De Maria, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
per l’annullamento
- dell’ordinanza n. 365 del 02.11.2022, notificata il 04.11.2022, della Direzione 7 – Coordinamento Attività e Sviluppo Economico del Comune di Pozzuoli, con la quale si ingiunge alla parte ricorrente la cessazione immediata dell’attività di intrattenimento danzante e di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, svolta all’interno del locale sito alla Via Pisciarelli, 71;
- della nota prot. c_g 964, Reg. Ufficiale 0031849 del 12.04.2022, richiamata nel corpo dell’ordinanza impugnata, con la quale il Comune di Pozzuoli ha rigetto l’istanza di condono prot. n. 22899 del 21.04.1995 inoltrata ai sensi della L. n. 724/94 per l’immobile condotto in locazione, già impugnata con ricorso recante r.g. n. 3663/2022.
- dell’ordinanza n. 217 del 28.06.2022, richiamata nel corpo del provvedimento impugnato e mai comunicata, con la quale il Comune di Pozzuoli ha ingiunto la demolizione ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 per le opere abusive realizzate alla via Pisciarelli, n. 71;
- di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente, ove lesivo della posizione della parte ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pozzuoli;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), e 85, co. 9, del cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , del cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 25 novembre 2025 il dott. OM OL e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel relativo verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso r.g. n. 5220 del 2022 di cui all’epigrafe, la parte ricorrente ha domandato “l’annullamento, previa sospensione, a) dell’ordinanza n. 365 del 02.11.2022, notificata in data 04.11.2022, della Direzione 7 – Coordinamento Attività e Sviluppo Economico del Comune di Pozzuoli, con la quale si ingiunge alla ricorrente la cessazione immediata dell’attività di intrattenimento danzante e di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, svolta all’interno del locale sito alla Via Pisciarelli, 71; b) della nota prot. c_g964, Reg. Ufficiale 0031849 del 12.04.2022, richiamata nel corpo dell’ordinanza impugnata, con la quale il Comune di Pozzuoli ha rigettato l’istanza di condono prot. n. 22899 del 21.04.1995 inoltrata ai sensi della L. 724/94 per l’immobile condotto in locazione, già impugnata con ricorso recante R.G. n. 3663/2022. c) dell’ordinanza n. 217 del 28.06.2022, richiamata nel corpo del provvedimento impugnato e mai comunicata, con la quale il Comune di Pozzuoli ha ingiunto la demolizione ex art. 31 D.P.R. 380/2001 per le opere abusive realizzate alla via Pisciarelli, n. 71; d) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente, ove lesivo della posizione della società ricorrente.”
2. Con nota depositata il 09.10.2025, la parte ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso in quanto “la ricorrente svolge la propria attività di intrattenimento danzante in un immobile differente da quello oggetto del presente giudizio. Ed invero, successivamente alla proposizione del presente giudizio, la ricorrente ha risolto il contratto di locazione stipulato con i proprietari del manufatto”.
3. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 25.11.2025, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Ebbene, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, il Collegio deve prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso in esame proveniente dalla parte ricorrente. Sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, la parte ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio, in tal modo provocando la doverosa ed obbligata presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa ( ex plurimis , Cons. Stato, sez. II, sentenza n. 120/2023; sentenza n. 7816/2022).
5. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
6. La peculiarità della vicenda e l’esito in rito del giudizio giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025, tenutasi mediante collegamento da remoto, ex art. 87 comma 4- bis c.p.a., con l’intervento dei magistrati:
NG TA, Presidente
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
OM OL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OM OL | NG TA |
IL SEGRETARIO