Art. 2. 1. L'Italia, concorre, attraverso gli organismi internazionali, all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori delle materie di base dalle quali si estraggono le sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. L'assistenza prevede anche la creazione di fonti alternative di reddito per liberare le popolazioni locali dall'asservimento alle coltivazioni illecite da cui attualmente traggono il loro sostentamento.
3. A tal fine sono attivati anche gli strumenti previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49 sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
Nota all' art. 2:
- La Legge n. 49/1987 reca: "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo".
2. L'assistenza prevede anche la creazione di fonti alternative di reddito per liberare le popolazioni locali dall'asservimento alle coltivazioni illecite da cui attualmente traggono il loro sostentamento.
3. A tal fine sono attivati anche gli strumenti previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49 sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
Nota all' art. 2:
- La Legge n. 49/1987 reca: "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo".