Articolo 4 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1083
Articolo 3Articolo 5
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20 dicembre 1972
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6 febbraio 1986
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10 aprile 2019
Art. 4. (( (Vigilanza). )) (( 1. La vigilanza generale sull'applicazione della presente legge e' demandata al Ministero dello sviluppo economico, che ha facolta' di disporre accertamenti direttamente o avvalendosi, mediante convenzioni, di amministrazioni, enti ed istituti pubblici ovvero di organismi e laboratori accreditati in conformita' al regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93.
2. Per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e per i relativi accessori, le funzioni di autorita' di vigilanza del mercato di cui al capo V del regolamento (UE) 2016/426 , per il controllo degli apparecchi ed accessori che entrano nel mercato dell'Unione europea, sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'interno, coordinando i propri servizi nell'ambito delle specifiche competenze ed avvalendosi, rispettivamente, delle Camere di commercio e degli uffici periferici competenti, nonche', per gli accertamenti di carattere tecnico, anche di altri uffici tecnici dello Stato ovvero di organismi e laboratori accreditati in conformita' al regolamento (CE) 765/2008.
3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli 27 , 28 e 29 del regolamento (CE) 765/2008.
4. I funzionari del Ministero dello sviluppo economico, nonche' delle amministrazioni e degli enti, istituti, organismi e laboratori di cui ai commi 1, 2 e 3, nell'esercizio delle loro funzioni, sono ufficiali di polizia giudiziaria. Gli accertamenti da essi svolti ed i relativi prelievi di campioni, prove ed analisi, sono effettuati secondo procedure che garantiscono il diritto al contraddittorio e la possibilita' di revisione.
5. Qualora gli organi di vigilanza competenti ai fini di cui al comma 2, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive e di controllo, rilevano che un apparecchio che brucia carburanti gassosi o un accessorio di tale apparecchio e' in tutto o in parte non rispondente a uno o piu' requisiti essenziali, ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'interno. )) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 22-28 gennaio 1986, n.15 (in G.U. 1a s.s. 5/2/1986, n. 5) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell' art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083 , nella parte in cui non riconosce all'interessato il diritto alla revisione dell'analisi, nemmeno quando nell'ambito degli accertamenti ivi previsti sia stata compiuta un'analisi di campioni senza contraddittorio: revisione da effettuarsi con l'applicazione degli artt. 390 , 304 bis , 304 ter e 304 quater del codice di procedura penale ."
Entrata in vigore il 10 aprile 2019
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