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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 09/12/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1156/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Specializzata per la risoluzione delle controversie agrarie
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Specializzata per la risoluzione delle controversie agrarie, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
Dott. Andrea Mazzoni Esperto
Dott. Riccardo Clemente Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1156/2024 R.G., a cui è riunita la causa civile di I grado iscritta al n. 1252/2025 R.G., entrambe promosse da
, in Parte_1 persona dell'amministratore e socio (C.F.: , rappresentata e Parte_2 P.IVA_1 difesa, per mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Andrea Mario Piero Ughi, dall'Avv. Carmen
Oriani, dall'Avv. Roberto Munhoz de Mello e dall'Avv. Mariantonietta Russo, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi telematici dei propri difensori
, , Email_1 Email_2
e Email_3 Email_4
RICORRENTE contro
, Controparte_1 Controparte_2
, in persona dell'amministratore e legale rappresentante
[...] CP_3
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato allegato alla comparsa di
[...] P.IVA_2 N. 1156/2024 R.G. 2 / 13
costituzione e risposta, dall'Avv. Gherardo Soresina, dall'Avv. Roberto Martini e dall'Avv.
RO EL, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Siena, Via del
Cavallerizzo n. 1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza:
insiste per Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate con il ricorso in opposizione al Decreto
Ingiuntivo 299 del 10 giugno 2024, introduttivo del giudizio di opposizione r.g. 1156/2024, e con il ricorso in opposizione al Decreto Ingiuntivo 486 del 23 giugno 2025, introduttivo del giudizio di opposizione r.g. 1252/2025: “Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per tutti i motivi esposti in narrativa: - in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto del potere di rappresentanza organica da parte del dott. CP_3
ai sensi dell'art. 75, terzo comma, c.p.c. e dell'art. 2257 c.c. allorché ha agito
[...] richiedendo il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n.
381/2021 emesso dall'intestato Tribunale, dott. Michele Moggi;
- ancora in via preliminare, sospendere il presente procedimento in attesa della decisione, con sentenza passata in giudicato, del procedimento R.G. N. 911/2024; - nel merito, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, che gli importi richiesti da in via monitoria non sono Controparte_4 dovuti e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito e in via subordinata, revocare il decreto ingiuntivo opposto e rideterminare l'eventuale credito vantato da opponendo in compensazione il credito che ha Controparte_4 Controparte_5 maturato nei confronti della prima, pari a Euro 271.825,86 o al diverso importo che sarà accertato nel corso del presente giudizio. Con vittoria di tutte le spese di lite.”; “Voglia Codesto
Ill.mo Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per tutti i motivi esposti in narrativa: In via preliminare e d'urgenza, - sospendere, con decreto emesso inaudita altera parte ai sensi dell'art. 669-sexies, comma 2°, c.p.c., o in subordine previa convocazione delle parti, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 486/2025 emesso dal Tribunale di
Siena, dott.ssa Marianna Serrao, in data 16 giugno 2025 e notificato alla stessa data congiuntamente all'atto di precetto, per tutti le ragioni sopra esposte, sussistendo i gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c.; sempre in via preliminare e nel merito, - accertare e dichiarare N. 1156/2024 R.G. 3 / 13
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda avanzata con il ricorso monitorio e per gli effetti dichiarare nullo e/o invalido e/o privo di effetti e comunque revocare il decreto ingiuntivo
n. 486/2025 emesso dal Tribunale di Siena, dott.ssa Marianna Serrao, in data 16 giugno 2025 e notificato alla stessa data congiuntamente all'atto di precetto;
nel merito, - accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, che gli importi richiesti da Controparte_4 in via monitoria non sono dovuti e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 486/2025 emesso dal Tribunale di Siena, dott.ssa Marianna Serrao in data 16 giugno 2025 e notificato alla stessa data congiuntamente all'atto di precetto;
in subordine, - accertare e dichiarare che gli interessi moratori non sono dovuti e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 486/2025 emesso dal Tribunale di Siena, dott.ssa Marianna Serrao in data 16 giugno 2025 e notificato alla stessa data congiuntamente all'atto di precetto. In ogni caso, con vittoria di spese e condanna di parte opposta anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”;
Controparte_1 Controparte_6
insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “nel merito: -
[...] tenuto conto dei pagamenti parziali che l' Parte_3
ha eseguito in forza dei decreti ingiuntivi nn. 299/2024 e 486/2025, rigettare il ricorso
[...] in opposizione a decreto ingiuntivo n. 299/2024 del 10 giugno 2024 ed il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo n. 486/2025 del 20 giugno 2025 proposti dall' Parte_4 per le ragioni contenute negli atti di parte e, in parziale riforma dei decreti ingiuntivi
[...] nn. 299/2024 e 486/2025, condannare Parte_5
(c.f. e P. IV ) a pagare a favore di
[...] P.IVA_1 [...]
(c.f. e P. IV : - la somma di € Parte_6 P.IVA_2
271.825,86, pari alla differenza tra quanto ingiunto di pagare alla controparte con il (primo) decreto ingiuntivo n. 299/2024 (ovvero, € 1.790.987,90) e con l'ordinanza del 3 dicembre 2024
(ovvero, € 1.519.162,04); - gli interessi di mora di cui al d.lgs. 231/2002 da conteggiarsi sui canoni di locazione e sull'indennità di occupazione dell'azienda pagati in ritardo dall'8 agosto
2015 ad oggi. Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio”.
Svolgimento del processo
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Specializzata per la risoluzione delle controversie agrarie, con decreto ingiuntivo n. 299/2024 del 20.4.2024, ingiungeva a Parte_7
in persona dell'amministratore di pagare a
[...] Parte_2 Controparte_1 N. 1156/2024 R.G. 4 / 13
in persona dell'amministratore Parte_8 CP_3 la somma di € 1.790.987,90, oltre interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione, sulla base del lodo irrituale emesso dall'Avv. il 14.3.2024, per Controparte_7 il mancato pagamento dei canoni del contratto di affitto di azienda agraria stipulato in data
8.8.2015 fra le stesse società e dell'indennità di occupazione, relativamente al periodo dal
28.3.2024 in avanti fino alla restituzione dell'azienda.
Avverso tale decreto ingiuntivo, notificato il 30.4.2024, Parte_7 di seguito anche semplicemente , previo esperimento - con esito Controparte_5 negativo - del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dall'art. 11 Decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, proponeva opposizione, con ricorso depositato il 10.6.2024 (procedimento n. 1156/2024 R.G.); sosteneva che i) il decreto ingiuntivo era nullo, in quanto richiesto da un soggetto - - privo dei poteri di rappresentanza organica per agire a tale fine, in CP_3 virtù dell'opposizione dell'altro amministratore e socio di maggioranza di Controparte_4
-, ai sensi dell'art. 2257 c.c.; ii) che il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla Parte_2 base di un lodo - quello reso dall'avv. in data 14.3.2024 - nullo o comunque CP_7 annullabile, perché assunto in violazione di norme imperative anche di rango costituzionale;
iii) la pretesa creditoria fatta valere in via monitoria da era infondata;
iv) l'importo Controparte_4 richiesto era eccessivo, in quanto controparte non aveva tenuto conto di diversi importi che
[...] aveva negli anni versato a per il pagamento delle spese Controparte_5 Controparte_4 ordinarie;
concludeva chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
Ritualmente notificato il ricorso col pedissequo decreto di fissazione d'udienza, la resistente ed opposta si costituiva Controparte_8 tempestivamente in giudizio il 20.9.2024; richiamati i fatti che avevano portato alla presente controversia, contestava l'opposizione avversaria e concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza del 3.10.2024, la Sezione, con ordinanza all'esito della successiva udienza del 3.12.2024, concedeva la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo limitatamente alla minor somma di € 1.519.162,04 e sospendeva il procedimento sino alla definizione della causa pregiudiziale di impugnazione del lodo. N. 1156/2024 R.G. 5 / 13
Con ricorso depositato il 16.6.2025, riassumeva il Parte_9 procedimento.
Nel frattempo, il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Specializzata per la risoluzione delle controversie agrarie, con ulteriore decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 486/2025 del
13.6.2025, ingiungeva a in persona dell'amministratore Parte_7
di pagare ad Parte_2 Controparte_8
in persona dell'amministratore la somma di € 256.249,95, oltre interessi di
[...] CP_3 cui al D.Lgs. 231/2002 e spese della procedura di ingiunzione, sempre sulla base del lodo irrituale emesso dall'Avv. il 14.3.2024, per il mancato pagamento dei canoni Controparte_7 del contratto di affitto di azienda agraria stipulato in data 8.8.2015 fra le stesse società, per quindici mensilità relative al periodo dall'aprile 2024 in avanti.
Avverso tale decreto ingiuntivo, notificato il 16.6.2025, Parte_7 previo esperimento - con esito negativo - del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dall'art. 11 Decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, proponeva opposizione, con ricorso depositato il 23.6.2025 (procedimento n. 1252/2025 R.G.); richiamati i fatti posti alla base dell'intera controversia ed evidenziato che aveva agito in via esecutiva sulla Controparte_4 base del primo decreto ingiuntivo dichiarato parzialmente provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e che aveva versato l'importo dovuto da Controparte_9 [...]
sosteneva che la domanda monitoria era inammissibile, in quanto relativa ad Controparte_5 un credito per cui era già stato emesso il precedente decreto ingiuntivo ed era pendente il relativo procedimento di opposizione, e che non erano dovuti gli interessi commerciali di cui al D.Lgs.
231/2002 ma gli interessi legali, per come stabilito nel lodo arbitrale;
concludeva chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
Ritualmente notificato il ricorso col pedissequo decreto di fissazione d'udienza sulla sospensiva, la resistente ed opposta Controparte_8 si costituiva tempestivamente in giudizio il 20.9.2024; richiamati ancora una volta i fatti che avevano portato alla presente controversia, contestava l'opposizione avversaria, sostenendo che la domanda oggetto del presente procedimento riguardava i canoni maturati successivamente all'emissione del primo decreto ingiuntivo e che erano dovuti gli interessi commerciali;
N. 1156/2024 R.G. 6 / 13
riconosceva l'avvenuto pagamento dell'importo precettato e rinunciava alla richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione.
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza del 10.7.2025, la Sezione dichiarava non luogo a provvedere sulla richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e fissava l'udienza per la decisione sul merito.
All'udienza del 7.10.2025, i due procedimenti venivano riuniti.
All'udienza del 2.12.2025, le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa;
la Sezione, acquisiti gli scritti difensivi conclusionali, decideva la causa dando lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
Con i due ricorsi monitori, entrambi oggetto di opposizione, l'odierna opposta
[...] ha chiesto il pagamento dei canoni di Controparte_8 locazione e dell'indennità di occupazione per la mancata restituzione dell'azienda affittata all'opponente Parte_7
In proposito, sinteticamente e per quanto appare necessario ai fini della presente causa, all'esito del procedimento arbitrale concluso col c.d. (doc. 10 fasc.monitorio), è infatti Persona_1 ormai pacifico che con contratto del 5.8.2015 (doc. 3 fasc.monitorio), ha Controparte_4 concesso in affitto la propria azienda a che la conduttrice Parte_4 Parte_4 non ha provveduto al pagamento dei canoni di affitto, che il contratto si è risolto per
[...]
l'inadempimento dell'affittuaria e che quindi quest'ultima è tenuta alla restituzione del complesso aziendale ed al pagamento dei canoni di affitto e - successivamente alla risoluzione - dell'indennità di occupazione, sino alla data dell'effettivo rilascio.
In questo quadro, più precisamente, l'opposta con il primo ricorso monitorio, Controparte_4 per come espressamente indicato nella “premessa in fatto”, ha affermato di essere creditrice di
“della somma di € 1.790.987,90 (di cui € 1.585.987,94, a titolo di canoni Parte_4 di affitto dal 5 agosto 2015 al 28 marzo 2023, € 204.999,96 a titolo di indennità di occupazione dal 28 marzo 2023 ad oggi [ovvero alla data del deposito del ricorso monitorio del 19.4.2024] per mensili € 17.083,33)”, ha quindi chiesto di ingiungere alla debitrice il pagamento di tale somma “oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dal dovuto all'effettivo saldo”, oltre spese del procedimento monitorio, ed ha quindi ottenuto il decreto ingiuntivo n. 299/2024 per il pagamento de “
1. la somma di € 1790987,90; 2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa N. 1156/2024 R.G. 7 / 13
procedura di ingiunzione, liquidate in € 7426,00 per compenso professionale ed in € 870,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge ed oltre alle successive occorrende”.
Successivamente, con il secondo ricorso monitorio, la medesima opposta, sul presupposto dell'emissione del decreto ingiuntivo appena richiamato, ha quindi affermato di voler ulteriormente agire “anche per gli ulteriori canoni/indennità di occupazione maturata dopo
l'emissione del d.i. n. 299/2024 (ovvero 15 mensilità per l'importo di € 17.083,33 ciascuna) per un totale di € 256.249,95”, ha chiesto il pagamento di tale somma “oltre interessi ex d.lgs.
231/2002” e spese del procedimento monitorio ed ha ottenuto il decreto ingiuntivo in tal senso.
Alla luce di quanto precede, dunque, l'eccezione preliminare di inammissibilità del secondo ricorso monitorio appare infondata, in quanto con i due ricorsi monitori, la ricorrente ed odierna opposta non ha affatto duplicato la propria richiesta di pagamento ma ha Controparte_4 richiesto, sulla base dello stesso titolo - il lodo arbitrale -, dapprima il pagamento delle somme maturate ad una certa data e poi il pagamento delle somme maturate dopo tale data.
Ciò detto, si deve dare atto che, per come concordemente affermato dai procuratori di entrambe le parti, gli importi per capitale portati dai due decreti ingiuntivi sono stati pagati, mentre non sono stati pagati gli interessi, in quanto - come si avrà modo di vedere infra - è contestato tra le parti se debbano applicarsi gli interessi legali ovvero gli interessi commerciali di cui al D.Lgs. 231/2002; tuttavia, l'opponente non ha rinunciato agli altri motivi di opposizione, Parte_4 essenzialmente sollevati con la prima opposizione avverso il primo decreto ingiuntivo, e pertanto le questioni prospettate in tale sede devono comunque essere esaminate dal Giudice.
Ebbene, a fronte della domanda proposta col primo ricorso monitorio, col primo motivo di opposizione sub i), la società opponente sostiene che il decreto ingiuntivo sia nullo, in quanto richiesto da un soggetto - - privo dei poteri di rappresentanza organica per agire a CP_3 tale fine, in virtù dell'opposizione dell'altro amministratore e socio di maggioranza di
[...]
-, ai sensi dell'art. 2257 c.c.. Controparte_8
In proposito, è pacifico e documentalmente provato che il lodo emesso dall'Avv. è CP_7 stato comunicato il 14.3.2024, che ha comunicato la propria opposizione con pec Parte_2 del 15.3.2024 e che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato il 19.4.2024, su istanza di quale amministratore della società. CP_3 N. 1156/2024 R.G. 8 / 13
Tuttavia, è ugualmente pacifico che, il Tribunale di Siena, con sentenza n. 178/23 del 24.2-
13.3.2024 (doc. 3 fasc.conv.), confermata dalla Corte d'Appello di Firenze con sentenza n.
917/24 del 20-27.5.2024 (doc. 4 fasc.conv.), ha revocato con effetto immediato Parte_2 dalla carica di amministratore di conseguentemente, a far data dal 24.2.2024 Controparte_4 deve essere considerato amministratore unico di e, in quanto CP_3 Controparte_4 tale, titolare del potere di agire nell'interesse della società, ivi incluso il diritto di agire per il recupero del credito verso laddove, per converso, alla data del 15.3.2024 Parte_4
non essendo più amministratore della medesima società, non aveva il potere di CP_3 opporsi alla decisione dell'amministratore unico ai sensi dell'art. 2257 c.c..
Il primo motivo di opposizione è quindi infondato.
Col secondo motivo di opposizione, sub ii), la società opponente sostiene che il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base di un lodo - quello reso dall'avv. in data CP_7
14.3.2024 - nullo o comunque annullabile, perché assunto in violazione di norme imperative anche di rango costituzionale.
Si deve in proposito premettere che ha impugnato il lodo irrituale emesso Controparte_5 dall'Avv. ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c., e che il Tribunale di Siena, Sezione CP_7 specializzata per le controversie agrarie, con sentenza n. 682/2024 dell'1.10.2024 (doc. 31 fasc.opposta), ha rigettato tale impugnazione;
contro tale sentenza è stato proposto appello ma la
Corte d'Appello di Firenze, sez. III - agraria, con sentenza n. 564/2025 del 25.3.2025 (doc. 30 fasc.opposta), ha rigettato l'appello e confermato la sentenza appellata;
tale sentenza, a seguito della relativa notifica, non è stata impugnata con ricorso per cassazione e, quindi, è passata in giudicato.
Conseguentemente, anche questo secondo motivo di opposizione deve essere rigettato, in quanto la validità del c.d. lodo deve ritenersi ormai coperta da giudicato. CP_7
Con il terzo ed il quarto motivo di opposizione, sub iii) e sub iv), la società opponente sostiene che la pretesa creditoria fatta valere in via monitoria da sia infondata, in quanto Controparte_4
l'importo richiesto è eccessivo, perché la controparte non ha tenuto conto degli importi, per complessivi € 271.825,86, che ha versato a al fine di Controparte_5 Controparte_4 consentirle di far fronte a imposte, oneri e spese di varia natura in relazione all'azienda affittata, somma di cui la società opponente era creditrice e che venivano eccepite in compensazione. N. 1156/2024 R.G. 9 / 13
In particolare, l'opponente ha allegato di avere versato l'importo di € 116.825,86, a partire dal
2016, mediante bonifici nella cui causale è indicato “finanziamento” o “finanziamento a
[...]
, ma che in realtà devono essere considerati acconti sui canoni d'affitto, e l'ulteriore CP_4 importo di € 155.000,00, a far data dal marzo 2022, con la causale “acconto su canoni”, regolarmente fatturato (doc. 7 fasc.opponente).
La società opposta ha contestato il versamento dell'importo complessivo di € 271.825,86, evidenziando anzitutto che non vi era prova di tale versamento, posto che le fatture erano inidonee a tal fine ed i versamenti non risultavano nella contabilità.
E tuttavia, a prescindere dalla contabilità della società creditrice, dalla documentazione prodotta dall'opponente (doc. 7 fasc.opponente) risultano i bonifici effettuati da a Controparte_5 fronte dei quali ha emesso le relative fatture. Dunque, i pagamenti devono Controparte_4 ritenersi provati.
È però vero che, una parte della somma versata, pari ad € 116.825,86 (€ 271.825,86 - €
155.000,00), è stata versata a titolo di “finanziamento”. Ed in mancanza di qualsiasi prova del fatto che l'imputazione sia errata e che, in realtà, si tratti di pagamenti degli affitti, tale somma non può essere imputata ad acconto sui canoni di affitto. Tuttavia, resta il fatto che, trattandosi di finanziamento, il soggetto mutuatario è tenuto alla restituzione;
in mancanza Controparte_4 di fissazione del termine, il termine stesso deve essere fissato dal Giudice e, nel caso di specie, appare ragionevole ritenere che, a fronte dell'avversa richiesta, tale termine sia scaduto.
D'altro canto, del tutto irrilevante è il fatto che versi in situazione di crisi Controparte_4 economico-finanziaria, in quanto ciò non vale ad escludere la sussistenza dell'obbligo di pagamento, salva ogni valutazione sulla revocabilità del pagamento stesso in caso di assoggettamento a procedura concorsuale, in presenza delle relative condizioni.
In questo quadro, da un lato deve ritenersi che il credito debba essere decurtato degli importi versati quali acconti canone d'affitto e dall'altro deve ritenersi che il credito debba essere compensato con quello restitutorio, che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta, è certo, liquido ed esigibile.
