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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/12/2025, n. 1768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1768 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Proc.n. 1097/2025 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente 2
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di risarcimento dei danni, promossa
DA
, nata a [...] il [...], Parte_1
c.f. , quale legale rappresentante della ditta “Gran Bar C.F._1 di Ghazal Zohra”, p. iva , elettivamente domiciliata in Vittoria P.IVA_1
(RG), in via Palestro n. 84, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Minardi, che la rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di citazione
ATTRICE
CONTRO
società con unico socio e soggetta ad attività di Controparte_1 direzione e coordinamento di con sede a Roma (RM), via CP_2
ME CI 4 (C.F., P.IVA e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma – REA n. 922436) in persona dell'Avv. Luigi CARBONE, P.IVA_2 nato a [...] il [...], c.f.: suo procuratore in virtù C.F._2 dei poteri conferiti con atto autenticato dal Notaio di Roma, Persona_1
in data 03/03/2025, rep. n.71867, racc. n. 37338, registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Roma 5, il 04/03/2025 al n.1955, serie 1T, 3
rappresentata e difesa giusta procura ad litem depositata in uno alla comparsa di risposta dall'Avv. Carlo S. Occhipinti, ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Ragusa, via A. Majorana n. 48
CONVENUTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione conveniva in giudizio Parte_1
chiedendo “ contrariis rejectis, visto l'art. 2043 c.c, Controparte_3 condannare (società soggetta a direzione e Controparte_3 coordinamento da parte di in persona del legale rappresentante CP_2
pro tempore, al risarcimento dei danni patiti e patendi in favore della Sig.ra per la somma complessiva di € 165.598,24, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia dall'On. Tribunale”, per le motivazioni ivi meglio illustrate.
Si costituiva la quale chiedeva “che l'On. le Controparte_1 tribunale adito, in ogni ipotesi considerata, preliminarmente rinnovi le operazioni peritali con nuovo CTU, ingegnere elettrotecnico ed estraneo ai luoghi oggetto d'indagine che dia conto delle contestazioni già svolte dal
CTP alla relazione per AT depositata in atti ed alle osservazioni Per_2 esposte in narrativa;
quindi nel merito rigetti le avverse domande poiché 4
infondate sia sull'AN che sul quanto per quanto già esposto. Con vittoria di spese e con ogni riserva istruttoria”.
Ciò premesso, la domanda attorea appare parzialmente meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, dalla relazione di consulenza espletata in seno al procedimento per AT (proc.n. 3471/2021 r.g.) si evince che “Causa dell'innesco dell'incendio è stato molto probabilmente un arco elettrico generatosi all'interno della nicchia che conteneva il contatore a CP_2 prescindere dalla causa che lo abbia potuto generare.
L'incendio è riconducibile al contatore in quanto lo stesso ed il CP_2 cavo che lo alimentava non erano protetti dal sovraccarico e questo ha fatto sì che fosse fornita dalla rete una quantità di energia superiore a quella che sarebbe passata se al posto dell'interruttore in cabina fosse intervenuto l'interruttore del contatore”.
“Anche l'impianto elettrico dell'utente era privo delle previste protezioni, all'origine, da sovraccarico e da corto circuito e pertanto non conforme alle norme tecniche”.
“I danni subìti alle attrezzature e agli arredi sono quantificabili in circa euro 32.500,00”.
Non si ha ragione per discostarsi dalle conclusioni cui è giunto il consulente, le quali appaiono congrue ed esaustive.
Ne consegue la configurabilità di una responsabilità in capo all CP_4 convenuto, il quale era tenuto a rendere l'impianto elettrico conforme alle norme tecniche e a dotare il contatore di un adeguato sistema di protezione da sovraccarico, rendendosi responsabile a titolo contrattuale, o, in ogni 5
caso, ai sensi dell'art. 2050 c.c. (cfr. sent. Trib. Benevento n. 1948/2022 del
25.08.2022).
La stessa in seno alla missiva recante data 06.10.2021, ha CP_2
riconosciuto il verificarsi del sinistro del 23.09.2021 “per sovratensione presso la fornitura in esame”.
Accertata una responsabilità di i danni richiesti Controparte_3 dalla parte attrice sono i seguenti:
“• € 75.170,00 per danni attrezzature, perdita di merce e derivati, pulizie locali, pitturazione, ecc;
• € 2.623,23 per pagamenti fatture alla CP_2 data del sinistro sino alla notifica della diffida al risarcimento (01/12/2022);
• € 231,01 per tributi al;
• € 15.950,00 per canoni di Controparte_5
locazione dalla data del sinistro sino alla diffida;
• € 2.100,00 per spese CTP;
• € 2.202,00 per spese CTU Ing. ; • € 61.322,00 per lucro cessante;
• € Per_3
6.000,00 per spese ed onorari professionali del procuratore, Avv. Franco
Vinciguerra”.
Delle voci di danno suindicate, sarà suscettibile di accoglimento quella relativa ai danni alle attrezzature e agli arredi, per la somma quantificata dal consulente in euro 32.500,00, sulla base dei preventivi prodotti in atti e delle valutazioni dallo stesso compiute – del tutto ingiustificata di contro appare la quantificazione di gran lunga superiore operata dalla parte attrice, la quale non ha specificato le ragioni e i criteri di essa -, nonché la voce attinente alle spese sostenute per il CTU Cellura, quali liquidate con separato decreto nel giudizio per AT.
Gli altri danni presuntivamente subìti dall'attrice non sono riconoscibili in quanto rimasti sprovvisti di supporto probatorio oggettivo in 6
atti, non avendo l'attrice assolto ad alcun onere allegatorio né probatorio su di lei gravante.
In particolare, con riferimento alla somma richiesta per pagamenti fatture dalla data del sinistro sino alla notifica della diffida, oltre a non CP_2 essere stata la stessa provata, non può comunque escludersi che alcuna di tali somme sia stata versata a titolo di conguagli per forniture anteriori, o che comunque la abbia continuato ad usufruire delle forniture di Pt_1 energia elettrica per il periodo in considerazione.
Con riferimento agli importi pretesi a titolo di tributi al CP_5
, di canoni locatizi, per spese di CTP, nonché per spese ed onorari
[...] professionali del procuratore, gli stessi sono rimasti del tutto sforniti di prova e di supporto documentale in atti.
Non potrà essere riconosciuto neppure il risarcimento del danno da lucro cessante, ovvero per mancato guadagno, in difetto di allegazione, e a fortiori di prova, di circostanze specifiche su cui fondare la relativa richiesta.
Alla luce delle considerazioni suespresse la società convenuta dovrà essere condannata al risarcimento dei danni subìti dalla controparte nella misura di euro 32.500,00, oltre alle spese di CTU relative al giudizio per AT, quali liquidate con separato decreto in quella sede.
Si reputa congruo porre le spese di lite a carico della parte convenuta nella misura della metà, mentre per la restante quota esse andranno compensate tra le parti. 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe
Condanna al risarcimento dei danni subìti Controparte_3
dall'attrice nella misura di euro 32.500,00, oltre ad accessori di legge, e al rimborso delle spese sostenute per i compensi al CTU, nell'ambito del giudizio per AT (proc.n. 3471/2021 r.g.), come liquidati con separato decreto in quella sede.
Rigetta per il resto.
Condanna la convenuta a rifondere le spese processuali sostenute dalla controparte nella misura di metà, da determinarsi in euro 1.200,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
compensa tra le parti le spese di lite per la restante metà.
Così deciso, in Ragusa il 17 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.sa R. Scollo 8