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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/11/2024, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 22361/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 22361/2024 promossa da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in PIAZZA G. MATTEOTTI, 1/5 16164 GENOVA presso lo studio dell'avv. OLIVERI GRETA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...], in data [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , non Parte_1 Parte_2 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 23/09/2024 e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto la modifica del provvedimento assunto dal Tribunale di Genova in data
[...]
8.05.2023, relativamente all'affidamento di . Per_1
*** Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473 bis 4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che lo riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto, in modifica del provvedimento assunto dal
Tribunale di Genova in data 8.05.2023:
DISPONE l'affidamento del figlio minore , nato a [...], il Persona_2
08.03.2012, in maniera esclusiva alla madre signora con collocazione del medesimo Parte_1
a Santena (TO), via Sangone n. 20 presso l'abitazione materna;
DISPONE che gli incontri tra il padre signor ed il figlio avvengano Parte_2 Persona_2 solo previo accordo fra i genitori, tenendo in considerazione sia gli impegni di lavoro della signora che le esigenze del figlio;
Parte_1 Per_1
DISPONE a carico del signor un assegno di mantenimento per il figlio pari ad euro Parte_2 100,00 mensili, comprese il 50% delle spese straordinarie documentate necessarie a quest'ultimo, da versare alla signora entro il giorno 5 di ogni mese attraverso bonifico bancario, fino a Parte_1 quando non reperirà un'attività lavorativa. Il reperimento di un'attività di lavoro dovrà essere comunicato con tempestività alla signora al fine di concordare un aumento della Parte_1 somma a carico del signor . Parte_2
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
27/09/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 22361/2024 promossa da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in PIAZZA G. MATTEOTTI, 1/5 16164 GENOVA presso lo studio dell'avv. OLIVERI GRETA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...], in data [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , non Parte_1 Parte_2 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 23/09/2024 e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto la modifica del provvedimento assunto dal Tribunale di Genova in data
[...]
8.05.2023, relativamente all'affidamento di . Per_1
*** Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473 bis 4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che lo riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto, in modifica del provvedimento assunto dal
Tribunale di Genova in data 8.05.2023:
DISPONE l'affidamento del figlio minore , nato a [...], il Persona_2
08.03.2012, in maniera esclusiva alla madre signora con collocazione del medesimo Parte_1
a Santena (TO), via Sangone n. 20 presso l'abitazione materna;
DISPONE che gli incontri tra il padre signor ed il figlio avvengano Parte_2 Persona_2 solo previo accordo fra i genitori, tenendo in considerazione sia gli impegni di lavoro della signora che le esigenze del figlio;
Parte_1 Per_1
DISPONE a carico del signor un assegno di mantenimento per il figlio pari ad euro Parte_2 100,00 mensili, comprese il 50% delle spese straordinarie documentate necessarie a quest'ultimo, da versare alla signora entro il giorno 5 di ogni mese attraverso bonifico bancario, fino a Parte_1 quando non reperirà un'attività lavorativa. Il reperimento di un'attività di lavoro dovrà essere comunicato con tempestività alla signora al fine di concordare un aumento della Parte_1 somma a carico del signor . Parte_2
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
27/09/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo