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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/04/2025, n. 2330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2330 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4508 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione mediante provvedimento del
19/2/2025, con assegnazione dei termini ridotti, vertente
TRA
- ( ), in persona del sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Ernesto Di Vizio come da procura in atti;
APPELLANTE
E
- ( ) e CP_1 C.F._1 Controparte_2
( ), quali eredi di C.F._2 Persona_1
, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Micheli come C.F._3 da procura in atti;
APPELLATI
OGGETTO: appello contro l'ordinanza del Tribunale di Rieti dell'11/7/2023.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis: – in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Ordinanza ex artt. 702 bis e ss. c.p.c. (applicabili ratione temporis), resa fuori udienza inter partes dal Tribunale di Rieti, Se- zione Civile, in persona del G.I. Dott. Roberto Colonnello, nell'ambito del giudizio re- cante R.G. n. 879/2022, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.1.2023 e pubblicata in data 13.7.2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “In via preliminare, dichiarare
r.g. n. 1 l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio, per tutte le argomentazioni esposte, da intendersi in detta sede per riportate e trascritte;
accertare e dichiarare la legittimità ed efficacia del provvedimento di decadenza dal diritto al CAS COD. B558 del 31.5.2021 e per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto in favore del sig. da parte del disponendo altresì, Persona_1 Parte_1 il consequenziale rigetto integrale di tutte le domande di controparte, sì come inammissibili e/o infondate, in fatto come in diritto, anche ai sensi dell'OCDPC n. 338 del 26.8.2016 e s.m.i., a decorrere dal 31.5.2021. Con favore di spese, competenze professionali, IVA e CPA come per legge”.
Per gli appellati: “confermare l'ordinanza emessa ex art. 702 bis e seg, cpc dal Tribunale di Rieti in composizione monocratica in persona del Giudice istruttore Dott. Roberto Colonnello a conclusione del giudizio di cui al R.G. n. 879/2022. Per l'effetto rigettare l'appello proposto dal per tutte le motivazioni esposte e Parte_1 narrate in memoria costitutiva di appello. Con Vittoria di spese e compensi anche per il giudizio di secondo grado, oltre il rimborso forfettario per le spese generali oltre CPA come per legge”.
IN FATTO E IN DIRITTO
L'ente appellante ha impugnato il provvedimento dell'11/7/2023 con cui, disapplicando il provvedimento di decadenza del 30/3/2022 ed accogliendo la domanda di il Tribunale di Rieti ha accertato il diritto di Persona_1 quest'ultimo al “contributo autonomo di sistemazione non ancora corrisposto dal dal 31 maggio 2021 fino al termine dello stato di emergenza”, Parte_1
con conseguente condanna al pagamento delle “somme di cui al precedente punto
1”.
Con il ricorso ex art. 702 bis cpc, il lamentava, quale residente Per_1 nell'immobile divenuto inagibile e quindi assegnatario del contributo per il sisma del 26/8/2016, l'erroneità della sopravvenuta “stabilità” della sua sistemazione presso il figlio, ritenuta dall'ente comunale ai fini della decadenza dalla misura di sostegno. Nella resistenza del il giudice di primo grado riteneva Pt_1
effettivamente indimostrato il fatto estintivo del diritto al contributo di cui all'OCDPC n. 338/2016 -e cioè la stabilità del nuovo alloggio- valutando come insufficiente la “crocetta” apposta dal dichiarante nell'apposito modulo pre- compilato: l'auto-dichiarazione non era riferibile al “fatto storico” ma ad una mera
“valutazione” (“il nucleo familiare ha provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità ai sensi dell'art. 3, comma 2 dell'ordinanza 388/2016”),
r.g. n. 2 mentre la contestuale specificazione della qualità di “ospite” (quale “titolo occupazione nuova abitazione”) non deponeva univocamente per la ricostruzione dell'ente (cioè quale stabile alloggio); quest'ultimo, d'altro canto, non aveva provato né offerto di provare “altri fatti corroboranti il fatto estintivo”.
Il ha impugnato tale pronuncia, reiterando “l'inammissibilità e/o Pt_1 improcedibilità” del ricorso introduttivo per l'omessa indicazione dei mezzi di prova ex artt. 163 n. 5 e 702 bis cpc e, comunque, lamentando la violazione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 cc: lo stesso ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta stabilità della nuova sistemazione nell'apposito modulo del 31/5/2021 (dichiarazione mantenimento requisiti CAS– anno 2021); in ogni caso, le evidenze documentali depongono, in assenza di richieste istruttorie, in senso contrario al richiedente.
Costituendosi in giudizio, e , quali eredi del CP_1 Controparte_2
defunto padre, hanno resistito al gravame, non essendo stata fornita alcuna prova della “stabilità” del trasferimento, mentre “la apposizione del si sulla croce prevista dal modulo predisposto dal Comune di è stata soltanto frutto di un errore Pt_1 materiale, giustificabile anche dall'anagrafe del richiedente” (in quanto all'epoca novantenne).
La causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini abbreviati per le difese conclusive.
Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue.
Non è dibattuto che, in base alla normativa richiamata, la c.d. tutela
“economica” -in luogo di quella “reale”- spetti al proprietario dell'immobile inagibile (già adibito ad abitazione principale al momento del sisma), sempre che -e fintanto che- ricorrano i relativi presupposti;
la controversia fra le parti, infatti,
investe -l'onere probatorio e- la prova del fatto sopravvenuto, che sia idoneo alla cessazione della misura di sostegno.
In proposito, risulta inconferente l'eccezione in rito dell'appellante, essendo il ricorso corredato dalla produzione documentale.
Per altro verso, appare corretto il riparto dell'onere probatorio, come ritenuto dal giudice di primo grado: grava sulla pubblica amministrazione, che fino ad allora aveva ritenuto la ricorrenza del presupposto, dimostrare la sopravvenienza della r.g. n. 3 ragione ostativa alla contribuzione;
d'altro canto, non è di per sé univoca la compilazione del modulo da parte del richiedente, a fronte del contestuale riferimento alla mera “ospitalità” (presso il figlio).
Non di meno, la pronuncia appare censurabile sul diverso piano -pure oggetto di doglianza- della valutazione delle prove documentali.
In disparte la valenza quanto meno indiziaria dell'auto-dichiarazione, vanno infatti considerate, in conformità a quanto sostenuto dall'ente comunale, le risultanze dell'istruttoria in sede amministrativa, che di seguito si riportano:
“secondo interrogazione anagrafica, il Sig. , a far data dal 28/7/2006, era Per_1
emigrato nel Comune di proprio dalla precedente abitazione di Via di Pt_1
Pietralata N. 113 in Roma, cap. 00158 (giusta prot. di emigrazione 2007 1003771
Rif. 2007 - cfr. al-legato n. 4 dell'indice atti di primo grado di controparte); rispetto al dato formale della residenza presso l'immobile di Via FRAZ. SCAI n. 337 in
Amatrice (RI), a far data dal 28/7/2006 e sino all'evento sismico in parola, il sig.
dimorava, generalmente, nella Fraz. Scai, al civico n. 337 – circa 7(sette) Per_1 mesi l'anno – ovvero, all'incirca, dai primi di aprile, fino alla fine di ottobre/primi novembre (giusta atto recante n. prot. 9113 del 8/5/2018, del Comando di Polizia
Municipale (II Settore) del Comune di già allegato n. 5 dell'indice atti di Pt_1 primo grado di controparte); a seguito dell'evento sismico in parola, il sig. Per_1
aveva trasferito nuovamente la propria sistemazione abitativa in Roma, presso
l'immobile da sempre abitato;
sebbene l'immobile di Roma fosse in ditta all'Ater, egli ne era stato in ogni caso l'intestatario con facoltà di riscatto (poi riconosciuta al sig. – figlio); la sede del proprio medico di base era rimasta in CP_1
Roma; -e persino la sede della filiale bancaria era rimasta in Roma” (v. atto di appello).
In altri termini, il richiedente già periodicamente ritornava, almeno per una parte dell'anno, presso quella che era stata in precedenza la sua abitazione (in
Roma); proprio in ragione di tale abitazione, inoltre, aveva mantenuto i riferimenti bancari e sanitari, necessari per le esigenze correnti.
Tali circostanze, benché già rappresentate e non contestate, risultano pretermesse nella pronuncia impugnata;
per contro, consentono di avvalorare (in r.g. n. 4 difetto di contrarie risultanze) la “stabilità” della sistemazione dichiarata (nel modulo) dallo stesso richiedente: si deve ritenere dimostrato che il aveva Per_1
ripristinato -se non conservato- “il proprio centro di interessi e della propria vita di
relazione nel luogo di sempre: in Roma, in Via di Pietralata n. 113 ivi avvalorando la stabilità della propria soluzione abitativa” (v. atto di appello).
Non rilevando, ai fini di causa, il trattamento pregresso (cioè la concessione,
sino ad allora, del contributo di assistenza), è quindi configurabile il presupposto di cui all'art. 3, II dell'ordinanza n. 388/2016: in conformità alla natura emergenziale
(e, come tale, temporalmente limitata) della misura pubblica di sostegno, quest'ultima non è più dovuta (come evidenziato nella norma stessa) a fronte della
“sistemazione con carattere di stabilità (…) in altro alloggio”, pur in difetto di rientro nell'abitazione a suo tempo dichiarata inagibile.
Per quanto premesso, l'appello va accolto.
Le spese sono regolate in base alla soccombenza, tenuto conto della natura del giudizio e dell'attività svolta (valore fino ad euro 1.100,00).
PQM
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, in accoglimento dell'appello proposto dal così provvede: Parte_2
- in riforma dell'ordinanza del Tribunale di Rieti dell'11/7/2023, rigetta il ricorso avanzato in primo grado;
- condanna e in solido, alla refusione delle CP_1 Controparte_2
spese in favore del che liquida, per il primo grado, in Parte_1
euro 232,00 per compensi e, per il presente giudizio, in euro 91,50 per esborsi ed euro 247,00 per compensi, oltre in entrambi i casi le spese generali e gli accessori di legge.
Così deciso in Roma il 10/4/2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
r.g. n. 5