Rigetto
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 08/05/2025, n. 3927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3927 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03927/2025REG.PROV.COLL.
N. 09033/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9033 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Fiore Tartaglia e Pasquale Berna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della difesa e Ministero dell’economia e delle finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I- bis, -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025 il consigliere Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti gli avvocati Angelo Fiore Tartaglia e l’avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è il provvedimento con cui il Ministero della difesa, conformandosi al parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, ha respinto la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo presentata dall’appellante, con riferimento alla patologia « -OMISSIS-».
2. I fatti rilevanti per la vicenda, quali emergono dagli atti e dai documenti di causa, possono essere sintetizzati come segue:
- l’appellante è un ex militare dell’Aeronautica, che è stato inviato in missione in -OMISSIS- dal 29 febbraio al 2 luglio 2007 ed impiegato, sul territorio nazionale, presso gli aeroporti militari di -OMISSIS-;
- il 20 novembre 2013, a seguito di accertamenti clinici effettuati per una condizione di prolungata e marcata astenia, è stata diagnosticata al militare una « leucemia mieloide acuta» ;
- in data 20 febbraio 2014, egli ha presentato domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo;
- con parere prot. 72792/2015, reso nell’adunanza n. 169/2015 dell’8 giugno 2015, il Comitato di verifica ha escluso la dipendenza da causa di servizio dell’infermità dell’appellante, ritenendola riconducibile «a fattori genetici ed al progredire dell’età» ed evidenziando che «le caratteristiche inerenti al tipo di attività e di ambiente di lavoro non sono tali, per natura ed entità, da costituire elementi di rischio causali o concausali efficienti e determinanti» ;
- con decreto prot. n. 2578/N, notificato all’appellante il 2 settembre 2015, il Ministero ha recepito il parere del Comitato e ha negato la spettanza del beneficio richiesto, rilevando altresì la tardività della domanda in quanto « presentata il 20.02.2014 mentre il richiedente aveva acquisito la piena conoscenza della natura del male da cui era affetto in data 27.01.2012 ».
3. Nel corso del giudizio di primo grado, il T.a.r. ha disposto una verificazione, finalizzata ad « accertare dal punto di vista medico-legale la sussistenza o meno del nesso di causalità (anche in termini probabilistici, tenuto conto, in ogni caso, dei precedenti di carriera del ricorrente e dei rischi ad essi potenzialmente connessi) tra le attività di servizio svolte dal ricorrente e l’insorgenza della patologia sofferta ». L’incarico è stato affidato alla Direzione centrale di sanità, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno.
3.1. La verificazione ha chiarito che, in base alla criteriologia medico-legale, « non è possibile allo stato accertare un nesso di causa o concausa tra leucemia mieloide acuta e la supposta e non dimostrata esposizione ad ambienti contaminati dall’uranio impoverito» . In particolare, nonostante la « carenza di sperimentazione mirata » e l’attuale « indeterminatezza del ruolo patogenetico dell’uranio impoverito nello sviluppo di neoplasie maligne», il collegio dei verificatori ha osservato che « la lamentata, e non dimostrata, esposizione appare, sia cronologicamente che quantitativamente, limitata e pur volendo ipotizzare, comunque, che sia stato effettivamente in contatto con l’uranio impoverito, non è possibile riconoscere in ciò la causa o la concausa dell’infermità» .
3.2. Parimenti, è stata esclusa la possibilità di individuare un’associazione causale tra l’insorgenza della leucemia mieloide e i vaccini somministrati all’appellante, poiché « la depressione immunitaria provocata dall’applicazione del protocollo vaccinale, come asserito nella consulenza di parte, non trova supporto nella criteriologia medico-legale ». Tale effetto, infatti, si sarebbe verificato «a distanza di 7 anni » dalle contestate vaccinazioni, le quali, peraltro, corrispondono a quelle « effettuate, secondo normativa, nei neonati a partire dai 2 mesi di età».
4. La sentenza appellata ha respinto il ricorso e compensato le spese tra le parti.
4.1. Il T.a.r., richiamati gli esiti della verificazione, ha ritenuto che «l’istruttoria documentale e le conclusioni dell’organismo verificatore inducono questo Collegio a ritenere corrette e, comunque, non manifestamente irragionevoli né errate in punto di fatto le conclusioni del Comitato di Verifica ». Ha rilevato, inoltre, che il ricorrente « si è limitato a ricapitolare, nel corposo ricorso, le mansioni svolte durante il servizio: si tratta di mansioni che appaiono tutte fisiologicamente riconducibili alle attività tipiche del suo profilo professionale e rispetto alle quali una effettiva e concreta esposizione alle particelle di uranio impoverito (in particolare sotto forma di ingestione o inalazione) è configurata come mera ipotesi astratta, senza concreti riferimenti a luoghi o circostanze in cui in effetti si possa essere verificata l’introduzione di nano-particelle tossiche nell’organismo del militare. Le attività descritte certamente possono comportare disagi e stress, ma vanno collocate in un contesto professionale che non può da solo essere utilizzato per giustificare né l’insorgenza della patologia né la sua connessione causale o concausale col servizio prestato ».
5. Il ricorso in appello è affidato a due diversi motivi:
I. « Erroneità dell’impugnata sentenza, difetto dei presupposti, illogicità ed ingiustizia manifesta. Carenza, insufficienza ed apoditticità della motivazione. Violazione dell’art. 115 c.p.c. Illegittimità per violazione dei D.P.R. n. 37/2009, (art. 1078) n. 90/2010 e n. 40/2012 e del relativo rischio tipizzato. Eccesso di potere per erronea interpretazione della situazione di fatto, difetto d’istruttoria, errore sui presupposti, illogicità, incongruità, inattendibilità, insufficienza ed apoditticità della motivazione, manifesta ingiustizia, sviamento. Eccesso di potere degli atti impugnati per erronea interpretazione e/o valutazione della situazione di fatto, difetto d’istruttoria, errore sui presupposti, illogicità, incongruità, inattendibilità, insufficienza, abnormità ed apoditticità della motivazione, manifesta ingiustizia, sviamento. Illegittimità degli atti impugnati per violazione dei D.P.R. n. 37/2009, (art. 1078) n. 90/2010 e n. 40/2012 e del relativo rischio tipizzato. Eccesso di potere degli atti impugnati per illogicità, irrazionalità, contraddittorietà, incongruità, errore sui presupposti, manifesta ingiustizia »;
II. « Erroneità dell’impugnata sentenza, difetto dei presupposti, illogicità ed ingiustizia manifesta. Carenza, insufficienza ed apoditticità della motivazione. Erroneità dell’impugnata sentenza derivante da un’erronea interpretazione della situazione di fatto, difetto d’istruttoria, errore sui presupposti, illogicità, incongruità, inattendibilità, insufficienza ed apoditticità della motivazione, manifesta ingiustizia. Violazione dell’art. 36 D.P.R. n. 686 del 1957 e dell’art. 3 della L. n. 241/1990, dell’art. 11 del D.P.R. n. 349/1994, dell’art. 2, commi 1 e 6, e dell’art. 7, comma 4, del d.p.r. 29.10,2001, n. 461. Violazione dell’art. 169 del DPR 1092/1973. Illegittimità degli atti impugnati per violazione dell’art. 36 D.P.R. n. 686 del 1957 e dell’art. 3 della L. n. 241/1990, dell’art. 11 del D.P.R. n. 349/1994, dell’art. 2, commi 1 e 6, e dell’art. 7, comma 4, del d.p.r. 29.10,2001, n. 461. Eccesso di potere degli atti impugnati per erronea interpretazione della situazione di fatto, errore sul presupposto, irragionevolezza, insufficienza, illogicità, incongruità, incoerenza ed apoditticità della motivazione» .
6. I Ministeri resistenti si sono costituiti in giudizio, senza articolare difese scritte.
7. All’udienza pubblica del 18 marzo 2025, il giudizio è stato trattenuto in decisione.
8. Con il primo motivo, la decisione di primo grado è censurata per aver negato il nesso eziologico aderendo « acriticamente » alle conclusioni dei verificatori. In particolare, non sarebbe stata adeguatamente valutata l’ampia documentazione prodotta, tra cui il parere medico-legale e l’esame spettrometrico attestante la presenza, nei campioni ematici dell’appellante, di alcuni metalli, in concentrazione notevolmente superiore a quella di riferimento. L’appellante ritiene che la prova del nesso causale sia stata quindi raggiunta, quantomeno in termini di verosimiglianza, anche alla luce della giurisprudenza secondo cui, quando risulti l’impiego del militare in un teatro operativo potenzialmente contaminato da uranio impoverito o nanoparticelle di metalli pesanti, l’amministrazione non può limitarsi ad invocare il « fattore causale ignoto, ma deve spingersi sino a provare convincentemente il fattore causale fortuito », individuando una specifica genesi extra-lavorativa della patologia oncologica. L’atto di appello richiama, infine, le risultanze della Commissione parlamentare di inchiesta, sia in punto di pericolosità dei menzionati fattori di rischio, sia con riferimento al potenziale effetto immunosoppressore delle vaccinazioni somministrate.
8.1. Il motivo è infondato. Secondo l’art. 11 del regolamento approvato con d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, il Comitato di verifica “ accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione ”. Anche l’art. 1079 del T.U. delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90), condiziona l’attribuzione delle elargizioni economiche previste a beneficio dei soggetti di cui all’art. 603 c.m., d.lgs. 66 del 2010 – ovvero, per quanto qui rileva, il personale militare italiano che, “ in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali” o dell’impiego “nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti”, “abbia contratto infermità o patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative” – alla circostanza che “ l’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e la dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico ” abbiano “costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante” delle infermità o patologie.
8.2. Le disposizioni richiedono, dunque, l’esistenza di un nesso di derivazione eziologica tra specifici “ fatti di servizio” – che l’interessato è tenuto a rappresentare con sufficiente caratterizzazione – e l’insorgenza della patologia. L’accertamento di tale nesso spetta, in via esclusiva, al Comitato di verifica (cfr. anche art. 1081, comma 1, r.m.), la cui espressione « rappresenta il momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, quale la Commissione medica ospedaliera, e costituisce un parere di carattere più articolato e complesso, sia per la sua composizione, nella quale sono presenti sia professionalità mediche che giuridiche ed amministrative, sia per la più completa istruttoria esperita, non limitata soltanto agli aspetti medico-legali». La valutazione del Comitato «si impone all’amministrazione, che deve limitarsi ad eseguire soltanto una verifica estrinseca della completezza e regolarità del precedente iter valutativo e non può attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito tecnico, essendo tenuta ad esprimere una specifica motivazione solamente nei casi in cui, in base agli elementi a sua disposizione che non siano stati vagliati dal Comitato, ovvero in presenza di evidenti omissioni o violazioni delle regole procedimentali, ritenga di non poter aderire al parere del Comitato stesso, con conseguente richiesta di nuovo parere ». Inoltre, la valutazione del comitato è caratterizzata da discrezionalità tecnica, quindi « non è sindacabile nel merito in sede giurisdizionale, ameno che non emergano vizi del procedimento o vizi di manifesta irragionevolezza della motivazione per l’inattendibilità metodologica delle conclusioni ovvero per il travisamento dei fatti o, ancora, per la mancata considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale » (tra le tante, Cons. Stato, sez. I, parere 21 febbraio 2024, n. 184, sez. II, 26 gennaio 2024, n. 845; 20 luglio 2022, n. 6456; sez. IV, 27 giugno 2017, n. 5357).
