Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/04/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 827/2024 del R.G. di questa Corte di Appello vertente in questo grado
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliato in Lercara Friddi (PA), via Finocchiaro Aprile n.23, presso lo
[...] studio dell'Avv. Maria Assunta Pillitteri, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
appellante
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata in Termini Imerese (PA), Via Falcone e Borsellino n.99, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Pirrone, che la rappresenta e difende per mandato in atti appellata
Motivi della decisione
❖ FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza n.393/2024 pubblicata il 12/03/2024 all'esito del giudizio tra le parti n.r.g. 3883/2017, ha rigettato le domande proposte da Parte_1 contro ha condannato il primo al pagamento in favore della seconda delle spese Controparte_1 di lite liquidate in € 900,00, oltre IVA (se dovuta), CPA e rimborso forfettario, come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
nonché della somma di € 1.000,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Avverso detta sentenza, ha interposto appello eccependone l'erroneità sotto Parte_1 vari profili.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Controparte_1
All'udienza di discussione orale ex art. 350bis, comma 2, c.p.c. del 04/04/2025, la causa è stata posta in decisione dal Collegio.
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1.Con il primo motivo di appello, contesta la pronuncia di rigetto Parte_1 dell'opposizione a precetto dallo stesso proposta, ribadendo la nullità della sentenza n. 562/2014 posta a fondamento dell'azione esecutiva intrapresa da stante il mancato Controparte_1 preventivo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria. A sostegno della difesa, afferma di non aver mai ricevuto la raccomandata contenente l'invito a partecipare alla mediazione e di avere proposto querela contro l'operatore postale che avrebbe attestato falsamente il rifiuto di ricevere il plico. Dichiara di essere venuto a conoscenza della sentenza solo a seguito della richiesta dell'Agenzia delle Entrate di pagamento dell'imposta di registrazione e di non aver potuto proporre appello essendo, nel frattempo, spirato il termine per l'impugnazione.
2.Con il secondo motivo di appello, contesta la decisione nella parte relativa alla Parte_1 condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c.; a tal proposito, rileva di aver instaurato il procedimento di opposizione a precetto in quanto unica azione esperibile per contestare il diritto di credito dell'appellata per le ragioni di cui al primo motivo.
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L'appello è infondato.
Deve trovare conferma la sentenza di primo grado nella parte in cui ha fatto applicazione del consolidato principio di diritto in base al quale nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame (cfr. Cassazione civile sez. VI, 18/02/2015, n.3277). Nel caso che ci occupa, contesta che la domanda proposta da Parte_1 Controparte_1 nel giudizio concluso con la sentenza n. 562/2014 posta a fondamento del precetto opposto, fosse improcedibile per mancato preventivo esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione. Com'è evidente, tale doglianza avrebbe dovuto essere proposta in sede di impugnazione del titolo giudiziale, in mancanza di questa, il titolo è pertanto passato in giudicato.
Quanto alla condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c., la stessa deve trovare conferma e applicazione anche nel presente grado di giudizio.
Deve, infatti, trovare applicazione il principio di diritto in base al quale riproporre in giudizio questioni già decise con efficacia di giudicato costituisce comportamento contrario a buona fede e configura abuso del processo, cui consegue responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c., punibile con la condanna della parte temeraria al pagamento di una somma a titolo sanzionatorio (Cass., SS.UU., ord. 09/07/2024 n.18718). La condotta processuale di appare anche, in questa sede, pretestuosa e dilatoria, Parte_1 posto che l'appello non contiene alcun elemento di novità, ma reitera le difese formulate in seno alla prima opposizione a precetto.
Ricorrono quindi i presupposti (abuso dello strumento processuale) per l'applicazione della sanzione ex art. 96, comma 3 c.p.c., da quantificare equitativamente nella misura di 1/3 delle spese di lite.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e successive modifiche.
Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite che Parte_1 Controparte_1 quantifica in € 2.100,00, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Salvatore Pirrone, dichiaratosi antistatario;
- condanna, altresì, , ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. a corrispondere a Parte_1 [...] la somma di € 700,00; CP_1
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Palermo li 04/04/2025.
La Consigliera rel. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo