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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 11713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11713 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/12784
TRIBUNALE DI NAPOLI – XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 12784/2024 promosso con ricorso depositato in data 06.06.2024 da:
- , nato a [...], Stato di SA AO (Brasile) il 16.10.1966, titolare di codice fiscale Parte_1 brasiliano n. , residente in [...], n. 965, Campinas, Stato di SA C.F._1
AO (Brasile);
- , nata a [...], Stato di SA AO (Brasile) il 10.11.2014, titolare di codice fiscale Controparte_1 brasiliano n. , residente in [...], n. 965, Campinas, Stato di SA C.F._2
AO (Brasile), in giudizio rappresentata dai genitori: ; Parte_1 Persona_1
- , nato a [...], Stato di SA AO (Brasile) il 14.03.1999, titolare di codice Parte_2 fiscale brasiliano n. , residente in [...], n. 965, Campinas, Stato di C.F._3
SA AO (Brasile), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Cristina Mercogliano (C.F. , anche C.F._4 disgiuntamente all (C.F. ), tutti elettivamente domiciliati Controparte_2 C.F._5 presso lo Studio dell'Avv. Cristina Mercogliano, sito in Roma (00136) alla Via Attilio Friggeri, n. 96,come da procura in atti contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_3
con l'Avvocatura di Stato nonché con
Controparte_4
ex lege
[...]
Il GOP Dott. BR JO all'esito dell'udienza del 02.11.2025 (svoltasi a trattazione scritta) ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc Con ricorso ex art. 281 undecies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di Persona_2 ittadino italiano, nato a [...], il giorno 21.05.1907 (Doc. 1: estratto per riassunto dal
[...] registro degli atti di nascita rilasciato dal Comune di Succivo, CE, figlio di Parte_3 Per_3
, emigrato in Brasile).
[...]
All'uopo si premetteva
- che, i unì in matrimonio con Persona_2 Persona_4 il 22.02.1934 (Doc. 2: certificato integrale dell'atto di matrimonio) acquisendo anche
[...] il cognome del marito (divenendo, così, Persona_5
- che l'ascendente degli odierni ricorrenti ha trascorso la sua intera vita in Brasile ove è deceduto, in data 13.11.1974 (Doc. 3: certificato integrale dell'atto di morte) senza mai assumere la cittadinanza brasiliana e senza mai rinunciare, volontariamente ed espressamente, alla cittadinanza italiana (Doc. 4: certificati negativi di naturalizzazione rilasciati dal Ministero della Giustizia brasiliano in data 15.12.2023);
- che dal matrimonio tra , Persona_2 Persona_4 il 15.10.1936 è nato Doc. 5: certificato di nascita integrale) il Persona_6 quale si è unito in matrimonio con Doc. 32: certificato integrale dell'atto di Persona_7 matrimonio);
- che dal matrimonio tra il 16.10.1966 è nato Persona_6 Persona_7 dierno ricorrente (Doc. 5: certificato di nascita integrale) il quale, a Parte_1 seguito all'unione di fatto con ha messo alla luce Persona_8 Persona_9
14.03.1999 odierno ricorrente (Doc. 6: certificato di nascita integrale) e a seguito all'unione di fatto con , ha messo alla luce 10.11.2014 Persona_1 Controparte_1 odierna ricorrente (Doc. 6: certificato di nascita integrale
Il , pur chiamato, non si è costituito in giudizio. Controparte_3
Il P.M. non ha espresso alcun parere.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione. Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata. ascendente degli odierni ricorrenti, è cittadino italiano alla Persona_2 luce dell'allora vigente Legge del 1912 n. 555 sulla cittadinanza italiana, che sanciva la prevalenza del principio dello ius sanguinis. L'acquisto della cittadinanza italiana, infatti, avveniva esclusivamente per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita, così come espressamente previsto dall'art 1 della citata legge “è cittadino per nascita: 1/a il figlio di padre cittadino”.
