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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 11181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11181 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 21835/2024 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 21835/2024 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 1.12.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 21835 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
C.F. , in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore pro-tempore, corrente in Giugliano in
Campania (NA) alla Via Oasi del Sacro Cuore n. 14, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazia Bello e dall'avv. Giovanni Quintavalle ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla Via Garzilli
n. 8, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla
Via Alessandro Scarlatti n. 67 presso lo studio dell'avv. Giovan Battista
Riccio che la reppresenta e difende, giusta procura generale per Notaio
(racc. 9846 – rep. 9846 del 19.5.23) agli atti Persona_1
OPPOSTA
n. 21835/2024 r.g.a.c. Pag. 2 Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
contratto di somministrazione energia elettrica
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione
(Cass., 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass., 11 maggio 2012, n. 7268; Cass., 15 dicembre 2011, n. 27002).
2. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 16.10.2024, il istante proponeva opposizione avverso il d.i. n. Parte_1
4477/2024, depositato in data 5.9.2024 e notificato in data 6.9.2024, con il quale gli veniva ingiunto di pagare, alla la Controparte_1 somma di € 10.323,36, oltre interessi e spese della relativa procedura monitoria, quale corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica.
Preliminarmente, l'opponente eccepiva l'incompetenza territoriale del
Tribunale adito, facendo rilevare che nella specie doveva trovare applicazione il foro esclusivo ed inderogabile del consumatore, come tale inteso il Condominio, e che, trovandosi quest'ultimo nel Comune di Giugliano in Campania, la competenza era da ricondurre al Tribunale di Napoli Nord.
n. 21835/2024 r.g.a.c. Pag. 3 Nel merito, negava ogni addebito, lamentando di non aver mai ricevuto né le fatture né il contratto.
3. Si costituiva l'opposta, che contestava gli avversi assunti e concludeva per il rigetto dell'opposizione.
4. Con provvedimento ex art. 171-bis c.p.c. lo scrivente disponeva mutarsi il rito ordinario in quello semplificato ex art. 281-decies c.p.c., confermando la data in citazione del 31.3.25.
5. All'udienza di comparizione, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., lo scrivente così si pronunciava:
“Il Giudice,
…
• In ordine all'istanza di concessione della provvisoria esecuzione: - rilevato che l'eccezione di incompetenza è infondata, atteso che lo studio dell'Amministratore p.t. è in Quarto, ricadente nel circondario di Napoli;
- ritenuto che risulta regolarmente depositato già in sede monitoria il contratto (il cui disconoscimento, effettuato dall'opponente con note del 24.3.2025 è assolutamente generico), che le fatture sono state trasmesse tramite SDI, oltre che comunicate, le ultime, via email al nuovo amministratore p.t., senza che quest'ultimo abbia effettuato alcuna contestazione, e che successivamente al termine assegnato dallo scrivente per depositare documenti, sono pervenuti dal Distributore i flussi dei consumi dell'opponente unitamente alle relative Parte_1 certificazioni (cfr. allegato alle note dell'opposta del 24.3.2025), dichiara provvisoriamente esecutivo il d.i. n. 4477/2024.
• Vista l'assenza di istanze istruttore (solo parte opposta aveva avanzato istanza ex art. 210 c.p.c., rinunciata con note del 24.3.2025);
Ritenuta la causa matura per la decisione, rinvia per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 1° dicembre 2025, con termine per note fino al
17.11.2025.”.
6. Sostituita l'udienza odierna con note scritte ex art. 127-ter c.p.c, il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
n. 21835/2024 r.g.a.c. Pag. 4 7. L'opposizione è infondata e va rigettata.
7.1. Preliminarmente, deve ribadirsi l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente, stante l'equiparazione del Condomino alla figura del consumatore, da cui discende il richiamo all'art. 33, comma 2, lett. u) del D. Lgs. 206/2005.
Quest'ultimo individua quale foro esclusivo ed inderogabile (salvo trattativa individuale tra le parti) quello della residenza o del domicilio elettivo del consumatore.
Nel caso del , valorizzando il secondo criterio di Parte_1 collegamento citato, è stata riconosciuta la competenza territoriale del
Tribunale nel cui circondario si trova lo studio dell'amministratore del invece di quello in cui lo stesso stabile si trova, salvo che Parte_1 in uno dei locali dello stesso si svolga l'attività di gestione dell'amministrazione condominiale -principio poi applicato anche in tema di notificazione degli atti al (cfr. Cass., 12208/93, Parte_1 rispetto alla quale non vi sono precedenti contrari e richiamata recentemente da Tribunale di Milano, sentenza n. 885/20 del 1/2/20).
Ora, nella vicenda in esame, come dedotto e documentato da parte opposta (verbale di assemblea condominiale - all. 4 produzione di parte) all'atto dell'instaurazione del presente giudizio l'Amministratore aveva il proprio studio nel Comune di Quarto (NA) alla Via Marie Curie n. 1, quindi nel circondario del Tribunale adito, mentre non risulta dedotta né provata la circostanza che vi fosse nello stabile condominiale un locale dedito alla gestione degli affari comuni.
Si osserva, poi, che all'atto della nomina del nuovo amministratore il condominio risultava elettivamente domiciliato sempre nel Comune di
Quarto al Corso Italia n. 388 (all. 5 produzione parte opposta), ragion per cui la competenza resterebbe in ogni caso radicata nel circondario del Tribunale di Napoli.
7.2. Nel merito, le doglianze di parte opponente non vanno condivise.
Difatti, come già rilevato dallo scrivente in data 31.3.25, la somministrante ha dato prova del credito vantato, anzitutto depositando n. 21835/2024 r.g.a.c. Pag. 5 sin dalla fase monitoria il contratto sottoscritto dal precedente amministratore dott. . Parte_2
Nonostante il generico, oltre che tardivo, disconoscimento della scrittura, operato solo con le note di trattazione per l'udienza del
31.3.25, il rapporto tra le parti risulta ulteriormente corroborato dall'estratto della messaggistica istantanea esibito (all. 6), con cui lo stesso dott. chiedeva alla società notizie circa le Per_2 CP_1 ultime fatture emesse, dando quindi per certa l'esistenza del contratto.
Si osservi, ancora, che parte opponente ha lamentato un presunto inadempimento da parte della somministrata, la quale anche dopo la nomina del dott. (nel maggio 2024) avrebbe continuato a Per_2 recapitare erroneamente le fatture all'indirizzo del precedente amministratore (dott. ), deceduto già dal 2022. Parte_2
Com'è evidente, trattasi di un argomento inconciliabile con il disconoscimento del titolo.
In più, la censura appare infondata, posto che, se da un lato non risulta che il abbia fatto richiesta di cambio indirizzo prima della Parte_1 nomina del dott. dall'altra, le ultime fatture recapitate recano Per_2 correttamente l'indirizzo del nuovo amministratore, via Marie Curie.
Ad ogni modo, posta in ogni caso la ricezione delle fatture elettroniche attraverso il sistema di interscambio (SDI), quanto alle copie cartacee deve escludersi che la consegna in Via Morgantini n. 3 (indirizzo del precedente amministratore) possa aver pregiudicato la conoscenza/conoscibilità delle stesse da parte del condominio, risultando – come si legge sulle fatture medesime- i pagamenti regolari fino al maggio del 2024, quindi ben oltre il decesso del dott. . Parte_2
Tutto ciò precisato, risultano provati altresì i consumi e i correlati costi, poiché documentati dal deposito della certificazione rilasciata dal distributore, versata agli atti dall'opposta appena resa disponibile
(allegato alle note di udienza depositate il 24.3.25).
Al riguardo si osserva che non risulta esservi stata alcuna contestazione ante causam da parte del né, avendone quest'ultimo Parte_1
n. 21835/2024 r.g.a.c. Pag. 6 l'onere (Cass., n. 4198/2024), reclami in merito al cattivo funzionamento del contatore o alla erronea rilevazione o fatturazione dei costi.
7.3. Tanto precisato, l'opposizione va rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal
DM 147/2022, ai valori minimi stante la non particolare complessità della controversia (scaglione: fino ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna il al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese di lite che liquida in € 2.540,00 per Controparte_1 compensi professionali, oltre iva, se dovuta, cpa e rimb. spese forf.
(nella misura del 15% del compenso).
Il Giudice
Dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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