8.3. Il Collegio non ignora l’esistenza di un orientamento giurisprudenziale a più riprese affermato dal Giudice ordinario ( ex aliis Cass. civ., sez. lav. 8 maggio 2024, n.12595), fatto proprio dal C.g.a. (C.g.a., sez. giur., 5 novembre 2024, n. 872) e talvolta seguito anche da questo Consiglio di Stato, secondo cui «in presenza di elementi statistici rilevanti (come accade allorché il militare abbia prestato servizio in un teatro operativo caratterizzato, come nel caso di specie, da potenziale contaminazione da agenti inquinanti patogeni, le cui vie di diffusione sono molteplici e non si arrestano alla sola via aerea), la dipendenza da causa di servizio deve considerarsi accertata, salvo che l’amministrazione non riesca a dimostrare la sussistenza di fattori esogeni, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l’insorgere dell’infermità» (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 3886 del 2024 cit.; sez. II, 7 ottobre 2021, n. 6684), «ovvero fornisca un principio di prova circa l’intervento di un fattore oncogenetico alternativo e diverso rispetto all’esposizione all’uranio impoverito e ai metalli pesanti» (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 novembre 2020, nn. 7557, 7560 e 7564).
8.4. Il menzionato orientamento – a prescindere dalla sua condivisibilità – non porta però ad affermare che la dipendenza da causa di servizio di un’infermità oncologica costituisca la necessaria e indefettibile conseguenza dello svolgimento di una missione in teatri operativi esteri o di un periodo di servizio presso poligoni di tiro. Un simile automatismo (tale da configurare una sorta di presunzione assoluta di dipendenza, vincibile solo con la prova del caso fortuito), rispetto ad esperienze che connotano, con una certa ordinarietà, la carriera dei militari, stravolgerebbe la funzione dell’istituto e il significato delle categorie logico-giuridiche ad esso sottese ( in primis la causalità), oltre a porsi in contrasto con l’inequivoco tenore letterale delle disposizioni normative applicabili (art. 11 d.P.R. 461/2001 e artt. 1079 e 1081 r.m.). L’inversione dell’onere della prova circa il nesso causale, anche ove si ritenga ammissibile, non può dunque prescindere da un vaglio delle circostanze concrete e delle specificità che connotano ogni singola vicenda umana e professionale, poiché un rapporto di casualità – pur affievolito – deve necessariamente radicarsi sui fatti e su una solida evidenza scientifica, non potendosi dare spazio ad assunzioni indimostrate, elevate a fatti notori o a verità scientifiche “alternative”.
8.5. Ciò premesso, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, anche laddove si volesse esaminare la questione alla luce dell’orientamento da ultimo citato, e non invece di quello “tradizionale” più restrittivo, ugualmente non potrebbe pervenirsi all’accoglimento dell’appello per una serie di concorrenti ragioni.
8.6. In primo luogo, a fronte di un parere del Comitato di verifica secondo cui « le caratteristiche inerenti al tipo di attività e di ambiente di lavoro non sono tali, per natura ed entità, da costituire elementi di rischio causali o concausali efficienti e determinanti », l’appellante non ha fornito alcuna sufficiente dimostrazione in senso opposto. In particolare, non è stata provata la ricorrenza di quelle “ particolari condizioni ambientali e operative ” che rendano plausibile un’esposizione significativa a radiazioni da uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, né che tale esposizione possa giustificare, anche solo in termini probabilistici, l’insorgenza della patologia. L’appellante si limita, infatti, a richiamare le attività svolte in determinati contesti (quali gli aeroporti militari di Vigna di Valle o di Furbara e la missione in Bosnia) considerati a rischio, ma si tratta di un dato meramente descrittivo, che non implica, di per sé, la prova dell’avvenuta esposizione a fattori contaminanti in termini medicalmente significativi. Si rileva, inoltre, che il periodo di servizio prestato in -OMISSIS- – unico effettivamente riferibile a un teatro operativo post-bellico – ha avuto una durata assai limitata (appena quattro mesi, dal 29 febbraio al 3 luglio 2007) ed è avvenuto a distanza di circa otto anni dalla cessazione delle ostilità. Da un referto medico prodotto in primo grado (doc. 14, denominato “relazione INAIL” ) risulta, peraltro, che in -OMISSIS- l’appellante ha svolto « in prevalenza attività d’ufficio al Centro Telecomunicazioni » e solo « sporadicamente servizi di scorta armata ». Tali circostanze rendono poco verosimile la possibilità di un’esposizione effettiva, continuativa e medicalmente significativa a uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti.
