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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/10/2025, n. 4130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4130 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 20 ottobre 2025, chiamata la causa n°5541/2024 R.G., sono presenti l'Avv. C. Ruggeri in sostituzione dell'Avv. F. Di Giorgio per parte ricorrente e l'Avv. R. Lentini per parte opposta.
Entrambi i procuratori discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti e note depositate e chiedono che la stessa venga decisa.
Il Giudice
Dopo discussione orale, pone la causa in decisione dando lettura della sentenza.
Il Giudice
Dott. Santo Sutera
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, sezione civile seconda, in funzione di Giudice Unico, nella persona del Giudice Onorario Dott. Santo Sutera, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n°5541 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nata a [...] il14/05/1972, c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio di Giorgio per C.F._1
mandato in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(già , P.IVA: in Controparte_1 CP_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Palermo, via
Ausonia n. 110, rappresentata e difesa dall'Avv. Rocco Lentini per mandato in atti.
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
mediante la lettura, all'esito dell'udienza del 20 ottobre 2025, alle ore 15.30, ai
sensi dell'art. 429 c.p.c., del seguente dispositivo:
2 Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n°1125/2024 emesso dal Tribunale di Palermo
in data 18 marzo 2024;
2. Rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire formulata da parte opponente;
3. Accerta e dichiara la nullità della clausola relativa all'aggiornamento automatico ISTAT del canone di locazione inserita all'art. 7 del contratto di locazione stipulato tra le parti;
4. Accerta e dichiara che l'opponente, è Parte_1
debitrice di della somma di € 6,756,51 a titolo di Controparte_1
canoni di locazione ed oneri condominiali da novembre 2022 a giugno 2023,
oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e per l'effetto la condanna al detto pagamento;
5. Condanna l'opponente, alla refusione Parte_1
delle spese processuali in favore della società opposta, Controparte_1
che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per compensi professionali,
[...]
oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
e della seguente contestuale motivazione:
Con ricorso depositato in data 2 maggio 2024, l'odierna ricorrente ha formulato opposizione avverso al decreto ingiuntivo n°1125/2024 emesso dal
Tribunale di Palermo il 18 marzo 2024 su istanza della società Controparte_1
per il mancato pagamento dei canoni di locazione ed oneri condominiali
[...]
3 relativi all'immobile concessole in locazione, per i mesi da novembre 2022 a dicembre 2023.
In particolare, parte opponente ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione attiva della società opposta per avere questa comunicato la cessione del contratto ad altra società a seguito di un contratto di permuta tra le stesse, e nel merito l'inesistenza del credito ingiunto per essere oggetto di altro giudizio pendente tra le parti, e comunque l'infondatezza dell'aumento del canone di locazione secondo le variazioni istat perché mai formalmente richiesto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna al pagamento delle spese processuali.
Con memoria di costituzione depositata il 30 luglio 2024 si è costituita la società opposta contestando tutti i motivi di opposizione rappresentati da controparte e chiedendo il rigetto delle domande ed eccezioni da questi formulate con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna al pagamento delle spese processuali, limitando la domanda ai canoni dovuti fino a giugno 2023.
Con provvedimento reso fuori udienza in data 13 settembre 2024, il
Tribunale ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., nella minore misura da questi accertata e invitato le parti ad esperire il tentativo obbligatorio di mediazione, conclusosi con esito negativo.
Con provvedimento reso fuori udienza in data 4 giugno 2025 la causa è stata rinviata per la discussione e decisione all'udienza odierna.
All'esito della compiuta istruzione della causa, fondata sulla documentazione versata dalle parti e sui rispettivi atti, si ritiene che le domande formulate
4 dall'opponente siano parzialmente fondate e vadano pertanto accolte rideterminando il suo debito nella misura accertata.
Preliminarmente si rileva che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio,
ma anche della fondatezza della domanda, sul merito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto, e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria.
Ciò discende dalla natura del giudizio di opposizione, in cui il contraddittorio, che si instaura in via eventuale e posticipata rispetto all'originario procedimento monitorio, non determina alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, atteso che il creditore-opposto mantiene la veste di attore in senso sostanziale ed il debitore-opponente quella di convenuto in senso sostanziale,
anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti.
Premesso ciò, va rigettata l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione ad agire in capo a parte opposta, perché infondata.
Infatti, se è vero che l'odierna opposta aveva comunicato alla conduttrice,
odierna opponente, con nota del 2 novembre 2022, la cessione del contratto di locazione in favore di altra società in uno alla stipula di un preliminare di vendita, è
5 altresì non contestato che la medesima società abbia successivamente comunicato con note del 4 ottobre 2023 l'avvenuta risoluzione del detto preliminare con l'invito e diffida a corrispondere i canoni insoluti.
È altresì circostanza non contestata che la conduttrice abbia omesso sin dal mese di novembre 2022 il pagamento dei canoni di locazione.
Ebbene, così come chiarito dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n°9480
del 2025, il preliminare di vendita con consegna anticipata è un contratto misto e la sua risoluzione ha effetti retroattivi, imponendo la restituzione non solo dell'immobile ma anche dei benefici economici, ovvero dei frutti, derivanti dal suo godimento.