In conclusione, sotto questo profilo, l'opposizione deve essere parzialmente accolta. Quindi, il decreto ingiuntivo deve essere integralmente revocato. Si deve però ribadire che, sulla base del primo decreto ingiuntivo, era tenuta a pagare a a titolo Controparte_5 Controparte_4 di capitale, la minor somma di € 1.519.162,04. N. 1156/2024 R.G. 10 / 13
È poi pacifico che tale somma e quella portata, sempre a titolo di capitale, dal secondo decreto ingiuntivo sono state integralmente pagate da tale circostanza, a Controparte_9 prescindere dal fatto che le procedure esecutive promosse da siano state Controparte_4 integralmente estinte o meno ( ha infatti evidenziato la pendenza di una Controparte_5 procedura esecutiva mobiliare presso terzi), determina comunque la revoca di entrambi i decreti ingiuntivi.
In effetti, secondo quanto affermato in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione -
l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, 17 ottobre 2011, n. 21432;
Cassazione civile, sez. I, 19 ottobre 2006 n. 22489).
Resta dunque da esaminare la questione relativa agli interessi, dovendosi valutare se tali interessi siano gli interessi legali ovvero gli interessi commerciali di cui al Decreto Legislativo 9 ottobre
2002, n. 231.
A tal proposito, premesso che nel contratto di affitto d'azienda del 5.8.2015 (doc. 3 fasc.monitorio) le parti non hanno in alcun modo indicato quali interessi dovevano essere applicati in caso di inadempimento all'obbligo di pagamento del canone di affitto, occorre partire dalla considerazione che i rapporti tra le odierne parti in causa sono disciplinati dal c.d. lodo arbitrale irrituale al quale le parti stesse, con la clausola compromissoria (clausola 9) CP_7 contenuta nel citato contratto di affitto, hanno attribuito la decisione delle controversie tra loro esistenti.
Ebbene, nel lodo del 14.3.2024 (doc. 10 fasc.monitorio), l'arbitro ha fatto riferimento CP_7 agli “interessi legali dal dì dovuto al saldo” sull'importo dovuto di € 1.585,987,94 ed agli N. 1156/2024 R.G. 11 / 13
“interessi di legge dal dì del dovuto fino al saldo effettivo” sulla somma mensilmente dovuta a titolo di occupazione sine titulo.
A fronte di tale decisione arbitrale, si deve considerare che il lodo arbitrale è stato già oggetto di impugnazione e che il relativo procedimento, nel quale la questione degli interessi non è mai stata sollevata, è stato definito con sentenza del Tribunale di Siena - Sezione Specializzata Agraria, confermata in appello ed ormai passata in giudicato. Conseguentemente, al Giudice in questa sede è preclusa ogni valutazione di merito sulla tipologia di interesse da applicare, in quanto una decisione sul punto consisterebbe in una inammissibile integrazione del lodo;
pertanto, risultano assorbite tutte le considerazioni svolte dalle parti con riferimento al fatto che il canone d'affitto d'azienda e l'indennità di occupazione conseguente alla risoluzione del contratto rientrino o meno nel concetto di “pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale” di cui al D.Lgs. 231/2002.
Piuttosto, il Giudice, in questa sede, può solo interpretare la decisione arbitrale.
In tale attività meramente interpretativa, appare rilevante il principio espresso in giurisprudenza con riferimento ai rapporti tra giudice della cognizione e giudice dell'esecuzione nell'applicazione degli interessi di cui all'art. 1284 comma 4° c.c., secondo cui, se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di “interessi legali”, senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ex art. 1284 comma 4° c.c., la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284 comma 1° c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo
(in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. unite, 7 maggio 2024, n. 12449; Cassazione civile, sez.
III, 11 febbraio 2025, n. 3499). A maggior ragione, infatti, il Giudice non può spingersi ad integrare la decisione contenuta nel lodo arbitrale con riferimento all'applicazione degli interessi da ritardo non solo per il periodo successivo alla domanda giudiziale ma anche per il periodo precedente.
Dunque, in mancanza di specifica indicazione nel testo del lodo arbitrale, deve ritenersi che siano dovuti gli interessi legali di cui all'art. 1284 comma 1° c.c..
Sotto questo profilo, quindi, le opposizioni proposte sono fondate e meritevoli di accoglimento. N. 1156/2024 R.G. 12 / 13
Si deve quindi condannare a pagare ad Parte_4 [...] gli interessi di cui all'art. 1284 Controparte_8 Pt_4 comma 1° c.c. sulle somme dovute quale capitale per entrambi i decreti ingiuntivi, dalle varie scadenze al saldo, ovviamente tenendo conto dei pagamenti medio tempore effettuati che hanno ridotto il capitale da pagare.
* * * * * * *
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza, dovendosi invero considerare che nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite: ne consegue che, ove la somma chiesta con il ricorso sia riconosciuta solo parzialmente dovuta, non contrasta con gli artt. 91 e 92 c.p.c. la pronuncia di compensazione delle spese processuali, in quanto l'iniziativa processuale dell'opponente, pur rivelandosi necessaria alla sua difesa, non ha avuto un esito totalmente vittorioso, così come quella dell'opposto, che ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere il pagamento della parte che gli è riconosciuta (cfr. Cassazione civile, sez. I, 3 settembre 2009, n. 19120).
In questo senso, considerato che l'opposizione è stata solo in parte accolta, sussiste quella reciproca parziale soccombenza che giustifica la parziale compensazione delle spese di lite per
1/3; l'opponente che è comunque prevalentemente Parte_4 soccombente, deve essere condannata a rimborsare all'opposta convenuta
[...]
delle spese di lite da essa sostenute, Controparte_8 Parte_10 spese che vengono liquidate per come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, determinato sulla base della somma degli importi portati dai due decreti ingiuntivi, rientrante nello scaglione tra € 2.000.001,00 ed € 4.000.000,00, e dell'attività difensiva espletata, applicando i parametri minimi dello scaglione di riferimento in considerazione della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Specializzata per la risoluzione delle controversie agrarie definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e difesa disattesa o assorbita, N. 1156/2024 R.G. 13 / 13
preso atto dei pagamenti effettuati e in parziale accoglimento delle opposizioni, revoca entrambi i decreti ingiuntivi, dichiara che era tenuta a pagare ad Parte_4 [...]
a titolo di capitale, la minor somma Controparte_10 di € 1.519.162,04 nel procedimento n. 1156/2024 R.G. e la somma di € 256.249,95 nel procedimento n. 1252/2025 R.G.; condanna a pagare ad Parte_4 [...] gli interessi di cui all'art. 1284 comma 1° c.c. sulle Controparte_10 somme dovute quale capitale per entrambi i decreti ingiuntivi, dalle varie scadenze al saldo;
compensa per 1/3 le spese di lite e per l'effetto condanna Parte_4
a rimborsare ad
[...] Controparte_10
2/3 delle spese di lite da essa sostenute, che liquida - per l'intero - in € 18.977,00 per
[...] compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 2 dicembre 2025
Il Giudice relatore Dott. Michele Moggi
Il Presidente Dott.ssa Marianna Serrao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Specializzata per la risoluzione delle controversie agrarie
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Specializzata per la risoluzione delle controversie agrarie, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
Dott. Andrea Mazzoni Esperto
Dott. Riccardo Clemente Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1156/2024 R.G., a cui è riunita la causa civile di I grado iscritta al n. 1252/2025 R.G., entrambe promosse da
, in Parte_1 persona dell'amministratore e socio (C.F.: , rappresentata e Parte_2 P.IVA_1 difesa, per mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Andrea Mario Piero Ughi, dall'Avv. Carmen
Oriani, dall'Avv. Roberto Munhoz de Mello e dall'Avv. Mariantonietta Russo, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi telematici dei propri difensori
, , Email_1 Email_2
e Email_3 Email_4
RICORRENTE contro
, Controparte_1 Controparte_2
, in persona dell'amministratore e legale rappresentante
[...] CP_3
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato allegato alla comparsa di
[...] P.IVA_2 N. 1156/2024 R.G. 2 / 13
costituzione e risposta, dall'Avv. Gherardo Soresina, dall'Avv. Roberto Martini e dall'Avv.
RO EL, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Siena, Via del
Cavallerizzo n. 1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza:
insiste per Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate con il ricorso in opposizione al Decreto
Ingiuntivo 299 del 10 giugno 2024, introduttivo del giudizio di opposizione r.g. 1156/2024, e con il ricorso in opposizione al Decreto Ingiuntivo 486 del 23 giugno 2025, introduttivo del giudizio di opposizione r.g. 1252/2025: “Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per tutti i motivi esposti in narrativa: - in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto del potere di rappresentanza organica da parte del dott. CP_3
ai sensi dell'art. 75, terzo comma, c.p.c. e dell'art. 2257 c.c. allorché ha agito
[...] richiedendo il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n.
381/2021 emesso dall'intestato Tribunale, dott. Michele Moggi;
- ancora in via preliminare, sospendere il presente procedimento in attesa della decisione, con sentenza passata in giudicato, del procedimento R.G. N. 911/2024; - nel merito, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, che gli importi richiesti da in via monitoria non sono Controparte_4 dovuti e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito e in via subordinata, revocare il decreto ingiuntivo opposto e rideterminare l'eventuale credito vantato da opponendo in compensazione il credito che ha Controparte_4 Controparte_5 maturato nei confronti della prima, pari a Euro 271.825,86 o al diverso importo che sarà accertato nel corso del presente giudizio. Con vittoria di tutte le spese di lite.”; “Voglia Codesto
Ill.mo Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per tutti i motivi esposti in narrativa: In via preliminare e d'urgenza, - sospendere, con decreto emesso inaudita altera parte ai sensi dell'art. 669-sexies, comma 2°, c.p.c., o in subordine previa convocazione delle parti, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 486/2025 emesso dal Tribunale di
Siena, dott.ssa Marianna Serrao, in data 16 giugno 2025 e notificato alla stessa data congiuntamente all'atto di precetto, per tutti le ragioni sopra esposte, sussistendo i gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c.; sempre in via preliminare e nel merito, - accertare e dichiarare N. 1156/2024 R.G. 3 / 13
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda avanzata con il ricorso monitorio e per gli effetti dichiarare nullo e/o invalido e/o privo di effetti e comunque revocare il decreto ingiuntivo
n. 486/2025 emesso dal Tribunale di Siena, dott.ssa Marianna Serrao, in data 16 giugno 2025 e notificato alla stessa data congiuntamente all'atto di precetto;
nel merito, - accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, che gli importi richiesti da Controparte_4 in via monitoria non sono dovuti e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 486/2025 emesso dal Tribunale di Siena, dott.ssa Marianna Serrao in data 16 giugno 2025 e notificato alla stessa data congiuntamente all'atto di precetto;
in subordine, - accertare e dichiarare che gli interessi moratori non sono dovuti e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 486/2025 emesso dal Tribunale di Siena, dott.ssa Marianna Serrao in data 16 giugno 2025 e notificato alla stessa data congiuntamente all'atto di precetto. In ogni caso, con vittoria di spese e condanna di parte opposta anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”;
Controparte_1 Controparte_6
insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “nel merito: -
[...] tenuto conto dei pagamenti parziali che l' Parte_3
ha eseguito in forza dei decreti ingiuntivi nn. 299/2024 e 486/2025, rigettare il ricorso
[...] in opposizione a decreto ingiuntivo n. 299/2024 del 10 giugno 2024 ed il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo n. 486/2025 del 20 giugno 2025 proposti dall' Parte_4 per le ragioni contenute negli atti di parte e, in parziale riforma dei decreti ingiuntivi
[...] nn. 299/2024 e 486/2025, condannare Parte_5
(c.f. e P. IV ) a pagare a favore di
[...] P.IVA_1 [...]
(c.f. e P. IV : - la somma di € Parte_6 P.IVA_2
271.825,86, pari alla differenza tra quanto ingiunto di pagare alla controparte con il (primo) decreto ingiuntivo n. 299/2024 (ovvero, € 1.790.987,90) e con l'ordinanza del 3 dicembre 2024
(ovvero, € 1.519.162,04); - gli interessi di mora di cui al d.lgs. 231/2002 da conteggiarsi sui canoni di locazione e sull'indennità di occupazione dell'azienda pagati in ritardo dall'8 agosto
2015 ad oggi. Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio”.
Svolgimento del processo
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Specializzata per la risoluzione delle controversie agrarie, con decreto ingiuntivo n. 299/2024 del 20.4.2024, ingiungeva a Parte_7
in persona dell'amministratore di pagare a
[...] Parte_2 Controparte_1 N. 1156/2024 R.G. 4 / 13
in persona dell'amministratore Parte_8 CP_3 la somma di € 1.790.987,90, oltre interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione, sulla base del lodo irrituale emesso dall'Avv. il 14.3.2024, per Controparte_7 il mancato pagamento dei canoni del contratto di affitto di azienda agraria stipulato in data
8.8.2015 fra le stesse società e dell'indennità di occupazione, relativamente al periodo dal
28.3.2024 in avanti fino alla restituzione dell'azienda.