8.7. Non possono, invece, assumere rilievo i richiami, contenuti nell’atto di appello, al dibattito internazionale, alle Commissioni parlamentari di inchiesta, alla giurisprudenza amministrativa e ad altra documentazione di varia provenienza – asseritamente trascurati o non adeguatamente valutati dal giudice di primo grado – trattandosi di elementi « che si arrestano alla dimensione astratta del fatto notorio, con riguardo alla natura contaminata dell’intera area balcanica e del potenziale effetto oncologico dell’esposizione a uranio impoverito e a metalli pesanti ». Manca, invece « l’ulteriore e necessaria fase di verifica dell’applicabilità alla vicenda per cui è causa delle astratte conclusioni a cui sono pervenuti i rapporti, gli studi, le relazioni e le sentenze richiamate, verifica che avrebbe richiesto la prova o anche solo l’allegazione di circostanze di fatto da cui emerga l’effettiva contaminazione della zona di missione e la conseguente esposizione a fattori di rischio specifici» (Cons. Stato, sez. II, 2 luglio 2024, n. 5866) .
8.8. A tale proposito, assumono rilievo decisivo le conclusioni raggiunte dal collegio dei verificatori della Direzione centrale di sanità, all’esito dell’attività istruttoria disposta dal Tribunale. Gli esiti della verificazione hanno conformato, infatti, l’assenza di elementi utili a dimostrare – anche solo in termini probabilistici – un nesso eziologico tra la leucemia mieloide acuta diagnosticata all’appellante e l’attività di servizio svolta. È stata esclusa, in particolare, la riconducibilità della patologia a una concreta esposizione ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, mancando evidenze oggettive circa la presenza effettiva di tali agenti contaminanti nei luoghi di servizio. Parimenti, è stato negato ogni nesso causale con le vaccinazioni ricevute, in quanto trattasi di inoculazioni ordinarie, somministrate anni prima dell’insorgenza della malattia, prive di documentata efficacia immunosoppressiva. Le conclusioni del collegio dei verificatori – fondate sull’applicazione dei criteri medico-legali di riferimento – attestano pertanto l’impossibilità di affermare un rapporto causale o concausale tra la patologia e i fatti di servizio, anche ipotizzando l’effettiva esposizione ai presunti fattori di rischio.
8.9. Si tratta di considerazioni logiche, coerenti e fondate sulle più accreditate evidenze scientifiche, oltre che specificamente riferite alla vicenda dell’appellante, ai luoghi da lui frequentati, alla sua patologia. Da tali conclusioni non vi è ragione per discostarsi, né alla luce della copiosa giurisprudenza citata nel ricorso in appello (relativa ad una molteplicità di situazioni disomogenee in fatto e in diritto, ciascuna con le proprie peculiarità), né delle contrastanti evidenze ivi valorizzate.
9. Non integra un vizio della sentenza il mancato riferimento agli elaborati di parte (consulenza tecnica e analisi dei metalli pesanti) depositati soltanto sei giorni prima dell’udienza pubblica – già una volta differita, su istanza di parte ricorrente, proprio per consentirne la produzione – in violazione del termine perentorio di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a. e senza che risulti autorizzata la produzione tardiva (Cons. Stato, sez. IV, 23 ottobre 2024, n. 8487).
