TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 03/04/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1181/2020
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI sezione civile
- settore lavoro -
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela ESPOSITO in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note di trattazione scritta.
PROMOSSO DA
Parte 1
- parte ricorrente -
Avv. Francesco Nicoletti
Email 1
CONTRO
Controparte 1
- parte resistente -
Avv. Gianfranco Lefosse
Email 2
[1
]E
Con l'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente, rappresentando di essere stato assunto dalla convenuta in qualità di autista di livello 4 con contratto di lavoro a tempo parziale indeterminato sottoscritto in data 04.07.2017; che l'orario di lavoro stabilito in contratto prevedeva lo svolgimento di 6 ore giornaliere per 4 giorni a settimana dalle 06:30 alle 12:30 da lunedì a sabato con due giorni di riposo a settimana;
che il lavoro espletato non prevedeva solo l'assolvimento dell'incarico per cui era stato assunto ma, bensì, nelle ore aggiuntive lo stesso veniva adibito anche allo svolgimento di mansioni diverse tra cui anche quella di magazziniere incaricato dello scarico/carico delle merci, di addetto alla pulizia dei locali commerciali, ed ogni altra attività necessaria al funzionamento dell'azienda che veniva svolta sempre su esplicita richiesta dal medesimo datore di lavoro;
chiedeva la condanna della società resistente al pagamento degli emolumenti retributivi pretesi, oltre interessi e rivalutazione monetaria per un ammontare di euro 25.985,22 oltre alle indennità di tredicesima e quattordicesima e il TFR, con il favore delle spese di lite da distrarre. Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Si costituiva la società resistente riconoscendo il credito maturato a titolo di TFR, chiedeva il rigetto della domanda per il segmento afferente alle diverse mansioni svolte ed all'orario superiore indicato, chiede oltre alla vittoria delle spese legali. Produceva. documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
La controversia veniva istruita con l'assunzione di prove testimoniali. La causa, dunque, incardinata dinanzi al Giudice Istruttore titolare del ruolo in precedenza, veniva assegnata, in virtù di decreto presidenziale, alla scrivente che la definiva nella modalità della trattazione scritta.
La domanda è solo parzialmente fondata e, pertanto, sarà accolta per quanto di ragione.
Parte ricorrente agisce in giudizio rivendicando il pagamento delle differenze retributive per le mansioni svolte e le ore di lavoro eccedenti quelle previste da contratto.
A tal proposito occorre ribadire che in ragione dei principi che regolano la distribuzione dei carichi probatori tra le parti processuali nella speciale controversia ai sensi dell'art. 2697 c.c. grava sul lavoratore che agisce per ottenere il pagamento di emolumenti maturati a titolo retributivo e non corrisposti o non correttamente corrisposti l'onere di provare lo svolgimento di mansioni ed orari tali da legittimare le pretese azionate.
Mentre, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte grava sul datore di lavoro l'onere della prova di aver corrisposto correttamente la retribuzione adeguata alla prestazione lavorativa effettivamente resa dal lavoratore. La Corte di Cassazione (Cass. n. 6332/2001), infatti, è costante nel sostenere che
"In base al principio generale (desumibile dall'art. 2697 cod. civ.) secondo il quale il lavoratore deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, mentre nell'ipotesi in cui il lavoratore chieda l'adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost. fatti costitutivi della sua pretesa sono sia la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato sia l'insufficienza del compenso percepito, nella diversa ipotesi in cui il lavoratore chieda la retribuzione contrattuale fatto costitutivo di tale pretesa è esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale (cioè la durata e il livello retributivo), mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni oppure che è intervenuta una causa esonerativa delle stesse totale o parziale (ad esempio perché la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri cui la retribuzione contrattuale è commisurata - per orario inferiore o per assenze - ovvero perché vi è stata una causa sospensiva della prestazione senza obbligo retributivo corrispettivo etc.)".
Fatta tale generale premessa in ordine al riparto dell'onere della prova, si osserva che trattandosi di un rapporto di lavoro c.d. "in chiaro", la sua sussistenza e la sua durata trovano riscontro nella produzione documentale (cfr. ultima busta paga). Con riguardo alla domanda tesa al conseguimento delle differenze retributive maturate in virtù dell'asserito svolgimento di mansioni diverse e alle ore di lavoro eccedenti quelle pattuite in contratto, è stata assunta, innanzi tutto, la proval testimoniale.
In concreto, le dichiarazioni rese dai testi escussi si presentano insufficienti a comprovare lo svolgimento dell'attività lavorativa nelle modalità dedotte in ricorso per l'intero arco temporale di riferimento dedotto in causa e secondo gli orari giornalieri indicati.
Il teste Testimone 1 sentito all'udienza del 11.10.2024, ha potuto riferire, peraltro solo genericamente, la presenza del ricorrente sul luogo di lavoro dichiarando di aver svolto soltanto alcuni turni con il ricorrente e che costituisse una prassi lavorare anche oltre l'orario di lavoro concordato e svolgere mansioni ulteriori ed accessorie rispetto a quella ricoperta, tuttavia tale asserzione era riferita in modo generico. Assolutamente generiche e non decisive sono le altre testimonianze sollecitate dalla parte ricorrente, la teste escussa all'udienza del 11.10.2024, Tes 2 riferiva solo su alcune circostanze apprese indirettamente ed in modo del tutto parziale non avendo mai visto il ricorrente sul posto di lavoro. Pertanto, le emergenze probatorie inibiscono al decidente di ritenere raggiunta, con quel grado di certezza che era legittimo attendersi nella controversia in esame, la prova dell'impegno lavorativo per come dedotto e rappresentato nell'atto introduttivo. Ne consegue l'evidente infondatezza della domanda diretta al riconoscimento dei crediti retributivi e contributivi, differenziali ed omessi.
Tanto conforta il rigetto della stessa. Si accoglie il segmento di domanda volto ad ottenere il pagamento del TFR essendo stato tale credito riconosciuto da parte resistente, si condanna pertanto la parte resistente al pagamento della somma di euro 1.1978,00, così come da conteggi di parte ricorrente non contestati e riconosciuti da parte resistente.
Le spese di lite andranno regolate facendo applicazione del principio della parziale soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona. della dott.ssa Manuela ESPOSITO in funzione di GIUDICE del LAVORO definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad ottenere il pagamento del TFR e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento di euro 1.1978,00 in favore di parte ricorrente;
rigetta per infondatezza le altre domande avanzate dalla parte ricorrente;
-
compensa per la metà tra le parti le spese di lite e condanna la parte ricorrente al
-
pagamento in favore della parte resistente delle rimanenti spese del presente giudizio che, al netto di quelle già compensate, liquida in complessivi € 1.347,50
a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 oltre Iva,
Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale.
Castrovillari, 3.4.2025
Il GIUDICE del LAVORO dott.ssa Manuela ESPOSITO