Risulta inoltre che lo stesso, nato il [...] a [...], cittadino italiano, non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana (doc 4 in atti), avendola quindi trasmessa iure sanguinis ai figli che l'hanno trasmessa ai propri discendenti attuali ricorrenti come si evince dall'albero genealogico allegato in atti.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema - così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci - undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Nel caso in esame, i ricorrenti hanno, comunque, provato a presentare al Parte_4
a SA AO (Brasile) la richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis al
(Doc.ti 7, 8) attraverso la procedura da svolgere online sul portale denominato Parte_5
“Prenot@mi “ senza ottenere alcun riscontro.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3 La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che - , nato a [...], Stato di Parte_1
SA AO (Brasile) il 16.10.1966, - , nata a [...], Stato di SA AO Controparte_1
(Brasile) il 10.11.2014, , nato a [...], Stato di SA AO (Brasile) il Parte_2
14.03.1999, sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, 11 dicembre 2025
Il GOP
BR JO
TRIBUNALE DI NAPOLI – XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 12784/2024 promosso con ricorso depositato in data 06.06.2024 da:
- , nato a [...], Stato di SA AO (Brasile) il 16.10.1966, titolare di codice fiscale Parte_1 brasiliano n. , residente in [...], n. 965, Campinas, Stato di SA C.F._1
AO (Brasile);
- , nata a [...], Stato di SA AO (Brasile) il 10.11.2014, titolare di codice fiscale Controparte_1 brasiliano n. , residente in [...], n. 965, Campinas, Stato di SA C.F._2
AO (Brasile), in giudizio rappresentata dai genitori: ; Parte_1 Persona_1
- , nato a [...], Stato di SA AO (Brasile) il 14.03.1999, titolare di codice Parte_2 fiscale brasiliano n. , residente in [...], n. 965, Campinas, Stato di C.F._3
SA AO (Brasile), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Cristina Mercogliano (C.F. , anche C.F._4 disgiuntamente all (C.F. ), tutti elettivamente domiciliati Controparte_2 C.F._5 presso lo Studio dell'Avv. Cristina Mercogliano, sito in Roma (00136) alla Via Attilio Friggeri, n. 96,come da procura in atti contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_3
con l'Avvocatura di Stato nonché con
Controparte_4
ex lege
[...]
Il GOP Dott. BR JO all'esito dell'udienza del 02.11.2025 (svoltasi a trattazione scritta) ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc Con ricorso ex art. 281 undecies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di Persona_2 ittadino italiano, nato a [...], il giorno 21.05.1907 (Doc. 1: estratto per riassunto dal
[...] registro degli atti di nascita rilasciato dal Comune di Succivo, CE, figlio di Parte_3 Per_3
, emigrato in Brasile).
[...]
All'uopo si premetteva
- che, i unì in matrimonio con Persona_2 Persona_4 il 22.02.1934 (Doc. 2: certificato integrale dell'atto di matrimonio) acquisendo anche
[...] il cognome del marito (divenendo, così, Persona_5
- che l'ascendente degli odierni ricorrenti ha trascorso la sua intera vita in Brasile ove è deceduto, in data 13.11.1974 (Doc. 3: certificato integrale dell'atto di morte) senza mai assumere la cittadinanza brasiliana e senza mai rinunciare, volontariamente ed espressamente, alla cittadinanza italiana (Doc. 4: certificati negativi di naturalizzazione rilasciati dal Ministero della Giustizia brasiliano in data 15.12.2023);
- che dal matrimonio tra , Persona_2 Persona_4 il 15.10.1936 è nato Doc. 5: certificato di nascita integrale) il Persona_6 quale si è unito in matrimonio con Doc. 32: certificato integrale dell'atto di Persona_7 matrimonio);
- che dal matrimonio tra il 16.10.1966 è nato Persona_6 Persona_7 dierno ricorrente (Doc. 5: certificato di nascita integrale) il quale, a Parte_1 seguito all'unione di fatto con ha messo alla luce Persona_8 Persona_9
14.03.1999 odierno ricorrente (Doc. 6: certificato di nascita integrale) e a seguito all'unione di fatto con , ha messo alla luce 10.11.2014 Persona_1 Controparte_1 odierna ricorrente (Doc. 6: certificato di nascita integrale
Il , pur chiamato, non si è costituito in giudizio. Controparte_3
Il P.M. non ha espresso alcun parere.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione. Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata. ascendente degli odierni ricorrenti, è cittadino italiano alla Persona_2 luce dell'allora vigente Legge del 1912 n. 555 sulla cittadinanza italiana, che sanciva la prevalenza del principio dello ius sanguinis. L'acquisto della cittadinanza italiana, infatti, avveniva esclusivamente per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita, così come espressamente previsto dall'art 1 della citata legge “è cittadino per nascita: 1/a il figlio di padre cittadino”.
Risulta inoltre che lo stesso, nato il [...] a [...], cittadino italiano, non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana (doc 4 in atti), avendola quindi trasmessa iure sanguinis ai figli che l'hanno trasmessa ai propri discendenti attuali ricorrenti come si evince dall'albero genealogico allegato in atti.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema - così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci - undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Nel caso in esame, i ricorrenti hanno, comunque, provato a presentare al Parte_4
a SA AO (Brasile) la richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis al
(Doc.ti 7, 8) attraverso la procedura da svolgere online sul portale denominato Parte_5
“Prenot@mi “ senza ottenere alcun riscontro.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3 La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che - , nato a [...], Stato di Parte_1
SA AO (Brasile) il 16.10.1966, - , nata a [...], Stato di SA AO Controparte_1
(Brasile) il 10.11.2014, , nato a [...], Stato di SA AO (Brasile) il Parte_2
14.03.1999, sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, 11 dicembre 2025
Il GOP
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