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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 04/06/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2171/2023
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2171/2023, promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli Avv.ti Iannacone Luca ( ) e Zauli Andrea (C.F. ), C.F._2 CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliato presso il loro studio in Rimini (RN), viale della Repubblica n. 96/A, PEC:
giusta procura in atti;
Email_1 Email_2 ricorrente
CONTRO
nata a [...] l' 11.02.1982 (C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._4 difesa dagli Avv. Ti Angelo Treazza (C.F. ) e Avv. Gobbi Lara (C.F. C.F._5
), elettivamente domiciliata presso il loro studio in Rimini, Via Flaminia n. 179, PEC: C.F._6
giusta procura in atti;
Email_3 Email_4 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 27.05.2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto
AVENTE AD OGGETTO: scioglimento /cessazione degli effetti civile del matrimonio
OSSERVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Il Sig. e la Sig.ra hanno contratto matrimonio in Santarcangelo di Parte_1 Controparte_1
Romagna in data 24.10.2009, atto trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 63, parte II, serie
A, anno 2009 e dalla loro unione sono nati due figli, e , minorenni. Per_1 Per_2
Le parti si sono poi separate consensualmente con verbale redatto dal Presidente del Tribunale di Rimini in data 24.11.2020, poi omologato con decreto del Collegio n. 1079/21 del 27.01.2021 nel procedimento avente
R.G. n. 2692/2020.
Con ricorso depositato il 18.07.2023, il Sig. ha promosso il presente giudizio affinché venisse Pt_1 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalla resistente Sig.ra alle condizioni ivi CP_1 formulate, esponendo che dal momento della separazione le parti non hanno più ripreso, neppure temporaneamente, la convivenza coniugale e che certamente la comunione materiale e spirituale dei coniugi non potrà essere ripristinata.
Si è costituita nel presente procedimento la sig.ra non opponendosi alla pronuncia di divorzio, CP_1 ma formulando condizioni difformi come meglio indicate in comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata in data 12.10.2023.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione del 30.11.2023 il Giudice
Relatore ha esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo e ha sentito le parti. Nella medesima udienza, entrambe le parti hanno chiesto la pronuncia di sentenza parziale sul vincolo e il Giudice ha rimesso la causa alla decisione del Collegio per la pronuncia sullo status, fermi i restanti provvedimenti già vigenti tra le parti. Con sentenza non definitiva dell'11.01.2024, pubblicata in data 19.01.2024, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con ordinanza avente medesima data la causa è stata rimessa in istruttoria per la pronuncia sulle richieste probatorie già formulate. Con ordinanza del 10.06.2024, il Giudice ha disposto l'ammissione delle prove orali, fissando per l'escussione dei testi l'udienza del 18.09.2024 dinanzi al GOT, la quale in tale udienza, sentiti i testi, ha rimesso la causa davanti al Giudice Relatore. Con ordinanza del 13.11.2024 il Giudice Relatore, ritenuta l'istruttoria completa ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
19.03.2025, udienza poi rinviata d'ufficio al 26.03.2025. A tale udienza parte ricorrente ha chiesto l'audizione dei minori, pertanto il Giudice Relatore, mutato nella persona fisica, ha rinviato all'udienza del 26.05.2025 disponendo l'ascolto dei minori. Con istanza congiunta depositata il 23.05.2025, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e hanno precisato congiuntamente le loro conclusioni. All'udienza del 27.05.2025 le parti hanno precisato le loro conclusioni come da note depositate il 23.05.2025 e il Giudice Relatore, stante la pagina 2 di 5 richiesta delle parti e previa loro rinuncia ai termini ex art. 473 bis 28 c.p.c., ha rimesso la causa alla decisione del
Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 4.01.2024, non ha poi presentato le conclusioni. Tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Il Collegio deve dunque pronunciare definitivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi, preso atto della volontà delle parti che hanno raggiunto un accordo sulle condizioni e sulla regolamentazione dei rapporti oggetto di causa, considerato che non si ravvisano profili di contrarietà alla Legge ed all'Ordine Pubblico, nonché esaustive di tutti i possibili profili, ivi compresa la ripartizione delle spese legali.
Rilevato altresì che le condizioni concordate appaiono rispondenti agli interessi morali e materiali dei figli minori e , e rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun Per_1 Per_2 genitore, in conformità alle condizioni come di seguito trascritte così provvede: “1) l'affidamento dei figli minori
(nato a [...] il [...], C.F. ) e (nato in [...]_3 CodiceFiscale_7 Persona_4 il 30/06/2011, C.F.: ) continuerà ad assumere la forma dell'affidamento condiviso ad entrambi i CodiceFiscale_8 genitori con collocazione abitativa presso la madre, all'interno dell'immobile – già casa coniugale – sito in Rimini, via Astore n.
11; 2) i sigg.ri e continueranno ad esercitare separatamente la responsabilità genitoriale sui Parte_1 Controparte_1 figli e in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, decisioni che saranno assunte da Per_1 Per_2 ciascun genitore nei periodi di permanenza dei figli presso di sé; le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza abituale dei figli saranno assunte di comune accordo tra i genitori;
3) l'immobile – già casa coniugale
– sito in Rimini, via Astore n. 11 resta temporaneamente assegnato alla sig.ra in ragione dei figli, con conferma Controparte_1 della residenza anagrafica di questi ultimi presso la madre;
4) quanto alle frequentazioni tra il padre e i figli e Per_1
il sig. terrà con sé i figli secondo le seguenti modalità: - tutti i week end del mese, tranne uno da concordare tra Per_2 Pt_1 le parti (nel quale i figli staranno con la madre), ossia dal venerdì sera prima di cena sino alla domenica sera dopo cena. - Inoltre, il sig. trascorrerà con i figli, oltre ai week end come sopra specificati, un ulteriore pernottamento infrasettimanale (dall'uscita Pt_1 dal lavoro alla mattina del giorno seguente con l'accompagnamento scolastico), che concorderà direttamente con i figli. - Nella settimana (una al mese) in cui la sig.ra terrà con sé i figli nel week end, il sig. li ospiterà presso la propria CP_1 Pt_1
pagina 3 di 5 abitazione da lunedì sino al giovedì mattina (ossia sino all'orario di inizio delle lezioni). Quanto ai restanti periodi, i genitori, quindi, decideranno di comune accordo e con congruo anticipo, considerate l'età e le esigenze dei figli e , la Per_1 Per_2 gestione delle vacanze di Natale e Pasqua, nonché delle vacanze estive, nel rispetto della regola dell'alternanza, avendo cura che i minori trascorrano un adeguato tempo con entrambi i genitori. In ogni caso i minori trascorreranno con il padre almeno una settimana ininterrotta nel periodo natalizio e almeno 15 giorni consecutivi (o non consecutivi) nel periodo estivo (ferma la turnazione ordinaria nel restante periodo), nonché tre giorni consecutivi nel periodo pasquale ed il padre avrà cura di comunicare alla madre i giorni di vacanza con un preavviso di almeno 15 giorni. Il tutto salvo migliori accordi fra i genitori;
5) Con decorrenza dal mese di giugno 2025 compreso il sig. contribuirà al mantenimento ordinario dei figli e versando alla sig.ra Pt_1 Per_1 Per_2
a mezzo bonifico bancario (utilizzando le coordinate bancarie al medesimo già note) ed entro il giorno 5 (cinque) di ogni CP_1 mese, l'importo di € 700,00 mensili per ciascuno di essi (id est € 1.400,00 complessivi mensili); il contributo de quo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat considerando il mese di giugno di ogni anno (prima rivalutazione a giugno 2026). L'assegno unico universale relativo ai figli spetterà in toto alla sig.ra Quanto alle spese straordinarie relative ai figli, esse saranno CP_1 interamente a carico del sig. fino a quando la sig.ra non avrà ottenuto un'occupazione stabile, per la ricerca della Pt_1 CP_1 quale la stessa si impegna ad avere un comportamento attivo e diligente. Dal momento in cui la signora sarà Controparte_1 occupata (con onere di comunicazione in tal senso al sig. ), dette spese straordinarie saranno a carico di quest'ultima nella Pt_1 misura del 10% e a carico del sig. per la restante parte. Ai fini della individuazione delle spese straordinarie per i figli, Pt_1 le parti concordemente rinviano all'elenco contenuto nel protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna che si allega. Le spese saranno poste in detrazione dalla parte che le avrà sostenute secondo le percentuali sopra indicate;
6) Il sig. Parte_1 corrisponderà alla sig.ra l'importo di € 90.000,00 (novantamila/00) a titolo di assegno divorzile una tantum Controparte_1 ai sensi dell'art. 5, comma VIII, L. 898/1970 e succ. mod.; la sig.ra , dal canto suo, dichiara sin d'ora di Controparte_1 accettare la corresponsione di tale importo, ritenendolo equo, nella consapevolezza di non poter proporre alcuna successiva domanda di contenuto economico nei confronti del sig. . La corresponsione della somma di € 90.000,00 (novantamila/00) Parte_1
a titolo di assegno divorzile una tantum avverrà nel termine di giorni 7 (sette) dall'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza che recepirà integralmente le presenti condizioni congiunte di divorzio. Contestualmente al pagamento da parte del sig. in Pt_1 favore della sig.ra da effettuarsi a mezzo bonifico bancario sul c/c a quest'ultima intestato (le cui coordinate risultano già CP_1 note al primo), della somma di € € 90.000,00 (novantamila/00) a titolo di assegno divorzile una tantum cesserà l'obbligo del sig.
di corrispondere alla sig.ra l'assegno di mantenimento mensile in suo favore attualmente vigente;
7) Fatto salvo Pt_1 CP_1 quanto previsto in precedenza, le parti dichiarano di aver regolato ogni rapporto patrimoniale tra loro pendente, di essere integralmente soddisfatte e di non vantare, l'una nei confronti dell'altra, crediti di qualsivoglia genere e/o natura (neppure per oneri di mantenimento arretrato), così come pretese patrimoniali, risarcitorie e/o latu sensu economiche a qualsivoglia titolo e/o ragione.
Entrambe le parti, inoltre, dichiarano di essere in grado di provvedere ciascuna al proprio mantenimento;
8) Le spese legali relative al presente procedimento sono interamente compensate tra le parti, con rinunzia dei procuratori al beneficio della solidarietà ex art. 13, comma 8, Legge 31 dicembre 2012, n. 247; 9) Per quanto occorrer possa, le parti si autorizzano, reciprocamente, all'utilizzo dei rispettivi dati personali per dare piena ed integrale esecuzione al presente accordo”.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa promossa dal sig. nei Parte_1 confronti della sig.ra ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: Controparte_1
➢ Provvede sulle statuizioni accessorie alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio in conformità alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente ritrascritte ed omologate;
➢ Compensa interamente le spese del presente procedimento
Così deciso in Rimini, nella Camera di Consiglio del 29 maggio 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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