TRIB
Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/07/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
-I sezione civile-, in persona della dott.ssa Floriana Consolante, con funzioni di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4189 R.G.A.C.C. dell'anno 2022, decisa all'esito dell'udienza di discussione del 18 giugno 2025, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco CASCONE, come da procura in atti;
-appellante-
E
in persona del Sindaco p.t. (c.f. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Mario SPINA come da procura in atti;
-appellato
NONCHE' in persona del legale rappresentante p.t. (c.f. e P. IVA ), Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Ernesta Paniccia, come da procura in atti;
-appellata-
Conclusioni delle parti: All'udienza del 18 giugno 2025 i difensori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha impugnato la sentenza n. 429/22 del Giudice di Pace di Guardia Parte_1
Sanframondi con la quale è stata rigettata l'opposizione che egli aveva spiegato avverso l'ingiunzione di pagamento n. 20220134900003155 ex R.D. n. 639/1910, emessa il 13 aprile 2022 dalla per il mancato pagamento del sotteso verbale di violazione delle norme Controparte_2 del codice della strada del comune di n. 12440/2016. CP_1
A motivo del ricorso in primo grado, ha eccepito la nullità dell'intimazione di Parte_1 pagamento per l'omessa notificazione del verbale presupposto n. 12440/2016.
1 Ha dedotto, in particolare, di non aver mai ricevuto la notifica del verbale di violazione del C.d.S. con cui veniva irrogata la sanzione amministrativa azionata mediante l'incaricato alla riscossione con l'emissione dell'intimazione di pagamento, atteso che non aveva mai risieduto alla Via delle
Petunie n.9 sita in Noicottaro (Bari), presunto luogo di notifica del verbale presupposto.
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata di rigetto dell'opposizione che aveva, invece, ritenuto che la avesse adempiuto al proprio onere probatorio fornendo la prova Controparte_2 dell'avvenuta notificazione del verbale di contestazione, perfezionatasi mediante compiuta giacenza.
Ha pertanto chiesto, in questa sede, la riforma della decisione di primo grado, lamentando l'erronea valutazione in merito alla sussistenza della notificazione del verbale di contestazione ed all'omessa valutazione della documentazione prodotta dal ricorrente.
Si costituivano in giudizio sia il che la contestando il Controparte_1 Controparte_2 gravame, di cui chiedevano il rigetto.
La causa veniva decisa all'udienza del 18 giugno 2025.
Si premette che in primo grado ha dedotto di non avere mai ricevuto il verbale Parte_1 presupposto n. 12440/2016 posto a fondamento dell'ingiunzione fiscale n. 20220134900003155, e di averne avuto conoscenza solo mediante la notifica della predetta ingiunzione la quale, pertanto, doveva ritenersi nulla e illegittima.
Il Giudice di Pace, nella sentenza gravata, ha però ritenuto che la avesse invece Controparte_2 adempiuto al proprio onere probatorio fornendo la prova dell'avvenuta notificazione del verbale di contestazione della violazione al codice della strada, che si sarebbe perfezionata mediante compiuta giacenza.
Le censure dell'appellante sono fondate.
Come infatti precisato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 22080/2017, la tempestiva e valida notificazione del verbale di accertamento della sanzione amministrativa è fatto costitutivo del mantenimento del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione in quanto l'omessa notificazione estingue questo diritto e vizia la riscossione coattiva.
L'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910 (equiparata alla cartella di pagamento cfr. Cassazione civile SS. UU., n. 10958/ 2005), qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada va proposta nel termine di cui all'art. 7 Dlgs 150/2011, e non vi è spazio per lo svolgimento di difese diverse da quella riguardante l'omessa o invalida notifica del verbale, specificamente per difese nel merito della pretesa sanzionatoria. Infatti, se
2 l'amministrazione -che è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva- non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta. Se, per contro, l'amministrazione dimostri di avere ottemperato validamente alla notificazione del verbale,
l'opposizione non potrà che essere dichiarata inammissibile: ogni difesa, anche di merito, è preclusa poiché si sarebbe dovuta svolgere proponendo opposizione al verbale nel termine di trenta giorni decorrente da quella notificazione.
Nel caso di specie, il non ha fornito la prova di avere validamente notificato Controparte_1 il verbale presupposto n. 12440/2016 a . Parte_1
Ed invero, il verbale risulta notificato a mezzo servizio postale in data 4 agosto 2016 presso Via delle Petunie n.9, in Noicottaro (Bari), luogo indicato quale residenza del presunto trasgressore anche nel verbale.
ha però depositato, nel giudizio di primo grado, il proprio certificato storico di Parte_1 residenza del dal quale emerge che egli è stato residente, nel periodo Parte_2 dall'11.3.2011 al 6.12.2016 in detto comune in corso Sidney Sonnino 126.
