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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/12/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1219/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria Battista, all'esito dell'udienza del 17.12.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. CIRONE ATTILIO, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. DEL SORDO ROBERTA, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidità - Inpdai - Enpals, etc.. CP_1
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 445 bis comma VI c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, adiva l'intestato Tribunale per ivi Parte_1 sentir accertare e dichiarare il suo status di persona con riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo ai fini dell'attribuzione del diritto all'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 legge n. 222/1984 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o da altra data ritenuta di giustizia.
Parte ricorrente contestava le risultanze della CTU espletata nel giudizio di ATP rubricato al n.
293/2024 R.G.L. ove era stato affermato che “lo stato di salute del periziato sia compatibile con le cosiddette “occupazioni confacenti alle attitudini”, così come intese dall'art. 1 della legge
222/84, dove per attitudine si intende l'insieme della predisposizione naturale individuale e della preparazione professionale teorico pratica che rende ogni singolo soggetto in grado di svolgere una varietà più o meno ampia di attività lavorative”. Riteneva, infatti, il che il CTU del Parte_1 giudizio cautelare non aveva congruamente e correttamente valutato tutte le patologie dalle quali era affetto le quali, a suo dire, determinano senz'altro una riduzione della capacità lavorativa in misura inferiore a un terzo ai fini dell'attribuzione del beneficio domandato del quale, peraltro, aveva già precedentemente goduto.
Si costituiva con rituale memoria difensiva l' , il quale contestava le avverse deduzioni CP_1 rappresentando la correttezza dell'operato del CTU della precedente fase. Questi, infatti, a suo dire, dopo attento vaglio della documentazione sanitaria in atti e di visita del ricorrente, aveva ritenuto, con iter motivazionale immune da censure, insussistenti i presupposti di legge ai fini dell'erogazione dell'emolumento domandato. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti e disposta la rinnovazione della CTU medico legale per mezzo del dottor all'udienza del 17.12.2025, tenuta in Persona_1 modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., questo giudice pronunciava la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto per quanto di seguito verrà esposto.
Il CTU nominato nel presente giudizio, dopo aver attentamente vagliato tutte le patologie dalle quali è affetto il ricorrente e dopo averne ricostruito la storia clinica quale desumibile dalla documentazione sanitaria prodotta, ha concluso affermando che “In sintesi in occasione della visita peritale le condizioni cliniche generali del periziando sono risultate discrete e stabili senza segni di scompenso cardiaco. Il pregresso riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità da parte dell' è stato verosimilmente motivato dalla presenza di patologie croniche CP_1 scompensate che avevano richiesto ricoveri ospedalieri. L'instaurazione di un trattamento terapeutico più coerente con le patologie ha comportato, allo stato attuale, un sufficiente compenso delle stesse. Le attuali condizioni cliniche sono compatibili con lo svolgimento di una attività fisica moderata tanto che lo stesso periziando ha confermato di occuparsi della coltivazione del proprio appezzamento di terra dell'estensione di un ettaro. Attività, quest'ultima, coerente con le proprie attitudini e con l'attività lavorativa svolta nel corso degli anni. Tenuto conto degli elementi valutativi disponibili, pertanto, il periziando non presenta una riduzione in modo permanente della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini secondo quanto previsto dalla Legge n. 222/1984 attualmente ed all'epoca della domanda amministrativa”.
Come è noto, infatti, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità “In materia di invalidità pensionabile, la l. n. 222 del 1984 ha adottato, come criterio di riferimento ai fini del conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, non la riduzione della generica capacità lavorativa, secondo quanto previsto dalla l. n. 118 del 1971, per i mutilati ed invalidi civili, bensì la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato; ne consegue l'inidoneità del parametro relativo all'invalidità civile, costituito da un sistema di tabelle che individuano indici medi riferiti ad un'attività lavorativa generica, che possono essere presi in considerazione soltanto come semplice punto di partenza per un'indagine diretta ad accertare l'effettiva riduzione della capacità subita dall'assicurato in relazione all'attività svolta” (vedi Cass. N. 11185/2019; Cass. N. 16141/2018).
Dall'esame dell'elaborato peritale depositato, è emerso che il CTU abbia rassegnato le sue conclusioni facendo applicazione dei principi elaborati dal Supremo Consesso negli arresti sopra richiamati valutando, quindi, l'incidenza delle patologie dalle quali è affetto il ricorrente sulla capacità di lavoro non generica ma in occupazioni confacenti alle attitudini dell'interessato tenuto conto, altresì, della tipologia di attività lavorative dallo stesso in precedenza svolte.
Ritiene il Tribunale di aderire alle conclusioni rassegnate dal CTU in quanto logiche, coerenti ed immuni da vizi logici avendo lo stesso consulente risposto al quesito formulato in modo esaustivo ed adeguatamente motivato.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Per quanto concerne le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, nulla si dispone avendo il ricorrente reso dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c. e non potendo, pertanto, essere onerato delle spese di lite.
