Art. 56.
In relazione al sistema definitivo adottato dall'Italia per il finanziamento del bilancio CEE per l'esercizio 1979 (art. 4 della decisione del Consiglio delle Comunita' europee del 21 aprile 1970), il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative tra i capitoli n. 5976 e n. 5924 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 e, conseguentemente, tra i capitoli n. 3985 e n. 1203 dello stato di previsione dell'entrata per il medesimo anno finanziario.
In relazione al sistema definitivo adottato dall'Italia per il finanziamento del bilancio CEE per l'esercizio 1979 (art. 4 della decisione del Consiglio delle Comunita' europee del 21 aprile 1970), il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative tra i capitoli n. 5976 e n. 5924 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 e, conseguentemente, tra i capitoli n. 3985 e n. 1203 dello stato di previsione dell'entrata per il medesimo anno finanziario.