Pertanto, risulta agli atti che il verbale della Polizia Municipale del n. Controparte_1
12440/2016, presupposto dell'ingiunzione fiscale oggetto della presente opposizione, è stato notificato in data 4 agosto 2016 in un luogo ove non è mai stato residente. Parte_1
Per tale motivo, non assume rilevanza alcuna l'orientamento giurisprudenziale di legittimità invocato dal per quanto riguarda l'onere del cittadino di comunicare il Controparte_1 numero di targa del veicolo di sua proprietà all'atto della comunicazione del cambio di residenza presso gli uffici comunali.
In conclusione, atteso che la notifica del verbale della Polizia Municipale del
[...]
n. 12440/2026, posto a fondamento dell'ingiunzione fiscale, è affetta da nullità perché CP_1 effettuata in un luogo con cui il destinatario non ha mai avuto alcun collegamento, ne consegue che la pretesa sanzionatoria del comune deve ritenersi estinta, e pertanto non sussistevano i presupposti per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento da parte della Controparte_2
La fondatezza del gravame determina che l'opposizione proposta in primo grado da
[...]
avverso l'ingiunzione di pagamento n. 20220134900003155 emessa dalla Parte_1 Controparte_2 in data 13 aprile 2022 deve essere, quindi, accolta.
[...]
Si osserva che l'opposizione, oltre ad essere fondata per le ragioni ora enunciate, è stata tempestivamente proposta dall'odierno appellante con ricorso depositato presso l'Ufficio del
Giudice di Pace in data 21 giugno 2022 e, quindi, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione effettuata in data 25.5.2022 di cui all'art. 7 Dlgs 150/2011.
3 Le spese processuali del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con esclusione della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 429/2022 del Giudice di Pace di Guardia Sanframondi, Parte_1 ogni altra istanza e eccezione disattesa, così provvede:
-accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione proposta in primo grado da avverso l'ingiunzione di pagamento n. 20220134900003155 emessa Parte_1 dalla in data 13 aprile 2022 e ne dichiara la nullità; Controparte_2
- condanna le parti appellate, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali liquidate in favore della parte appellante per il giudizio di I grado in € 43,00 per esborsi ed € 265,00 per compenso di avvocato e per il presente giudizio in € 91,50 per esborsi ed € 462,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Cascone ex art. 93 c.p.c.
Benevento 18/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
-I sezione civile-, in persona della dott.ssa Floriana Consolante, con funzioni di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4189 R.G.A.C.C. dell'anno 2022, decisa all'esito dell'udienza di discussione del 18 giugno 2025, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco CASCONE, come da procura in atti;
-appellante-
E
in persona del Sindaco p.t. (c.f. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Mario SPINA come da procura in atti;
-appellato
NONCHE' in persona del legale rappresentante p.t. (c.f. e P. IVA ), Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Ernesta Paniccia, come da procura in atti;
-appellata-
Conclusioni delle parti: All'udienza del 18 giugno 2025 i difensori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha impugnato la sentenza n. 429/22 del Giudice di Pace di Guardia Parte_1
Sanframondi con la quale è stata rigettata l'opposizione che egli aveva spiegato avverso l'ingiunzione di pagamento n. 20220134900003155 ex R.D. n. 639/1910, emessa il 13 aprile 2022 dalla per il mancato pagamento del sotteso verbale di violazione delle norme Controparte_2 del codice della strada del comune di n. 12440/2016. CP_1
A motivo del ricorso in primo grado, ha eccepito la nullità dell'intimazione di Parte_1 pagamento per l'omessa notificazione del verbale presupposto n. 12440/2016.
1 Ha dedotto, in particolare, di non aver mai ricevuto la notifica del verbale di violazione del C.d.S. con cui veniva irrogata la sanzione amministrativa azionata mediante l'incaricato alla riscossione con l'emissione dell'intimazione di pagamento, atteso che non aveva mai risieduto alla Via delle
Petunie n.9 sita in Noicottaro (Bari), presunto luogo di notifica del verbale presupposto.
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata di rigetto dell'opposizione che aveva, invece, ritenuto che la avesse adempiuto al proprio onere probatorio fornendo la prova Controparte_2 dell'avvenuta notificazione del verbale di contestazione, perfezionatasi mediante compiuta giacenza.
Ha pertanto chiesto, in questa sede, la riforma della decisione di primo grado, lamentando l'erronea valutazione in merito alla sussistenza della notificazione del verbale di contestazione ed all'omessa valutazione della documentazione prodotta dal ricorrente.
Si costituivano in giudizio sia il che la contestando il Controparte_1 Controparte_2 gravame, di cui chiedevano il rigetto.
La causa veniva decisa all'udienza del 18 giugno 2025.
