Ordinanza cautelare 22 dicembre 2009
Ordinanza collegiale 12 febbraio 2010
Ordinanza presidenziale 17 febbraio 2021
Decreto decisorio 19 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto decisorio 19/04/2021, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/04/2021
N. 01386/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1386 del 2009, proposto da
Teleradiodiffusione Italia Snc, Tam Tam Network Sas, BR Gastaldo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Marzia Amiconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio CL VI in Venezia, S.Croce, 466;
contro
Comune di Baone in persona del Sindaco pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Domenichelli, Franco Zambelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;
Parco Regionale dei Colli Euganei, in persona del legale rappresentante pro tempore non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Radio Dimensione Suono S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avvocati Valeria Colombo, Isabella Gianniotti, Francesca Grossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Isabella Gianniotti in Venezia, viale Ancona, 43/Int. 6;
Elemedia S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Isabella Gianniotti, Francesca Grossi, Valeria Colombo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Isabella Gianniotti in Venezia, viale Ancona, 43/Int. 6;
Gruppo Rpm S.r.l., Monradio S.r.l., Planet Media S.r.l., Radio Studio 105 S.r.l., Virgin Radio Italy S.p.A. in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Marzia Amiconi, Mauro Amiconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio CL VI in Venezia, S.Croce, 466;
Editrice T.N.V. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Clerici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio IO ON in Milano, viale Regina Margherita n. 1;
Associazione Radio Maria, Sestarete & Rete 8 S.r.l. e Rete 8 S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentate e difese dall'avvocato Romolo Portinari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Renato Alberini in Venezia, Calle dei Fabbri, 4741;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 1172 del 17.12.2009, pronunciata da questa Sezione sul ricorso 1386 del 2009, con cui si dispone di:
- prendere atto del provvedimento prot. n. 5347 del 22/7/2002 di accertamento dell'inottemperanza da parte del proprietario dell'area catastalmente censita al NCT Fg. 6 Mappale 1038 alle ordinanze n. 62 del 2/5/1991, prot. 2192 e n. 21 del 7/2/1995 prot. 728;
- prendere atto della destinazione urbanistica dell'area;
- procedere con la demolizione del manufatto abusivo;
- demandare al Responsabile dell'Ufficio Tecnico i provvedimenti conseguenti all'adozione della delibera entro il 30/11/2009;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione del Comune di Baone;
Visti gli interventi ad adiuvandum di Radio Dimensione Suono S.p.A.; Elemedia S.p.A.;
Gruppo Rpm S.r.l., Monradio S.r.l., Planet Media S.r.l., Radio Studio 105 S.r.l., Virgin Radio Italy S.p.A.; Editrice T.N.V. S.p.A. e Associazione Radio Maria, Sestarete & Rete 8 S.r.l. e Rete 8 S.r.l.
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 85 c.p.a.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
che, con ordinanza presidenziale n. 100/2021, il Presidente assegnava il termine di trenta giorni alle parti costituite per il deposito di memoria motivata, che comprovasse la persistenza dell’interesse alla decisione di merito del ricorso;
che, nel termine fissato, il procuratore della parte ricorrente ha depositato in causa una nota dalla quale risulta che è venuto meno l’interesse alla decisione di merito;
che, pertanto, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara l 'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate
Così deciso in Venezia il giorno 19.4.2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO