TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/12/2025, n. 9811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9811 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa CA Maria Ferruta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 17934/2025 R.G. promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CA LISBONA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Milano via Melzi
d'Eril nr. 7;
INTIMANTE-RICORRENTE contro
(C.F. ), nato il [...] in [...] CP_1 C.F._2
Cinese), anagraficamente residente in [...]in corso Lodi nr. 47;
INTIMATO-RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso
CONCLUSIONI: come da p.v. della udienza in data 18.12.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, rivisti il p.v. della udienza in data 25.2.2025, all'esito della quale veniva disposta la rinnovazione della notificazione della intimazione di sfratto per morosità e di citazione della convalida, stante il mancato perfezionamento della notificazione eseguita in via Cenisio nr. 13; il p.v. della udienza in data 12.5.2025, all'esito della quale, preso atto del fatto che la notifica eseguita presso l'indirizzo di Milano corso Lodi nr. 47, non si era perfezionata, essendo risultato l'intimato sconosciuto, veniva disposto il mutamento del rito;
il p.v. della udienza della udienza in data pagina 1 di 3 20.11.2025, nel corso della quale si prendeva atto del fatto che la parte intimata-resistente era ancora irreperibile e che la Mediazione, esperita in data 20.10.2025, aveva avuto esito negativo per mancata partecipazione della parte intimata;
il p.v. della udienza in data 18.12.2025, nel corso della quale si procedeva alla discussione finale;
osserva:
- è documentalmente dimostrata la stipula tra le parti in data 5.10.2016 del contratto di locazione
(registrato in data 10.10.2016) ad uso diverso (uso commerciale), relativo all'immobile sito in Milano,
Via Cenisio nr. 13 - costituito da magazzino sito al piano terreno, composto da locale open space, oltre a piano seminterrato, composto da locale open space, oltre a servizio e box;
contrassegnato dai seguenti dai catastali: foglio nr. 262, mappale nr. 74, subalterno nr. 2, cat. C/2; foglio nr. 262, mappale nr. 74, subalterno nr. 1, cat. C/6 -, contratto prevendente una durata iniziale di sei anni, a partire dal
5.10.2016 al 4.10.2022, con rinnovo automatico, nonché un corrispettivo annuo di Euro 12.500,00, oltre a spese condominiali, quantificate in Euro 2.000,00, salvo conguaglio, da pagarsi trimestralmente
(nella misura di Euro 3.650,00) al domicilio della parte locatrice;
- che la ricorrente lamenta che il conduttore non ha rispettato le scadenze, pagando sempre in ritardo,
e, inoltre, il mancato pagamento di parte dei canoni scaduti, a partire dall'anno 2018 sino all'anno
2022, per complessivi Euro 41.990,00 (avendo il conduttore versato:
Euro 7.625,00, al posto di Euro 18.721,06, nell' anno 2018;
Euro 14.120,00, al posto di Euro 18.395,92, nell'anno 2019;
Euro 14.500,00, al posto di Euro 18.344,57, nell' anno 2020;
Euro 12.625,00, al posto di Euro 15.593,27, nell'anno 2022;
e non avendo versato corrispettivi nell'anno 2021, per il quale avrebbe dovuto versare il complessivo importo di Euro 19.805,58);
- che nessun contributo processuale è stato fornito dal resistente, che non si è costituito in giudizio e non ha dimostrato il versamento del dovuto;
Ritenuto
- che è, pertanto, dimostrata la morosità la quale, in considerazione della sua entità e dell'arco temporale nel quale si è formata, è tale da determinare la risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore, con conseguente fondatezza della domanda di condanna al pagamento dei canoni e degli accessori e anche della domanda di condanna al rilascio dell'immobile;
pagina 2 di 3 - che, in considerazione dell'ammontare della morosità maturata, appare congruo per il rilascio il termine di trenta giorni;
- che le spese (sia del presente giudizio che del procedimento di convalida) seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della causa al momento della sua instaurazione e della tabella di cui al D.M. nr. 147/2022, secondo le tariffe minime stante la semplicità delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda e istanza rigettata, così dispone:
1) dichiara la risoluzione del contratto di locazione ad uso diverso (uso commerciale), stipulato dalle parti in data 5.10.2016(registrato in data 10.10.2016), relativo all'immobile sito in Milano, Via Cenisio nr. 13 - costituito da magazzino sito al piano terreno, composto da locale open space, oltre a piano seminterrato, composto da locale open space, oltre a servizio e box;
contrassegnato dai seguenti dai catastali: foglio nr. 262, mappale nr. 74, subalterno nr. 2, cat. C/2; foglio nr. 262, mappale nr. 74, subalterno nr. 1, cat. C/6 -, per grave inadempimento del conduttore;
2) condanna a rilasciare l'immobile suddetto, libero da (eventuali) persone, da CP_1
(eventuali) animali e da cose, nella disponibilità della parte intimante-ricorrente;
3) fissa per l'esecuzione la data del 19.1.2026;
4) condanna, inoltre, a pagare alla parte intimante la somma di € 41.990,00, oltre CP_1 interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
5) condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in €
3.809,00 per compenso professionale e in € 286,00 per spese, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
Milano, così deciso in data 18.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa CA Maria Ferruta
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa CA Maria Ferruta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 17934/2025 R.G. promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CA LISBONA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Milano via Melzi
d'Eril nr. 7;
INTIMANTE-RICORRENTE contro
(C.F. ), nato il [...] in [...] CP_1 C.F._2
Cinese), anagraficamente residente in [...]in corso Lodi nr. 47;
INTIMATO-RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso
CONCLUSIONI: come da p.v. della udienza in data 18.12.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, rivisti il p.v. della udienza in data 25.2.2025, all'esito della quale veniva disposta la rinnovazione della notificazione della intimazione di sfratto per morosità e di citazione della convalida, stante il mancato perfezionamento della notificazione eseguita in via Cenisio nr. 13; il p.v. della udienza in data 12.5.2025, all'esito della quale, preso atto del fatto che la notifica eseguita presso l'indirizzo di Milano corso Lodi nr. 47, non si era perfezionata, essendo risultato l'intimato sconosciuto, veniva disposto il mutamento del rito;
il p.v. della udienza della udienza in data pagina 1 di 3 20.11.2025, nel corso della quale si prendeva atto del fatto che la parte intimata-resistente era ancora irreperibile e che la Mediazione, esperita in data 20.10.2025, aveva avuto esito negativo per mancata partecipazione della parte intimata;
il p.v. della udienza in data 18.12.2025, nel corso della quale si procedeva alla discussione finale;
osserva:
- è documentalmente dimostrata la stipula tra le parti in data 5.10.2016 del contratto di locazione
(registrato in data 10.10.2016) ad uso diverso (uso commerciale), relativo all'immobile sito in Milano,
Via Cenisio nr. 13 - costituito da magazzino sito al piano terreno, composto da locale open space, oltre a piano seminterrato, composto da locale open space, oltre a servizio e box;
contrassegnato dai seguenti dai catastali: foglio nr. 262, mappale nr. 74, subalterno nr. 2, cat. C/2; foglio nr. 262, mappale nr. 74, subalterno nr. 1, cat. C/6 -, contratto prevendente una durata iniziale di sei anni, a partire dal
5.10.2016 al 4.10.2022, con rinnovo automatico, nonché un corrispettivo annuo di Euro 12.500,00, oltre a spese condominiali, quantificate in Euro 2.000,00, salvo conguaglio, da pagarsi trimestralmente
(nella misura di Euro 3.650,00) al domicilio della parte locatrice;
- che la ricorrente lamenta che il conduttore non ha rispettato le scadenze, pagando sempre in ritardo,
e, inoltre, il mancato pagamento di parte dei canoni scaduti, a partire dall'anno 2018 sino all'anno
2022, per complessivi Euro 41.990,00 (avendo il conduttore versato:
Euro 7.625,00, al posto di Euro 18.721,06, nell' anno 2018;
Euro 14.120,00, al posto di Euro 18.395,92, nell'anno 2019;
Euro 14.500,00, al posto di Euro 18.344,57, nell' anno 2020;
Euro 12.625,00, al posto di Euro 15.593,27, nell'anno 2022;
e non avendo versato corrispettivi nell'anno 2021, per il quale avrebbe dovuto versare il complessivo importo di Euro 19.805,58);
- che nessun contributo processuale è stato fornito dal resistente, che non si è costituito in giudizio e non ha dimostrato il versamento del dovuto;
Ritenuto
- che è, pertanto, dimostrata la morosità la quale, in considerazione della sua entità e dell'arco temporale nel quale si è formata, è tale da determinare la risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore, con conseguente fondatezza della domanda di condanna al pagamento dei canoni e degli accessori e anche della domanda di condanna al rilascio dell'immobile;
pagina 2 di 3 - che, in considerazione dell'ammontare della morosità maturata, appare congruo per il rilascio il termine di trenta giorni;
- che le spese (sia del presente giudizio che del procedimento di convalida) seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della causa al momento della sua instaurazione e della tabella di cui al D.M. nr. 147/2022, secondo le tariffe minime stante la semplicità delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda e istanza rigettata, così dispone:
1) dichiara la risoluzione del contratto di locazione ad uso diverso (uso commerciale), stipulato dalle parti in data 5.10.2016(registrato in data 10.10.2016), relativo all'immobile sito in Milano, Via Cenisio nr. 13 - costituito da magazzino sito al piano terreno, composto da locale open space, oltre a piano seminterrato, composto da locale open space, oltre a servizio e box;
contrassegnato dai seguenti dai catastali: foglio nr. 262, mappale nr. 74, subalterno nr. 2, cat. C/2; foglio nr. 262, mappale nr. 74, subalterno nr. 1, cat. C/6 -, per grave inadempimento del conduttore;
2) condanna a rilasciare l'immobile suddetto, libero da (eventuali) persone, da CP_1
(eventuali) animali e da cose, nella disponibilità della parte intimante-ricorrente;
3) fissa per l'esecuzione la data del 19.1.2026;
4) condanna, inoltre, a pagare alla parte intimante la somma di € 41.990,00, oltre CP_1 interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
5) condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in €
3.809,00 per compenso professionale e in € 286,00 per spese, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
Milano, così deciso in data 18.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa CA Maria Ferruta
pagina 3 di 3