Avverso tale decreto ingiuntivo, notificato il 30.4.2024, Parte_7 di seguito anche semplicemente , previo esperimento - con esito Controparte_5 negativo - del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dall'art. 11 Decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, proponeva opposizione, con ricorso depositato il 10.6.2024 (procedimento n. 1156/2024 R.G.); sosteneva che i) il decreto ingiuntivo era nullo, in quanto richiesto da un soggetto - - privo dei poteri di rappresentanza organica per agire a tale fine, in CP_3 virtù dell'opposizione dell'altro amministratore e socio di maggioranza di Controparte_4
-, ai sensi dell'art. 2257 c.c.; ii) che il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla Parte_2 base di un lodo - quello reso dall'avv. in data 14.3.2024 - nullo o comunque CP_7 annullabile, perché assunto in violazione di norme imperative anche di rango costituzionale;
iii) la pretesa creditoria fatta valere in via monitoria da era infondata;
iv) l'importo Controparte_4 richiesto era eccessivo, in quanto controparte non aveva tenuto conto di diversi importi che
[...] aveva negli anni versato a per il pagamento delle spese Controparte_5 Controparte_4 ordinarie;
concludeva chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
Ritualmente notificato il ricorso col pedissequo decreto di fissazione d'udienza, la resistente ed opposta si costituiva Controparte_8 tempestivamente in giudizio il 20.9.2024; richiamati i fatti che avevano portato alla presente controversia, contestava l'opposizione avversaria e concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza del 3.10.2024, la Sezione, con ordinanza all'esito della successiva udienza del 3.12.2024, concedeva la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo limitatamente alla minor somma di € 1.519.162,04 e sospendeva il procedimento sino alla definizione della causa pregiudiziale di impugnazione del lodo. N. 1156/2024 R.G. 5 / 13
Con ricorso depositato il 16.6.2025, riassumeva il Parte_9 procedimento.
Nel frattempo, il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Specializzata per la risoluzione delle controversie agrarie, con ulteriore decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 486/2025 del
13.6.2025, ingiungeva a in persona dell'amministratore Parte_7
di pagare ad Parte_2 Controparte_8
in persona dell'amministratore la somma di € 256.249,95, oltre interessi di
[...] CP_3 cui al D.Lgs. 231/2002 e spese della procedura di ingiunzione, sempre sulla base del lodo irrituale emesso dall'Avv. il 14.3.2024, per il mancato pagamento dei canoni Controparte_7 del contratto di affitto di azienda agraria stipulato in data 8.8.2015 fra le stesse società, per quindici mensilità relative al periodo dall'aprile 2024 in avanti.
Avverso tale decreto ingiuntivo, notificato il 16.6.2025, Parte_7 previo esperimento - con esito negativo - del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dall'art. 11 Decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, proponeva opposizione, con ricorso depositato il 23.6.2025 (procedimento n. 1252/2025 R.G.); richiamati i fatti posti alla base dell'intera controversia ed evidenziato che aveva agito in via esecutiva sulla Controparte_4 base del primo decreto ingiuntivo dichiarato parzialmente provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e che aveva versato l'importo dovuto da Controparte_9 [...]
sosteneva che la domanda monitoria era inammissibile, in quanto relativa ad Controparte_5 un credito per cui era già stato emesso il precedente decreto ingiuntivo ed era pendente il relativo procedimento di opposizione, e che non erano dovuti gli interessi commerciali di cui al D.Lgs.
231/2002 ma gli interessi legali, per come stabilito nel lodo arbitrale;
concludeva chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
Ritualmente notificato il ricorso col pedissequo decreto di fissazione d'udienza sulla sospensiva, la resistente ed opposta Controparte_8 si costituiva tempestivamente in giudizio il 20.9.2024; richiamati ancora una volta i fatti che avevano portato alla presente controversia, contestava l'opposizione avversaria, sostenendo che la domanda oggetto del presente procedimento riguardava i canoni maturati successivamente all'emissione del primo decreto ingiuntivo e che erano dovuti gli interessi commerciali;
N. 1156/2024 R.G. 6 / 13
riconosceva l'avvenuto pagamento dell'importo precettato e rinunciava alla richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione.
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza del 10.7.2025, la Sezione dichiarava non luogo a provvedere sulla richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e fissava l'udienza per la decisione sul merito.
All'udienza del 7.10.2025, i due procedimenti venivano riuniti.
All'udienza del 2.12.2025, le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa;
la Sezione, acquisiti gli scritti difensivi conclusionali, decideva la causa dando lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
Con i due ricorsi monitori, entrambi oggetto di opposizione, l'odierna opposta
[...] ha chiesto il pagamento dei canoni di Controparte_8 locazione e dell'indennità di occupazione per la mancata restituzione dell'azienda affittata all'opponente Parte_7
In proposito, sinteticamente e per quanto appare necessario ai fini della presente causa, all'esito del procedimento arbitrale concluso col c.d. (doc. 10 fasc.monitorio), è infatti Persona_1 ormai pacifico che con contratto del 5.8.2015 (doc. 3 fasc.monitorio), ha Controparte_4 concesso in affitto la propria azienda a che la conduttrice Parte_4 Parte_4 non ha provveduto al pagamento dei canoni di affitto, che il contratto si è risolto per
[...]
l'inadempimento dell'affittuaria e che quindi quest'ultima è tenuta alla restituzione del complesso aziendale ed al pagamento dei canoni di affitto e - successivamente alla risoluzione - dell'indennità di occupazione, sino alla data dell'effettivo rilascio.
In questo quadro, più precisamente, l'opposta con il primo ricorso monitorio, Controparte_4 per come espressamente indicato nella “premessa in fatto”, ha affermato di essere creditrice di
“della somma di € 1.790.987,90 (di cui € 1.585.987,94, a titolo di canoni Parte_4 di affitto dal 5 agosto 2015 al 28 marzo 2023, € 204.999,96 a titolo di indennità di occupazione dal 28 marzo 2023 ad oggi [ovvero alla data del deposito del ricorso monitorio del 19.4.2024] per mensili € 17.083,33)”, ha quindi chiesto di ingiungere alla debitrice il pagamento di tale somma “oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dal dovuto all'effettivo saldo”, oltre spese del procedimento monitorio, ed ha quindi ottenuto il decreto ingiuntivo n. 299/2024 per il pagamento de “
1. la somma di € 1790987,90; 2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa N. 1156/2024 R.G. 7 / 13
procedura di ingiunzione, liquidate in € 7426,00 per compenso professionale ed in € 870,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge ed oltre alle successive occorrende”.
Successivamente, con il secondo ricorso monitorio, la medesima opposta, sul presupposto dell'emissione del decreto ingiuntivo appena richiamato, ha quindi affermato di voler ulteriormente agire “anche per gli ulteriori canoni/indennità di occupazione maturata dopo
l'emissione del d.i. n. 299/2024 (ovvero 15 mensilità per l'importo di € 17.083,33 ciascuna) per un totale di € 256.249,95”, ha chiesto il pagamento di tale somma “oltre interessi ex d.lgs.
231/2002” e spese del procedimento monitorio ed ha ottenuto il decreto ingiuntivo in tal senso.
Alla luce di quanto precede, dunque, l'eccezione preliminare di inammissibilità del secondo ricorso monitorio appare infondata, in quanto con i due ricorsi monitori, la ricorrente ed odierna opposta non ha affatto duplicato la propria richiesta di pagamento ma ha Controparte_4 richiesto, sulla base dello stesso titolo - il lodo arbitrale -, dapprima il pagamento delle somme maturate ad una certa data e poi il pagamento delle somme maturate dopo tale data.
Ciò detto, si deve dare atto che, per come concordemente affermato dai procuratori di entrambe le parti, gli importi per capitale portati dai due decreti ingiuntivi sono stati pagati, mentre non sono stati pagati gli interessi, in quanto - come si avrà modo di vedere infra - è contestato tra le parti se debbano applicarsi gli interessi legali ovvero gli interessi commerciali di cui al D.Lgs. 231/2002; tuttavia, l'opponente non ha rinunciato agli altri motivi di opposizione, Parte_4 essenzialmente sollevati con la prima opposizione avverso il primo decreto ingiuntivo, e pertanto le questioni prospettate in tale sede devono comunque essere esaminate dal Giudice.
Ebbene, a fronte della domanda proposta col primo ricorso monitorio, col primo motivo di opposizione sub i), la società opponente sostiene che il decreto ingiuntivo sia nullo, in quanto richiesto da un soggetto - - privo dei poteri di rappresentanza organica per agire a CP_3 tale fine, in virtù dell'opposizione dell'altro amministratore e socio di maggioranza di
[...]
-, ai sensi dell'art. 2257 c.c.. Controparte_8
In proposito, è pacifico e documentalmente provato che il lodo emesso dall'Avv. è CP_7 stato comunicato il 14.3.2024, che ha comunicato la propria opposizione con pec Parte_2 del 15.3.2024 e che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato il 19.4.2024, su istanza di quale amministratore della società. CP_3 N. 1156/2024 R.G. 8 / 13
Tuttavia, è ugualmente pacifico che, il Tribunale di Siena, con sentenza n. 178/23 del 24.2-
13.3.2024 (doc. 3 fasc.conv.), confermata dalla Corte d'Appello di Firenze con sentenza n.
917/24 del 20-27.5.2024 (doc. 4 fasc.conv.), ha revocato con effetto immediato Parte_2 dalla carica di amministratore di conseguentemente, a far data dal 24.2.2024 Controparte_4 deve essere considerato amministratore unico di e, in quanto CP_3 Controparte_4 tale, titolare del potere di agire nell'interesse della società, ivi incluso il diritto di agire per il recupero del credito verso laddove, per converso, alla data del 15.3.2024 Parte_4
non essendo più amministratore della medesima società, non aveva il potere di CP_3 opporsi alla decisione dell'amministratore unico ai sensi dell'art. 2257 c.c..
Il primo motivo di opposizione è quindi infondato.
Col secondo motivo di opposizione, sub ii), la società opponente sostiene che il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base di un lodo - quello reso dall'avv. in data CP_7
14.3.2024 - nullo o comunque annullabile, perché assunto in violazione di norme imperative anche di rango costituzionale.
Si deve in proposito premettere che ha impugnato il lodo irrituale emesso Controparte_5 dall'Avv. ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c., e che il Tribunale di Siena, Sezione CP_7 specializzata per le controversie agrarie, con sentenza n. 682/2024 dell'1.10.2024 (doc. 31 fasc.opposta), ha rigettato tale impugnazione;
contro tale sentenza è stato proposto appello ma la
Corte d'Appello di Firenze, sez. III - agraria, con sentenza n. 564/2025 del 25.3.2025 (doc. 30 fasc.opposta), ha rigettato l'appello e confermato la sentenza appellata;
tale sentenza, a seguito della relativa notifica, non è stata impugnata con ricorso per cassazione e, quindi, è passata in giudicato.
Conseguentemente, anche questo secondo motivo di opposizione deve essere rigettato, in quanto la validità del c.d. lodo deve ritenersi ormai coperta da giudicato. CP_7
Con il terzo ed il quarto motivo di opposizione, sub iii) e sub iv), la società opponente sostiene che la pretesa creditoria fatta valere in via monitoria da sia infondata, in quanto Controparte_4
l'importo richiesto è eccessivo, perché la controparte non ha tenuto conto degli importi, per complessivi € 271.825,86, che ha versato a al fine di Controparte_5 Controparte_4 consentirle di far fronte a imposte, oneri e spese di varia natura in relazione all'azienda affittata, somma di cui la società opponente era creditrice e che venivano eccepite in compensazione. N. 1156/2024 R.G. 9 / 13
In particolare, l'opponente ha allegato di avere versato l'importo di € 116.825,86, a partire dal
2016, mediante bonifici nella cui causale è indicato “finanziamento” o “finanziamento a
[...]
, ma che in realtà devono essere considerati acconti sui canoni d'affitto, e l'ulteriore CP_4 importo di € 155.000,00, a far data dal marzo 2022, con la causale “acconto su canoni”, regolarmente fatturato (doc. 7 fasc.opponente).
La società opposta ha contestato il versamento dell'importo complessivo di € 271.825,86, evidenziando anzitutto che non vi era prova di tale versamento, posto che le fatture erano inidonee a tal fine ed i versamenti non risultavano nella contabilità.
E tuttavia, a prescindere dalla contabilità della società creditrice, dalla documentazione prodotta dall'opponente (doc. 7 fasc.opponente) risultano i bonifici effettuati da a Controparte_5 fronte dei quali ha emesso le relative fatture. Dunque, i pagamenti devono Controparte_4 ritenersi provati.
È però vero che, una parte della somma versata, pari ad € 116.825,86 (€ 271.825,86 - €
155.000,00), è stata versata a titolo di “finanziamento”. Ed in mancanza di qualsiasi prova del fatto che l'imputazione sia errata e che, in realtà, si tratti di pagamenti degli affitti, tale somma non può essere imputata ad acconto sui canoni di affitto. Tuttavia, resta il fatto che, trattandosi di finanziamento, il soggetto mutuatario è tenuto alla restituzione;
in mancanza Controparte_4 di fissazione del termine, il termine stesso deve essere fissato dal Giudice e, nel caso di specie, appare ragionevole ritenere che, a fronte dell'avversa richiesta, tale termine sia scaduto.
D'altro canto, del tutto irrilevante è il fatto che versi in situazione di crisi Controparte_4 economico-finanziaria, in quanto ciò non vale ad escludere la sussistenza dell'obbligo di pagamento, salva ogni valutazione sulla revocabilità del pagamento stesso in caso di assoggettamento a procedura concorsuale, in presenza delle relative condizioni.
In questo quadro, da un lato deve ritenersi che il credito debba essere decurtato degli importi versati quali acconti canone d'affitto e dall'altro deve ritenersi che il credito debba essere compensato con quello restitutorio, che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta, è certo, liquido ed esigibile.
In conclusione, sotto questo profilo, l'opposizione deve essere parzialmente accolta. Quindi, il decreto ingiuntivo deve essere integralmente revocato. Si deve però ribadire che, sulla base del primo decreto ingiuntivo, era tenuta a pagare a a titolo Controparte_5 Controparte_4 di capitale, la minor somma di € 1.519.162,04. N. 1156/2024 R.G. 10 / 13
È poi pacifico che tale somma e quella portata, sempre a titolo di capitale, dal secondo decreto ingiuntivo sono state integralmente pagate da tale circostanza, a Controparte_9 prescindere dal fatto che le procedure esecutive promosse da siano state Controparte_4 integralmente estinte o meno ( ha infatti evidenziato la pendenza di una Controparte_5 procedura esecutiva mobiliare presso terzi), determina comunque la revoca di entrambi i decreti ingiuntivi.
In effetti, secondo quanto affermato in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione -
l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, 17 ottobre 2011, n. 21432;
Cassazione civile, sez. I, 19 ottobre 2006 n. 22489).
Resta dunque da esaminare la questione relativa agli interessi, dovendosi valutare se tali interessi siano gli interessi legali ovvero gli interessi commerciali di cui al Decreto Legislativo 9 ottobre
2002, n. 231.
A tal proposito, premesso che nel contratto di affitto d'azienda del 5.8.2015 (doc. 3 fasc.monitorio) le parti non hanno in alcun modo indicato quali interessi dovevano essere applicati in caso di inadempimento all'obbligo di pagamento del canone di affitto, occorre partire dalla considerazione che i rapporti tra le odierne parti in causa sono disciplinati dal c.d. lodo arbitrale irrituale al quale le parti stesse, con la clausola compromissoria (clausola 9) CP_7 contenuta nel citato contratto di affitto, hanno attribuito la decisione delle controversie tra loro esistenti.
Ebbene, nel lodo del 14.3.2024 (doc. 10 fasc.monitorio), l'arbitro ha fatto riferimento CP_7 agli “interessi legali dal dì dovuto al saldo” sull'importo dovuto di € 1.585,987,94 ed agli N. 1156/2024 R.G. 11 / 13
“interessi di legge dal dì del dovuto fino al saldo effettivo” sulla somma mensilmente dovuta a titolo di occupazione sine titulo.
A fronte di tale decisione arbitrale, si deve considerare che il lodo arbitrale è stato già oggetto di impugnazione e che il relativo procedimento, nel quale la questione degli interessi non è mai stata sollevata, è stato definito con sentenza del Tribunale di Siena - Sezione Specializzata Agraria, confermata in appello ed ormai passata in giudicato. Conseguentemente, al Giudice in questa sede è preclusa ogni valutazione di merito sulla tipologia di interesse da applicare, in quanto una decisione sul punto consisterebbe in una inammissibile integrazione del lodo;
pertanto, risultano assorbite tutte le considerazioni svolte dalle parti con riferimento al fatto che il canone d'affitto d'azienda e l'indennità di occupazione conseguente alla risoluzione del contratto rientrino o meno nel concetto di “pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale” di cui al D.Lgs. 231/2002.
Piuttosto, il Giudice, in questa sede, può solo interpretare la decisione arbitrale.
In tale attività meramente interpretativa, appare rilevante il principio espresso in giurisprudenza con riferimento ai rapporti tra giudice della cognizione e giudice dell'esecuzione nell'applicazione degli interessi di cui all'art. 1284 comma 4° c.c., secondo cui, se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di “interessi legali”, senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ex art. 1284 comma 4° c.c., la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284 comma 1° c.c., stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo
(in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. unite, 7 maggio 2024, n. 12449; Cassazione civile, sez.
III, 11 febbraio 2025, n. 3499). A maggior ragione, infatti, il Giudice non può spingersi ad integrare la decisione contenuta nel lodo arbitrale con riferimento all'applicazione degli interessi da ritardo non solo per il periodo successivo alla domanda giudiziale ma anche per il periodo precedente.
Dunque, in mancanza di specifica indicazione nel testo del lodo arbitrale, deve ritenersi che siano dovuti gli interessi legali di cui all'art. 1284 comma 1° c.c..
Sotto questo profilo, quindi, le opposizioni proposte sono fondate e meritevoli di accoglimento. N. 1156/2024 R.G. 12 / 13
Si deve quindi condannare a pagare ad Parte_4 [...] gli interessi di cui all'art. 1284 Controparte_8 Pt_4 comma 1° c.c. sulle somme dovute quale capitale per entrambi i decreti ingiuntivi, dalle varie scadenze al saldo, ovviamente tenendo conto dei pagamenti medio tempore effettuati che hanno ridotto il capitale da pagare.
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La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza, dovendosi invero considerare che nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite: ne consegue che, ove la somma chiesta con il ricorso sia riconosciuta solo parzialmente dovuta, non contrasta con gli artt. 91 e 92 c.p.c. la pronuncia di compensazione delle spese processuali, in quanto l'iniziativa processuale dell'opponente, pur rivelandosi necessaria alla sua difesa, non ha avuto un esito totalmente vittorioso, così come quella dell'opposto, che ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere il pagamento della parte che gli è riconosciuta (cfr. Cassazione civile, sez. I, 3 settembre 2009, n. 19120).
In questo senso, considerato che l'opposizione è stata solo in parte accolta, sussiste quella reciproca parziale soccombenza che giustifica la parziale compensazione delle spese di lite per
1/3; l'opponente che è comunque prevalentemente Parte_4 soccombente, deve essere condannata a rimborsare all'opposta convenuta
[...]
delle spese di lite da essa sostenute, Controparte_8 Parte_10 spese che vengono liquidate per come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, determinato sulla base della somma degli importi portati dai due decreti ingiuntivi, rientrante nello scaglione tra € 2.000.001,00 ed € 4.000.000,00, e dell'attività difensiva espletata, applicando i parametri minimi dello scaglione di riferimento in considerazione della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Specializzata per la risoluzione delle controversie agrarie definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e difesa disattesa o assorbita, N. 1156/2024 R.G. 13 / 13
preso atto dei pagamenti effettuati e in parziale accoglimento delle opposizioni, revoca entrambi i decreti ingiuntivi, dichiara che era tenuta a pagare ad Parte_4 [...]
a titolo di capitale, la minor somma Controparte_10 di € 1.519.162,04 nel procedimento n. 1156/2024 R.G. e la somma di € 256.249,95 nel procedimento n. 1252/2025 R.G.; condanna a pagare ad Parte_4 [...] gli interessi di cui all'art. 1284 comma 1° c.c. sulle Controparte_10 somme dovute quale capitale per entrambi i decreti ingiuntivi, dalle varie scadenze al saldo;
compensa per 1/3 le spese di lite e per l'effetto condanna Parte_4
a rimborsare ad
[...] Controparte_10
2/3 delle spese di lite da essa sostenute, che liquida - per l'intero - in € 18.977,00 per
[...] compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 2 dicembre 2025
Il Giudice relatore Dott. Michele Moggi
Il Presidente Dott.ssa Marianna Serrao