Art. 165. (Integrazione mensile ai pensionati)
Ai titolari di pensioni o assegni indicati nell' articolo 1, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177 , sono concesse, a decorrere dal 1 giugno 1979, le seguenti integrazioni mensili lorde, da corrispondersi anche sulla tredicesima mensilita':
a) lire 20.000 e lire 10.000 rispettivamente per le pensioni dirette e per quelle di riversibilita', per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1 gennaio 1976;
b) lire 40.000 e lire 20.000 rispettivamente per le pensioni dirette e per quelle di riversibilita', per le cessazioni dal servizio successive al 1 gennaio 1977.
Il precedente comma si applica anche ai titolari di pensione a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale e del Fondo per il trattamento di quiescenza ed assegni straordinari per il personale del lotto. Il relativo onere e' a carico dei Fondi e della Cassa predetti.
Al personale nei cui confronti hanno trovato applicazione i benefici economici di cui alle leggi 27 maggio 1977, n. 284 e 5 agosto 1978, n. 505 , nonche' al personale nei cui confronti ha trovato applicazione l' articolo 20 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88 , le integrazioni mensili lorde di cui al primo comma sono dovute nella misura del 50 per cento.
Alla corresponsione delle integrazioni mensili provvedono d'ufficio le direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative partite di pensione e le amministrazioni competenti per le pensioni provvisorie.
Le integrazioni mensili di cui al presente articolo non sono dovute al personale nei cui confronti trova applicazione il precedente articolo 160 e non possono in ogni caso essere cumulate con i trattamenti di pensione liquidati o da liquidarsi in applicazione della presente legge e delle leggi 6 febbraio 1979, n. 42, 3 aprile 1979, n. 101 , nonche' della legge 2 aprile 1979, n. 97 .
Ai titolari di pensioni o assegni indicati nell' articolo 1, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177 , sono concesse, a decorrere dal 1 giugno 1979, le seguenti integrazioni mensili lorde, da corrispondersi anche sulla tredicesima mensilita':
a) lire 20.000 e lire 10.000 rispettivamente per le pensioni dirette e per quelle di riversibilita', per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1 gennaio 1976;
b) lire 40.000 e lire 20.000 rispettivamente per le pensioni dirette e per quelle di riversibilita', per le cessazioni dal servizio successive al 1 gennaio 1977.
Il precedente comma si applica anche ai titolari di pensione a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale e del Fondo per il trattamento di quiescenza ed assegni straordinari per il personale del lotto. Il relativo onere e' a carico dei Fondi e della Cassa predetti.
Al personale nei cui confronti hanno trovato applicazione i benefici economici di cui alle leggi 27 maggio 1977, n. 284 e 5 agosto 1978, n. 505 , nonche' al personale nei cui confronti ha trovato applicazione l' articolo 20 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88 , le integrazioni mensili lorde di cui al primo comma sono dovute nella misura del 50 per cento.
Alla corresponsione delle integrazioni mensili provvedono d'ufficio le direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative partite di pensione e le amministrazioni competenti per le pensioni provvisorie.
Le integrazioni mensili di cui al presente articolo non sono dovute al personale nei cui confronti trova applicazione il precedente articolo 160 e non possono in ogni caso essere cumulate con i trattamenti di pensione liquidati o da liquidarsi in applicazione della presente legge e delle leggi 6 febbraio 1979, n. 42, 3 aprile 1979, n. 101 , nonche' della legge 2 aprile 1979, n. 97 .