Si premette che in primo grado ha dedotto di non avere mai ricevuto il verbale Parte_1 presupposto n. 12440/2016 posto a fondamento dell'ingiunzione fiscale n. 20220134900003155, e di averne avuto conoscenza solo mediante la notifica della predetta ingiunzione la quale, pertanto, doveva ritenersi nulla e illegittima.
Il Giudice di Pace, nella sentenza gravata, ha però ritenuto che la avesse invece Controparte_2 adempiuto al proprio onere probatorio fornendo la prova dell'avvenuta notificazione del verbale di contestazione della violazione al codice della strada, che si sarebbe perfezionata mediante compiuta giacenza.
Le censure dell'appellante sono fondate.
Come infatti precisato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 22080/2017, la tempestiva e valida notificazione del verbale di accertamento della sanzione amministrativa è fatto costitutivo del mantenimento del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione in quanto l'omessa notificazione estingue questo diritto e vizia la riscossione coattiva.
L'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910 (equiparata alla cartella di pagamento cfr. Cassazione civile SS. UU., n. 10958/ 2005), qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada va proposta nel termine di cui all'art. 7 Dlgs 150/2011, e non vi è spazio per lo svolgimento di difese diverse da quella riguardante l'omessa o invalida notifica del verbale, specificamente per difese nel merito della pretesa sanzionatoria. Infatti, se
2 l'amministrazione -che è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva- non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta. Se, per contro, l'amministrazione dimostri di avere ottemperato validamente alla notificazione del verbale,
l'opposizione non potrà che essere dichiarata inammissibile: ogni difesa, anche di merito, è preclusa poiché si sarebbe dovuta svolgere proponendo opposizione al verbale nel termine di trenta giorni decorrente da quella notificazione.
Nel caso di specie, il non ha fornito la prova di avere validamente notificato Controparte_1 il verbale presupposto n. 12440/2016 a . Parte_1
Ed invero, il verbale risulta notificato a mezzo servizio postale in data 4 agosto 2016 presso Via delle Petunie n.9, in Noicottaro (Bari), luogo indicato quale residenza del presunto trasgressore anche nel verbale.
ha però depositato, nel giudizio di primo grado, il proprio certificato storico di Parte_1 residenza del dal quale emerge che egli è stato residente, nel periodo Parte_2 dall'11.3.2011 al 6.12.2016 in detto comune in corso Sidney Sonnino 126.
Pertanto, risulta agli atti che il verbale della Polizia Municipale del n. Controparte_1
12440/2016, presupposto dell'ingiunzione fiscale oggetto della presente opposizione, è stato notificato in data 4 agosto 2016 in un luogo ove non è mai stato residente. Parte_1
Per tale motivo, non assume rilevanza alcuna l'orientamento giurisprudenziale di legittimità invocato dal per quanto riguarda l'onere del cittadino di comunicare il Controparte_1 numero di targa del veicolo di sua proprietà all'atto della comunicazione del cambio di residenza presso gli uffici comunali.
In conclusione, atteso che la notifica del verbale della Polizia Municipale del
[...]
n. 12440/2026, posto a fondamento dell'ingiunzione fiscale, è affetta da nullità perché CP_1 effettuata in un luogo con cui il destinatario non ha mai avuto alcun collegamento, ne consegue che la pretesa sanzionatoria del comune deve ritenersi estinta, e pertanto non sussistevano i presupposti per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento da parte della Controparte_2
La fondatezza del gravame determina che l'opposizione proposta in primo grado da
[...]
avverso l'ingiunzione di pagamento n. 20220134900003155 emessa dalla Parte_1 Controparte_2 in data 13 aprile 2022 deve essere, quindi, accolta.
[...]
Si osserva che l'opposizione, oltre ad essere fondata per le ragioni ora enunciate, è stata tempestivamente proposta dall'odierno appellante con ricorso depositato presso l'Ufficio del
Giudice di Pace in data 21 giugno 2022 e, quindi, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione effettuata in data 25.5.2022 di cui all'art. 7 Dlgs 150/2011.
3 Le spese processuali del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con esclusione della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 429/2022 del Giudice di Pace di Guardia Sanframondi, Parte_1 ogni altra istanza e eccezione disattesa, così provvede:
-accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione proposta in primo grado da avverso l'ingiunzione di pagamento n. 20220134900003155 emessa Parte_1 dalla in data 13 aprile 2022 e ne dichiara la nullità; Controparte_2
- condanna le parti appellate, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali liquidate in favore della parte appellante per il giudizio di I grado in € 43,00 per esborsi ed € 265,00 per compenso di avvocato e per il presente giudizio in € 91,50 per esborsi ed € 462,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Cascone ex art. 93 c.p.c.
Benevento 18/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
4