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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/06/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa IC Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1129/2024 del R.G. avente ad oggetto separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Gaetano Maiorino e Matteo Fortunato ed elettivamente domiciliata in Nocera Superiore (Sa) al Corso Matteotti n. 16;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Ferdinando C.F._2
Tomeo ed elettivamente domiciliato in Monteforte RP (Av) alla via Torone n. 1;
RESISTENTE
Con il visto del P.M. reso il 28.05.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.04.2024 ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Avellino di pronunciare la separazione personale con addebito al coniuge , di Controparte_1
disporre l'assegnazione della casa coniugale a sé con allontanamento immediato del resistente e, decorso il termine di legge, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In
1/3 punto di fatto la ricorrente, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio con il resistente in data 2.10.1999 e che dalla loro unione sono nate due figlie, il 7.07.2000 e IC Per_1
il 18.11.2002 entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ha esposto che da tempo la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile a causa dei comportamenti violenti del resistente, sfociati in aggressioni psichiche e fisiche assunte nei suoi confronti. La parte ha, poi, esposto che, fallito il tentativo di procedere ad una separazione consensuale, in data 13.12.2023 il resistente ha provveduto alla sostituzione della serratura della porta d'ingresso della casa coniugale costringendola a trasferirsi presso la propria madre in Roccapiemonte (Sa) e negandole l'accesso anche solo per il recupero degli effetti personali. Relativamente alla condizione economica, la parte ha esposto di essere dipendente del e Controparte_2
di percepire un reddito annuo pari a circa € 29.000,00, di essere proprietaria esclusiva della casa coniugale e che il resistente lavora quale dipendente dell'azienda “Denso Thermal System S.p.a.” percependo uno stipendio di circa € 20.000,00 annui.
Con memoria difensiva dell'11.09.2024 si è costituito in giudizio che, pur Controparte_1
non opponendosi alla separazione e alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto di addebitare la separazione alla ricorrente per violazione dei doveri coniugali e di assegnare la casa coniugale a sé. In particolare, la parte ha contestato il contenuto del ricorso evidenziando di aver scoperto in data 19.10.2023 la relazione intercorsa tra la ricorrente e il fisioterapista della di lei madre.
Con ordinanza del 14.03.2025 è stato disposto l'allontanamento del resistente dalla casa coniugale e rimessa la causa in decisione per la pronuncia sul solo status.
La domanda di separazione è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Dall'esame degli atti del giudizio è emersa la prova di una comprovata crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti. In particolare, le accuse reciproche delle parti e la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere il venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Va disposto, con separata ordinanza, il prosieguo del giudizio.
La regolamentazione delle spese di lite è differita al momento dell'emanazione della sentenza definitiva.
P.Q.M.
2/3 Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
- rinvia la statuizione sulle spese al momento della emanazione della sentenza definitiva;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003;
- rimette, con separata ordinanza, la causa sul ruolo del giudice delegato;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.6.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
3/3