Applicando tale principio al caso in esame, emerge che la risoluzione del preliminare stipulato dalla del 28 settembre 2023, Controparte_1
comunicata alla sig.ra il successivo 4 ottobre 2023, da cui era scaturita la Pt_1
comunicazione della cessione del contratto di locazione in oggetto nel novembre
2002, avendo effetti retroattivi, comporta che la non abbia Controparte_1
mai perso la sua posizione contrattuale di locatrice, con la conseguente legittimazione alla percezione dei frutti civili provenienti dall'immobile de quo,
corrispondenti al canone di locazione pattuito, anche nel periodo tra novembre 2022
e ottobre 2023.
L'eccezione formulata da parte opponente appare oltretutto infondata atteso che la stessa non abbia corrisposto alcuna somma a titolo di canoni di locazione nel detto periodo in favore della società subentrata nel contratto di locazione in virtù del richiamato preliminare.
6 Nel merito, si rileva che parte opposta ha chiesto che la propria domanda di pagamento dei canoni di locazione e degli oneri condominiali fosse limitata al periodo fino a giugno 2023, data di cessazione degli effetti del contratto di locazione in virtù della disdetta da questi formulata alla prima scadenza, oggetto di altro giudizio unitamente alla richiesta di pagamento della relativa indennità di pagamento fino al rilascio dell'immobile.
Sul punto, parte opponente conferma la sospensione e il mancato pagamento dei canoni di locazione nel periodo da novembre 2022 a giugno 2023 e degli oneri condominiali, contestando però il loro ammontare per la parte relativa agli aumenti istat.
Ebbene, per ciò che concerne gli aumenti in virtù delle variazioni istat la domanda di parte opponente appare fondata.
Il contratto di locazione stipulato tra le parti prevede all'art. 7
l'aggiornamento automatico del canone nella misura del 75% della variazione
ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati a partire dal 1° luglio 2020.
È circostanza non contestata che parte locatrice non abbia mai espressamente chiesto tale aggiornamento del canone.
In base all'art. 32 della l. n. 392 del 1978, così come novellato dall'art. 1,
comma 9 sexies del d.l. n. 12 del 1985, conv. dalla l. n. 118 del 1985, il locatore, su conforme pattuizione con il conduttore, è abilitato a richiedere annualmente l'aggiornamento del canone per eventuali variazioni del potere di acquisto della moneta, con la conseguenza che è contraria al disposto normativo la clausola che
7 preveda una richiesta preventiva dell'aggiornamento con effetto attributivo di tutte le variazioni ISTAT che intervengano nel corso del rapporto ovvero una richiesta successiva riferita ad anni diversi da quello immediatamente precedente, e ciò
perché la richiesta si pone come condizione per il sorgere del relativo diritto.
Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n°15812/2025 che ha espressamente richiamato la sua precedente sentenza n°27287/2021.
Pertanto, la clausola di cui all'art. 7 del contratto di locazione stipulato tra le parti, avente ad oggetto la previsione di un aggiornamento automatico del canone,
deve essere dichiarata nulla.
Consegue che parte opponente dovrà corrispondere alla società locatrice il canone nella misura contrattualmente prevista, ovvero € 700,00 mensili da novembre 2022 a giugno 2023, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Per ciò che concerne le somme ingiunte a titolo di oneri condominiali, parte opponente nulla ha eccepito con il ricorso, con la conseguenza che detto debito debba ritenersi definitivamente accertato, non potendo essere esaminata la contestazione sollevata solo con le note conclusive, perché tardivamente formulata come eccepito da parte opposta.
Il principio di non contestazione, formalmente sancito dal 1° comma dell'art. 115 c.p.c. nell'imporre alle parti di prendere posizione nella prima difesa utile sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, da intendere come fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio dalla controparte, rende la non contestazione di un fatto costitutivo “un comportamento univocamente rilevante ai fini della
8 determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che
dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e
dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo
delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale,
espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti”, rappresentando la mancata contestazione di un fatto costitutivo del diritto, “in positivo e di per sè,
l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto… e,
quindi, rende inutile provarlo, perché non controverso” (Cass. S.U., n. 761/2002).
Per tutti i motivi sopra esposti, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannata parte opponente al pagamento delle somme nella misura accertata in favore della società opposta.
Per il principio della soccombenza, parte opponente deve rifondere la società
opposta delle spese processuali che si liquidano come indicato in dispositivo, nella misura dei minimi dei parametri dettati dal D.M. 147/2022, alla luce dell'istruttoria espletata e delle questioni trattate e del parziale accoglimento dell'opposizione formulata.
Sul punto si rileva che, sul solco dei principi indicati dalla Corte di
Cassazione, da ultimo con l'ordinanza n°16636 del 21 giugno 2025, l'accoglimento parziale dell'opposizione a decreto ingiuntivo non comporta la reciproca soccombenza, essendo invero ammessa solo la compensazione in parte dei costi senza che il Giudice possa porli per la parte residua a carico di chi è rimasto vittorioso.
In particolare, la Cassazione ha ritenuto infondato il motivo del ricorso e nel
9 rigettarlo ha ribadito il dominante orientamento giurisprudenziale di legittimità
secondo il quale, in tema di ripartizione delle spese processuali, il criterio della soccombenza, previsto dall'art. 91 cod. proc. civ., non giustifica il frazionamento del relativo onere in relazione all'e-sito delle varie fasi del giudizio, ma dev'essere riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole.
Così è deciso in Palermo il 20.10.2025.
Il Giudice
Dott. Santo Sutera
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