9.1. In ogni caso, il riscontro di taluni elementi chimici, in concentrazione anomala, nell’organismo dell’appellante, emerso da un esame ematico effettuato alla fine del 2022, non consente di fondare alcuna solida correlazione con una presunta contaminazione risalente al 2007, trattandosi di un intervallo temporale talmente ampio da rendere verosimile l’intervento di innumerevoli altre fonti di esposizione, estranee all’attività di servizio. Non è stato, comunque, dimostrato che i metalli rinvenuti in concentrazione superiore alla media nel sangue dell’appellante (bario, alluminio e titanio) –nemmeno ricompresi tra gli elementi elencati dall’art. 1078, comma 1, lett. c) del d.P.R. 90/2010 quali possibili costituenti delle “ nanoparticelle di metalli pesanti ” – siano dotati di un’effettiva rilevanza eziologica nello sviluppo di patologie neoplastiche.
9.2. La perizia di parte risulta, al contempo, generica, solo marginalmente riferibile alla vicenda oggetto del giudizio e fondata su inferenze logiche prive di coerenza interna e di adeguata efficacia dimostrativa. In particolare, l’elaborato peritale (cfr. pagg. 46 e ss.) dopo aver affermato che il rinvenimento di « particelle contenenti piombo (Pb), bario (Ba) e antimonio (Sb)» costituisce, secondo la balistica forense, prova certa dell’attività di sparo (non esistendo altre attività umane che producano tali particelle), giunge poi a ritenere dimostrata l’esposizione dell’appellante a residui di munizionamento sulla base della sola presenza di bario – non anche di piombo, né di antimonio – nel sangue, discostandosi così dal criterio da essa stessa indicato (in disparte la possibilità di trasporre tale criterio – sviluppato per attribuire significato probatorio a residui chimici rilevati su superfici nell’immediatezza dello sparo – all’interpretazione di tracce degli stessi elementi riscontrate, anni dopo, all’interno dell’organismo, mediante esami ematici). Quanto all’alluminio, pur menzionato nella perizia come possibile componente della camiciatura esterna di alcune munizioni all’uranio impoverito, si tratta di un elemento ampiamente diffuso nell’ambiente e privo di specificità medico-legale. Analoghe considerazioni valgono per il titanio, anch’esso presente in numerose fonti ambientali, mediche o industriali, estranee al contesto operativo bellico. La perizia non dimostra, infine, che tali elementi siano stati effettivamente rilasciati nell'ambiente in forma biodisponibile, né che la loro presenza nel sangue dell’appellante sia riconducibile, con ragionevole probabilità, all’attività di servizio e non ad altre fonti esogene comuni.
9.3. In definitiva, il documento propone valutazioni opinabili, che investono il merito tecnico delle conclusioni formulate dal Comitato di verifica (e confermate dalla successiva verificazione), senza far emergere profili di irragionevolezza o manifesta erroneità, tali da comprometterne l’attendibilità.
10. Con il secondo motivo di appello sono riproposte le censure – di cui al primo motivo del ricorso di primo grado – rivolte contro la dichiarazione di tardività della domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio, non esaminate dal T.a.r.
10.1. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse. Nonostante il rilievo della tardività dell’istanza, infatti, il decreto impugnato – atto di carattere plurimotivato – si è comunque espresso nel merito della domanda presentata dal militare, respingendola anche per l’insussistenza del nesso di dipendenza da causa di servizio. Tale autonoma motivazione ha resistito alle censure formulate in appello e risulta quindi idonea a sorreggere il provvedimento, anche a ritenere tempestiva la domanda dell’appellante.
10.2. Occorre, pertanto, richiamare il principio, più volte affermato in giurisprudenza, secondo cui « allorché sia controversa la legittimità di un provvedimento fondato su una pluralità di ragioni di diritto tra loro indipendenti, l’accertamento dell’inattaccabilità anche di una sola di esse vale a sorreggere il provvedimento stesso, sì che diventano, in sede processuale, inammissibili per carenza di interesse le doglianze fatte valere avverso le restanti ragioni, con salvezza degli atti impugnati » ( ex multis, Cons. Stato, sez. III, 5 novembre 2024, n. 8820).
11. Per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto.
11.1. Le particolarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Francesco Guarracino, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Emanuele Ricci | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.