Le spese di entrambe le consulenze espletate restano, pertanto, a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1219/2024 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
rigetta il ricorso;
nulla per le spese del presente giudizio e del giudizio di ATP n. 293/2024 R.G.L.;
pone in via definitiva le spese delle CTU espletate in entrambi i giudizi a carico dell' . CP_1
Così deciso in Pescara in data 17.12.2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Valeria Battista
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria Battista, all'esito dell'udienza del 17.12.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. CIRONE ATTILIO, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. DEL SORDO ROBERTA, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidità - Inpdai - Enpals, etc.. CP_1
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 445 bis comma VI c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, adiva l'intestato Tribunale per ivi Parte_1 sentir accertare e dichiarare il suo status di persona con riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo ai fini dell'attribuzione del diritto all'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 legge n. 222/1984 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o da altra data ritenuta di giustizia.
Parte ricorrente contestava le risultanze della CTU espletata nel giudizio di ATP rubricato al n.
293/2024 R.G.L. ove era stato affermato che “lo stato di salute del periziato sia compatibile con le cosiddette “occupazioni confacenti alle attitudini”, così come intese dall'art. 1 della legge
222/84, dove per attitudine si intende l'insieme della predisposizione naturale individuale e della preparazione professionale teorico pratica che rende ogni singolo soggetto in grado di svolgere una varietà più o meno ampia di attività lavorative”. Riteneva, infatti, il che il CTU del Parte_1 giudizio cautelare non aveva congruamente e correttamente valutato tutte le patologie dalle quali era affetto le quali, a suo dire, determinano senz'altro una riduzione della capacità lavorativa in misura inferiore a un terzo ai fini dell'attribuzione del beneficio domandato del quale, peraltro, aveva già precedentemente goduto.
Si costituiva con rituale memoria difensiva l' , il quale contestava le avverse deduzioni CP_1 rappresentando la correttezza dell'operato del CTU della precedente fase. Questi, infatti, a suo dire, dopo attento vaglio della documentazione sanitaria in atti e di visita del ricorrente, aveva ritenuto, con iter motivazionale immune da censure, insussistenti i presupposti di legge ai fini dell'erogazione dell'emolumento domandato. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti e disposta la rinnovazione della CTU medico legale per mezzo del dottor all'udienza del 17.12.2025, tenuta in Persona_1 modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., questo giudice pronunciava la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto per quanto di seguito verrà esposto.
Il CTU nominato nel presente giudizio, dopo aver attentamente vagliato tutte le patologie dalle quali è affetto il ricorrente e dopo averne ricostruito la storia clinica quale desumibile dalla documentazione sanitaria prodotta, ha concluso affermando che “In sintesi in occasione della visita peritale le condizioni cliniche generali del periziando sono risultate discrete e stabili senza segni di scompenso cardiaco. Il pregresso riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità da parte dell' è stato verosimilmente motivato dalla presenza di patologie croniche CP_1 scompensate che avevano richiesto ricoveri ospedalieri. L'instaurazione di un trattamento terapeutico più coerente con le patologie ha comportato, allo stato attuale, un sufficiente compenso delle stesse. Le attuali condizioni cliniche sono compatibili con lo svolgimento di una attività fisica moderata tanto che lo stesso periziando ha confermato di occuparsi della coltivazione del proprio appezzamento di terra dell'estensione di un ettaro. Attività, quest'ultima, coerente con le proprie attitudini e con l'attività lavorativa svolta nel corso degli anni. Tenuto conto degli elementi valutativi disponibili, pertanto, il periziando non presenta una riduzione in modo permanente della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini secondo quanto previsto dalla Legge n. 222/1984 attualmente ed all'epoca della domanda amministrativa”.
Come è noto, infatti, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità “In materia di invalidità pensionabile, la l. n. 222 del 1984 ha adottato, come criterio di riferimento ai fini del conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, non la riduzione della generica capacità lavorativa, secondo quanto previsto dalla l. n. 118 del 1971, per i mutilati ed invalidi civili, bensì la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato; ne consegue l'inidoneità del parametro relativo all'invalidità civile, costituito da un sistema di tabelle che individuano indici medi riferiti ad un'attività lavorativa generica, che possono essere presi in considerazione soltanto come semplice punto di partenza per un'indagine diretta ad accertare l'effettiva riduzione della capacità subita dall'assicurato in relazione all'attività svolta” (vedi Cass. N. 11185/2019; Cass. N. 16141/2018).
Dall'esame dell'elaborato peritale depositato, è emerso che il CTU abbia rassegnato le sue conclusioni facendo applicazione dei principi elaborati dal Supremo Consesso negli arresti sopra richiamati valutando, quindi, l'incidenza delle patologie dalle quali è affetto il ricorrente sulla capacità di lavoro non generica ma in occupazioni confacenti alle attitudini dell'interessato tenuto conto, altresì, della tipologia di attività lavorative dallo stesso in precedenza svolte.
Ritiene il Tribunale di aderire alle conclusioni rassegnate dal CTU in quanto logiche, coerenti ed immuni da vizi logici avendo lo stesso consulente risposto al quesito formulato in modo esaustivo ed adeguatamente motivato.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Per quanto concerne le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, nulla si dispone avendo il ricorrente reso dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c. e non potendo, pertanto, essere onerato delle spese di lite.
Le spese di entrambe le consulenze espletate restano, pertanto, a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1219/2024 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
rigetta il ricorso;
nulla per le spese del presente giudizio e del giudizio di ATP n. 293/2024 R.G.L.;
pone in via definitiva le spese delle CTU espletate in entrambi i giudizi a carico dell' . CP_1
Così deciso in Pescara in data 17.12.2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Valeria Battista